Pignoramento della casa coniugale e morte del coniuge comproprietario: la procedura prosegue ma il coniuge superstite non è senza difese …. vediamo quali.
Una recente domanda sottoposta da un partecipante al corso di alta formazione Masterclass Successioni 2026 merita un approfondimento nell’ambito di questo blog vista la delicatezza della situazione che può venirsi a creare quando cade in successione un immobile coniugale sottoposto a pignoramento.In particolare: se il coniuge superstite non ha accettato l’eredità né presentato la dichiarazione di successione, la casa da questi abitata può essere venduta all’asta?
Purtroppo la risposta è: sì, può essere venduta. Tuttavia, vi sono diversi importanti strumenti di tutela che il coniuge superstite può utilizzare per tutelare la propria posizione da valutarsi attentamente, caso per caso, con il proprio legale di fiducia.
Vediamo di analizzare i più importanti ed i relativi requisiti per esercitarli.
1. Premessa: la procedura esecutiva non si interrompe
Questo principio è pacifico e consolidato. La Cassazione ha più volte chiarito che la morte del debitore esecutato non determina l’interruzione del processo esecutivo. L’esecuzione forzata non richiede un contraddittorio formale continuativo, ma attua un procedimento senza giudizio.
| «La morte del debitore non determina l’interruzione del processo esecutivo già iniziato, in quanto il processo esecutivo non è diretto ad accertare posizioni giuridiche soggettive attraverso un contradditorio formale, bensì ad attuare la garanzia patrimoniale.» Cass. civ., Sez. III, n. 5721/1994 |
Una volta trascritto il pignoramento, la vendita può procedere anche se nessun erede ha accettato l’eredità o presentato la dichiarazione di successione. Il decreto di trasferimento può essere emesso e trascritto contro il defunto, in applicazione dell’art. 2913 c.c. La mancata presentazione entro dodici mesi dall’apertura della successione non blocca né invalida l’esecuzione immobiliare.
2. Il diritto di abitazione: lo scudo principale del coniuge superstite
Il vero presidio giuridico a favore del coniuge superstite è il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. Con la morte del coniuge, il superstite acquista automaticamente, come legato ex lege, il diritto reale di abitazione sulla casa familiare.
2.1 L’opponibilità anche senza trascrizione
La questione più dibattuta era quella dell’opponibilità del diritto di abitazione in assenza di trascrizione. La Suprema Corte ha risolto il conflitto con una pronuncia fondamentale:
| «Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell’immobile anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all’iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l’applicazione dell’art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tale caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà.» Cass. civ., Sez. II, n. 4092/2023 (sent. 9 febbraio 2023) – Principio fondamentale |
La ratio di questa soluzione è chiara: il diritto di abitazione si acquista per effetto della legge al momento dell’apertura della successione (art. 649 c.c.) e non per effetto di un atto dispositivo del de cuius o dell’erede. Non si configura, quindi, il conflitto tra acquirenti dal medesimo autore che giustificherebbe l’applicazione delle regole sulla trascrizione (art. 2644 c.c.).
2.2 L’impatto sulla vendita: solo la nuda proprietà
La conseguenza operativa è decisiva: l’immobile non può essere venduto come “libero”. L’avviso di vendita deve indicare che oggetto dell’asta è la sola nuda proprietà, con conseguente riduzione della stima. La Corte d’Appello di Roma (sent. n. 2372/2024) ha confermato che anche quando il pignoramento è già in corso, il bene aggiudicato rimane gravato dal diritto di abitazione sorto anteriormente al trasferimento.
Il diritto di abitazione è opponibile anche all’aggiudicatario in sede di asta, come confermato da una linea giurisprudenziale costante:
| «Il diritto di abitazione, riservato dall’art. 540, secondo comma, c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato ex lege, che viene acquisito immediatamente […] al momento dell’apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diitto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall’ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall’erede.» Cass. civ., Sez. II, n. 6625/2012; conf. Cass. n. 10014/2003; Cass. n. 463/2009 |
2.3 Rimedi processuali del coniuge superstite
Sul piano processuale, il coniuge superstite dispone di due rimedi principali:
- Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.: esperibile ove l’avviso di vendita indichi erroneamente la piena proprietà come oggetto dell’asta. Questo rimedio non è soggetto a termini decadenziali, il che lo rende particolarmente prezioso. Il Giudice deve limitare il pignoramento alla nuda proprietà (o alla proprietà limitata), dichiarando la nullità del pignoramento per la parte eccedente ( vedi Cass. n. 4092/2023).
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: utilizzabile contro specifici atti della procedura irritualmente compiuti (es. ordine di liberazione notificato al coniuge titolare del diritto di abitazione).
| Qualora il coniuge superstite sia destinatario dell’ordine di liberazione dell’immobile, deve reagire il più presto possibile con l’opposizione ex art. 619 c.p.c., senza attendere l’esito dell’asta, per far constare l’impossibilità di condurre l’espropriazione in suo danno (vedi Cass. n. 4092/2023). |
3. Presupposti e limiti del diritto di abitazione
Il diritto di abitazione non è automaticamente garantito in ogni circostanza successoria. La giurisprudenza più recente ha delineato con precisione i requisiti e i limiti della tutela.
3.1 Condizione essenziale: la residenza familiare effettiva
| «Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., presuppone che l’immobile fosse effettivamente adibito a residenza familiare al momento dell’apertura della successione.» Cass. civ., Sez. II, n. 7128/2023 (10 marzo 2023) |
Il concetto di ‘residenza familiare’ non è meramente anagrafico: occorre che il nucleo familiare abbia effettivamente utilizzato l’immobile come “centro di vita comune”.
3.2 Il caso del coniuge separato: l’evoluzione giurisprudenziale
Per lungo tempo la giurisprudenza aveva escluso il diritto di abitazione in favore del coniuge legalmente separato, sul presupposto che la separazione facesse venir meno la ‘casa familiare’. La Cassazione ha ribaltato questo orientamento:
| «I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.» Cass. civ., Sez. II, n. 22566/2023 (26 luglio 2023) |
Questa pronuncia è di grande rilievo pratico: il coniuge separato senza addebito, che abbia mantenuto un collegamento con la casa familiare (anche solo potenziale), conserva il diritto di abitazione quale legato ex lege.
3.3 Il limite critico: la comproprietà con terzi
Un limite assoluto è invece rappresentato dalla comproprietà dell’immobile con soggetti estranei al matrimonio. Anche qui la Cassazione ha ribadito con chiarezza:
| «Il diritto reale di abitazione previsto dall’art. 540, secondo comma, del Codice civile in favore del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare non è configurabile quando l’immobile sia in comproprietà con terzi estranei al rapporto coniugale, potendo tale diritto sorgere esclusivamente quando l’abitazione familiare sia di proprietà esclusiva del de cuius ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite.» Cass. civ., Sez. V (Tributaria), ord. n. 11095/2025 (28 aprile 2025); conf. Cass. n. 29162/2021; Cass. n. 463/2009 |
Il caso affrontato dalla Cassazione nel 2025 riguardava un immobile in cui il de cuius era comproprietario insieme ai propri figli (aventi già ereditato dalla prima moglie). Poiché la seconda moglie – coniuge superstite – non era comproprietaria, il diritto di abitazione non è sorto. Le conseguenze si sono estese anche al piano fiscale (esenzione IMU non spettante).
| Se il de cuius era comproprietario dell’immobile con soggetti terzi (figli di precedente matrimonio, fratelli, altri), il coniuge superstite potrebbe non avere alcun diritto di abitazione né alcun equivalente monetario. Occorre verificare sempre la titolarità del bene prima di qualsiasi valutazione strategica. |
3.4 L’ipoteca anteriore alla successione: il conflitto con il creditore ipotecario
Se il pignoramento origina da un’ipoteca iscritta prima del decesso del coniuge (caso tipico nel caso del mutuo ipotecario cointestato), la disciplina applicabile è quella dell’art. 2812 c.c. e, per il conflitto tra avente causa dell’erede e coniuge legatario ex lege, dell’art. 534 c.c. (erede apparente). In questo scenario, il diritto di abitazione potrebbe rivelarsi inopponibile al creditore ipotecario procedente, con la conseguenza che l’immobile può essere venduto come libero e il diritto si estingue, spettando al coniuge superstite, nella migliore delle ipotesi, il valore capitalizzato del diritto estinto sul ricavato residuo (vedi Cass. n. 463/2009).
| «Il conflitto tra il creditore ipotecario avente causa dell’erede e il coniuge superstite legatario ex lege del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 c.c. va risolto attraverso la disciplina dell’art. 534 c.c. sull’erede apparente e non a mezzo dell’art. 2644 c.c., inapplicabile agli acquisti mortis causa.» Cass. civ., Sez. III, n. 10014/2003; richiamata da C. App. Roma n. 2372/2024 |
4. La quota propria del coniuge e le scelte successorie
4.1 La quota di comproprietà preesistente
Il coniuge superstite conserva sempre la propria quota originaria di comproprietà sull’immobile. Questa quota non entra nell’asse ereditario e non è aggredibile per i debiti del defunto. In caso di vendita coattiva, al coniuge spetterà il controvalore corrispondente alla propria quota, senza addebito delle spese procedurali.
| «Al coniuge comproprietario, in caso di vendita dell’immobile pignorato, spetta il controvalore lordo della propria quota di proprietà, senza decurtazione delle spese della procedura esecutiva promossa dai creditori dell’altro coniuge.» Cass. civ., Sez. III, n. 6575/2013 |
4.2 La rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) è la scelta più netta per mettere al riparo il coniuge superstite dalla responsabilità per i debiti del de cuius. La rinuncia:
- deve essere fatta con dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale competente;
- deve essere fatta entro 3 mesi dall’apertura della successione se il coniuge superstite è in possesso di diversi beni del patrimonio ereditario; altrimenti può essere esercitata entro dieci anni dall’apertura;
- consente comunque al coniuge di conservare la propria quota di comproprietà preesistente;
- non pregiudica il diritto di abitazione ex art. 540 c.c., che sussiste indipendentemente dall’accettazione o rinuncia all’eredità (trattandosi di legato ex lege).
4.3 L’accettazione con beneficio d’inventario
L’accettazione con beneficio d’inventario (artt. 484 ss. c.c.) è la via da percorrere quando l’asse ereditario presenta un saldo attivo potenzialmente positivo. I suoi effetti principali:
- Limita la responsabilità dell’erede ai soli beni ricevuti (separazione dei patrimoni);
- Richiede la redazione dell’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione (o dalla conoscenza della devoluzione in caso di chiamato che non sia nel possesso dei beni);
- Comporta l’obbligo di liquidare i creditori del de cuius nei limiti dell’attivo ereditario;
- Consente di valutare con calma la convenienza economica dell’eredità, specialmente quando vi siano contenziosi in corso o crediti incerti.
5. Le insidie da evitare: l’accettazione tacita involontaria
Il rischio più insidioso è rappresentato dall’accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.), che si produce quando il chiamato compie atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non in qualità di erede. I comportamenti più rischiosi per il coniuge superstite sono:
- Pagamento di debiti del defunto con fondi propri (non dal conto cointestato, bensì con risorse proprie del superstite destinate a soddisfare obbligazioni del de cuius);
- Vendita o disposizione di beni dell’asse ereditario;
- Utilizzo del conto corrente cointestato per operazioni che eccedano la normale gestione quotidiana del rapporto bancario;
- Riscossione di crediti appartenenti al defunto;
| Occorre prestare particolare attenzione nella gestione di conti cointestati: la semplice operatività ordinaria del conto cointestato (es. pagamento delle utenze domestiche già addebitate) non costituisce di per sé accettazione tacita. Ma il prelievo straordinario o il pagamento di debiti personali del defunto può essere contestato. E’ bene consultare sempre il proprio legale prima di qualsiasi operazione bancaria post-decesso. |
6. Il conflitto con il creditore ipotecario anteriore alla successione: l’art. 2812 c.c.
Un ulteriore e delicato profilo riguarda il caso in cui sull’immobile insista un’ipoteca iscritta prima dell’apertura della successione, situazione tipica del mutuo ipotecario acceso durante il matrimonio. L’art. 2812 c.c. stabilisce che i diritti di uso e abitazione costituiti dopo l’iscrizione di un’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario. Tuttavia, nel caso del diritto di abitazione ex art. 540 c.c., il rapporto è più complesso perché il diritto nasce ex lege, non da un atto dispositivo del titolare del bene.
La giurisprudenza ha chiarito che:
- se l’ipoteca è stata iscritta prima dell’apertura della successione, il creditore ipotecario può procedere alla vendita del bene come libero, con il diritto di abitazione destinato a estinguersi;
- se l’ipoteca è stata iscritta dopo l’apertura della successione (dopo la morte del coniuge), il diritto di abitazione – sorto ex lege in quel momento – è opponibile al creditore;
- In ogni caso, al coniuge superstite spetterà, ove il diritto si estingua per effetto dell’esecuzione, il valore capitalizzato di tale diritto sul residuo del ricavato (Cass. n. 463/2009).
7. Il limite processuale: quando il coniuge è anche debitore esecutato
Un’importante precisazione deriva dalla recente giurisprudenza: la tutela del diritto di abitazione cessa di operare come ‘scudo’ quando il coniuge superstite è egli stesso il debitore esecutato.
| «Quando il titolare del diritto di abitazione è anche il debitore la cui proprietà è pignorata, tale diritto non impedisce la vendita della piena proprietà. In tali circostanze, il diritto si trasforma in una pretesa economica sul ricavato della vendita, bilanciando la tutela dell’abitazione con le ragioni del credito.» Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4216/2024 (8 aprile 2025); conf. Cass. ord. n. 11232/2025 (29 aprile 2025) |
Questa fattispecie si verifica quando, per esempio, il coniuge superstite ha ereditato la quota del defunto e si è ritrovato titolare della piena proprietà dell’immobile (o di quota maggioritaria), in aggiunta al diritto di abitazione. Se i creditori procedono contro i beni del coniuge superstite stesso, il diritto di abitazione non costituisce un ostacolo all’esecuzione.
Conclusioni
La materia successoria è in costante evoluzione giurisprudenziale. I professionisti che assistono le famiglie in questi momenti delicati devono disporre di strumenti aggiornati sia normativi che tecnologici, tra cui il software DE.A.S. di Geo Network, che consente la corretta gestione delle dichiarazioni di successione anche nelle fattispecie più complesse.
Se la procedura esecutiva non si arresta per il decesso di un comproprietario, il coniuge superstite dispone di diversi strumenti di tutela da vagliare con il proprio consulente: diritto di abitazione, protezione della quota propria, opposizione di terzo, e scelte successorie mirate. La condizione imprescindibile è agire tempestivamente e con piena consapevolezza, evitando quei comportamenti che, anche involontariamente, potrebbero compromettere irrimediabilmente la propria posizione.
Analisi delle nuove regole di deducibilità dei debiti contratti dal de cuius negli ultimi sei mesi di vita
Focus sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024 e suggerimenti operativi.
Un aspetto dove il consulente può commettere qualche errore di valutazione nella compilazione della dichiarazione di successione riguarda la deducibilità dei debiti del defunto contratti negli ultimi 6 mesi di vita.
L’argomento è stato oggetto di un apposito approfondimento nell’ambito dell’ultima lezione di alta formazione Masterclass Successioni 2026 durante la quale il docente – commercialista esperto in materia – ha effettuato un focus mirato sulla riforma introdotta dal D Lgs. n. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Il D. Lgs. oltre ad avere introdotto l’obbligo di autoliquidazione dell’imposta di successione per le successioni apertesi con decorrenza 01.01.2025, assieme alle altre imposte e tributi dovuti, ha modificato in profondità anche l’art. 22 del Testo Unico Successioni (D.Lgs. 346/1990), introducendo criteri più stringenti per la deduzione dei debiti contratti dal de cuius nel semestre anteriore al decesso. La norma mira a contrastare la creazione artificiosa di passività strumentali all’abbattimento della base imponibile. Per il professionista che opera in ambito successorio, comprendere a fondo il nuovo regime è essenziale per garantire la correttezza della dichiarazione di successione e prevenire contestazioni in sede di accertamento.
Il quadro previgente e la ratio della riforma
Prima della riforma, l’art. 22 TUS si limitava a stabilire la non deducibilità dei debiti contratti per l’acquisto di beni e diritti non compresi nell’attivo ereditario. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. trib., 2003) aveva chiarito che la norma non richiedeva un collegamento diretto tra debito e cespite ereditario: un debito di liquidità, contratto per esigenze quotidiane, era pienamente deducibile, a condizione che rispettasse i requisiti formali degli artt. 21 e 23 TUS (atto scritto con data certa anteriore all’apertura della successione).
Il legislatore delegato, tuttavia, ha rilevato il rischio di abusi nei mesi immediatamente precedenti il decesso e ha introdotto un regime differenziato per i debiti sorti negli ultimi sei mesi di vita del defunto.
Il nuovo art. 22, comma 2, TUS: tassatività delle ipotesi di deducibilità
Il nuovo comma 2 dell’art. 22 circoscrive la deducibilità dei debiti contratti nell’ultimo semestre a tre sole ipotesi tassative:
- Acquisto di beni soggetti a imposta di successione, anche nell’ipotesi di beni distrutti nell’arco dei 6 mesi per causa non imputabile al defunto e prima dell’apertura della successione. In altri termini, il debito deve avere un collegamento diretto con un’attività patrimoniale tassabile nell’asse ereditario.
- Estinzione di debiti preesistenti, a condizione che questi ultimi abbiano data certa anteriore ai sei mesi dal decesso. Si tratta di un’operazione di rifinanziamento o consolidamento di passività pregresse.
- Spese di mantenimento e spese medico-chirurgiche per il defunto e per i familiari fiscalmente a carico. La nozione di “familiare a carico” segue i criteri dell’IRPEF e deve essere verificata mese per mese.
Esempio applicativo dalla Circolare AE n. 3/2025
| Caso: Tizio contrae il 18 novembre 2024 un debito di 5.000 € per la retta scolastica del figlio Caio. Tizio decede il 12 aprile 2025. Caio è fiscalmente a carico nel 2025, ma non nel 2024. Il debito residuo ammonta a 3.000 €. Calcolo: soglia mensile per familiare a carico = 258 €/mese. Mesi interi dal debito alla morte: dicembre 2024, gennaio-marzo 2025 (4 mesi). Tuttavia, nel dicembre 2024 Caio non era a carico: mesi utili = 3. Importo deducibile: 258 × 3 = 774 € (non 3.000 €). |
Chiarimenti giurisprudenziali essenziali
Rimane ferma l’interpretazione della Corte di Cassazione (orientamento consolidato, tra le altre sent. n. 2003) secondo cui il debito contratto prima del semestre è deducibile anche in assenza di collegamento diretto con un bene dell’asse ereditario. Sono invece indeducibili i soli debiti funzionalmente collegati all’acquisto di beni esclusi dalla tassazione successoria (ad esempio, autoveicoli iscritti al PRA ex art. 12 TUS, titoli di Stato esenti).
Per le fideiussioni rilasciate dal de cuius, la giurisprudenza di legittimità precisa che esse assumono natura di passività deducibile solo quando sia provata in modo certo l’insolvibilità del debitore principale garantito e l’impossibilità dell’azione di regresso.
Suggerimenti operativi per il professionista
- Distinguere sempre i debiti per data di insorgenza: verificare se il debito è stato contratto entro o oltre i sei mesi antecedenti la morte. La data certa è il discrimine che determina il regime applicabile.
- Documentare la destinazione del debito recente: per i debiti dell’ultimo semestre, conservare ogni evidenza che dimostri il rientro in una delle tre ipotesi tassative (acquisto di beni tassabili, estinzione di debiti anteriori, spese di mantenimento/mediche).
- Verificare lo status di familiare a carico mese per mese: la Circolare AE n. 3/2025 chiarisce che la soglia di 258 €/mese si computa solo per i mesi in cui il familiare risulta effettivamente a carico fiscalmente.
- Attenzione alle passività non ancora pagate: i debiti sono deducibili anche se non estinti alla data di presentazione della dichiarazione. È sufficiente dimostrare l’esistenza e l’intestazione al de cuius.
- Considerare la dichiarazione integrativa: qualora emergano debiti accertati con sentenza definitiva dopo la presentazione, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva/integrativa per recuperare la deduzione.
- Utilizzare strumenti di calcolo aggiornati: il software DE.A.S. (Geo Network) gestisce automaticamente la ripartizione proporzionale delle passività e il calcolo dell’imposta in regime di autoliquidazione, riducendo quindi il rischio di errori materiali nella compilazione della Sezione ED.
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Riferimenti normativi e di prassi
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo Unico Successioni, artt. 20-24
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – Riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/2025
- Cass. civ., sez. trib., sent. 2003 (orientamento sulla deducibilità dei debiti di liquidità)
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Tassi di interesse 2026: cosa cambia (e cosa no) per le successioni
30 dicembre 2025
Con l’approvazione ieri sera della legge di bilancio 2026 da parte della Camera e l’avvicinarsi del nuovo anno, è il momento di fare chiarezza sui tassi di interesse che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.
Quest’anno c’è una novità importante: per la prima volta, il tasso di interesse legale generale e quello utilizzato per il calcolo di usufrutto e nuda proprietà seguono strade separate.
Vediamo nel dettaglio cosa significa per chi si occupa di successioni.
Il tasso di interesse legale scende all’1,6%
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre), il tasso di interesse legale passa dal 2% all’1,6% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Questa riduzione di 0,4 punti percentuali si riflette principalmente sul ravvedimento operoso: quando calcoliamo gli interessi per sanare tardivi versamenti o presentazioni fuori termine, dal 2026 in poi applicheremo l’1,6%. Come sempre, quando un ravvedimento attraversa più anni solari, bisognerà applicare il tasso vigente in ciascun periodo (ad esempio, 2% per i giorni del 2025 e 1,6% per quelli del 2026).
Usufrutto e nuda proprietà: conferma al 2,5%
Ed ecco la novità più significativa introdotta dalla riforma fiscale del 2024: il tasso per il calcolo di usufrutto e nuda proprietà resta ancorato al 2,5%, indipendentemente dal tasso di interesse legale generale come recentemente confermato nel Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 24.12.2025.
Questa “separazione” non è casuale, ma deriva da una precisa scelta normativa del D.Lgs. 139/2024, che ha introdotto un vincolo di legge agli articoli 46 e 48 del Testo Unico dell’Imposta di Registro e agli articoli 14 e 17 del Testo Unico Successioni. In pratica, per il calcolo dei diritti reali ai fini fiscali non si può più scendere sotto il 2,5%, anche se il tasso legale generale dovesse calare ulteriormente. Ne discende che non è allegato al recente decreto del MEF 24 Dicembre 2025 alcun prospetto dei coefficienti, rinviandosi all’allegato 1 del decreto legislativo n. 139 del 2024. (Vedi: https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Decreti_Ministeriali/Decreto_del_Ministero_diritti_di_usufrutto_e_delle_rendite_o_pensioni.pdf)
Cosa significa in concreto? Che i coefficienti per il calcolo dell’usufrutto vitalizio rimangono invariati rispetto al 2024 e al 2025. La tabella che abbiamo utilizzato in questi due anni continuerà a essere valida anche per il 2026.
Un esempio pratico: un usufruttuario di 62 anni su un immobile di 100.000 euro mantiene un usufrutto del 55% (55.000 euro) e la nuda proprietà vale il 45% (45.000 euro). Nessun cambiamento rispetto agli anni precedenti.
Cosa devono fare i professionisti
Per chi utilizza il nostro software DE.A.S. per la gestione completa di ogni tipologia di dichiarazione di successione non c’è bisogno di fare nulla: la nuova versione 2026 sarà disponibile il 02 Gennaio 2026 già aggiornato secondo le ultime disposizioni di legge. DE.A.S. si differenzia infatti, da qualsiasi altro software perché è aggiornato in tempo reale per permettere ad ogni utente di essere sempre certo di applicare, in ogni momento, le disposizioni in vigore, evitando la possibilità di errore.
Il contesto normativo
Questa doppia velocità dei tassi è figlia della riforma fiscale che ha razionalizzato i tributi indiretti. L’obiettivo del legislatore è stato quello di garantire stabilità ai valori degli immobili gravati da diritti reali, evitando oscillazioni eccessive legate alle fluttuazioni del tasso legale generale.
In sintesi, dal 1° gennaio 2026:
- ✅ Ravvedimento operoso e interessi: 1,6% (in calo dal 2%)
- ✅ Usufrutto e nuda proprietà: 2,5% (invariato, minimo di legge)
- ✅ Coefficienti di calcolo: nessuna modifica rispetto al 2024-2025
Una piccola rivoluzione normativa che richiede attenzione nella fase dei calcoli. Come sempre, la precisione nei dettagli fornita da DE.A.S. fa la differenza tra una pratica corretta e un potenziale contenzioso.
Per chi volesse approfondire:
- Tasso interesse legale: Decreto MEF 10.12.2025, GU n. 289/2025
- Tasso usufrutto: D.Lgs. 18.09.2024 n. 139, artt. 46 e 17
- Coefficienti vigenti: Decreto MEF del 24.12.2025
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Primo commento alla riforma dell’azione di riduzione e di restituzione da parte degli eredi legittimari e nuova spinta verso la libera di circolazione di immobili donati
L’art. 44 della legge n. 182/2025 rivoluzionerà le regole dal 18 dicembre 2025
La legge n. 182/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre scorso, ha modificato radicalmente l’azione di restituzione che i legittimari possono esercitare contro i terzi acquirenti di un immobile di provenienza donativa.
Per i professionisti questo significa rivedere l’approccio a queste operazioni e c’è un aspetto che richiede una particolare attenzione: il regime transitorio per le successioni già aperte che scade il 18.06.2026.
Il problema che la riforma ha risolto
Fino ad oggi, l’acquisto di un immobile di provenienza donativa comportava un serio rischio: se l’erede legittimario scopriva che la donazione aveva leso la sua quota di riserva, poteva non solo chiedere la riduzione della donazione, ma anche ottenere la restituzione materiale del bene dal terzo che l’aveva acquistato dal donatario. Questo era possibile entro 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla trascrizione della donazione.
Le conseguenze? Un mercato praticamente bloccato per questi immobili. Gli acquirenti erano diffidenti e le banche si rifiutavano quasi sistematicamente di concedere mutui ipotecari su questi beni ricevuti per donazione.
Cosa cambia dal 18 dicembre 2025
Il nuovo articolo 563 c.c.
Il cuore della riforma sta nel nuovo art. 563 c.c., che stabilisce un principio chiaro: la riduzione della donazione non pregiudica più i terzi acquirenti. Il legittimario leso conserva i suoi diritti, ma non può più pretendere la restituzione fisica dell’immobile. Deve accontentarsi di una compensazione in denaro dal donatario originario.
In pratica: da diritto reale si passa a diritto di credito. Il bene resta al terzo acquirente, il legittimario va a bussare alle casse del donatario.
Chi è protetto e chi no
Acquirenti a titolo oneroso: protezione totale. Compri pagando? L’immobile è tuo e nessuno può chiederti nulla, nemmeno una compensazione economica.
Acquirenti a titolo gratuito: se il donatario è insolvente, possono essere chiamati a compensare i legittimari, ma solo nei limiti del vantaggio che hanno ottenuto. Chi ha ricevuto gratis deve restituire (in denaro) solo se chi doveva pagare non può farlo.
L’eccezione importante: la trascrizione della domanda
Attenzione: rimane in piedi l’art. 2652, comma 1, n. 1 c.c. Se il legittimario trascrive la domanda di riduzione prima che l’acquirente trascriva il suo atto di acquisto, l’azione resta opponibile. La verifica delle visure rimane quindi essenziale, soprattutto nei prossimi sei mesi.
Il regime transitorio: 6 mesi per decidere
Questo è il punto più delicato, a nostro avviso, che richiede attenzione immediata da parte dei professionisti.
– Successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025
Si applica subito la nuova disciplina. Il legittimario leso può chiedere solo compensazione in denaro, non la restituzione del bene.
– Successioni già aperte prima del 18 dicembre 2025
La vecchia disciplina (con possibilità di chiedere la restituzione anche ai terzi) continua ad applicarsi solo se entro 6 mesi dall’entrata in vigore (quindi entro il 18 giugno 2026) si verifica una di queste situazioni:
- La domanda di riduzione era già stata notificata e trascritta prima del 18 dicembre 2025
- La domanda di riduzione viene notificata e trascritta entro il 18 giugno 2026
- Viene notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (ex art. 563, comma 4, c.c. vecchio testo) entro il 18 giugno 2026, sia verso il donatario che verso i suoi aventi causa
Se nessuna di queste condizioni si realizza entro i sei mesi, la nuova disciplina si applica retroattivamente anche alle successioni già aperte. In pratica: chi non si attiva entro il 18 giugno 2026 perde la possibilità di agire contro i terzi acquirenti.
Cosa devono fare i professionisti
Avvocati – azione richiesta
Se avete clienti legittimari con successioni già aperte che potrebbero voler agire contro terzi acquirenti, è il caso di consigliarli subito. Hanno tempo fino al 18 giugno 2026 per:
- Notificare e trascrivere la domanda giudiziale di riduzione, oppure
- Notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione
Passato questo termine, potranno ancora fare causa, ma solo per ottenere compensazione economica dal donatario. Se vogliono preservare la possibilità di agire contro i terzi, devono muoversi ora.
Notai – verifiche rafforzate
Fino al 18 giugno 2026, nelle compravendite di immobili donati occorre fare verifiche particolarmente accurate nelle visure per identificare:
- Domande di riduzione già trascritte
- Atti di opposizione alla donazione trascritti
E’ opportuno informare le parti sul nuovo regime e spiegare che, superato il termine transitorio, gli immobili donati torneranno ad essere accettati con maggiore facilità dalle banche per la concessione di mutui ipotecarie.
Tecnici estimatori
Cambiano i parametri di valutazione per gli immobili di provenienza donativa. Il rischio praticamente scompare (salvo le trascrizioni di domande anteriori all’acquisto), quindi i coefficienti di rischio che trovavano applicazione vanno rivisti al ribasso. Dopo giugno 2026, questi immobili torneranno ad avere valori di stima potenzialmente maggiorati.
Istituti di credito
La riforma dovrebbe sbloccare la concessione di mutui ipotecari su immobili donati. Dal 18 giugno 2026, scomparso il periodo transitorio, questi immobili potranno essere accettati come garanzia con gli stessi criteri degli altri, anche per ciò che concerne la determinazione del c.d. “Property Value” sulla cui base la banca potrà determinare con maggior accuratezza il “mortgage lending value” stabilendo l’importo del mutuo erogabile in base agli immobili dati in garanzia ed oggetti di ipoteca.
In sintesi: cosa fare in presenza di immobili oggetto di donazione
- Se rappresenti legittimari con successioni aperte prima del 18 dicembre 2025: valuta entro il 18 giugno 2026 se notificare e trascrivere opposizioni o domande giudiziali
- Se stai preparando atti preparatori a compravendite di immobili donati: verifica attentamente le visure per eventuali trascrizioni di opposizioni o domande, almeno fino a giugno 2026
- Se valuti immobili donati: rivedi i coefficienti di rischio alla luce della nuova disciplina
- Se devi istruire pratiche di mutuo: preparati ad accettare immobili donati come garanzia dopo il periodo transitorio
Conclusioni: questa riforma sblocca il mercato degli immobili donati, ma il periodo transitorio richiede particolare attenzione. Chi deve tutelare legittimari ha sei mesi per agire. Chi acquista o finanzia immobili donati deve verificare con cura l’esistenza di trascrizioni fino a tutto il 18 giugno 2026.
Importanti novità nell’azione di riduzione per la lesione di legittima
Breve analisi dell’ordinanza n. 20954 del 23 Luglio 2025 della Corte di Cassazione e suoi risvolti.
Premessa
Con l’ordinanza n. 20954 del 23 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha introdotto importanti novità riguardo all’azione di riduzione per lesione di legittima, un tema di fondamentale rilevanza nel diritto successorio italiano. Questa pronuncia, oltre a fornire significativi chiarimenti sulla disciplina applicabile, modifica le condizioni per esercitare tale azione abbattendo alcune barriere probatorie che, fino ad oggi, avevano limitato l’accesso alla giustizia dei legittimari. Per i professionisti del settore: notai, avvocati, commercialisti ed altri consulenti, l’ordinanza rappresenta indubbiamente un’opportunità per rivedere le strategia di assistenza ai propri clienti.
Contesto normativo e giurisprudenziale precedente
Tradizionalmente il sistema giuridico ha garantito ai legittimari il diritto alla propria quota di eredità, stabilendo barriere significative per proteggere la volontà del de cuius in merito alla disposizione del suo patrimonio. Tuttavia, nei casi di lesione di legittima, la giurisprudenza ha storicamente richiesto una prova rigorosa della lesione subita dai legittimari. L’articolo 556 del Codice Civile consente infatti l’azione di riduzione degli atti dispositivi che ledono la quota di legittima. In passato, le Corti hanno frequentemente rigettato le domande di riduzione da parte di legittimari incapaci di dimostrare con certezza l’entità della lesione.
Il problema si poneva in particolare nei casi in cui non vi fosse stata trasparenza nella gestione patrimoniale del defunto, rendendo difficile per gli eredi ottenere informazioni adeguate sulle disposizioni testamentarie e sulle eventuali donazioni effettuate nel passato. Questa mancanza di trasparenza ha portato molto volte ad una situazione di stallo processuale. Gli eredi, alla ricerca di una tutela effettiva dei propri diritti, spesso si trovavano impossibilitati ad avanzare le loro pretese a causa della difficoltà di quantificare con precisione il danno subito, ostacolando così la realizzazione di un giusto equilibrio tra le volontà del defunto ed i diritti dei legittimari.
Negli anni la giurisprudenza ha espresso orientamenti divergenti sull’onere probatorio:
- Cass. civ., Sez. II, sent. n. 24163/2020: richiedeva al legittimario la piena prova dell’entità della lesione;
- Cass. civ., ord. n. 22688/2022: apriva alla sufficienza di indizi e dati non esaustivi.
Con l’ordinanza 20954/2025, invece, la Corte ha chiarito che l’azione è ammissibile anche in assenza di una piena ricostruzione iniziale dell’asse, affidando al giudice il compito di completare l’istruttoria e determinare la lesione.
Le novità introdotte dall’Ordinanza n. 20954
L’ordinanza si fonda sui seguenti riferimenti normativi:
- Articoli 553 e ss. c.c. – disciplina della legittima;
- Art. 2697 c.c. – principio generale dell’onere della prova;
- Art. 24 Cost. – diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.
e si raccorda ad altre pronunce recenti:
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13452/2024: legittima l’azione surrogatoria del creditore del legittimario;
- Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10677/2023: conferma la riducibilità delle donazioni indirette;
- Cass., Sez. Unite, ord. interlocutoria n. 23/2025: rinvio alle Sezioni Unite per stabilire la priorità tra trascrizione dell’azione e opposizione alla donazione.
Sulla scia di questi riferimenti normativi e recenti pronunce l’Ordinanza n. 20954 segna una ulteriore svolta importante in questo contesto. Essa stabilisce che:
- Presunzione di verosimiglianza: per avviare l’azione di riduzione non sarà più necessaria la prova certa dell’ammontare della lesione. Sarà sufficiente fornire una rappresentazione verosimile e plausibile della situazione patrimoniale, attraverso documentazione e dichiarazioni che dimostrino in modo sufficiente chiari indizi di un potenziale danno.
- Fase di merito: solo nella fase successiva della causa, l’erede danneggiato dovrà dimostrare in modo preciso e puntuale:
- la consistenza del patrimonio del defunto, comprendente sia i beni costituenti l’attivo ereditario che le eventuali passività (relictum);
- i valori delle donazioni fatte e delle disposizioni testamentarie che hanno inciso sulla quota di legittima;
- l’eccedenza ricevuta da altri legittimari o beneficiari, definita come la lesione alla legittima.
- Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU): questa fase potrà essere supportato da consulenze tecniche, che offriranno un supporto analitico per la quantificazione della riduzione e delle necessarie valutazioni patrimoniali, integrando con maggiori elementi probatori la posizione dell’erede che richiede la riduzione.
“Non si richiede una prova compiuta e definitiva della lesione già in sede di introduzione del giudizio: la sua esistenza può emergere anche attraverso un accertamento successivo, svolto nel corso del processo.”
(Cass. civ., ord. n. 20954/2025)
Queste novità si pongono in un’ottica di maggiore accessibilità alla giustizia e di tutela dei diritti di eredi legittimari che, per motivi diversi, si trovano a dover tutelare le proprie posizioni legittime da testamenti o donazioni ritenute ingiuste.
Implicazioni e riflessioni
L’innovazione introdotta dalla Cassazione risponde a un’esigenza di giustizia sostanziale, favorendo una parità di accesso per tutte le parti coinvolte. Tuttavia, merita valutare anche gli effetti pratici che tali novità possono avere sul sistema giuridico e sulle sue dinamiche.
Vantaggi
- Aumento dell’accessibilità: la rimozione della necessità di una prova immediata ed assoluta consentirà a più eredi di fare valere i propri diritti senza il timore di ulteriori complicazioni processuali legate alla difficoltà di ottenere informazioni complete sul patrimonio del defunto.
- Efficacia del procedimento: consentendo il ricorso a perizie e relative consulenze, il giudizio potrà risultare più efficiente e mirato, permettendo un’analisi giuridico-economica dettagliata del patrimonio del defunto.
Rischi
- Debolezza nell’acquisizione di prove certe: sarà importante vigilare affinché l’uso di prove verosimili non sostituisca la necessità di prove certe, evitando potenziali abusi da parte di eredi che potrebbero tentare di approfittare di interpretazioni loro favorevoli.
- Diritto alla difesa: la restante parte del patrimonio ereditario (non legittima) potrebbe venire limitata per via di ricorsi non del tutto fondati, con il rischio di una lesione di diritti per i non legittimari.
Consigli pratici
Per i consulenti che possono trovarsi ad esaminare queste casistiche risulta quanto mai opportuno prevedere e pianificare le strategie che gestiscano adeguatamente, caso per caso, sia il lato probatorio che quello relazionale.
A questo riguardo, può essere opportuno valutare di:
- informare i clienti sull’importanza di mantenere una documentazione economica chiara e dettagliata sul patrimonio, anche in fase testamentaria;
- favorire la consulenza preliminare all’azione, esaminando con attenzione le dinamiche patrimoniali e precedenti donazioni dirette ed indirette;
- considerare l’uso della mediazione per risolvere eventuali conflitti che potrebbero insorgere, cercando soluzioni collaborative piuttosto che conflittuali.
Conclusioni
L’ordinanza n. 20954 del 23 luglio 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di svolta fondamentale per la disciplina dell’azione di riduzione in caso di lesione di legittima. Essa introduce un orientamento più accessibile e giuridicamente sostenibile, ponendo al centro dell’attenzione la tutela dei diritti degli eredi e il miglioramento dell’efficacia procedurale. Per i professionisti del settore, comprendere e integrare queste novità nelle proprie consulenze sarà indubbiamente importante per fornire un servizio aggiornato e di alto valore ai propri assistiti
Fonti
- Ordinanza n. 20954 del 23 luglio 2025, Corte di Cassazione, analisi della nuova modulazione della prova per l’azione di riduzione per lesione di legittima.
- Brocardi.it, Notizie giuridiche sull’ereditarietà e analisi dell’impatto di questa sentenza sui diritti dei legittimari.
- Riviste giuridiche e articoli pubblicati sul diritto successorio, per contestualizzare le tempistiche giuridiche e gli iter legali predisposti dal Codice Civile italiano.
FONDO IN COMPROPRIETA’ ED ACCESSIONE
di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino
Un terreno appartiene in comproprietà a Tizio, Caio e Sempronio in parti uguali. Su detto terreno Caio costruisce un fabbricato che viene utilizzato da lui soltanto in via esclusiva. Chi è il proprietario di tale fabbricato?
I principi di diritto che vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono, da un lato, quello dell’accessione e, dall’altro, quello dell’uso della cosa comune da parte dei comproprietari.
Nel sistema della comunione, l’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa (quindi godere del bene in maniera diretta) purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Quando, per la natura del bene o per altre circostanze, non sia possibile un godimento diretto da parte di ciascun partecipante i comproprietari possono deliberare un uso indiretto del bene oppure turnario.
In sede di scioglimento della comunione, il condividente che non tragga diretto godimento dal bene può chiedere al condividente che invece ne abbia il concreto godimento la propria quota parte dei frutti del bene.
In sostanza, se vi è accordo (anche tacito) tra i comproprietari, l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all’art. 1102 c.c.., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito a ciò in modo certo ed inequivoco.
Se, invece, uno dei comproprietari ha sottratto o impedito le facoltà di disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, in violazione dei principi di cui all’art. 1102 c.c., per aver occupato l’intero immobile con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, si ha un abuso della cosa comune che legittima ciascuno dei partecipanti ad agire in giudizio contro tale privazione e per il risarcimento del danno.
Passando, ora, al principio di accessione questo è disciplinato dall’art. 934 c.c. secondo il quale qualunque costruzione o opera esistente su di un fondo appartiene al proprietario del fondo.
Nel caso di comproprietà del fondo, la costruzione effettuata da uno solo dei comproprietari appartiene pro quota a tutti i comproprietari del fondo, fermo restando che i comproprietari non costruttori sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese da egli sopportate per l’edificazione dell’opera.
Nella fattispecie in esame, pertanto, per il principio dell’accessione, il fabbricato realizzato dal solo Caio sul suolo in comproprietà con Tizio e Sempronio appartiene pro quota a Tizio, Caio e Sempronio, fermo restando che Caio ha diritto al rimborso da parte di Tizio e Sempronio delle spese da questi sostenute per l’edificazione della costruzione. Inoltre, l’utilizzo esclusivo del fabbricato da parte di Caio dà diritto a Tizio e Sempronio di agire in giudizio contro Caio per il risarcimento danni per la privazione del godimento del bene comune solo nel caso in cui non vi sia un accordo, anche tacito, tra tutti loro circa il godimento indiretto del bene da parte dei comproprietari non utilizzatori.
Fonte: Cass. 8/02/2025, n. 4219
E’ POSSIBILE CONFERMARE UN TESTAMENTO NULLO?
di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino
Introduzione
L’art. 590 c.c. prevede la possibilità di confermare le disposizioni testamentarie nulle.
La norma in esame costituisce un’eccezione al principio generale sancito dall’art. 1423 c.c. secondo il quale un contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
In ambito successorio questo principio subisce una deroga in quanto prevale il principio della conservazione della volontà testamentaria (c.d. favor testamenti) che si sostanzia, da una parte, nell’interesse a conservare la volontà del testatore espressa in un atto per sua natura irripetibile, e, dall’altra parte, di consentire ai parenti del defunto, se lo desiderano, di dare comunque esecuzione alle volontà espresse dal defunto.
Tipi di conferma
L’art. 590 c.c. prevede due modalità con cui confermare le disposizioni testamentarie nulle:
- Conferma espressa: i soggetti che potrebbero agire per far valere l’invalidità della disposizione testamentaria, dopo la morte del testatore, dichiarano di voler confermare la disposizione. Poiché ai fini della validità della conferma occorre che i soggetti che confermano siano a conoscenza dell’invalidità del testamento, si ritiene opportuno fare menzione nella conferma della menzione della causa d’invalidità e che essi sono a conoscenza di ciò ma intendono comunque confermare la disposizione invalida;
- Conferma tacita: i soggetti che potrebbero agire per far valere l’invalidità della disposizione testamentaria, e che sono a conoscenza di tale invalidità, danno volontaria esecuzione alla disposizione testamentaria
Quali disposizioni posso essere confermate?
È certamente possibile confermare una disposizione testamentaria nulla per vizi di forma (ad es. per mancanza di autografia o di sottoscrizione nel testamento olografo).
Non sono invece confermabili le disposizioni testamentarie nulle in quanto contrarie ai principi di ordine pubblico (es. testamento che contiene un patto successorio oppure una sostituzione fedecommissaria oltre i limiti di cui all’art. 692 c.c.).
E’ discussa, invece, la possibilità di confermare un testamento orale (c.d. testamento nuncupativo). La soluzione dipende dalla tesi cui si aderisce circa la natura giuridica del testamento orale. Secondo un primo orientamento, il testamento orale manca dei requisiti minimi di forma per cui esso non nullo (e, quindi, come tale confermabile) ma inesistente (e, pertanto, non può essere oggetto di conferma).
In tema di conferma di testamento nullo si è espressa recentemente la Corte di Cassazione (v. sent. n. 9935 del 16 aprile 2025) la quale ha affermato che:
“L’art. 590c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius, sicché la conferma delle disposizioni testamentarie nulle non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore”
La ricchezza ereditata in Italia rappresenta oltre il 10% del PIL ed è in crescita.
Giuseppe Andrea Scrufari Hedges
Successioni: panoramica dei dati dal 2019 al 2022
La ricchezza ereditata sta rivestendo un ruolo sempre più determinante nelle dinamiche economiche e sociali nei principali paesi europei ed in Italia, il trend è particolarmente interessante.
Ci riferiamo, in particolare ad un recente studio pubblicato nella rivista britannica The Economist “How to get rich in 2025” (“Come diventare ricchi nel 2025”) dove si evidenzia come l’eredità stia crescendo rispetto al PIL in molti paesi. Ad esempio, in Francia è raddoppiata dagli anni ’60, in Germania è quasi triplicata dagli anni ’70, ed in Italia, ha raggiunto il 15% del PIL nel 2016 (secondo lo studio “Wealth Transfers and Net Wealth at Death: Evidence from the Italian Inheritance Tax Records 1995–2016” di Paolo Acciari e Salvatore Morelli).
Il livello raggiunto in Italia è vicino a quello della Francia ed, in realtà, è molto più alto rispetto ad altri paesi come USA, UK, Svezia, Giappone, che sono attorno al 10%.
Se andiamo a vedere gli ultimi dati per ciascuna categoria di beni costituenti l’asso ereditario pubblicati dal Ministero dell’ Economie e Finanze, i dati mostrano una crescita costante tra il 2019 e il 2022, con dinamiche diverse per ciascuna categoria.
In sintesi:
- Immobili e diritti reali immobiliari: siamo passati da 35,23 miliardi di euro nel 2019 a 42,23 miliardi nel 2022 (+19,9%), con un picco di 45,67 miliardi nel 2021. La media per successione è stabile, intorno agli 85.000 euro.
- Aziende, azioni e obbligazioni: siamo passati da 16,42 miliardi a 21,46 miliardi (+30,7%), con una crescita continua e una media per successione che da 147,41 mila euro del 2019 ha raggiunto i 158.21 mila euro nel 2022
- Altri cespiti: siamo passati da 12,46 miliardi a 16,86 miliardi (+35,3%), con una media salita da 38.250 a 42.200 euro.

(Crediti: Geo Network)
La composizione dell’asse ereditario: immobili, aziende e altri cespiti
Questi numeri ufficiali, tuttavia, sottostimano il valore reale della ricchezza trasmessa, soprattutto per quanto riguarda gli immobili.
The Economist cita un 15% del PIL, mentre i nostri 80,55 miliardi del 2022, rappresentano appena il 4%. Questa discrepanza con il 15% del PIL riportato dall’ Economist si spiega con la sottovalutazione degli immobili, i cui valori, riportati in dichiarazione, sono fondati sui valori catastali riportati nei certificati catastali, anziché di mercato e con il fatto che lo studio include anche il valore delle donazioni e trasferimenti.
Nello studio il valore catastale degli immobili nel 2016 viene moltiplicato per 2.9 (fattore ottenuto dal valore medio degli immobili OMI / valore medio catastale). Il valore delle donazioni e trasferimenti nel 2016 è stato di 24 miliardi (senza aggiustamenti al valore degli immobili).
Se “correggiamo” questi dati del 2022 relativi agli immobili con un fattore di 4 (considerando che dal 2016 il valore degli immobili è cresciuto), il loro valore salirebbe a circa 168 miliardi, portando la ricchezza totale ereditata ad oltre 206 miliardi (10% del PIL).
E’ ovvio che ci sono disparità nei valori medi immobiliari riscontrabili nelle varie regioni.
In Lombardia, ad esempio, il valore medio della categoria delle “Aziende, azioni e obbligazioni” trasmesso per successione nel 2022 è di 228,22 mila euro contro 85,85 mila euro in Puglia. Ovviamente, non tutte le successioni sono interamente in attivo, e registrano in alcuni casi debiti. Nel 2020, questo si è verificato in circa 36.800 casi di successione, per un totale di 1,4 miliardi €, con una media di quasi 39.000 € per pratica.
Meritocrazia vs. ereditocrazia: il dibattito sull’eredità
L’ articolo del “The Economist” sottolinea come con questo trend si stia formando una “inheritocracy” nel Regno Unito, traducibile con “ereditocrazia”, accentuata dal calo delle imposte di successione a livello globale e delle nascite (e quindi degli eredi). Non più meritocrazia, ma un ritorno ai tempi del XVII° secolo descritti nel romanzo “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen, quando era cruciale fare un buon matrimonio per garantirsi un futuro prospero. Per l’Italia sarebbe più appropriato citare Il Gattopardo, dove il Principe di Salina permette il matrimonio tra Tancredi e Angelica, dopo aver concordato con Don Calogero, padre di lei, il trasferimento di un cospicuo patrimonio terriero.
Il ruolo della “legittima” nella distribuzione dell’eredità
Al di là dei numeri, l’Italia presenta aspetti positivi rispetto ad altri Paesi. Grazie alla derivazione dell’istituto della tutale dei legittimari dal diritto romano, le norme sulla “legittima” impongono di riservare una quota dell’eredità a determinati eredi, quali figli o coniuge e genitori (in assenza di figli). La c.d. “successione necessaria”. Questo assicura infatti una suddivisione obbligatoria del patrimonio, impedendo di destinare tutto, ad esempio, ad un solo “nipote preferito”, e distingue il sistema italiano per una distribuzione più equa rispetto ad ordinamenti più liberali, come quelli della Gran Bretagna o degli Stati Uniti dove è possibile diseredare anche tutti i componenti della famiglia a favore di terzi.
Inoltre, In Italia ci sono livelli più alti di proprietà immobiliari, con un tasso del 74,3% rispetto al 65% della Gran Bretagna (Eurostat 2023) e indici più alti di risparmio, con un tasso di risparmio delle famiglie del 9-10% contro il 6-7% britannico (Banca d’Italia e ONS 2022), riflettendo una forte predilezione italiana di “investimento nel mattone” ed una maggiore propensione al risparmio, nonostante contesti economici diversi.
La dichiarazione di successione: un processo articolato
Indubbiamente la complessità della normativa successoria rende la dichiarazione di successione – lo strumento con cui i beni vengono tassati e trasferiti ai nuovi proprietari – un processo particolarmente articolato. Esige la conoscenza di regole dettagliate, il calcolo di imposte variabili in base al grado di parentela e valore dei beni, e la gestione di adempimenti, quali la raccolta di documenti, l’invio telematico e successiva domanda di voltura catastale.
La varietà di situazioni – numero dei chiamati all’eredità, immobili, presenza o meno di un testamento, beni all’estero ecc. e la recente introduzione dell’obbligo di autoliquidazione di ogni imposta, compresa quella successoria – ed il rischio di errori, sanzionati dall’Agenzia delle Entrate, ne fanno un procedimento tecnico laborioso, che richiede molte volte l’intervento di un professionista esperto in materia. In questo contesto migliaia di professionisti e decine di CAF trovano un supporto indispensabile in DE.A.S., il software leader da 34 anni in Italia per la gestione completa delle dichiarazioni di successione e delle domande di voltura catastale. Il software permette infatti una compilazione guidata perfetta della dichiarazione e liquidazione corretta di ogni imposta, garantendo sempre massima semplicità ed efficienza anche nella trasmissione telematica dei file e successiva gestione delle ricevute.
L’Italia sta diventando un “eridotocrazia”?
Il trasferimento di ricchezza verso le generazioni più giovani rappresenta un passaggio per dare impulso all’economia. Le generazioni più giovani, infatti, sono generalmente più inclini a spendere e consumare rispetto alle generazioni precedenti, contribuendo così a stimolare la domanda aggregata e a sostenere la crescita economica attraverso l’acquisto di beni e servizi.
Inoltre, il trasferimento di aziende operative nelle mani delle nuove generazioni e la liquidità loro trasmessa possono essere destinati ad investimenti produttivi come, ad esempio, l’avvio di nuove “start up” ed altre iniziative imprenditoriali che sfruttano le nuove tecnologie ora disponibili. Non meno importante, la ricchezza ereditata può rendere possibile scelte di vita cruciali, spesso rimandate a causa di ostacoli finanziari quali, un deposito per l’acquisto della “prima casa”, o la decisione di mettere su famiglia, con effetti positivi sia sulla stabilità sociale che sulla crescita demografica.
In conclusione, non possiamo qualificare l’attuale trend di trasmissione della ricchezza come “eridotocrazia” ma i dati dal 2019 al 2022 rivelano come il fenomeno sia in aumento: oltre il 4% del PIL ufficiale e vicina al 15% se stimata in base al valore di mercato reale dei singoli cespiti. Se questo dato può essere interpretato come un segnale di concentrazione di ricchezza, dall’altro lato il patrimonio trasmesso per successione può indubbiamente innescare un circolo virtuoso dedicato ad iniziative produttive quali, immobili da valorizzare, aziende da rinnovare, risparmi da trasformare in investimenti, offrendo una spinta concreta da parte delle “nuove leve” al futuro economico del Paese.
Auguriamoci quindi nelle capacità delle nuove generazioni nel saper cogliere anche questa occasione onde stabilire un nuovo primato, questa volta di “meritocrazia”.
Agevolazioni prima casa, quali sono i termini per gli immobili in costruzione?
di Pierpaolo Molinengo
Per poter accedere alle agevolazioni prima casa è necessario essere in possesso di una serie di requisiti ben precisi. Anche quando si acquista degli immobili in costruzione. La domanda che ci si può porre a questo punto è da quando decorrono i termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può effettuare i necessari accertamenti per verificare se i contribuenti siano in possesso dei requisiti.
A fare chiarezza su questi particolari punti ci ha pensato la Corte di Cassazione: vediamo cosa ha deciso.
Agevolazione prima casa, gli accertamenti dell’AdE
La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 3988 del 17 febbraio 2025, ha sostanzialmente ribadito che i contribuenti hanno diritto ad accedere alle agevolazioni prima casa relative all’acquisto di un appartamento e del garage.
La presa di posizione dei giudici della Suprema Corte è partita prendendo spunto dall’analisi della vicenda di un contribuente, il quale, nell’atto notarile, ha dichiarato che avrebbe trasferito la propria residenza all’interno dell’immobile per riuscire a beneficiare delle agevolazioni prima casa. L’Agenzia delle Entrate ha contestato, però, che non era possibile accedere al suddetto beneficio, perché i lavori non sono stati conclusi nei tempi stabiliti: entro 18 mesi dal momento in cui è stata effettuata la dichiarazione di trasferimento della residenza.
In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto la tesi portata avanti dall’Agenzia delle Entrate: secondo i giudici il termine triennale per effettuare gli accertamenti parte dopo diciotto mesi dall’acquisto. Da questa data, in altre parole, parte il conto alla rovescia per rispettare le tempistiche per effettuare il trasferimento di residenza.
Di opinione completamente diversa è la Commissione Tributaria Regionale, che ha fissato il termine per effettuare gli accertamenti nel momento in cui è stata effettuata la registrazione dell’atto di compravendita. Solo da questa data sarebbero dovuti partire i tre anni.
Il punto di vista della Corte di Cassazione
I giudici della Corte di Cassazione hanno sostanzialmente confermato l’interpretazione della CTR. Nella loro ordinanza hanno spiegato che:
- per gli immobili in costruzione gli acquirenti hanno la possibilità di beneficiare dell’aliquota del 2% – così come previsto dall’articolo 1 Nota II-bis) della tariffa allegata al Dpr n. 131/1985 – purché una volta ultimati non siano destinati a diventare degli immobili di lusso;
- l’immobile oggetto di compravendita deve essere obbligatoriamente collocato all’interno del Comune nel quale l’acquirente ha o ha intenzione di stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data dell’acquisto. In alternativa l’immobile deve essere ubicato nel Comune nel quale l’acquirente svolge la propria attività professionale o, nel caso in cui abbia trasferito la propria residenza all’estero, quello nel quale stia esercitando la propria attività il soggetto dal quale dipende. L’acquirente dovrà obbligatoriamente effettuare una dichiarazione nella quale afferma di voler stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della compravendita: nel caso in cui questa non dovesse essere rilasciata si decade dalle agevolazioni prima casa;
- la normativa non ha previsto dei termini entro i quali i lavori debbano essere ultimati. Questi, ad ogni modo, devono obbligatoriamente coincidere con quelli nei quali l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di verificare se i requisiti sussistono.
Agevolazioni prima casa, la precisazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha sottolineato come il trasferimento abbia unicamente un carattere sollecitatorio. Non può, in alcun modo, costituire l’unico parametro atto a far decadere il beneficio, che potrà verificarsi solo se, passato il termine triennale, l’acquirente non abbia provveduto a trasferire la residenza.
I giudici della Suprema Corte hanno confermato che il termine per l’accertamento non deve essere legato al trasferimento della residenza, ma alla registrazione dell’atto. Proprio questa data deve essere presa in considerazione per l’ultimazione dei lavori. Il richiedente, quindi ha diritto ad accedere all’agevolazione prima casa.
Pubblicato il modello telematico aggiornato della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.
Con provvedimento n. 47335/2025 del 13 febbraio 2025, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello aggiornato della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali assieme alle nuove istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione.
Il provvedimento recita testualmente a pagina 2: “La presentazione telematica del modello di dichiarazione aggiornato è consentita a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate” ossia da Venerdì 14 Febbraio c.a.
Le modifiche apportate al modello in vigore dal 2017 sono state necessarie per allineare la compilazione dello stesso alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 139/2024 che ha effettuato un riordino sostanziale delle disposizioni del Testo Unico n. 346/90.
La novità più importante riguarda sicuramente l’introduzione dell’obbligo di provvedere all’autoliquidazione dell’imposta successoria, se dovuta da parte del contribuente, per tutte le successioni aperte a partire dal 01.01.2025. L’aggiunta di quest’obbligo di autoliquidazione rientra infatti nella scelta effettuata da parte dell’Erario di non avere più la funzione istituzionale di determinare in prima battuta i tributi, ma di assumere quella successiva di controllo sui calcoli e sulla determinazione dell’imposta dovuta fatta dai contribuenti stessi o da professionisti abilitati, per rilevarne eventuali anomalie o irregolarità notificandoli direttamente al contribuente.
Per quanto riguarda le successioni antecedenti al 01.01.2025, rimane comunque sempre l’ufficio territorialmente competente a provvedere alla liquidazione dell’imposta ed a notificarla ai contribuenti.
Cercheremo in questo articolo di analizzare le modifiche introdotte nel modello aggiornato per recepire le novità legislative introdotte dal D. Lgs. 139/2024 e dalla legge di bilancio 2025.
Frontespizio
All’interno della sezione Beneficiari del frontespizio è stato inserito il nuovo campo “Numero chiamati” che si aggiunge ai campi già esistenti “Numero eredi” e “Numero legatari”. Com’è noto il “chiamato all’eredità” è la persona che, in seguito all’apertura della successione, ha un’aspettativa ereditaria, o perché indicato come erede nel testamento o perché prossimo congiunto del defunto. Diventerà “erede” soltanto dopo, a seguito dell’accettazione dell’eredità (art. 474 c.c.), mentre l’acquisto del legato avviene automaticamente senza necessità di accettazione.
Quadro EF – Tassa ipotecaria
La Sezione III Tassa ipotecaria è stata ridenominata “Tassa per i servizi ipotecari e catastali”. Inoltre, mentre fino al 31 dicembre 2024, l’importo della tassa ipotecaria (ora tassa per i servizi ipotecari e catastali) era pari al prodotto di euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate, oppure – nel caso in cui sia stata espressa la volontà di non dar seguito alle volture catastali – al prodotto di euro 35,00 per il numero delle circoscrizioni, dal 1° gennaio 2025 gli importi sono aumentati rispettivamente a euro 120,00 e a euro 65,00 per ciascuna circoscrizione.
Quadro EF – Tributi speciali
All’interno della Sezione IV Tributi speciali è stato eliminato il rigo EF17 Formalità ipotecarie. Infatti dal 1° gennaio 2025 tali tributi non sono più dovuti sulla base delle tabelle allegate al D. Lgs. 18 settembre 2024 n. 139. Inoltre, l’importo dei tributi speciali dovuti per l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione è ora stabilito in euro 16,00 fissi, mentre in precedenza veniva calcolato come euro 12,40 + euro 0,62 per ciascuna pagina del modello (ad esclusione del frontespizio).
Quadro EF – Imposta di successione
Il quadro EF prevede ora la nuova Sezione V-bis Imposta di successione da compilarsi esclusivamente per le successioni apertesi dal 1° gennaio 2025.
Sono previsti due righi denominati EF18bis – imposta calcolata e EF18ter – pagamento dell’imposta.
Il rigo EF18bis è composto dai seguenti campi:

– Imposta non dovuta (1): verrà barrata nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta di successione (in questo caso non verranno compilati gli altri campi della sezione). Non è dovuta imposta se l’importo complessivamente calcolato (comprensivo di interessi e sanzioni amministrative) è minore o uguale a euro 10,00.
– Imposta (2) : deve essere indicato l’importo dell’imposta di successione calcolato dal contribuente.
– Imposta già versata (3): dove indicare l’imposta effettivamente già pagata nel caso di dichiarazione sostitutiva. Se l’imposta già versata risulta superiore a quella riliquidata con la dichiarazione sostitutiva, la restante parte potrà essere chiesta a rimborso.
– Credito d’imposta (4): dove indicare la parte del credito d’imposta (Legge 448/1998 art. 7, c. 2 e D.L. 73/2021 art. 64, c. 7 – Decreto Sostegni bis) da utilizzarsi in diminuzione dell’imposta di successione dovuta in autoliquidazione.
– Imposta da versare (5): verrà indicato l’importo dell’imposta di successione da versare.
Il rigo EF18ter è composto dai seguenti campi:
– Tempistica di pagamento (1): dove indicare se si intende effettuare il pagamento dell’imposta autoliquidata contestualmente alla presentazione della dichiarazione oppure in un momento successivo (e comunque entro 90 giorni dal termine di presentazione della stessa dichiarazione).
– Pagamento rateale (2): dove indicare, in caso di rateizzazione dell’imposta, il numero di rate di cui si intende fruire.
– Acconto (3): dove indicare, in caso di rateizzazione, l’importo dell’acconto dovuto (che ricordiamo non può essere inferiore al 20% dell’imposta da versare).
– Pagamento anticipato trust (4): da barrare in caso di trust testamentario con presenza di soggetti beneficiari ovvero in caso di trust con soggetti non individuati ma individuabili, qualora il trustee opti per il pagamento dell’imposta a seguito della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui vengono trasferiti i beni ai beneficiari finali.
NOTA: nel caso si scelga il pagamento contestuale e la rateizzazione, l’imposta da versare immediatamente sarà pari all’acconto indicato.
– Rateizzazione dell’imposta di successione: nel caso di rateizzazione, è comunque dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta calcolata, per cui solo la restante parte può essere rateizzata secondo le seguenti regole:
- se l’imposta da rateizzare è superiore a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.
- se l’importo da rateizzare è superiore a 1.000 euro e fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
(Il software DE.A.S. della Geo Network, è già stato aggiornato per permettere la compilazione perfetta e liquidazione di tutte le imposte dovute ed effettua in automatico il calcolo della rateizzazione con la stampa del relativo prospetto tramite la funzione Stampa | Stampa modello F24 (per imposta di successione) richiamabile anche dall’interno del Quadro EF.
Quadro EF – Sanzioni e interessi
La Sezione VI Sanzioni e interessi comprende il nuovo rigo EF23-bis relativo all’imposta di successione.
Quadro EH
Il quadro EH, nella Sezione II “Agevolazioni prima casa”, recepisce le disposizioni del D.L. 69/2023 e prevede le seguenti nuove opzioni alla lettera f) in caso di trasferimento all’estero del contribuente:
- dichiaro che il trasferimento è avvenuto prima dell’acquisto dell’immobile; di aver risieduto/svolto attività di lavoro in Italia per almeno 5 anni prima dell’acquisto dell’immobile e che l’unità immobiliare urbana si trova nel mio comune di nascita/nel comune in cui avevo la residenza/svolgevo la mia attività lavorativa prima del trasferimento
- dichiaro che l’unità immobiliare urbana/le unità immobiliari urbane di cui si chiede l’agevolazione, è situata/sono situate nello stesso comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto alle cui dipendenze lavoro.
Quadro EI
Il Quadro EI è stato completamente modificato allo scopo di dettagliare meglio le informazioni richieste in caso di discordanza dati intestatario e/o passaggi intermedi non convalidati da atti legali per uno o più immobili presenti nella dichiarazione, ai fini della voltura catastale. Il Quadro EI è infatti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da utilizzare per riportare ogni utile informazione ai fini della voltura catastale degli immobili. È comunque possibile utilizzare anche il quadro EG per allegare la documentazione che possa essere di ausilio al buon esito della voltura catastale.
Passaggi senza atti legali
Il campo Passaggi senza atti legali va barrato nel caso ci siano passaggi intermedi non convalidati da atti legali. In questo caso, verrà barrata la relativa casella nel quadro EI dell’immobile in oggetto. Il dichiarante dovrà compilare la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
È possibile allegare la necessaria documentazione utilizzando il Quadro EG (rigo EG8 – Altro). In tali casi le volture vengono eseguite con riserva e notificate ai soggetti ai quali, in catasto, i beni risultano intestati prima e dopo la registrazione della domanda di voltura.
Discordanza dati intestatario
Il campo Discordanza dati intestatario va barrato nel caso ci sia discordanza tra il soggetto che risulta intestatario dell’immobile in catasto e il defunto o se ci sono diritti o quote che non corrispondono a quelli registrati in catasto.
In questo caso, devono essere indicati i seguenti dati:
- se si tratta di atto notarile o giudiziario, gli estremi di trascrizione
- se si tratta di successione, gli estremi di registrazione
Tali elementi verranno riportati all’interno del quadro EI nella Sezione II – Cronistoria discordanza Dati intestatario dell’immobile in oggetto. È possibile allegare la necessaria documentazione utilizzando il Quadro EG (rigo EG8 -Altro).
Trust
Per quanto riguarda la disciplina del trust testamentario, sono stati individuati specificatamente tutti i casi in cui non è possibile utilizzare il modello telematico. In particolare è necessario rivolgersi all’ufficio territoriale competente (in base all’ultimo domicilio fiscale del de cuius, coincidente con la residenza anagrafica) per poter effettuare l’adempimento dichiarativo, tramite modello 4 cartaceo, in tutti quei casi in cui:
- il trustee non è una persona fisica,
- il trustee coincide con uno dei beneficiari del trust,
- il trust non ha beneficiari individuati ovvero individuabili (trust di scopo “puro”),
- oltre al trust e ai suoi beneficiari, ci siano altri soggetti indicati nel testamento quali destinatari di beni in aggiunta a quelli destinati al trust.
Imposta di successione – Quadro EF – Sezione V-bis
In caso di trust testamentario, l’imposta è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali. Tuttavia il trustee potrà decidere di effettuare il versamento dell’imposta anche in anticipo rispetto al momento in cui verrano attribuiti i beni ai beneficiari finali, optando in dichiarazione per tale modalità di pagamento, indipendentemente dalla data di apertura della successione.
Si precisa comunque che:
- per i trust istituiti prima del 1° gennaio 2025 (apertura della successione antecedente a tale data), la liquidazione dell’imposta continua ad essere effettuata dall’ufficio, pertanto all’interno del quadro EF il trustee può optare esclusivamente per il pagamento anticipato dell’imposta, comunicando, così, tale intenzione all’ufficio che si occupa della relativa liquidazione;
- per i trust istituiti a partire dal 1° gennaio 2025 (apertura della successione a partire da tale data) trova applicazione la nuova disciplina in materia di autoliquidazione (da parte del contribuente) dell’imposta (anche in relazione ai termini di pagamento). Pertanto il trustee dovrà compilare il quadro EF indicando l’imposta, qualora dovuta, e le modalità di pagamento della stessa utilizzando i relativi campi.
Nel caso in cui il trustee opti per il pagamento anticipato dell’imposta di successione, per la determinazione della stessa non si deve tener conto di riduzioni o esenzioni correlate al soddisfacimento di particolari requisiti, in quanto la verifica della loro sussistenza deve essere necessariamente effettuata al momento dell’attribuzione finale dei beni al beneficiario e quindi al momento dell’acquisizione della titolarità del bene da parte dello stesso.
Occorre inoltre precisare che in caso di esercizio della suddetta opzione, la fruizione di esenzioni o agevolazioni è preclusa anche con riferimento al successivo momento del trasferimento dei beni al beneficiario.
Segnaliamo infine che il software DE.A.S. è già stato aggiornato per poter permettere la compilazione perfetta e la trasmissione telematica della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali utilizzando il modello aggiornato pubblicato ieri, con la semplicità e la precisione ben nota ad oltre 10,000 professionisti e CAF che lo utilizzano da anni come software di riferimento.
La versione aggiornata è già disponibile sul sito Geo Network (www.geonetwork.it/deas) per l’acquisto, sia con licenza annuale (valida 365 giorni), sia con licenza perpetua, con canone di aggiornamento annuale.
Martedì 25 Febbraio p.v. dalle 14:30 – 16:30 si terrà un apposito incontro di studio (accreditato 2 CFP) per effettuare l’analisi e commento – quadro per quadro – alle modifiche introdotte con focus sulla compilazione, calcolo corretto, autoliquidazione delle imposte e trasmissione telematica della dichiarazione. E’ possibile iscriversi fin d’ora sul sito: https://wwwgeonetwork.it/formazione.

