Focus sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024 e suggerimenti operativi.
Un aspetto dove il consulente può commettere qualche errore di valutazione nella compilazione della dichiarazione di successione riguarda la deducibilità dei debiti del defunto contratti negli ultimi 6 mesi di vita.
L’argomento è stato oggetto di un apposito approfondimento nell’ambito dell’ultima lezione di alta formazione Masterclass Successioni 2026 durante la quale il docente – commercialista esperto in materia – ha effettuato un focus mirato sulla riforma introdotta dal D Lgs. n. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Il D. Lgs. oltre ad avere introdotto l’obbligo di autoliquidazione dell’imposta di successione per le successioni apertesi con decorrenza 01.01.2025, assieme alle altre imposte e tributi dovuti, ha modificato in profondità anche l’art. 22 del Testo Unico Successioni (D.Lgs. 346/1990), introducendo criteri più stringenti per la deduzione dei debiti contratti dal de cuius nel semestre anteriore al decesso. La norma mira a contrastare la creazione artificiosa di passività strumentali all’abbattimento della base imponibile. Per il professionista che opera in ambito successorio, comprendere a fondo il nuovo regime è essenziale per garantire la correttezza della dichiarazione di successione e prevenire contestazioni in sede di accertamento.
Il quadro previgente e la ratio della riforma
Prima della riforma, l’art. 22 TUS si limitava a stabilire la non deducibilità dei debiti contratti per l’acquisto di beni e diritti non compresi nell’attivo ereditario. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. trib., 2003) aveva chiarito che la norma non richiedeva un collegamento diretto tra debito e cespite ereditario: un debito di liquidità, contratto per esigenze quotidiane, era pienamente deducibile, a condizione che rispettasse i requisiti formali degli artt. 21 e 23 TUS (atto scritto con data certa anteriore all’apertura della successione).
Il legislatore delegato, tuttavia, ha rilevato il rischio di abusi nei mesi immediatamente precedenti il decesso e ha introdotto un regime differenziato per i debiti sorti negli ultimi sei mesi di vita del defunto.
Il nuovo art. 22, comma 2, TUS: tassatività delle ipotesi di deducibilità
Il nuovo comma 2 dell’art. 22 circoscrive la deducibilità dei debiti contratti nell’ultimo semestre a tre sole ipotesi tassative:
- Acquisto di beni soggetti a imposta di successione, anche nell’ipotesi di beni distrutti nell’arco dei 6 mesi per causa non imputabile al defunto e prima dell’apertura della successione. In altri termini, il debito deve avere un collegamento diretto con un’attività patrimoniale tassabile nell’asse ereditario.
- Estinzione di debiti preesistenti, a condizione che questi ultimi abbiano data certa anteriore ai sei mesi dal decesso. Si tratta di un’operazione di rifinanziamento o consolidamento di passività pregresse.
- Spese di mantenimento e spese medico-chirurgiche per il defunto e per i familiari fiscalmente a carico. La nozione di “familiare a carico” segue i criteri dell’IRPEF e deve essere verificata mese per mese.
Esempio applicativo dalla Circolare AE n. 3/2025
| Caso: Tizio contrae il 18 novembre 2024 un debito di 5.000 € per la retta scolastica del figlio Caio. Tizio decede il 12 aprile 2025. Caio è fiscalmente a carico nel 2025, ma non nel 2024. Il debito residuo ammonta a 3.000 €. Calcolo: soglia mensile per familiare a carico = 258 €/mese. Mesi interi dal debito alla morte: dicembre 2024, gennaio-marzo 2025 (4 mesi). Tuttavia, nel dicembre 2024 Caio non era a carico: mesi utili = 3. Importo deducibile: 258 × 3 = 774 € (non 3.000 €). |
Chiarimenti giurisprudenziali essenziali
Rimane ferma l’interpretazione della Corte di Cassazione (orientamento consolidato, tra le altre sent. n. 2003) secondo cui il debito contratto prima del semestre è deducibile anche in assenza di collegamento diretto con un bene dell’asse ereditario. Sono invece indeducibili i soli debiti funzionalmente collegati all’acquisto di beni esclusi dalla tassazione successoria (ad esempio, autoveicoli iscritti al PRA ex art. 12 TUS, titoli di Stato esenti).
Per le fideiussioni rilasciate dal de cuius, la giurisprudenza di legittimità precisa che esse assumono natura di passività deducibile solo quando sia provata in modo certo l’insolvibilità del debitore principale garantito e l’impossibilità dell’azione di regresso.
Suggerimenti operativi per il professionista
- Distinguere sempre i debiti per data di insorgenza: verificare se il debito è stato contratto entro o oltre i sei mesi antecedenti la morte. La data certa è il discrimine che determina il regime applicabile.
- Documentare la destinazione del debito recente: per i debiti dell’ultimo semestre, conservare ogni evidenza che dimostri il rientro in una delle tre ipotesi tassative (acquisto di beni tassabili, estinzione di debiti anteriori, spese di mantenimento/mediche).
- Verificare lo status di familiare a carico mese per mese: la Circolare AE n. 3/2025 chiarisce che la soglia di 258 €/mese si computa solo per i mesi in cui il familiare risulta effettivamente a carico fiscalmente.
- Attenzione alle passività non ancora pagate: i debiti sono deducibili anche se non estinti alla data di presentazione della dichiarazione. È sufficiente dimostrare l’esistenza e l’intestazione al de cuius.
- Considerare la dichiarazione integrativa: qualora emergano debiti accertati con sentenza definitiva dopo la presentazione, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva/integrativa per recuperare la deduzione.
- Utilizzare strumenti di calcolo aggiornati: il software DE.A.S. (Geo Network) gestisce automaticamente la ripartizione proporzionale delle passività e il calcolo dell’imposta in regime di autoliquidazione, riducendo quindi il rischio di errori materiali nella compilazione della Sezione ED.
E’ possibile richiedere copia gratuita della sintesi relativa alla lezione svolta inviando un email a info@geonetworkformazione.it.
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Riferimenti normativi e di prassi
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo Unico Successioni, artt. 20-24
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – Riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/2025
- Cass. civ., sez. trib., sent. 2003 (orientamento sulla deducibilità dei debiti di liquidità)
Questo articolo è tratto dalla Masterclass Successioni 2026 di Geo Network. Per approfondimenti, strumenti di calcolo aggiornati e prossimi corsi di alta formazione (accreditati CFP) – vedi: https://www.geonetwork.it

