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Le ricevute telematiche nel Nuovo Modello

Continuano, in questi primi mesi di utilizzazione obbligatoria del nuovo modello di dichiarazione di successione, i dubbi applicativi e le perplessità dei professionisti in relazione ad alcune delle funzioni principali di questa svolta telematica del Nuovo modello.
Tra le novità più travagliate del nuovo modello troviamo, senza dubbio, le ricevute telematiche ovvero il sistema studiato dalla Agenzia per certificare il corretto completamento di deposito e verifica della pratica. Leggendo le Istruzioni di compilazione, infatti, ci si aspetta di ricevere ben cinque ricevute con funzioni e scopi diversi. La realtà è invece parzialmente diversa.
Il primo mistero riguarda la prima ricevuta che dovrebbe attestare l’avvenuto invio della pratica. Essa, seppur espressamente indicata nelle istruzioni, di fatto, non esiste ed è sostituita dalla indicazione, nell’area riservata di Entratel, dell’avvenuto ricevimento del file.
Ben più importanti sono la seconda ricevuta, che attesta lo scarto o la presa in carico della pratica da parte della Agenzia, e la terza, che attesta l’avvenuto addebito delle imposte sull’Iban indicato.
Sulla seconda ricevuta le perplessità non riguardano tanto la sua ricezione, che avviene nell’area riservata Entratel entro un paio di giorni dall’invio della pratica, quanto la sua interpretazione. Nessun problema se la ricevuta è positiva e attesta la accettazione e protocollazione della successione: anzi, detto esito positivo ha anche una duplice ulteriore rilevanza: interrompe il termine annuale per il deposito della dichiarazione e può essere allegata (al posto della copia della dichiarazione che si utilizzava con il vecchio modello 4) per procedere alle Volture catastali (laddove non si opti per la voltura automatica). Qualche dubbio in più sulla ricevuta di scarto che rimane, per molti professionisti, di difficile interpretazione. Per tutti un consiglio: è necessario scaricare la ricevuta completa per trovare, nella seconda e terza pagina, le motivazioni dello scarto.
Anche sulla terza ricevuta, talvolta, i professionisti si scontrano con la mancata tempestività della stessa rispetto all’avvenuto addebito, anche se il ritardo della sue emissione, avendo già la conferma che l’addebito è andato a buon fine, non genera particolari preoccupazioni.
Discorso diverso per la quarta ricevuta che, in realtà, altro non è che la copia semplice della dichiarazione. Essa si trova non in Ricevute bensì in Preleva documenti e viene rilasciata dalla Agenzia una volta che l’ufficio ha controllato i contenuti della pratica e il suo rilascio avviene in media dopo 10/20 giorni dal deposito anche se si sentono voci contrastanti sui tempi che, talvolta, si abbreviano o dilatano sensibilmente.
E infine il mistero più grande: la ricevuta delle avvenute volture. La quinta ricevuta fa infatti disperare tutti: dovrebbe arrivare sia con esito positivo che negativo o parziale ma molto spesso non arriva per nulla. Anche qui la soluzione sta nel buon senso: se la ricevuta non arriva ma le volture sono andate a buon fine ci si può comunque ritenere soddisfatti; se non arriva ma le volture restano bloccate invece è bene rivolgersi all’Ufficio del Territorio competente.
E per concludere questo viaggio nel mondo delle ricevute telematiche merita un cenno la modalità di scrittura delle stesse scelta dalla Agenzia: esse infatti, scaricabili nell’area riservata di Entratel alla voce Ricevute, sono criptate e possono essere aperte solo tramite una complessa procedura di salvataggio e conversione del file nel desktop telematico. Una complessità operativa forse superflua.
La copia della dichiarazione, invece, è rilasciata in formato PDF non criptato. Anche qui, una differenza di trattamento difficilmente giustificabile.

Dubbi e risposte sul Nuovo Modello

Il Nuovo modello ingenera molti dubbi di compilazione. Di seguito si riportano alcune delle domande e dei dubbi più comuni con le relative risposte.

1) Se ho pagato i modelli f/24 prima del 1.1.2019 perché la successione scadeva il 6.1.2019, pertanto come faccio a presentare il modello telematico in quanto ho gia le tasse pagate?

Il problema è piuttosto comune. La soluzione più semplice è quella di procedere alla compilazione del modello senza indicare l’intermediario e farlo consegnare in forma stampata cartacea direttamente allo sportello dal dichiarante, con allegato il modello F24. Si potrebbe anche procedere all’invio indicando un IBAN errato e sapendo che l’addebito non andrà a buon fine per poi andare allo sportello e concordare il pagamento integrando all’F24 il ravvedimento operoso che solitamente chiedono in caso di mancato addebito delle imposte sul conto corrente, ma la prima metodologia è la più sicura.

2) All’Agenzia delle Entrate territorialmente competente mi hanno proibito di presentarla cartacea, come mai?

Purtroppo succede spesso: quando qualche professionista ha tentato di far presentare la dichiarazione cartacea direttamente al dichiarante si è sentito rispondere cosi.

Di seguito però si allegano i passaggi delle istruzioni che riportano espressamente tale possibilità, che non può essere quindi esclusa dalle singole Agenzie:

La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
• direttamente dal dichiarante;
• dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf;
dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente per la lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del de cuius.

DOCUMENTI DA CONSERVARE
Chi presenta il modello di successione deve conservare i seguenti documenti, oltre a quelli citati nel precedente paragrafo ‘QUALI DOCUMENTI OCCORRONO’:
1) la copia cartacea, sottoscritta, del modello trasmesso, oppure il file da conservare in maniera conforme alle disposizioni normative vigenti in materia di conservazione dei documenti informatici;
2) gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese in allegato alla dichiarazione (se non sottoscritte con firma digitale o non trasformate in copie informatiche di documenti analogici la cui conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale), unitamente alla copia dei documenti d’identità dei soggetti che le hanno sottoscritte;
3) la ricevuta emessa dal sistema telematico che comprova l’avvenuta presentazione del modello trasmesso (seconda ricevuta);
4) la copia del modello F24 oppure la ricevuta di avvenuto pagamento telematico delle imposte autoliquidate.
N.B. Se la presentazione della dichiarazione avviene tramite intermediario, questi deve aver cura di conservare l’originale della dichiarazione di successione trasmessa e firmata dal dichiarante, gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli eredi o legatari, nonché copia dei relativi documenti d’identità. Se la presentazione avviene tramite l’Ufficio territoriale competente, gli originali della dichiarazione sottoscritta dal contribuente, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli altri beneficiari, nonché copia dei relativi documenti d’identità dovranno essere conservati dall’Ufficio.

Le modalità di pagamento delle suddette somme autoliquidate sono le seguenti:
1) Se la dichiarazione è presentata direttamente dal dichiarante, il pagamento deve essere effettuato mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.
2) Se la dichiarazione è presentata tramite un pubblico ufficiale abilitato o un intermediario abilitato, il pagamento dei tributi autoliquidati deve essere effettuato mediante addebito on line disposto dal pubblico ufficiale o dall’intermediario sul proprio conto corrente o su quello del dichiarante, aperto presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.
3) Se la dichiarazione è presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione, utilizzando il modello F24 (disponibile presso gli uffici postali, gli agenti della riscossione, le banche e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.gov.it) oppure mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.

3) In caso di dichiarazione sostitutiva solo per le imposte catastale e ipotecaria si sottraggono le differenze? le altre imposte si ripagano tutte? (bolli tributi volture ecc?)

La risposta è si. Si detraggono le ipocatastali già versate e comunque, se la sostitutiva è codice 1 (con nuove trascrizioni e volture), l’imposta dovrà essere almeno pari al minimo (200 euro ciascuna). Le altre imposte, fisse e collegate agli adempimenti di trascrizione e voltura si ripagano in quanto, avendo toccato gli immobili, è necessario procedere nuovamente a tutti gli adempimenti.
In caso di sostitutiva codice 2 (che non richiede nuove trascrizioni e volture) o 3 (per allegare documenti) non è necessario pagare nuovamente le imposte.

4) Successione testamentaria : il de cuius nomina suoi eredi il fratello per l’usufrutto generale e i due figli di quest’ultimo per la nuda proprietà; come si inserisce la distinzione? prima si faceva nelle note

Nel nuovo modello la distinzione verrà evidenziata in devoluzione dove, in corrispondenza al singolo erede, cespite per cespite, si indicano quote ricevute e tipologia di diritto ricevuto.
In DE.A.S. dovrà indicare nel frontespizio che la successione è testamentaria e poi quando si inseriscono i cespiti si dovrà indicare (direttamente nella schermata in cui mette i dati del cespite) “bene legato per testamento”. Successivamente tramite la funzione “assegnazione manuale delle quote” si potranno indicare quote e diritto trasferito. Nel caso specifico, in corrispondenza al fratello si indicherà il diritto di usufrutto al 100% (1/1) e ai nipoti il diritto di proprietà ½ ciascuno.

5) per i fondi comuni di investimento con solo una parte composti da quota esente come si fà?

Le istruzioni precisano che in caso di fondi con una quota imponibile ed una esente essi vanno riportati nel modello due volte indicando in una la parte imponibile e nell’altra la parte esente.
DE.A.S peraltro, duplica automaticamente il cespite ripartendo la parte imponibile e la parte esente in base ai dati caricati nella finestra che per i fondi comuni si apre in corrispondenza del valore.

6) l’unica erede, disabile al 100% ha diritto a delle agevolazioni in merito ai pagamenti?

Si, esiste una importante agevolazione prevista dal testo unico che ha portato la soglia di franchigia (sotto cui non si paga imposta di successione), per gli eredi portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992, ad 1.5 milioni di Euro, a prescindere dal rapporto di parentela che lo lega al de cuius.
Le istruzioni precisano che si deve indicare la disabilità nella apposita casella del quadro EA secondo le seguenti specifiche: “Barrare la casella se la persona ha una disabilità riconosciuta grave in base all’art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992. La gravità della disabilità deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento della disabilità di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilando il relativo rigo del Quadro EH (o allegandola tramite il quadro EG se non riguarda il dichiarante), avendo cura di indicare gli estremi del verbale”

7) Si possono dichiarare beni che il de cuius aveva eventualmente all’estero?

La questione non è tanto se si possano indicare quanto piuttosto se si debbano indicare i beni esteri.
La risposta è: se il de cuius al momento della morte era residente in Italia andranno in successione sia i suoi beni presenti sul territorio nazionale che quelli presenti all’estero (case, conti correnti, aziende etc…); se il de cuius era residente all’estero andranno in successione in Italia solo i beni presenti sul territorio nazionale.

8) Posso inserire il diritto di abitazione se il coniuge superstite è già proprietario per 1/2 della stessa unità?

La risposta è si: il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite sulla casa coniugale, a patto che questa fosse tutta di proprietà del de cuius o in comproprietà/comunione con il coniuge. Non si genera il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite se l’immobile, prima dell’apertura della successione, era già di proprietà, anche solo per minima quota, di altri soggetti.
Qualora poi il coniuge abbia i requisiti richiesti dalla normativa, su detto diritto di abitazione potrà anche chiedere la agevolazione prima casa che, nel caso, si estenderà all’intero immobile.

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