Le successioni

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L’indicazione della rendita catastale immobiliare corretta

In materia di dichiarazioni di successione vi sono alcuni errori che si possono a pieno titolo considerare tra i più comuni e, soprattutto, tra i più infidi.

 Grazie all’esperienza maturata in materia abbiamo pensato di proporre la soluzione ad alcuni di questi errori come ad esempio il corretto calcolo della rendita catastale immobiliare su cui calcolare l’imposta di successione.

 Ora, preliminarmente è bene ribadire uno dei punti fondanti di tutta la materia successoria fiscale: l’imposta di successione vede avverarsi il suo principio impositivo nel momento in cui avviene il passaggio di titolarità di beni e diritti dal de cuius al suo erede, essendo quello il momento in cui avviene il passaggio di ricchezza a titolo gratuito oggetto di tassazione.

Ne consegue che l’imposta principale, nonché tutte le altre imposizioni fiscali connesse al passaggio di proprietà per successione di beni immobili (imposta ipotecaria e catastale), devono essere calcolate sulla base della normativa vigente al momento in cui detto passaggio di ricchezza si è avverato.

E detto momento, per il nostro ordinamento, è da ricondursi all’attimo in cui si apre la successione, essendo quello il momento in cui, anche per l’ordinamento civile, avviene il passaggio di titolarità di beni e diritti da de cuius al suo erede, retroagendo a tale istante una eventuale accettazione dell’eredità avvenuta in tempo successivo.

Il momento dell’apertura della successione (sia sotto il profilo civilistico che, conseguentemente, sotto il profilo fiscale) altro non è che il giorno della morte del de cuius (rectius: il momento esatto della morte, ma questa precisione rileva più che altro sotto il profilo civilistico, bastando al contrario dal punto di vista fiscale l’indicazione della data di morte del de cuius).

 Ciò premesso, ne consegue che, anche fiscalmente, la successione vada liquidata fotografando esattamente la situazione esistente alla data della morte del de cuius e ciò tanto in riferimento alla normativa da applicare quanto in riferimento al valore “fiscale” da attribuire ai beni oggetto di successione.

 Venendo ora alla questione sollevata, quindi, anche il valore del bene immobile caduto in successione e oggetto di tassazione (certamente ipotecaria e catastale, eventualmente anche di successione), deve essere valorizzato in base alla data di morte e non alla diversa e più recente data di presentazione della dichiarazione di successione (anche laddove la dichiarazione venga presentata a distanza di anni) e, poiché le imposte di successione, ipotecaria e catastale vengono calcolate sulla rendita catastale rivalutata, e moltiplicata sulla base di un moltiplicatore catastale diverso a seconda della tipologia di immobile considerato, la rendita catastale dell’immobile da acquisire non dovrà essere quella attuale al momento della presentazione della dichiarazione, bensì quella vigente al momento della morte del de cuius (acquisibile per mezzo di una visura catastale storica).

Da detta rendita catastale “storica”, infine, si ricaverà il valore dell’immobile su cui andrà calcolata l’imposta, applicando la rivalutazione e il moltiplicatore catastale di riferimento.

 Ricapitolando: fate attenzione all’importo della rendita catastale su cui calcolare il valore dell’immobile da inserire in dichiarazione di successione. A prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione, che può essere anche molto posticipata rispetto all’apertura della successione, la rendita catastale da utilizzare è quella in vigore alla data di morte del de cuius, acquisibile tramite visura catastale storica.


4 commenti

  1. luigi d'agostino ha detto:

    ottimo non lo sapevo

  2. flavio ha detto:

    quindi in caso di fabbricati “ex rurali” (censiti solo al C.T.) si calcola una rendita presunta.? oppure lo vado a censire al N.C.E.U. e poi indico la rendita in successione???

    • Fabio G. Magni ha detto:

      Dipende se il fabbricato ė ancora rurale oppure ha perso i requisiti.
      Se al momento della successione aveva giá perso i requisiti di ruralitá vá indicata la r.c. Censita, se ha ancora i requisiti di ruralitá ci sono le agevolazioni previste per legge

  3. anna rita ha detto:

    mi trovo a redigere una dichiarazione successione ove il de cuius aveva la nuda proprietà di alcuni immobili. Nel fare il calcolo da attribuire mi risulta un valore “catastale” che però a mio parere è molto inferiore rispetto a quello reale e commerciale dell’appartamento ( 35.000 euro contro i 120.000 euro ). Se indico il valore di 35.000 possoo incorrere in accertamenti agenzia entrate? grazie

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