Home » Posts tagged 'successione'
Tag Archives: successione
Interpello 123/2018: si prima casa anche in caso di immobile preposseduto se verrà ceduto
Con la risposta ad interpello n. 123 del 21 dicembre 2018 la Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito sulla “Applicabilità delle agevolazioni prima casa ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della Nota II-bis della tariffa parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune non acquistato con le agevolazioni prima casa in quanto acquistato prima dell’entrata in vigore delle relative agevolazioni”.
Il contribuente in particolare, già in possesso di altra abitazione acquistata nel solito comune senza agevolazione, chiede se può chiedere la agevolazione prima casa sulla abitazione che riceve in successione, impegnandosi a cedere il primo immobile entro l’anno.
L’agenzia precisa che:
Nel caso di specie, in relazione all’immobile ereditato, il contribuente istante non potrebbe usufruire delle agevolazioni “prima casa”, in quanto – avendo la titolarità esclusiva dell’immobile acquistato nel 1971 – non soddisfa la condizione di cui alla lettera b) della Nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al TUR, che, come noto, prevede che “nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.
Al riguardo, il citato comma 4-bis della Nota II-bis – di cui il contribuente invòca l’applicazione – prevede che “(..)l’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”
Pertanto, limitatamente alla condizione di cui alla richiamata lettera b), la disposizione, di cui al citato comma 4-bis, consente al contribuente di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato – come chiarito dalla Circolare 13 giugno 2016, n. 27 (paragrafo 3.3) – beneficiando delle agevolazioni elencate nella lettera c), della Nota II-bis, dell’articolo 1, della Tariffa, Parte prima, In definitiva, alla luce di tali considerazioni, l’applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis, dell’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR, permette al contribuente di derogare temporaneamente (entro l’anno dalla data del secondo acquisto) alla condizione di cui alla lettera b) della citata Nota II-bis, ovvero della prepossidenza di un solo altro immobile “agevolato” nello stesso Comune di residenza. Invero, scopo della norma di cui al citato comma 4-bis è quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione preposseduta, concedendo un lasso temporale, più lungo, per l’alienazione dell’immobile da sostituire. La norma, dunque, non deroga alla condizione prevista dalla lettera b), ma semplicemente ne posticipa la sua sussistenza entro l’anno dalla data del secondo acquisto, sicché, entro tale termine, l’acquirente deve, comunque, possedere, nel Comune di residenza, un solo immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”. Ciò premesso, si ritiene che tale condizione risulti soddisfatta anche nel caso prospettato dal contribuente, sebbene il primo ed unico immobile preposseduto nel Comune di residenza – in cui si trova anche l’immobile che gli perverrà per successione – non abbia goduto delle agevolazioni prima casa. allegata al TUR.
Ne consegue dunque che il contribuente, a patto che si impegni a cedere l’immobile preposseduto entro l’anno dalla apertura della successione può, nel frattempo, applicare la agevolazione prima casa sul nuovo immobile ricevuto.
Di seguito il link all’interpello completo: risposta+n.+123+del+2018
Corte di Cassazione sent.13595/2018 – il termine annuale per la presentazione della dichiarazione non si applica alle integrative
La corte di cassazione, con la recente sentenza n.13595/2018 si pronuncia in merito al termine annuale di presentazione della dichiarazione di successione e della sua non applicabilità alle dichiarazioni integrative.
La questione nasce dall’istanza di rimborso presentata da una Onlus la quale sosteneva che, in seguito del riconoscimento legale della fondazione le imposte, in precedenza versate in misura proporzionale, erano dovute in misura fissa e quindi chiedeva il rimborso delle maggiori somme versate.
La cassazione, accogliendo il ricorso precisa che “il termine annuale per la dichiarazione di successione non è applicabile alla dichiarazione integrativa presentata dall’odierna ricorrente in data 13.11.2007 (la dichiarazione di successione era stata presentata in data 27.3.2006). L’art. 28 comma 6 del d.lgs 346/1990 non richiama l’art. 31 con riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione di successione non essendo prevista alcuna comminatoria di decadenza e tenuto conto che la emendabilità e la retrattabilità della dichiarazione sono sottratte al termine fissato per la presentazione della denuncia medesima (Cass. 26080/2016)“.
Ne consegue la possibilità di modificare ed emendare la prima dichiarazione a prescindere dal decorso del termine annuale previsto per la presentazione della prima dichiarazione.
Di seguito il testo integrale della sentenza:
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2018, n. 13595
Svolgimento del processo
La Fondazione dott.ssa V.S.S. Fondazione Onlus, impugnava il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dall’Agenzia delle Entrate in data 27.3.2006 con la quale essa aveva chiesto la restituzione della differenza di quanto versato, a titolo di imposte ipotecarie e catastali, per complessivi € 22.751,00 in relazione alla dichiarazione di successione della signora V.S.S.. Sosteneva che, in seguito del riconoscimento legale della fondazione le imposte, in precedenza versate in misura proporzionale, erano dovute in misura fissa.
La Commissione tributaria di primo grado rigettata il ricorso.
La Fondazione proponeva appello. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con al sentenza n. 18/1/12 emessa il 14.3.2012 respingeva l’appello.
La contribuente propone ricorso per Cassazione affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990 n. 346, art. 1 e del decreto legislativo 31.10.1990, n. 347, artt. 1 e 10.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990, n. 347, art. 17 comma 5 e dell’art. 14 delle disposizioni di legge in generale.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. del 31.10.1990, n. 346, art. 42 comma 1 lett.) d e dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs. 347/1990, art. 1 comma 2 e art. 10 comma 3 e del principio di capacità contributiva.
5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs 347/1990, art. 1 comma 2 e art. 10 comma 3 e del divieto di discriminazione.
6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990, n. 346, art. 28 comma 6 in relazione agli artt. 27 comma 1 e 29 e 31 commi 1 e 2 del medesimo decreto.
7. I motivi 1, 4 e 5 possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Le censure sono fondate.
Il comma 2 del d.lgs. 347/1990 prevede che non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
L’art. 3 comma 1 del d.lgs. 346/1990 prevede che non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
Sussiste, pertanto, il diritto al rimborso essendo incontestato che la fondazione abbia avuto riconoscimento legale.
8. I motivi 2, 3 e 6 possono essere trattati congiuntamente, in quanto sono connessi.
Le censure sono fondate. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria di Bolzano il termine annuale per la dichiarazione di successione non è applicabile alla dichiarazione integrativa presentata dall’odierna ricorrente in data 13.11.2007 (la dichiarazione di successione era stata presentata in data 27.3.2006). L’art. 28 comma 6 del d.lgs 346/1990 non richiama l’art. 31 con riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione di successione non essendo prevista alcuna comminatoria di decadenza e tenuto conto che la emendabilità e la retrattabilità della dichiarazione sono sottratte al termine fissato per la presentazione della denuncia medesima (Cass. 26080/2016).
Si consideri inoltre che, secondo l’orientamento conforme di questa Corte, in tema d’imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell’obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Alla correzione non osta né l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, né l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell’onere della prova in giudizio, (da ultimo Cass. 2229/2015).
L’evento da cui è sorto il diritto della ricorrente al rimborso dell’imposta ipotecaria e catastale, consistente nel riconoscimento legale della fondazione costituita su ultima volontà della defunta, è avvenuto dopo la presentazione della dichiarazione di successione effettuata in data 27.3.2006.
Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento in punto di fatto, il processo può essere deciso nel merito con raccoglimento del ricorso della contribuente.
In considerazione della modifica, nel tempo della normativa in materia di imposta di successione e della evoluzione della giurisprudenza le spese del giudizio di merito devono essere compensate.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2900,00 oltre accessori.
Interpello 37/2018 – natura del diritto del convivente superstite ad abitare la casa del de cuius
L’Agenzia delle Entrate, su istanza di interpello, risponde in merito al seguente oggetto:
Convivente superstite e diritto di abitazione. – Articolo 1, comma 42 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 – Istanza di Interpello ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, lett. a) Legge 27 luglio 2000, n.212.
Naturalmente l’agenzia stessa e l’istante chiariscono l’impatto del diritto del convivente di continuare ad abitare la casa condivisa con il compagno deceduto previsto con la Legge 76/2016 ma, affrontando la questione fiscale, si addentrano nell’analisi dei contenuti giuridici delle disposizioni contenute nella legge sulle unioni civili.
La vicenda prende le mosse dal quesito formulato dalla sorella, unico erede del de cuius, in merito al diritto di abitare nella casa di quest’ultimo da parte della compagna per i due anni successivi al suo decesso.
Queste le due questioni:
– la convivente more uxorio del de cuius ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune abitazione a prescindere dalla sua residenza anagrafica oppure detta residenza è requisito essenziale per accedere ai diritti riconosciuti al convivente?
– In caso di risposta affermativa, il diritto acquisito dal convivente è un diritto di abitazione (diritto reale) da inserirsi, in analogia con l’art.540 c.c.. in dichiarazione di successione (con tutti i risvolti fiscali che ne derivano e che hanno spinto, peraltro, l’istante a interpellare l’Agenzia delle Entrate), oppure si tratta di un diritto personale di godimento (assimilabile piuttosto ad una sorta di comodato?
Sul primo punto la Agenzia, scendendo nel merito della questione, chiarisce che “la circolare n.7 del 2018 in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione ha precisato che “poiché ai fini dell’accertamento della stabile convivenza la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione 28.07.2016 n.64), tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n .445 del 2000”. Pertanto, con riferimento al caso oggetto dell’interpello in esame si ritiene che lo status di convivente possa essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione resa ai sensi del citato articolo 47 sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius.”
Quanto al secondo punto è bene fare una premessa: una cosa è dire che il convivente acquista un diritto di abitazione nell’immobile di convivenza, intendendo per esso l’acquisto di un diritto reale minore, tale quindi da incidere sul possesso del bene e per il quale è necessaria la trascrizione e, eventualmente è da valutare l’inserimento in dichiarazione di successione alla stregua dell’art.540 c.c.; altra cosa è dire che il convivente superstite acquisisce un diritto personale di godimento, tale quindi da non incidere sul possesso bensì sulla mera detenzione del bene (alla stregua di una sorta di comodato “ex lege”).
L’istante propenderebbe per la prima tesi (anche se più gravosa nei suoi confronti quanto ad effetti giuridici in quanto graverebbe la sua piena proprietà, acquisita con la successione del fratello, trasformandola in nuda proprietà gravata dal diritto di abitazione della convivente), cosi da poter accedere alle agevolazioni fiscali ad essa collegate; l’agenzia invece, prendendo le mosse dal testo della L.76/2016, non può che propendere per la seconda tesi, considerando detto diritto, a scadenza, si ricorda, biennale, come un diritto personale di godimento da non doversi indicare in successione.
Di seguito il testo della risposta ad interpello 37/2018 37
D. Lgs. 101/2018 di armonizzazione del codice Privacy al GDPR – norme di tutela per i dati personali delle persone decedute.
Alla fine di questa calda estate di dibattito sui nuovi temi della protezione dei dati personali, stravolti da un Regolamento europeo, il famigerato GDPR (regolamento (UE) 2016/679), che ha innanzi tutto modificato integralmente la filosofia della materia e l’approccio pratico alla tutela della privacy introducendo il principio di della “accountability”, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)». (altro…)
Provvedimento AE 305134 del 28.12.2017 – proroga del modello 4 fino al 31.12.2018
Anche quest’anno, subito prima della fine dell’anno, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale n.305134 del 28 dicembre 2017, è intervenuta pesantemente in materia della presentazione di dichiarazione di successione e voltura. (altro…)
Il Provvedimento direttoriale prot. n.112426 del 15 giugno 2017 – nuovo modello dal 12 settembre 2017
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot n.112426 del 15 giugno 2017, l’Agenzia dell’Entrate ha stabilito che il nuovo modello telematico (emanato con provvedimento del 27 dicembre 2016 e in vigore dal 23 gennaio 2017) venga sostituito da una nuova versione che entrerà in vigore il 12 settembre 2017.
Nuovo modello di dichiarazione di successione e voltura catastale
Pubblicato il 27/12/2016 il provvedimento direttoriale di “ Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica” con allegati il nuovo modello di dichiarazione di successione e voltura in formato telematico e le istruzioni per compilazione e invio.
(altro…)
Corte Costituzionale Sent.213/2016 – anche il convivente more uxorio ha diritto ai congedi ex L.104
Sulla linea delle ultime riforme in materia di rapporti di famiglia che hanno recentemente portato anche al riconoscimento giuridico delle convivenze more uxorio ai sensi e per gli effetti della L. 76/2016, anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 2016 ha dato rilevanza a detto rapporto stabilendo il rilevante principio secondo cui anche il convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di usufruire, con gli stessi diritti dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992.
Cassazione civile 22840/2009 – la rappresentazione non opera se il chiamato è il nipote
La rappresentazione opera all’infinito sia in linea retta che collaterale ma deve passare per forza dal figlio o dal fratello del de cuius. In caso di destinazione testamentaria direttamente ai nipoti, invece, la rappresentazione non opera.
In questo senso si è espressa la cassazione II sezione civile con sentenza n.22840 del 28.10.2009 sostenendo che non è possibile subentrare in linea retta o collaterale “all’infinito” nella successione, in forza dell’istituto della rappresentazione se nel testamento (o per legge) il primo chiamato è un nipote del de cuius. In sostanza quindi, si legge nella sentenza in commento, la cosiddetta “rappresentazione” non opera se il chiamato all’eredità che non può o non vuole accettare è un soggetto diverso dal figlio o dal fratello del defunto e, in particolare, si tratta di un parente in linea collaterale (come è il figlio di un fratello del defunto) oppure anche di un parente in linea retta, quale è il figlio del figlio (suo nipote). La rappresentazione quindi, secondo il combinato disposto degli artt.467 e 468 del codice civile, può si avere luogo all’infinito (sia nella linea retta che nella linea collaterale), ma solo se il primo chiamato all’eredità è un figlio o un fratello del de cuius, mentre non opera se con il testamento viene istituito erede un soggetto diverso, pur se si tratta di un discendente in linea retta del defunto
La legge sulle Unioni civili, primi spunti di riflessione.
È stata pubblicata in gazzetta ufficiale n.118 del 21maggio u.s. ed è legge la tanto chiacchierata legge n.76/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.