Le successioni

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Il coniuge separato, ha diritto di abitare la casa del ex-coniuge ai sensi dell’art.540 c.c. se costui dovesse venire a mancare?

Sembra proprio di no, o almeno questa è la posizione recentemente assunta dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza della sezione II, 05/06/2019, n.15277 (sentenza 15277/2019).

Com’è noto l’articolo 540 c.c. prevede il legato ex lege del diritto di abitazione nella casa coniugale a favore del coniuge superstite, anche a prescindere dalle vicende successorie; questo diritto rimane quindi in capo al coniuge superstite anche nel caso egli decidesse di rinunciare all’eredità.

La questione sollevata dalla Corte è però se il diritto collegato a una abitazione definita casa coniugale possa sussistere anche di fronte ad una coppia separata, che si avvia quindi a sciogliere il vincolo matrimoniale e che, certamente, non convive più sotto lo stesso tetto.
Ora, nel caso concreto esaminato dalla Corte di Cassazione, la moglie separata voleva agire in giudizio per lesione della legittima, così da ottenere, al posto dell’usufrutto generale che le era stato lasciato dal coniuge, una quota dell’eredità. Per agire in riduzione però avrebbe dovuto rinunciare al legato ricevuto, in quanto considerato legato in sostituzione di legittima.

Nulla di complesso se non fosse stato per il fatto che la rinuncia al legato, operata dopo aver continuato ad abitare nella casa coniugale, veniva contestata come tardiva in quanto ormai la moglie aveva goduto dei beni ricevuti in usufrutto (in particolare proprio della casa).

La moglie, per trovare una soluzione al suo problema e dimostrare di poter agire in riduzione si avvaleva quindi dell’art 540 per sostenere di aver abitato nella casa coniugale non in espressione del suo diritto di usufrutto ma del generale legato di abitazione ex lege che spetta al coniuge superstite sulla casa coniugale.
Da qui la pronuncia della cassazione che ritiene di non poter individuare una casa coniugale cui applicare l’art.540 c.c. se la coppia, al momento della morte, non era più nemmeno convivente (come è normale in fase di separazione).

Precisa infatti la Corte, riprendendo la precedente sentenza n. 13407/2014, che: In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione del diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili). Se, infatti, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Certo è che la posizione della Corte, peraltro condivisibile tenendo conto che la separazione fa cessare proprio quel rapporto che deve essere alla base di una casa coniugale, apre la strada a tutta una serie di altre valutazioni.

Ad esempio: e se il coniuge separato vivesse nella casa, magari acquistata in comproprietà, in base alla sentenza di separazione che gliela assegna come genitore presso cui sono collocati prevalentemente i figli? Allora in questo caso si applicherebbe il diritto di abitazione (espandendo così post mortem anche la decisione del giudice della separazione)? Sembra proprio di no, rendendo quindi rilevante la trascrizione o meno del diritto ottenuto in separazione, talvolta ingenuamente tralasciata.

Cassazione civile, VI sezione, 1438/2020 – accettazione tacita dell’eredità

Una recente sentenza della cassazione, la n.1438 del 2020, VI sezione, ritorna sulla questione della accettazione t aita dell’eredità facendo riferimento anche alla voltura catastale come prova di detta accettazione.

Il caso riguarda il ricorso di una banca che agisce per recuperare un debito nei confronti dell’erede del debitore. L’erede dichiara di non aver accettato l’eredità e la banca contesta l’intervenuta accettazione per fatti concludenti basata su due fatti: la presentazione della voltura catastale e l’aver continuato a vivere nella casa del de cuius anche dopo la morte avendone il possesso.

La Cassazione dapprima richiama la giurisprudenza di settore sulla voltura catastale ribadendo che “L’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. n. 22317/2014; n. 10796/2009; n. 5226/2002; n. 7075/1999).”

Successivamente precisa che “l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltrechè della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purchè la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. n. 12753/1999).

E pertanto conclude che “A un attento esame i rilievi della corte in ordine al possesso introducono una circostanza idonea a configurare l’acquisto dell’eredità da parte del B. non in dipendenza di una tacita accettazione, ma ex lege ai sensi dell’art. 485 c.c. (Cass. n. 11018/2008; n. 16507/2006; n. 4845/2003), essendo incontroverso che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che il chiamato abbia fatto l’inventario ed essendo altresì incontroverso che egli avesse consapevolezza sia della devoluzione dell’eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all’eredità medesima (cfr. Cass. n. 2911/1998).
Invero l’art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo (Cass. n. 6167/2019), senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l’acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell’inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.

Nel caso concreto dunque più che alla sola voltura catastale la Cassazione ricollega la accettazione al possesso dei beni senza che sia intervenuto, nei tre mesi dal decesso del de cuius, alcun inventario.

Sentenza Cassazione Civile n. 1438 del 22012020

Cassazione, ordinanza 2914/2020 – il legittimario completamente pretermesso non assume lo status di erede prima della azione di riduzione

La Corte di Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 7 febbraio 2020, n. 2914 ha precisato che se non c’è patrimonio residuo in quanto l’asse ereditario è stato integralmente svuotato in vita dal de cuius, il legittimario, proprio perché pretermesso non assume la qualità di erede fintanto che non eserciterà l’azione di riduzione e ne risulterà vittorioso.

Questa la massima: In caso di assenza di relictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione. Invero, qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solo dopo l’esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovere od a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui spettante dell’asse ereditario io (cfr. Cass., sent. n. 19527 del 2005). Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (v. Cass., sent. n. 16635 del 2013).

Non è un aspetto da poco, tenendo conto che, ai sensi dell’art 564 1 comma del codice civile, “il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto

Certo non si può chiedere la accettazione beneficiata (necessaria per poter aggredire donazioni e legati fatti a favore di soggetti che non siano anche coeredi) a chi non ha potuto assumere lo status di erede non essendoci patrimonio ereditario relitto.

In tal senso si rinvia anche ad un precedente articolo del Blog, presente a questo link

Decreto Ministero della Giustizia 170/2019- iscrizione telematica nel registro generale dei testamenti

Con Decreto del 20 settembre 2019, n. 170, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2020 ed in vigore dall’8 febbraio 2020, il Ministero della Giustizia ha approvato il regolamento recante la disciplina delle modalità d’iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel Registro generale dei testamenti, su richiesta del notaio o del capo dell’archivio notarile.

Si da così attuazione all’art. 5-bis della Legge n. 307/1981, inserito in detta norma dall’art. 12, comma 7, della Legge 246/2005, che stabilisce la possibilità di assolvere all’obbligo di iscrizione degli atti di ultima volontà al Registro generale dei testamenti anche mediante trasmissione in via telematica.

Ai sensi dell’art.3 “ La richiesta di iscrizione in via telematica e’ trasmessa direttamente al registro generale dei testamenti dal notaio entro dieci giorni e dal capo dell’archivio notarile entro tre giorni dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta di iscrizione”.

Il Registro generale dei testamenti comunica, quindi, al richiedente, con messaggio di posta elettronica certificata, gli estremi della registrazione nonché il numero di repertorio dell’atto a cui si riferisce la richiesta ovvero eventuali motivi che rendono la medesima richiesta irricevibile.

Tutto però rimarrà sospeso fino a che il Direttore generale dell’Ufficio centrale degli archivi notarili non adotterà uno specifico provvedimento con le modalità tecniche e operative per la gestione e la trasmissione delle richieste, i requisiti e le modalità informatiche di consultazione delle informazioni nonché il termine a decorrere dal quale si potrà fare richiesta dell’iscrizione per via telematica.

DM 170-2019

Disciplina giuridica e fiscale in successione: due rette parallele

Il decesso di un soggetto per il nostro ordinamento assume da sempre una duplice rilevanza: in primis una rilevanza di natura giuridica, perché con il decesso di una persona ed il trasferimento dei beni e diritti ai suoi eredi e legatari avviene un passaggio di proprietà. Secondariamente la materia successoria assume una rilevanza importante anche dal punto di vista fiscale in quanto il nostro legislatore fiscale ha ritenuto sin da subito che il passaggio di ricchezza che transita dal de cuius ai suoi eredi chiamati, comporti un arricchimento patrimoniale a titolo gratuito a favore dell’erede o del legatario tale da meritare di essere toccato da una imposizione fiscale indiretta, che sarà poi calcolata in misura proporzionale rispetto all’arricchimento patrimoniale ricevuto.

Da questa duplice rilevanza consegue il fatto che la materia successoria si è sviluppata su due piani diversi: da un lato un piano di natura civile e dall’altro un piano di natura fiscale. Entrambi i piani, che ovviamente lavorano insieme, e camminano insieme, rimangono però come due rette parallele. E’ evidente quindi l’importanza di avere sempre a mente gli aspetti di natura giuridica, in quanto il piano fiscale si appoggia alla normativa giuridica e al Codice Civile (che poi stabilisce come viene devoluta una eredità, con l’individuazione dei chiamati all’eredità, delle quote ereditarie, delle tipologie di successione, eccetera), pur non dimenticando questa sostanziale dicotomia.

Nonostante la normativa fiscale si appoggi alla normativa giuridica – civile, infatti, essa rimane comunque autonoma e separata; ciò significa che molto spesso la stessa successione segue delle regole parzialmente diverse a seconda di se stiamo facendo delle valutazioni di natura giuridica, oppure, se stiamo facendo delle valutazioni di natura fiscale.

Esemplificando, la materia si differenzia sul piano civile e sul piano fiscale sotto vari aspetti. Innanzi tutto si differenzia dal punto di vista soggettivo poiché, mentre giuridicamente i soggetti rilevanti in successione sono l’erede ed il legatario, cioè coloro che acquisiscono quote del patrimonio ereditario (in particolare l’erede è quel soggetto che, accettando l’eredità, diventa titolare, per quota o per l’intero, dei cespiti che erano del de cuius e che transitano a lui per chiamata successoria e il legatario è colui che subentra, a titolo particolare, in uno specifico diritto o rapporto determinato, solitamente a lui attribuito per testamento); dal punto di vista fiscale, il soggetto rilevante non è solo l’erede oppure il legatario in quanto, in realtà, si anticipa la responsabilità fiscale del soggetto ricevente fino anche alla posizione del chiamato all’eredità, ovvero quel soggetto che giuridicamente non è ancora divenuto titolare dei beni ereditari perché non ha ancora accettato l’eredità ma potrebbe, manifestando la volontà di accettare, acquisirne la titolarità e, pertanto, è già responsabile dal punto di vista fiscale (tanto che l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e poi l’obbligo di adempiere al pagamento delle imposte collegate spetta non solo all’erede, ma anche al chiamato all’eredità che eventualmente non abbia rinunciato all’eredità entro l’anno, uscendo definitivamente dalle linee ereditarie prima della scadenza concessa dal legislatore per il rispetto dell’adempimento fiscale).

Dal punto di vista soggettivo, quindi, qualora analizziamo una successione dal punto di vista fiscale, occorre fare riferimento a soggetti parzialmente diversi rispetto ai soggetti rilevanti nella successione ereditaria (i chiamati all’eredità) che potrebbero poi in un secondo momento rinunciare alla eredità e non diventare mai eredi.

Allo stesso modo, differenze sostanziali sul piano civile e sul piano fiscale sussistono anche per ciò che riguarda l’attivo ereditario, differenze che sono sia di natura qualitativa, sia di natura quantitativa.

Facciamo alcuni esempi partendo dalle differenze qualitative: mentre dal punto di vista giuridico fanno parte della successione tutti i beni ed i diritti che facevano capo al de cuius, comprese attività e passività, al contrario cadono nell’attivo ereditario fiscale solo quei beni che sono riconosciuti come parte dell’attivo ereditario fiscale dal nostro legislatore fiscale. A tal proposito l’esempio più comune riguarda l’autovettura del de cuius: i veicoli iscritti al PRA giuridicamente ricadono in successione e transitano agli eredi che poi diventeranno nuovi intestatari dei mezzi, mentre, fiscalmente, non fanno parte dell’attivo ereditario. Di conseguenza nell’attivo ereditario fiscale non troveremo l’autovettura che faceva capo al de cuius nonostante giuridicamente essa cada in successione come il resto del patrimonio.

Tra l’attivo giuridico e quello fiscale ci sono poi anche delle differenze quantitative in quanto non solo non tutti i cespiti ereditari cadono nella successione fiscale e quindi sono rilevanti dal punto di vista fiscale, può succedere anche che gli stessi cespiti verranno valorizzati in maniera diversa a seconda che vengano valorizzati dal punto di vista giuridico ( perché magari stiamo dando valore all’eredità per procedere alla divisione ereditaria) oppure vengano valorizzati dal punto di vista fiscale, per capire le imposte che vengono collegate a quello specifico cespite. Ad esempio prendendo in considerazione una casa di abitazione o un diritto reale immobiliare qualunque, da un punto di vista giuridico, nel caso in cui stessimo valorizzando i beni immobili del de cuius con la finalità di dividere l’eredità tra più eredi oppure di fare una stima dell’attivo ereditario per conseguenze di natura giuridica, azioni giuridiche, eccetera, valorizzeremo l’immobile del de cuius semplicemente a valore di mercato (faremo una stima di quello che è il suo effettivo valore corrente), al contrario, nel caso in cui stessimo inserendo gli stessi immobili in dichiarazione di successione per capire quale sia la base imponibile su cui si sconteranno le imposte ipotecarie e catastali, potremo certamente stimare i beni a valore corrente e infatti il testo unico 346/1990 disciplina come prima opzione la possibilità di stimare tali beni al valore di mercato, ma, secondariamente, potremo valorizzare questi beni in maniera diversa, ovvero facendo riferimento al valore catastale (opzione scelta con più favore in quanto solitamente economicamente favorevole al contribuente). Ne deriva quindi che lo stesso bene immobile magari avente prezzo di mercato X una volta inserito in successione possa presentare un valore pari ad Y, solitamente più basso, dato dal suo valore catastale.

Tutto ciò per ribadire che la prima cosa che occorre fare, ogni qual volta si affronti la materia successoria, sarà domandarci se stiamo affrontando la materia da un punto di vista giuridico al fine di stimare il patrimonio ereditario, dividere tra i coeredi, valutare il valore del patrimonio per azioni processuali ed in tali casi sarà necessario tenere conto delle disposizioni del codice civile; al contrario, in caso di raccolta di informazioni sulla nostra successione e sui cespiti ereditari per inserirli in dichiarazione di successione ed andare ad elaborare le relative imposte dovute, dovremo fare riferimento al TUS e alla normativa fiscale.

Infatti quando si affronta la materia dal punto di vista fiscale, i testi di riferimento (fermo restando che sarà sempre il codice civile a stabilire chi sono gli eredi, in quale modalità vanno ad ereditare e per quale quota) saranno i due Testi Unici che raggruppano tutti i contenuti dell’imposizione fiscale indiretta collegata alle successioni, in particolare il TU 346/1990 che coordina le imposte di successione e donazione, ed il TU 347/1990 che si occupa delle imposte catastali ed ipotecarie dovute ogni qualvolta cadano in successione dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari.

Oltre ai due Testi Unici sarà poi rilevante la manovra finanziaria 2007, composta dal D.L 262/2006, la legge di conversione 286/2006 e la legge Finanziaria 296/2006, che hanno reintrodotto, con decorrenza 3 ottobre 2006, l’imposta di successione dopo un periodo di circa 5 anni in cui l’imposta di successione era stata abrogata.

 

 

Corte di Cassazione 22754/2019 – trust senza tassazione fino al trasferimento finale

Nuovamente è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 22754/2019 del mese di settembre, ribadendo che per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Dell’argomento si era già parlato in latri due recenti articoli del blog che analizzavano da un lato numerose sentenze recenti in materia, dall’altro un recentissimo interpello della Agenzia delle Entrate (che seguiva una interpretazione del tutto diversa).

Di seguito i passaggi principali della sentenza che, analizzando una prima strada seguita dalla Giurisprudenza e, successivamente, una seconda interpretazione seguita più recentemente, sceglie di optare per l’avvallo di questa seconda interpretazione che esclude la tassazione proporzionale senza effettivo trasferimento (che nei trust avviene solo nella fase finale del trasferimento al beneficiario indicato).

         La costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. In L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta e, d’altro canto, per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile nè nell’atto istitutivo nè nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. Conseguentemente, nel caso del trust, definito autodichiarato, non vi è un reale trasferimento poiché esso sarebbe del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che “prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua “segregazione”.

                La posizione di partenza (Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 201515) è fissata dalla seguente massima (nello specifico Cass. n. 3735 del 2015 cit.): “L’atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento della finalità di rafforzare una generica garanzia patrimoniale già prestata,nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, pur non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l’arricchimento di quest’ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicchè resta assoggettato all’imposta prevista dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, convertito dalla L. 23 novembre 2006, n. 286, la quale – accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali – a differenza delle imposte di successione e donazione, che gravano sui trasferimenti di beni e diritti “a causa” della costituzione dei vincoli di destinazione, è istituita direttamente, ed in sè, sulla costituzione del vincolo”.

              La posizione che possiamo definire di arrivo (Cass. n. 1131 del 2019) afferma invece che:

            – “non si può trarre dallo scarno disposto del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, il fondamento normativo di un’autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti, pena il già segnalato deficit di costituzionalità della novella così letta”;

            – “in relazione agli atti di dotazione del fondo oggetto di causa (…), il giudice di appello (…) ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in trust avesse prodotto un effetto traslativo immediato, solo in tal caso giustificandosi la soggezione dell’atto dotativo all’imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato”.

             Si ritiene che quest’ultima sia la posizione più persuasiva, così da dover essere qui recepita a composizione di un contrasto che può sul punto dirsi, anche in ragione delle altre decisioni di cui si darà conto, ormai soltanto diacronico.

            Si riconosce che nel “genere” degli atti di “costituzione di vincoli di destinazione” di cui al citato D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 rientri anche la “specie” del trust; ha in proposito osservato Cass. n. 1131 del 2019 cit. che: “nell’ambito concettuale dei ‘vincoli di destinazione devono essere ricondotti non solo gli ‘atti di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall’ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo (…)”.

            Tale inclusione, tuttavia, non è ritenuta bastevole a giustificare l’imposizione del trust in quanto tale, ostandovi principalmente considerazioni di natura costituzionale.

            Ciò perchè la tesi della ‘nuova imposta gravante sul vincolo di destinazione, assunto quale autonomo e sufficiente presupposto, non dà adeguatamente conto del fatto che la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sè, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza; con quanto ne consegue, appunto nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata, in ordine alla non ravvisabilità in esso di forza economica e capacità contributiva ex art. 53 Cost..

Resta ora da vedere cosa deciderà di fare la amministrazione finanziaria di fronte alle numerose sentenze che le danno torto in merito all’imponibilità dei trust fin dall’atto costitutivo/traslativo, interpretazione seguita pedissequamente negli ultimi 10 anni.

qui il collegamento con la sentenza, pubblicata sul sito della Corte di Cassazione

L’erede come soggetto “al centro” della successione: responsabilità personale e patrimoniale

Ogni volta che viene a mancare un soggetto, si apre, sulla base delle norme del codice civile, la successione ereditaria.

Sostanzialmente la materia successoria comporta l’individuazione di quei soggetti che subentrano nei rapporti che facevano capo al de cuius senza soluzione di continuità, quindi facendo in modo che ci sia sempre un titolare per tutti i cespiti attivi e passivi che prima facevano capo al de cuius e successivamente passano agli eredi.
Per capire però il perché questa materia rivesta una così pressante importanza per il nostro ordinamento è, preliminarmente, necessario chiedersi quali sono gli obiettivi che il legislatore, con questa attenzione alla materia successoria, vuole perseguire.

Gli obiettivi perseguiti sono sostanzialmente tre.

I primi due sono intuitivi: senza dubbio la materia successoria è stata costruita in modo tale da garantire al futuro de cuius di disporre come meglio crede del suo patrimonio ereditario. Infatti all’interno del codice civile si trovano tutte le norme che regolano la successione testamentaria permettendo al de cuius, con quell’atto di ultima volontà che è il testamento, di disporre dei suoi beni a favore dei soggetti che ritiene opportuno li ricevano; nonché le norme sulla successione legittima che stabiliscono la devoluzione del patrimonio ai parenti del de cuius in ordine di grado, qualora non ci fosse testamento.

Sicuramente la materia successoria si pone anche un secondo obiettivo: quello di tutelare gli eredi chiamati, cioè coloro che hanno diritto a succedere nel patrimonio familiare. Esiste infatti una sezione del codice civile che prevede quella che si chiama successione necessaria, che fa si che il possibile erede sia tutelato non solo per garantire che, in un’ottica di rispetto della volontà del de cuius, diventi erede, così come il de cuius voleva, ma bensì, in alcuni casi, anche contro la volontà del de cuius. Il Codice civile prevede infatti che i parenti più stretti del de cuius non possano essere totalmente diseredati dallo stesso quindi, un eventuale testamento lesivo dei loro diritti potrà essere, tramite la successione necessaria, contestato ed impugnato e quindi sostanzialmente ridotto in modo tale da garantire la successione degli eredi legittimari chiamati.

Oltre a questi due primi obiettivi che sono di intuitiva necessità, ne esiste però un terzo: la tutela del terzo creditore incolpevole.

Ogni soggetto, infatti, nel corso della propria vita, dalla nascita fino alla morte, ha capacità giuridica ovvero la possibilità di essere centro di imputazione di diritti e di interessi che saranno di natura attiva o passiva; questa capacità giuridica viene a mancare al momento della morte del de cuius, quindi il de cuius, che prima era un centro di imputazione di interessi e aveva dei diritti attivi come diritti passivi (ad esempio diritti di proprietà, diritti di credito, esposizioni finanziarie, mutui eccetera) dal momento della sua morte, non potrà essere titolare né in senso attivo né in senso passivo di questi diritti o oneri che gli competevano fino ad un momento prima.

Il fatto che questo patrimonio rimanga vacante di titolare (per patrimonio si intende sempre una universalità di beni che comprende attività e passività), potrebbe fare sì che il creditore del de cuius si trovi a vedere vanificate le proprie pretese creditorie per il solo fatto che il suo debitore è venuto a mancare e che quindi non sia più possibile trovare un referente a cui chiedere il pagamento o il rispetto dell’obbligazione assunta.
Proprio per questo il legislatore ha creato un impianto normativo che va ad individuare quel soggetto o quei soggetti che, subentrando senza soluzione di continuità nelle titolarità attive e passive del de cuius, subentreranno anche nei debiti del de cuius e diventeranno i nuovi responsabili dei debiti del de cuius, quindi i nuovi debitori.

Ovviamente, perché sia possibile perseguire queste finalità, è necessario individuare nell’ordinamento quello o quei soggetti che effettivamente assumeranno questo ruolo centrale, ovvero il ruolo di garante anche del rispetto dei debiti nei confronti del terzo creditore incolpevole.

La successione può avvenire a titolo particolare e, in questo caso, si configurerà la posizione del legatario cioè quel soggetto che viene chiamato a succedere in uno specifico rapporto determinato che faceva capo al de cuius e che il de cuius decide di trasferire a quel particolare soggetto che assumerà appunto il ruolo di legatario, oppure può avvenire a titolo universale.

Il successore a titolo universale è colui che viene chiamato a subentrare (per quota se in concorso con altri coeredi o per l’intero) nelle attività e nelle passività che facevano capo al de cuius.

Mentre il legatario subentra in quello specifico rapporto determinato, solitamente attribuitogli per legge, l’erede subentra, per una quota o per l’intero se è l’unico chiamato, sia nelle attività che nelle passività del de cuius..

Ai sensi dell’art. 752 c.c., infatti, i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

L’erede subentra altresì anche nei rapporti processuali che facevano capo al de cuius, ciò significa che, in prima istanza, viene chiamato anche a sostituire processualmente il de cuius nei procedimenti eventualmente in corso. In tal senso: Cassazione civile sez. II, 07/01/2019, n.116 Nell’ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa “legitimatio ad causam” si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c.) non al semplice chiamato all’eredità bensì (in via esclusiva) all’erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l’acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del “de cuius”, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione

Ovviamente, capita la differenza tra il successore a titolo particolare ed il successore a titolo universale, è evidente che il soggetto centrale della materia successoria non può che essere l’erede, quindi quel soggetto che, subentrando per quota nelle attività e nelle passività, diventerà senza dubbio il titolare dei cespiti attivi ma, altrettanto senza dubbio, anche il titolare dei cespiti passivi che facevano capo al de cuius e che si trovano trasferiti all’erede stesso: ovviamente, diventando il nuovo titolare dei debiti del de cuius, sarà il nuovo soggetto tenuto al loro pagamento e alla loro soddisfazione e potrà essere chiamato ad adempiere dal creditore che troverà un nuovo referente del proprio credito.

Vi è di più perché il nostro ordinamento sostiene che l’erede, una volta divenuto tale, confonde, salvo il caso di accettazione con beneficio di inventario, il proprio patrimonio personale con quello ereditario. Questo significa che, nel momento in cui un erede acquisisce il titolo di successore a titolo universale del de cuius, creerà un suo nuovo patrimonio personale comprendente sia cespiti attivi e passivi che già possedeva precedentemente all’apertura della successione, sia i cespiti attivi e passivi ricevuti in fase successoria.

Da tutto ciò consegue che l’erede, che ha acquisito all’interno del suo patrimonio i cespiti attivi e passivi del de cuius, è subentrato nelle attività e nelle passività che facevano capo al de cuius ed è divenuto il nuovo debitore dei debiti del de cuius ed allora, come ogni altro debitore, risponderà dei suoi debiti – cosi dice il codice civile all’articolo 2740 – con l’intero proprio patrimonio personale.

Questo perché il codice civile sostiene che ogni soggetto, quando contrae un debito, garantirà la soddisfazione di quel debito con il suo intero patrimonio personale; analogamente l’erede, che diventa il nuovo debitore dei debiti del de cuius, sarà tenuto a rispondere di quei debiti con l’intero suo patrimonio personale e ciò significa che potrebbe essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari non solo nei limiti di valore del patrimonio ereditario ricevuto, ma anche, laddove l’eredità fosse di segno negativo, con il proprio patrimonio personale.

Questa responsabilità patrimoniale personale così importante fa si che l’erede non sia un soggetto che si individua automaticamente all’apertura della successione, bensì, per diventare eredi, occorre seguire una fattispecie a formazione progressiva che partirà dall’apertura della successione, passerà attraverso la chiamata ereditaria, quindi l’individuazione di quei soggetti che si trovano nella posizione di chiamati all’eredità (cioè soggetti che hanno la possibilità di divenire eredi ma che diventeranno eredi solo concludendo questo iter con l’accettazione dell’eredità) e si concluderà con la accettazione dell’eredità.

Nel momento in cui si apre una successione, dunque, si individuano i chiamati a titolo universale ed essi saranno in una posizione di mero chiamato all’eredità. Successivamente potranno valutare la bontà della chiamata ereditaria e decidere se divenire eredi accettando l’eredità o eventualmente, se non sono interessati a divenire eredi, rinunciare all’eredità: in questo modo usciranno dalle linee ereditarie e ovviamente non diventeranno titolari nè dei cespiti attivi nè tanto meno dei cespiti passivi.

Cassazione Civile 16623/2019 – azione di riduzione in surrogatoria

La Corte di cassazione, sez. II civile, con la pubblicazione della sentenza 20 giugno 2019, n. 16623 dichiara “ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria, prevista dall’art. 2900 c.c., nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti”.

Ciò significa che se l’erede legittimario viene pretermesso e, avendo a sua volta dei debiti, decide di non agire con la azione di riduzione, essa può essere esperita, in sua vece, dai suoi creditori che, esercitando la azione surrogatoria, si sostituiscono a lui nella azione, così da recuperare i beni dell’eredità nella titolarità del loro debitore, poi tenuto al pagamento dei propri debiti, ex art.2740 c.c., con il proprio patrimonio personale, implementato degli acquisti ereditari.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione si evince dal combinato disposto degli artt. 524 c.c. che prevede il diritto in capo ai creditori dell’erede di revocare la sua rinuncia (fatta in danno degli stessi e della loro garanzia patrimoniale); 557 c.c. che, nell’indicare i soggetti che possono chiedere la riduzione, stabilisce che la riduzione non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, ricomprendendo però negli aventi causa i creditori del legittimario pretermesso e 2900 c.c. che disciplina, a favore dei creditori, la azione surrogatoria in caso di inerzia del debitore nel far valere propri diritti patrimoniali.

L’azione, in litisconsorzio necessario, deve essere proposta avverso i beneficiari delle disposizioni lesive, come pure contro lo stesso debitore che non ha agito in prima persona.

Questo il link alla sentenza Cassazione n.16623/2019

Accettazione con beneficio di inventario per chi agisce in riduzione: analisi dell’art. 564 c.c

Ogni volta che il de cuius lascia tra i suoi possibili eredi dei parenti molto stretti (in particolare coniuge e figli ed eventualmente non avesse figli, i suoi ascendenti), questi soggetti hanno diritto ad una quota del patrimonio ereditario che si chiama quota di riserva proprio per il fatto che secondo il codice civile dovrebbe essere loro destinata sin dal principio da parte del futuro de cuius.

Questo significa non tanto che il futuro de cuius abbia un patrimonio per buona parte intoccabile finché in vita (finché in vita può fare quello che vuole del suo intero patrimonio), ma più semplicemente che egli debba avere consapevolezza del fatto che seppure abbia la libertà di disporre del proprio patrimonio in maniera integrale, potrebbe succedere un domani alla propria morte che uno o più di questi eredi legittimari potrebbero agire in riduzione per recuperare detta quota, a loro riservata per legge e disposta altrimenti dal de cuius.

Per valutare la quota di riserva che spetta a ciascun legittimario, peraltro, si deve partire dalla valutazione di quale sia la quota ideale di spettanza dello stesso e parametrarla all’attivo ereditario, valutato prendendo non solo il patrimonio effettivamente relitto al momento della morte del de cuius, ma aggiungendovi anche tutto quello che è stato donato dal de cuius finchè in vita.

Una volta valorizzato il patrimonio ereditario bisognerà vedere se quanto ha avuto l’erede legittimario corrisponde o meno alla quota di riserva: se non è così egli potrà agire in riduzione per ridurre le disposizioni prima di successione legittima e poi testamentaria e poi le donazioni fatte in vita dal de cuius in ordine temporale, partendo dalla più recente, fino a coprire la quota di riserva prevista e lesa.

Nelle fasi di riunione fittizia del patrimonio e valutazione della lesione di legittima assume poi una importanza fondamentale la applicazione dell’articolo 564 comma 2 del codice civile, teso a prevedere, nel calcolo della lesione, la valutazione delle eventuali pregresse donazioni fatte a suo favore tramite l’istituto della imputazione ex se di cui all’art. 564 c.c.

L’imputazione ex se prevede infatti, ex art. 564 c.c. 2 comma e seguenti che “in ogni caso il legittimario che domanda la riduzione di donazione o di disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni a lui fatte salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente. La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione“.

Il comma 1 dell’art.564 c.c., riferito invece alla fase successiva della promozione della azione di riduzione, invece, prevede che “Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto”.

Ne consegue che l’erede legittimario, qualora sia anche coerede (quindi abbia subito una lesione parziale del proprio diritto alla quota di riserva, per poter aggredire non solo le quote degli altri coeredi ma anche i legati e le donazioni fatte in vita da decuius (cioè i trasferimenti che hanno coinvolto soggetti terzi rispetto all’eredità, deve aver accettato l’eredità con beneficio di inventario prima di intraprendere la azione di riduzione.

In tal senso Cassazione civile sez. II 03 ottobre 2013 n. 22632 In tema di azione di riduzione, qualora il legittimario, ai sensi dell’art. 564 cod. civ., non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per aver accettato l’eredità senza beneficio d’inventario, egli non può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l’insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell’onere su soggetti estranei

La norma, prevista per la tutela dei soggetti terzi rispetto all’eredità (che dal beneficio di inventario e dalla conseguente redazione dell’inventario stesso potranno avere contezza dell’effettivo valore dell’eredità di cui non fanno direttamente parte), non inibisce la azione di riduzione bensì la limita all’aggressione dei soli beni devoluti ai vari coeredi.
In caso di mancata accettazione beneficiata e proposizione della azione di riduzione peraltro, valendo quest’ultima come accettazione tacita, non sarà più possibile, in corso di causa, per l’interessato integrare la propria accettazione con il beneficio richiesto.
Discorso diverso, naturalmente, se l’erede legittimario fosse completamente pretermesso e agisse in riduzione senza aver avuto alcuna chiamata ereditaria (si pensi al caso di un testamenti fatto tutto a favore di un terzo): in tal caso, non potendo effettuare alcuna accettazione di una eredità a cui non è stato chiamato, egli non potrà essere obbligato ai sensi dell’art.564 c.c. alla accettazione beneficiata.

In tal senso Cassazione civile sez. II 24 marzo 2014 n. 6888 Il legittimario totalmente pretermesso, il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all’eventuale successivo esercizio dell’azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, di cui all’art. 564 comma 1 c.c., in quanto egli acquisisce la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione.

Cassazione civile sez. II 30 maggio 2014 n. 12221 Il legittimario pretermesso, sia nella successione testamentaria sia in quella ab intestato, il quale impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista, solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, e come tale non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario

Cassazione civile sez. II 03 luglio 2013 n. 16635 Condizione fondamentale per chiedere l’azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell’art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall’art. 564, comma 1, c.c. della preventiva accettazione con beneficio di inventario vale solo per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede e non trova applicazione nel caso in cui l’erede sia totalmente pretermesso.

Interpello 42/2019 : categorie di successibili

Con risposta ad interpello n.42 del 2019 l’Agenzia delle Entrate interviene sulla questione delle categorie di successibili, facendo in particolare riferimento alla normativa sulla rappresentazione testamentaria.
La questione prende le mosse dall’analisi di un testamento con cui il de cuius indicava tra i suoi eredi tutti i propri zii materni, ancorchè defunti.
La domanda posta alla agenzia era di questo tenore: al posto degli zii premorti del de cuius, ereditano i loro discendenti o, semplicemente, essendo essi premorti, la loro quota si dividerà tra gli altri chiamati superstiti?
L’Agenzia, uscendo dall’ambito prettamente fiscale, ha colto l’occasione per chiarire che la rappresentazione opera anche per testamento ma solo nella linea retta o in linea collaterale per la discendenza dei fratelli premorti. Non opera, al contrario, in tutte le altre linee ereditarie.
Ne consegue che, al posto degli zii premorti, non possono essere chiamati i loro discendenti e quindi dette quote saranno ripartite tra i soli zii superstiti.

Questo il link all’Interpello 42 2019

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