Nell’affrontare insieme i principali errori che possono verificarsi in materia di successione ereditaria, è certamente opportuno dare spazio, preliminarmente, al primo e più importante fraintendimento che può avvenire, tanto grave da incidere su tutta la pratica successoria.
Talvolta, infatti, avviene che gli operatori del settore, e molto più spesso i soggetti interessati alla procedura che non hanno competenze specifiche in materia, confondano i due diversi ambiti che riguardano la materia successoria: l’ambito normativo/civilistico e l’ambito fiscale.
Ora, nell’ambito civilistico rientrano tutte le disposizioni che si occupano della successione ereditaria del patrimonio familiare e cioè, in particolare:
- tipologie di successione che possono aversi nel nostro ordinamento (legittima o testamentaria),
- individuazione e graduazione dei chiamati all’eredità,
- accettazione o rinuncia all’eredità e sue conseguenze giuridiche e patrimoniali
- individuazione di diritti successori intangibili a favore degli eredi legittimari (cd. successione necessaria) ed infine
- tutte le disposizioni che riguardano la successiva comunione e divisione ereditaria e gli istituti collegati alle successioni quali donazioni, patti di famiglia ecc.
Nell’ambito fiscale invece, rientrano gli aspetti connessi alla volontà del nostro ordinamento fiscale, espressa a mezzo del Testo Unico n. 346/90 e n. 347/90, di tassare il passaggio di ricchezza a titolo gratuito che si ha quando avviene una successione “mortis causa” ovvero quando un erede subentra nella titolarità dei beni e diritti che facevano capo al suo dante causa, il de cuius, fino al momento della sua morte. In particolare, la liquidazione delle imposte di successione, ipotecaria e catastale (se la successione riguarda cespiti immobiliari) e la connessa necessità di redigere la dichiarazione di successione.
Quest’ultimo è il documento fiscale necessario all’Agenzia delle Entrate per individuare nel dettaglio tutti i cespiti e la capienza economica del de cuius e le singole quote di eredità spettanti a ciascun erede, dati essenziali per la corretta liquidazione delle imposte dovute.
E fin qui, almeno a livello teorico, nessun dubbio certamente.
Ciò che porta a cadere in errore in realtà, non sono le definizioni dei due ambiti civile e fiscale sopra descritti bensì il rischio quotidiano della facile ed erronea confusione dei due piani, i quali invece non si possono semplicemente sovrapporre come analoghi bensì, piuttosto, si possono definire come paralleli e certamente collegati dalla corretta applicazione delle disposizioni di diritto civile (la normativa fiscale, come è naturale che sia, si appoggia alle disposizioni del codice civile, come avviene, ad esempio, nel caso dell’individuazione degli eredi e delle quote ereditarie) ma comunque autonomi.
E detta autonomia va ben ricordata in tutte le applicazioni pratiche: una cosa, infatti, è liquidare civilmente una successione. In questo caso dovremo individuare i chiamati all’eredità (testamentaria o legittima), vedere se sono diventati eredi accettandola, se si è costituita una comunione ereditaria e come procedere alla divisione ereditaria e valutare infine se vi sono “eredi legittimari” che abbiano diritto ad agire in riduzione per ottenere la propria quota di riserva lesa. Il tutto seguendo pedissequamente le norme del codice civile.
Altra cosa è liquidare una successione fiscalmente. In questo caso si procederà alla redazione di un documento fiscale, ovvero la dichiarazione di successione, sottoscritto da un solo dichiarante anche laddove gli eredi siano più di uno, in cui si indicheranno i cespiti attivi e passivi dell’eredità, valorizzati fiscalmente ai sensi del Testo Unico n. 346/90, e i singoli chiamati all’eredità (comunque tenuti in caso non rinuncino all’eredità entro il termine di presentazione della dichiarazione) e si permetterà all’Agenzia delle Entrate di competenza di liquidare l’imposta successoria dovuta pro quota (seppur con la previsione di solidarietà tra eredi).
Detta pratica fiscale peraltro, non ha alcuna rilevanza sul piano civilistico. Ciò detto, per completezza di informazione, è bene precisare che detta dichiarazione verrà trascritta al registro immobiliare e permetterà la volturazione degli immobili eventualmente posseduti dal de cuius a favore degli eredi indicati in dichiarazione.
Fin qui, nessun problema ovvero, fintantoché detti eredi indicati mantengano proprietà e possesso dei beni ricevuti in successione. Il discorso cambia invece laddove un bene venga posto sul mercato. In tal caso detta volturazione non vale a fini civilistici, non valendo la presentazione della dichiarazione di successione quale accettazione dell’eredità, e la titolarità dell’erede per divenire effettiva deve passare attraverso la accettazione dell’eredità.
Questo è certamente il caso più comune di erronea sovrapposizione del piano civile al piano fiscale per cui l’erede-contribuente che ha presentato la dichiarazione di successione e domanda di voltura non si aspetta che, per dare validazione civilistica alla successione, sia necessario un diverso ed ulteriore adempimento, la sua accettazione, espressa o tacita che sia, dell’eredità.
Certo è che, a prescindere da questo comunissimo fraintendimento in riferimento alla validità normativa della dichiarazione di successione, tutta la materia successoria è costellata di errori ed imprecisioni causate dall’erronea sovrapposizione del piano civile e del piano fiscale.
In sintesi, è bene tener sempre presente che il piano civile ed il piano fiscale in materia successoria scorrono su due binari paralleli: ciò significa che seguono le stesse norme di principio ma che, perseguono finalità diverse e, conseguentemente, portano ad applicazioni pratiche diverse.
Vedremo infatti di esaminare prossimamente numerosi esempi di detti errori i quali possono anche essere segnalati da parte Vs. per un analisi più approfondita.
sempre precisi e concisi
molto interessante, quindi si potrebbe presentare la dichiarazione di successione prima della accettazione di eredita’ con beneficio di inventario?
In linea di principio si, nel caso in cui il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari; c’è però da tener conto che se è il firmatario della dichiarazione avrà fatto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarandosi erede e quella potrebbe considerarsi una accettazione pura e semplice dell’eredità.
Dichiarare in successione il possesso del bene al 100 per cento ed ottenere il beneficio come prima casa pur non avendo fatto con gli altri eredi il passaggio di proprieta’ mi consente di ottenere gli sgravi fiscali per l’ imu come prima casa ?
solo per la quota di proprietà a lei intestata; a meno che in successione non abbia acquisito un diritto reale di abitazione che comporta l’intestazione della tassazione al beneficiario
Come si fa ad acquistare il diritto di abitazione in successione?
La rinvio all’articolo del blog in materia di diritto d’abitazione nella casa coniugale
in una successione testamentaria con lesione di legittima,si può presentare la dichiarazione di successione includendoincludendo anche i legittimari per la quota loro spettante,senza attendere eventuali azioni di riduzione o altro?
In realtà l’Agenzia delle Entrate solitamente non lo permette: si potrà invece fare un accordo dal notaio, successivamente alla pubblicazione del testamento, con la concessione della legittima ai legittimari pretermessi da parte degli eredi testamentari; successivamente si potrà presentare la dichiarazione di successione tenendo conto di detto documento.