Decreto 12 dicembre 2018 – Nuovo saggio di interesse legale per il 2019
Con decreto del 12 dicembre 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato la modifica del saggio di interesse legale, portato allo 0,8% per il 2019.
La modifica del saggio peraltro incide su vari aspetti di natura fiscale quanli, ad esempio, il calcolo dei valori di usufrutto in successione (rapportato al saggio di interesse legale ed allo specifico moltiplicatore che, solitamente, viene modificato in conseguenza alle modifiche del saggio stesso.
Di seguito il testo integrale del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2018.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 dicembre 2018 .
Modifica del saggio di interesse legale.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, ,del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici;
Decreta:
Art. 1.
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,8 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2018
Il Ministro: TRIA
Nuovo modello telematico: fine anno, tempo di bilanci
Come sempre, con l’avvicinarsi di fine anno, è tempo di bilanci.
E, a maggior ragione, è il momento di fare un primo approfondito bilancio sugli aspetti positivi e negativi del nuovo modello telematico mentre ci avviciniamo al famigerato momento in cui, salvo interventi dell’ultimo minuto da parte dell’Agenzia, andrà in pensione il vecchio Modello 4 e le pratiche successorie potranno essere compilate e trasmesse solo con il modello telematico.
In questi quasi due anni di vita del nuovo modello esso è stato modificato più e più volte e, sicuramente, subirà ancora interventi rettificativi da parte della Agenzia per renderlo idoneo a gestire qualunque tipo di dichiarazione successoria, superando i blocchi e i limiti che, ad oggi, ancora si riscontrano.
Nel frattempo i professionisti si sono mostrati restii a lasciare la vecchia strada per la nuova e molti non hanno nemmeno effettuato l’Iscrizione ad Entratel né completato l’iter di predisposizione del proprio ambiente di lavoro, così da essere pronti, se non prima almeno da gennaio 2019, all’invio telematico.
Le note positive della riforma telematica
In questa situazione di incertezza comunque vi sono alcuni capisaldi che ci permettono di guardare al futuro con un certo ottimismo:
– innanzi tutto il nuovo modello, essendo di compilazione blindata (per cui per ogni quadro e campo sono le istruzioni ad indicare quali codici utilizzare per le informazioni che occorre fornire all’Agenzia), dovrebbe ridurre la possibilità di errore da parte di chi lo redige, grazie anche al controllo finale con l’eventuale rigetto del file;
– l’invio telematico, poi, facilita il lavoro del contribuente o del professionista che, cliccando alcuni tasti sulla tastiera può completare l’invio della pratica, i conseguenti addebiti di imposta e la volturazione degli immobili ivi inseriti, risparmiando inutili code negli uffici;
– la previsione, infine, della stringa Devoluzione in cui riportare, cespite per cespite, la necessaria attribuzione in quota ai singoli eredi/legatari, permette già di predefinire, al momento dell’invio, le singole quote di eredità su cui l’Agenzia liquiderà l’imposta di successione, se dovuta.
I problemi ancora da risolvere
Se gli aspetti toccati si possono a buon diritto reputare positivi miglioramenti del nuovo modello rispetto al Modello 4 cartaceo, che resta tuttavia in vigore per eventuali modifiche a dichiarazioni presentate precedentemente utilizzando detto modello, è altrettanto vero che ci sono ancora diversi importanti problemi che dovranno essere affrontati e superati, soprattutto togliendo il “paracadute” che oggi offre l’alternatività con il Modello 4.
Si pensi ad esempio all’impossibilità di procedere all’invio telematico se il contribuente sceglie di pagare le imposte, come in effetti è sua facoltà, con F24 invece che con addebito diretto; alla necessità di chiedere le copie conformi aggiuntive oltre alla prima andando esclusivamente ad uno degli sportelli presso l’Agenzia delle Entrate; alla impossibilità di gestire certi casi particolari ad oggi non previsti dalle specifiche tecniche ministeriali.
Non resta dunque che attendere gli ulteriori sviluppi normativi e prepararsi, senza più indugio, ad utilizzare il nuovo modello telematico, presto unica scelta possibile per il professionista.
Cassazione Civile – il godimento esclusivo da parte del coerede non ingenera un automatico diritto ai frutti in capo agli altri
La Cassazione civile, sez. II, con la ordinanza n. 30451 del 2018 ha recentemente stabilito che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, laddove esso non comporti acquisizione di frutti, non produce pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi non dimostrino a loro volta di aver provato a godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impediti dagli altri coeredi.
La Cassazione precisa infatti che “il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell’ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stai impediti.
Dunque in presenza di mancata richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti,l’utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poiché la loro quota non goduta indebitamente”
La distinzione fondamentale, per la corte sta nella differenza tra l’utile diretto, che consiste nella resa che ha l’immobile comune mediante il suo utilizzo quale bene economicamente produttivo, dall’utile indiretto, ossia l’utile derivante dall’utilizzo per il godimento in esclusiva, secondo la sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene.
Solo nel primo caso infatti esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassato dal terzo conduttore dell’immobile comune ed automaticamente il comunista ha diritto a percepire la quota della somma incassata mentre nel secondo non ci sono utili effettivamente prodotti in natura per cui il comunista può chiedere rendiconto e corrispettivo.
Di seguito il testo integrale della ordinanza