Le successioni

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Ordinanza Cassazione 29665/2018 – una volta completato l’inventario l’erede minore non può più cambiare idea

La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con ordinanza 16 novembre 2018, n. 29665 chiarisce che se la accettazione con beneficio di inventario, peraltro obbligatoria in caso di minori, si perfeziona con il completamento dell’inventario allora risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia.

La cassazione, esaminando nel dettaglio l’art.489 cc chiarisce che il minore, dopo avere, come per legge è obbligato a fare, accettato con beneficio di inventario, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l’inventario, può comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio. Non solo, a quel punto, entro l’anno potrebbe ancora decidere se divenire erede (beneficiato o puro e semplice a seconda se fa l’inventario) oppure rinunciare all’eredità.

Al contrario, una volta completato l’inventario si perfeziona l’acquisto della qualità di erede in capo al minore, il quale è quindi impossibilitato ad una successiva rinuncia per effetto del principio per cui una volta accettata l’eredità non si può più rinunciare.

L’erede in questione dunque, per il quale l’inventario era stato completato prima della maggiore età, era ormai erede con la conseguenza che la successiva rinuncia, da lui fatta al compimento del diciottesimo anno, era invalida in quanto tardiva.

Corte di Cassazione 13868/2018 – per capire se un lascito è a titolo di eredità o legato bisogna interpretare il testamento

La corte di cassazione, recentemente, con la sentenza n. 13868/2018 , interviene in materia di interpretazione del contratto e corretta distinzione tra le disposizioni a carattere universale e quelle a carattere particolare in testamento.

Il caso concreto parte dall’analisi del testamento pubblico con cui il de cuius disponeva in favore della moglie l’usufrutto generale vitalizio del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, di tutti i macchinari e attrezzi agricoli, trattori, motocoltivatori ed eventuale patrimonio zootecnico. Ai figli lasciava la nuda proprietà di diversi immobili e quanto non assegnato in beni immobili, attribuiva in parti uguali ai tre figli, gravato di usufrutto generale in favore della moglie. Il de cuius assegnava sempre in parti uguali anche tutti gli oneri e i gravami ricadenti sull’intera proprietà, una volta consolidato l’usufrutto.

Alla morte del de cuius, essendo già morta comunque anche la madre, uno dei tre figli cita in giudizio gli altri due sostenendo che l’usufrutto alla madre era da ritenersi un legato e la ripartizione dei beni in nuda proprietà effettuata dal de cuius non rispettava le quote di 1/3 a figlio previste di fronte ad una esclusione dall’eredità del coniuge.
La cassazione, interpellata dopo che primo e secondo grado son giunti a due interpretazioni diametralmente opposte, fatta una premessa sulla corretta modalità di interpretazione del testamento per cui “va anzitutto ribadito (sul punto v. ad es. Cass. n. 5604 del 17/04/2001 oltre altre) che l’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura dì atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da un più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 cod. civ., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione (art. 1363 cod. civ.), e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc. L’accertamento di tale volontà, risolvendosi in una indagine di fatto da parte del giudice di merito, è, quindi, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica sopradescritte, al di là dei vizi di motivazione della sentenza”, stabilisce che l’usufrutto generale disposto con testamento in favore del coniuge non ne esclude la qualità di erede.

La Cassazione, infatti, sostiene che la valutazione tra erede e legatario in un lascito come questo, deve essere lasciata alla analisi del caso concreto e, in riferimento al caso di specie né il lascito di usufrutto può essere considerato in sostituzione di legittima senza che ciò sia espressamente indicato né può essere considerato un semplice legato se si evince che il de cuius, vista la tipologia di attribuzione, volesse trasferire una quota ereditaria, cosi come appare nel caso in questione.

Di seguito il testo integrale della sentenza 13868

Cassazione civile, II Sez. 28277/2018 – serve la buona fede del terzo per mantenere l’acquisto dall’erede apparente

La cassazione Civile, II sezione, in una recentissima sentenza ed in particolare la n. 28277 del 6 novembre u.s, interviene sulle caratteristiche che deve avere l’acquisto fatto dal terzo a carico dell’erede apparente per rimanere fermo, in caso di petizione di eredità da parte di altri, ai sensi dell’art.534 cc.

L’articolo in questione infatti prevede che “L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l’acquisto a titolo di erede e l’acquisto dall’erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente .

In sostanza, qualora l’erede effettivo agisca nei confronti dell’erede apparente (ritenuto tale anche per la presenza della trascrizione della sua accettazione dell’eredità), non potrà aggredire gli acquisti del terzo a condizione che essi siano a titolo oneroso, sia dimostrabile l’apparenza del diritto e la buona fede dell’acquirente.

La cassazione precisa però che  l’acquisto dall’erede apparente non può esser fatto salvo in relazione all’azione esperita dall’erede vero ex art. 533 se chi acquista non deduce e prova che il suo acquisto è avvenuto in buona fede. Onere della prova a carico dunque dell’acquirente.

Di seguito il testo della sentenza 28277 – mod

Cassazione 11458/2018 – no al pagamento imposte per l’erede beneficiato fino alla conclusione del procedimento

Con sentenza 11458/2018 la Corte di Cassazione interviene in merito alla questione dell’obbligo di pagamento delle imposte in carico all’erede che ha accettato con beneficio di inventario nelle more della conclusione della procedura di redazione dell’inventario e liquidazione dei creditori del de cuius.

La Cassazione, sul punto, rimanendo nel solco già tracciato da alcune precedenti pronunce ha specificato che “la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede. Ed ha precisato la Corte che il credito relativo all’imposta di successione sorge nei confronti dell’erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione (Cass. n. 14847 del 15/07/2015; Cass. n. 4419 del 21/02/2008).”

Di seguito il testo integrale della sentenza:

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2018, n. 11458

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1. R.S. impugnava la cartella notificata il 31.8.2007 per l’imposta complementare relativa alla dichiarazione di successione presentata il 22.5.1998 in morte di S.F., deceduto il 2.5.1997.

La CTP di Latina accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, sul rilievo che l’atto impositivo era immotivato, che la ricorrente aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario e la liquidazione dell’eredità era ancora in corso, che prima della cartella impugnata era stato notificato alla ricorrente un avviso di liquidazione in data 22.11.2001 che era tardivo in quanto notificato dopo il decorso di tre anni dalla denuncia di successione, che la cartella era anch’essa tardiva perché notificata oltre il termine di cinque anni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a sei motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la contribuente.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 19 d.Igs. 546/92 in quanto la cartella esattoriale avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri e la CTR non avrebbe potuto affermare la tardività dell’avviso di liquidazione prodromico notificato il 22.11.2001 in quanto esso non era stato impugnato.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 41, comma 2, del d. Igs. n. 346/90 in quanto il termine per la notifica della cartella era decennale e non quinquennale, come erroneamente affermato dalla CTR.

5. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 19 d. Igs. 546/92 in quanto la CTR ha ritenuto l’illegittimità dell’atto impositivo prodromico all’emissione della cartella per difetto di motivazione laddove l’atto impugnato era la cartella esattoriale e l’indagine sulla congruità della motivazione avrebbe dovuto essere riferita solo ad essa.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 12 dpr 602/73 e 7 legge 212/2000. Sostiene che, qualora si volesse ritenere che la CTR, menzionando l’atto impositivo, abbia inteso riferirsi alla cartella di pagamento per affermarne il difetto di motivazione, la decisione sul punto sarebbe comunque erronea in quanto la cartella conteneva il riferimento alla denuncia di successione presentata.

7. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver la CTR adeguatamente motivato la decisione in punto di difetto di motivazione della cartella.

8. Con il sesto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 36, comma 2, d. Igs. 546/92 in quanto ha errato la CTR nel ritenere che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario precluda il diritto dell’amministrazione finanziaria ad esigere il pagamento dell’imposta.

Esposizione delle ragioni della decisione

1. Osserva la Corte che va esaminato il sesto motivo di ricorso poiché, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).

Il sesto motivo è infondato.

La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede. Ed ha precisato la Corte che il credito relativo all’imposta di successione sorge nei confronti dell’erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione (Cass. n. 14847 del 15/07/2015; Cass. n. 4419 del 21/02/2008).

Nel caso che occupa la ricorrente assume che lo stato di graduazione definitivo relativo all’eredità beneficiata di S.F., da cui risultava un residuo attivo di euro 693.472,66, era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.2.2010. Ne deriva che, al momento della notifica della cartella, avvenuta il 31.8.2007, la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non era ancora chiusa, donde l’illegittimità della cartella impugnata.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in euro 10.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

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