Con sentenza 11458/2018 la Corte di Cassazione interviene in merito alla questione dell’obbligo di pagamento delle imposte in carico all’erede che ha accettato con beneficio di inventario nelle more della conclusione della procedura di redazione dell’inventario e liquidazione dei creditori del de cuius.
La Cassazione, sul punto, rimanendo nel solco già tracciato da alcune precedenti pronunce ha specificato che “la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede. Ed ha precisato la Corte che il credito relativo all’imposta di successione sorge nei confronti dell’erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione (Cass. n. 14847 del 15/07/2015; Cass. n. 4419 del 21/02/2008).”
Di seguito il testo integrale della sentenza:
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2018, n. 11458
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1. R.S. impugnava la cartella notificata il 31.8.2007 per l’imposta complementare relativa alla dichiarazione di successione presentata il 22.5.1998 in morte di S.F., deceduto il 2.5.1997.
La CTP di Latina accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, sul rilievo che l’atto impositivo era immotivato, che la ricorrente aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario e la liquidazione dell’eredità era ancora in corso, che prima della cartella impugnata era stato notificato alla ricorrente un avviso di liquidazione in data 22.11.2001 che era tardivo in quanto notificato dopo il decorso di tre anni dalla denuncia di successione, che la cartella era anch’essa tardiva perché notificata oltre il termine di cinque anni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a sei motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la contribuente.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 19 d.Igs. 546/92 in quanto la cartella esattoriale avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri e la CTR non avrebbe potuto affermare la tardività dell’avviso di liquidazione prodromico notificato il 22.11.2001 in quanto esso non era stato impugnato.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 41, comma 2, del d. Igs. n. 346/90 in quanto il termine per la notifica della cartella era decennale e non quinquennale, come erroneamente affermato dalla CTR.
5. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 19 d. Igs. 546/92 in quanto la CTR ha ritenuto l’illegittimità dell’atto impositivo prodromico all’emissione della cartella per difetto di motivazione laddove l’atto impugnato era la cartella esattoriale e l’indagine sulla congruità della motivazione avrebbe dovuto essere riferita solo ad essa.
6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 12 dpr 602/73 e 7 legge 212/2000. Sostiene che, qualora si volesse ritenere che la CTR, menzionando l’atto impositivo, abbia inteso riferirsi alla cartella di pagamento per affermarne il difetto di motivazione, la decisione sul punto sarebbe comunque erronea in quanto la cartella conteneva il riferimento alla denuncia di successione presentata.
7. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver la CTR adeguatamente motivato la decisione in punto di difetto di motivazione della cartella.
8. Con il sesto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 36, comma 2, d. Igs. 546/92 in quanto ha errato la CTR nel ritenere che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario precluda il diritto dell’amministrazione finanziaria ad esigere il pagamento dell’imposta.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che va esaminato il sesto motivo di ricorso poiché, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
Il sesto motivo è infondato.
La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede. Ed ha precisato la Corte che il credito relativo all’imposta di successione sorge nei confronti dell’erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione (Cass. n. 14847 del 15/07/2015; Cass. n. 4419 del 21/02/2008).
Nel caso che occupa la ricorrente assume che lo stato di graduazione definitivo relativo all’eredità beneficiata di S.F., da cui risultava un residuo attivo di euro 693.472,66, era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.2.2010. Ne deriva che, al momento della notifica della cartella, avvenuta il 31.8.2007, la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non era ancora chiusa, donde l’illegittimità della cartella impugnata.
Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in euro 10.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.