La cassazione Civile, II sezione, in una recentissima sentenza ed in particolare la n. 28277 del 6 novembre u.s, interviene sulle caratteristiche che deve avere l’acquisto fatto dal terzo a carico dell’erede apparente per rimanere fermo, in caso di petizione di eredità da parte di altri, ai sensi dell’art.534 cc.
L’articolo in questione infatti prevede che “L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l’acquisto a titolo di erede e l’acquisto dall’erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente .
In sostanza, qualora l’erede effettivo agisca nei confronti dell’erede apparente (ritenuto tale anche per la presenza della trascrizione della sua accettazione dell’eredità), non potrà aggredire gli acquisti del terzo a condizione che essi siano a titolo oneroso, sia dimostrabile l’apparenza del diritto e la buona fede dell’acquirente.
La cassazione precisa però che l’acquisto dall’erede apparente non può esser fatto salvo in relazione all’azione esperita dall’erede vero ex art. 533 se chi acquista non deduce e prova che il suo acquisto è avvenuto in buona fede. Onere della prova a carico dunque dell’acquirente.
Di seguito il testo della sentenza 28277 – mod