La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con ordinanza 16 novembre 2018, n. 29665 chiarisce che se la accettazione con beneficio di inventario, peraltro obbligatoria in caso di minori, si perfeziona con il completamento dell’inventario allora risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia.
La cassazione, esaminando nel dettaglio l’art.489 cc chiarisce che il minore, dopo avere, come per legge è obbligato a fare, accettato con beneficio di inventario, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l’inventario, può comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio. Non solo, a quel punto, entro l’anno potrebbe ancora decidere se divenire erede (beneficiato o puro e semplice a seconda se fa l’inventario) oppure rinunciare all’eredità.
Al contrario, una volta completato l’inventario si perfeziona l’acquisto della qualità di erede in capo al minore, il quale è quindi impossibilitato ad una successiva rinuncia per effetto del principio per cui una volta accettata l’eredità non si può più rinunciare.
L’erede in questione dunque, per il quale l’inventario era stato completato prima della maggiore età, era ormai erede con la conseguenza che la successiva rinuncia, da lui fatta al compimento del diciottesimo anno, era invalida in quanto tardiva.