Le successioni

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Agenzia Entrate – interpello 375/2019 – rettifiche errori materiali oltre l’anno dal decesso

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 375/2019, risponde ad un contribuente in merito a “Rettifica dell’errore materiale in dichiarazione di successione- dichiarazione rettificativa – imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali – Articolo 31, comma 1 TUS. – Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212.”.

Il contribuente in particolare, dichiarando di aver presentato una dichiarazione di successione con erronea indicazione della data di morte del de cuius (errore materiale che non andava comunque a modificare il valore della successione e la conseguente imposizione fiscale, chiedeva se era possibile presentare una rettificativa pagando solo le imposte di bollo e trascrizione.
L’agenzia, peraltro, verificando che la rettifica avverrebbe comunque oltre la scadenza dell’anno concesso per la presentazione della dichiarazione nei termini, sostiene sia necessario presentare una rettificativa pagando altresì i minimi di imposta ed in particolare: imposta ipotecaria e imposta catastale in misura fissa oltre tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali.

Da notare che l’interpello si riferisce ancora al vecchio modello di presentazione della dichiarazione, prevedendo infatti una rettificativa, mentre dal 2019, con la definitiva sostituzione del modello con il nuovo modello telematico, sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva. Occorrerà dunque, tipologia di rettifica per tipologia di rettifica, capire se essa va a influenzare le trascrizioni (e allora si dovrà presentare una sostitutiva codice 1 con il conseguente pagamento di tutti i collegati minimi di imposta) oppure no (e allora basterà una sostitutiva codice 2 senza pagare ulteriori imposte fisse).

Di seguito il testo della risposta all’Interpello Risposta375_2019

Agenzia delle Entrate – risposta a interpello 371/2019 – il Trust va tassato con imposta di donazione/successione.

Nonostante recentemente, con una serie di sentenze consecutive la Corte di Cassazione (sent. N. 15453, 15455, 15456 e 16701 del 2019) sia intervenuta in modo chiaro in materia di tassazione indiretta di trusts e vincoli di destinazione (vedi anche questo articolo del Blog) andando anche in buona parte a contestare l’interpretazione che, negli anni, era stata data dalla Agenzia delle Entrate, in merito alla applicazione dell’imposta di donazione a detta tipologia di trasferimento, la Agenzia delle Entrate, ad oggi, non da segno di voler far propria detta interpretazione.
Con la risposta a interpello n.371/2019, anzi, ribadisce la tassazione dei beni devoluti al trust (nel caso in questione per testamento), cos’ come prevista dalle circolari a suo tempo emanate (48/2007 e 3/2008).

L’interpello in questione richiedente una valutazione sulle “Modalità di tassazione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali di una successione testamentaria comportante conferimento di un bene immobile e di titoli bancari esistenti nello Stato italiano in un “trust” costituito per testamento a favore della nipote di “de cuius” residente in Australia” ha infatti ottenuto come risposta dalla Agenzia che “Con riferimento all’imposta di successione, si rileva che l’articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l’ambito applicativo alla “costituzione di vincoli di destinazione” su beni e diritti.
Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust.
Le modalità di applicazione al trust dell’imposta sulle successioni e donazioni sono state illustrate dalla scrivente con le Circolari del 6 agosto 2007, n. 48, e del 22 gennaio 2008, n. 3.
La lettura di tali documenti di prassi evidenzia che al conferimento di beni in “trust” deve essere applicata l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale avendo riguardo, ai fini della determinazione delle aliquote, al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario

Ciò dunque in piena analogia con le circolari suddette e in contrasto con la recente interpretazione (peraltro più favorevole al contribuente) fornita dalla cassazione civile.
La cassazione infatti ha sostenuto che non solo l’atto di costituzione del trust ma anche l’atto segregativo, non esprimono, di per se stessi, capacità contributiva ex art. 53 Cost., base per la applicazione di una imposta proporzionale che gravi sull’arricchimento patrimoniale ricevuto, nè per il disponente, che semplicemente segrega i suoi beni al perseguimento della finalità indicata nel trust, esclusivamente limitando la regola generale di cui all’art. 2740 c.c., e non ricevendo un arricchimento dall’operazione, né per il trustee, stante il carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto.

Ne consegue che, nonostante detto treno interpretativo ormai seguito dalla Cassazione faccia ben intendere che una eventuale cartella esattoriale emanata dall’Agenzia per il pagamento dell’imposta di donazione sarebbe oggetto di cassazione in un eventuale giudizio tributario, in prima istanza, almeno per il momento, l’Agenzia ha preferito non recepirne i contenuti.

Di seguito il testo della risposta all’interpello.

Risposta371_2019

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