L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 375/2019, risponde ad un contribuente in merito a “Rettifica dell’errore materiale in dichiarazione di successione- dichiarazione rettificativa – imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali – Articolo 31, comma 1 TUS. – Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212.”.
Il contribuente in particolare, dichiarando di aver presentato una dichiarazione di successione con erronea indicazione della data di morte del de cuius (errore materiale che non andava comunque a modificare il valore della successione e la conseguente imposizione fiscale, chiedeva se era possibile presentare una rettificativa pagando solo le imposte di bollo e trascrizione.
L’agenzia, peraltro, verificando che la rettifica avverrebbe comunque oltre la scadenza dell’anno concesso per la presentazione della dichiarazione nei termini, sostiene sia necessario presentare una rettificativa pagando altresì i minimi di imposta ed in particolare: imposta ipotecaria e imposta catastale in misura fissa oltre tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali.
Da notare che l’interpello si riferisce ancora al vecchio modello di presentazione della dichiarazione, prevedendo infatti una rettificativa, mentre dal 2019, con la definitiva sostituzione del modello con il nuovo modello telematico, sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva. Occorrerà dunque, tipologia di rettifica per tipologia di rettifica, capire se essa va a influenzare le trascrizioni (e allora si dovrà presentare una sostitutiva codice 1 con il conseguente pagamento di tutti i collegati minimi di imposta) oppure no (e allora basterà una sostitutiva codice 2 senza pagare ulteriori imposte fisse).
Di seguito il testo della risposta all’Interpello Risposta375_2019
500 euro per un banale errore di scrittura possono essere definiti un furto ?