Le successioni

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Corte di Cassazione 31806/2019 – chiarimenti sulla presunzione del 10%

La Corte di Cassazione, Sez. V, con la sentenza n. 31806 del 5 dicembre 2019 interviene sulla questione della quantificazione della presunzione del 10 % prevista dall’art.9 del TU.

La questione vuole chiarire se, in caso in una successione vengano indicati denaro, gioielli e mobilia senza avvalersi di un inventario, tale valore vada a far parte della base imponibile netta su cui andar a calcolare la presunzione.
La Cassazione chiarisce che anche in caso di beni mobili dichiarati per un valore inferiore alla presunzione, essi non andranno a fare da base imponibile per il calcolo della presunzione in quanto questo ingenererebbe un ingiustificato aumento dell’imposizione fiscale e l’imposta di successione dovrà essere calcolata sul valore dell’attivo ereditario, aumentato del 10% senza contare detti beni.

Questa la massima “Premesso che l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni ed i diritti che formano oggetto dell successione, esclusi quelli specificamente esentati dall’imposta, la norma di cui all’art. 9 D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 stabilisce che denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell’attivo “per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore”. Tale norma deve essere interpretata nel senso che il valore presunto comprende anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente, con la conseguenza che è illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del 10% sull’attivo ereditario, dopo aver aggiunto il valore dichiarato dall’erede per denaro, gioielli e mobilia; in presenza pertanto di un valore dichiarato inferiore a quello presunto, l’imposta principale di successione deve essere sempre calcolata, per quanto riguarda i beni mobili, sul valore presunto, mentre l’imposta complementare deve essere liquidata sulla differenza fra il valore presunto e quello dichiarato (Cass. 25.2.2008 nr 4751). Si deve dunque ritenere illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del dieci per cento sull’attivo ereditario alla luce di importi dichiarati superiori alla suddetta percentuale.”

Si precisa altresì che anche nel nuovo modello telematico i beni inseriti con il codice DN (denaro gioielli e mobilia) vengono conteggiati scorporati dal 10% e quindi se l’importo è inferiore al 10% l’imposta si calcolerà su una base imponibile maggiorata del 10% (calcolato aggiungendo la parte mancante rispetto ai beni dichiarati), se superiore, la maggiorazione sarà sempre del 10%, salvo inventario analitico.

Questo il passaggio delle Istruzioni Ministeriali:

Denaro, mobilia e gioielli si presumono compresi nell’attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, salvo che da un inventario analitico (redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del c.p.c.) risulti un importo diverso, in questo caso utilizzare il cod. BI e non DN.
Pertanto:
a) Se nella dichiarazione di successione non è indicato alcun importo per denaro, mobilia o gioielli, l’ufficio applicherà la presunzione nella misura del dieci per cento del valore netto imponibile della singola quota ereditaria;
b) Se nella dichiarazione di successione è indicato un importo inferiore al dieci per cento del valore netto dell’asse ereditario, l’ufficio applicherà la presunzione in misura pari alla differenza dell’importo necessario al raggiungimento dell’ammontare previsto dalla presunzione.
c) Se nella dichiarazione di successione sono indicati denaro, mobilia e gioielli per un ammontare superiore al dieci per cento, l’ufficio non applicherà nessuna maggiorazione.
Nel caso in cui venga presentato un inventario analitico (da allegare nel quadro EG), contenente l’esatta descrizione di tutti i beni mobili di appartenenza del defunto e la loro stima, verrà considerato il valore indicato nell’inventario, anche se minore alla presunzione del 10%.
L’inventario deve essere redatto a norma degli art. 769 e seguenti del Codice di procedura civile e successive modifiche.

questo il link alla sentenza integrale sul Sito della Cassazione

Istanza di interpello 66/2020 – no agevolazione prima casa su due C6, nemmeno contigui

Con risposta ad interpello n.66/2020 l’Agenzia delle Entrate interviene su una questione relativa alla prima casa ed in particolare sulla possibilità di agevolare, in analogia con l’abitativo, un immobile strumentale C6 contiguo ad un altro immobile C6.

L’Agenzia, non condividendo la soluzione prospettata dall’istante che prevedeva la possibilità di far rientrare nella agevolazione anche un secondo C6 se contiguo e con l’impegno di unirlo al primo, ha stabilito che detta previsione possa valere solo per l’abitativo e che espressamente la normativa parli di un solo C2, C6, C7, non essendo quindi estensibile a due pertinenze della stessa categoria.

Qui il link all’interpello.

Decreto Ministero della Giustizia 170/2019- iscrizione telematica nel registro generale dei testamenti

Con Decreto del 20 settembre 2019, n. 170, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2020 ed in vigore dall’8 febbraio 2020, il Ministero della Giustizia ha approvato il regolamento recante la disciplina delle modalità d’iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel Registro generale dei testamenti, su richiesta del notaio o del capo dell’archivio notarile.

Si da così attuazione all’art. 5-bis della Legge n. 307/1981, inserito in detta norma dall’art. 12, comma 7, della Legge 246/2005, che stabilisce la possibilità di assolvere all’obbligo di iscrizione degli atti di ultima volontà al Registro generale dei testamenti anche mediante trasmissione in via telematica.

Ai sensi dell’art.3 “ La richiesta di iscrizione in via telematica e’ trasmessa direttamente al registro generale dei testamenti dal notaio entro dieci giorni e dal capo dell’archivio notarile entro tre giorni dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta di iscrizione”.

Il Registro generale dei testamenti comunica, quindi, al richiedente, con messaggio di posta elettronica certificata, gli estremi della registrazione nonché il numero di repertorio dell’atto a cui si riferisce la richiesta ovvero eventuali motivi che rendono la medesima richiesta irricevibile.

Tutto però rimarrà sospeso fino a che il Direttore generale dell’Ufficio centrale degli archivi notarili non adotterà uno specifico provvedimento con le modalità tecniche e operative per la gestione e la trasmissione delle richieste, i requisiti e le modalità informatiche di consultazione delle informazioni nonché il termine a decorrere dal quale si potrà fare richiesta dell’iscrizione per via telematica.

DM 170-2019

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