Le successioni

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Provvedimento AE 21 ottobre 2019 – nuovo modello di dichiarazione e nuove istruzioni

Un po’ a sorpresa dopo anni di rinvii e attese è uscito, in data 21 ottobre u.s., il provvedimento della Agenzia delle Entrate che modifica il nuovo modello di dichiarazione di successione, le istruzioni per la sua compilazione e le specifiche tecniche sia dei software di compilazione che del software di controllo della Agenzia, “colpevole” in questi mesi di alcuni bugs e blocchi che non permettevano l’invio telematico di pratiche successorie in realtà corrette.

Premesso che il modello non è cambiato nella sua struttura e nelle sue principali regole compilatorie, comunque numerose sono le novità introdotte per risolvere le varie problematiche riscontrate.

Tra le novità di maggior impatto per il contribuente è stata prevista la necessità di provvedere al classa mento dei fabbricati prima di accedere all’invio telematico e, in particolare, a mente dei contenuti delle Nuove Istruzioni “Se alla data di presentazione della dichiarazione di successione fanno parte dell’asse ereditario fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto e privi di classamento (ad esempio manca la categoria e/o classe dell’immobile), occorre aggiornarne i dati catastali prima di presentare la dichiarazione, proponendo la richiesta di classamento (ex art. 12 del D.L. n. 70/1988) presso l’ufficio provinciale – territorio nella cui circoscrizione ricadono tali beni. A seguito dell’avvenuta attribuzione dei dati dell’immobile, la dichiarazione potrà essere inviata telematicamente.”
Non solo. Si riscontra anche la neointrodotta necessità di allegare il documento di identità del dichiarante, fino ad oggi non richiesto o, quantomeno, non obbligatorio.

La novità però che fa maggiormente scalpore, anche perché va a modificare il calcolo delle imposte senza che sia stato pubblicato alcun provvedimento o almeno alcuna circolare in merito è la modifica alle modalità di arrotondamento delle imposte ipocatastali.
Nell’intervenire sulle specifiche tecniche del modello infatti l’Agenzia ha stabilito che la quota di imposta ipotecaria e catastale da calcolare in misura proporzionale dovrà essere arrotondata al minimo anche in caso di presenza di imposta fissa magari su un immobile prima casa o altro immobile agevolato. Ne consegue che in una successione con un immobile soggetto a imposta proporzionale e uno a imposta fissa il minimo di imposta sarà sempre 800 euro (400 per ipotecaria e 400 per catastale, a prescindere dall’effettivo valore calcolato proporzionalmente).

Un aggravio di imposta duro da digerire per i contribuenti, soprattutto in assenza di alcun provvedimento fiscale di modifica.

Per consultare le nuove istruzioni di seguito il link alla pagina della Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-21-10-2019-pubblicato-il-21-10-2019

 

Disciplina giuridica e fiscale in successione: due rette parallele

Il decesso di un soggetto per il nostro ordinamento assume da sempre una duplice rilevanza: in primis una rilevanza di natura giuridica, perché con il decesso di una persona ed il trasferimento dei beni e diritti ai suoi eredi e legatari avviene un passaggio di proprietà. Secondariamente la materia successoria assume una rilevanza importante anche dal punto di vista fiscale in quanto il nostro legislatore fiscale ha ritenuto sin da subito che il passaggio di ricchezza che transita dal de cuius ai suoi eredi chiamati, comporti un arricchimento patrimoniale a titolo gratuito a favore dell’erede o del legatario tale da meritare di essere toccato da una imposizione fiscale indiretta, che sarà poi calcolata in misura proporzionale rispetto all’arricchimento patrimoniale ricevuto.

Da questa duplice rilevanza consegue il fatto che la materia successoria si è sviluppata su due piani diversi: da un lato un piano di natura civile e dall’altro un piano di natura fiscale. Entrambi i piani, che ovviamente lavorano insieme, e camminano insieme, rimangono però come due rette parallele. E’ evidente quindi l’importanza di avere sempre a mente gli aspetti di natura giuridica, in quanto il piano fiscale si appoggia alla normativa giuridica e al Codice Civile (che poi stabilisce come viene devoluta una eredità, con l’individuazione dei chiamati all’eredità, delle quote ereditarie, delle tipologie di successione, eccetera), pur non dimenticando questa sostanziale dicotomia.

Nonostante la normativa fiscale si appoggi alla normativa giuridica – civile, infatti, essa rimane comunque autonoma e separata; ciò significa che molto spesso la stessa successione segue delle regole parzialmente diverse a seconda di se stiamo facendo delle valutazioni di natura giuridica, oppure, se stiamo facendo delle valutazioni di natura fiscale.

Esemplificando, la materia si differenzia sul piano civile e sul piano fiscale sotto vari aspetti. Innanzi tutto si differenzia dal punto di vista soggettivo poiché, mentre giuridicamente i soggetti rilevanti in successione sono l’erede ed il legatario, cioè coloro che acquisiscono quote del patrimonio ereditario (in particolare l’erede è quel soggetto che, accettando l’eredità, diventa titolare, per quota o per l’intero, dei cespiti che erano del de cuius e che transitano a lui per chiamata successoria e il legatario è colui che subentra, a titolo particolare, in uno specifico diritto o rapporto determinato, solitamente a lui attribuito per testamento); dal punto di vista fiscale, il soggetto rilevante non è solo l’erede oppure il legatario in quanto, in realtà, si anticipa la responsabilità fiscale del soggetto ricevente fino anche alla posizione del chiamato all’eredità, ovvero quel soggetto che giuridicamente non è ancora divenuto titolare dei beni ereditari perché non ha ancora accettato l’eredità ma potrebbe, manifestando la volontà di accettare, acquisirne la titolarità e, pertanto, è già responsabile dal punto di vista fiscale (tanto che l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e poi l’obbligo di adempiere al pagamento delle imposte collegate spetta non solo all’erede, ma anche al chiamato all’eredità che eventualmente non abbia rinunciato all’eredità entro l’anno, uscendo definitivamente dalle linee ereditarie prima della scadenza concessa dal legislatore per il rispetto dell’adempimento fiscale).

Dal punto di vista soggettivo, quindi, qualora analizziamo una successione dal punto di vista fiscale, occorre fare riferimento a soggetti parzialmente diversi rispetto ai soggetti rilevanti nella successione ereditaria (i chiamati all’eredità) che potrebbero poi in un secondo momento rinunciare alla eredità e non diventare mai eredi.

Allo stesso modo, differenze sostanziali sul piano civile e sul piano fiscale sussistono anche per ciò che riguarda l’attivo ereditario, differenze che sono sia di natura qualitativa, sia di natura quantitativa.

Facciamo alcuni esempi partendo dalle differenze qualitative: mentre dal punto di vista giuridico fanno parte della successione tutti i beni ed i diritti che facevano capo al de cuius, comprese attività e passività, al contrario cadono nell’attivo ereditario fiscale solo quei beni che sono riconosciuti come parte dell’attivo ereditario fiscale dal nostro legislatore fiscale. A tal proposito l’esempio più comune riguarda l’autovettura del de cuius: i veicoli iscritti al PRA giuridicamente ricadono in successione e transitano agli eredi che poi diventeranno nuovi intestatari dei mezzi, mentre, fiscalmente, non fanno parte dell’attivo ereditario. Di conseguenza nell’attivo ereditario fiscale non troveremo l’autovettura che faceva capo al de cuius nonostante giuridicamente essa cada in successione come il resto del patrimonio.

Tra l’attivo giuridico e quello fiscale ci sono poi anche delle differenze quantitative in quanto non solo non tutti i cespiti ereditari cadono nella successione fiscale e quindi sono rilevanti dal punto di vista fiscale, può succedere anche che gli stessi cespiti verranno valorizzati in maniera diversa a seconda che vengano valorizzati dal punto di vista giuridico ( perché magari stiamo dando valore all’eredità per procedere alla divisione ereditaria) oppure vengano valorizzati dal punto di vista fiscale, per capire le imposte che vengono collegate a quello specifico cespite. Ad esempio prendendo in considerazione una casa di abitazione o un diritto reale immobiliare qualunque, da un punto di vista giuridico, nel caso in cui stessimo valorizzando i beni immobili del de cuius con la finalità di dividere l’eredità tra più eredi oppure di fare una stima dell’attivo ereditario per conseguenze di natura giuridica, azioni giuridiche, eccetera, valorizzeremo l’immobile del de cuius semplicemente a valore di mercato (faremo una stima di quello che è il suo effettivo valore corrente), al contrario, nel caso in cui stessimo inserendo gli stessi immobili in dichiarazione di successione per capire quale sia la base imponibile su cui si sconteranno le imposte ipotecarie e catastali, potremo certamente stimare i beni a valore corrente e infatti il testo unico 346/1990 disciplina come prima opzione la possibilità di stimare tali beni al valore di mercato, ma, secondariamente, potremo valorizzare questi beni in maniera diversa, ovvero facendo riferimento al valore catastale (opzione scelta con più favore in quanto solitamente economicamente favorevole al contribuente). Ne deriva quindi che lo stesso bene immobile magari avente prezzo di mercato X una volta inserito in successione possa presentare un valore pari ad Y, solitamente più basso, dato dal suo valore catastale.

Tutto ciò per ribadire che la prima cosa che occorre fare, ogni qual volta si affronti la materia successoria, sarà domandarci se stiamo affrontando la materia da un punto di vista giuridico al fine di stimare il patrimonio ereditario, dividere tra i coeredi, valutare il valore del patrimonio per azioni processuali ed in tali casi sarà necessario tenere conto delle disposizioni del codice civile; al contrario, in caso di raccolta di informazioni sulla nostra successione e sui cespiti ereditari per inserirli in dichiarazione di successione ed andare ad elaborare le relative imposte dovute, dovremo fare riferimento al TUS e alla normativa fiscale.

Infatti quando si affronta la materia dal punto di vista fiscale, i testi di riferimento (fermo restando che sarà sempre il codice civile a stabilire chi sono gli eredi, in quale modalità vanno ad ereditare e per quale quota) saranno i due Testi Unici che raggruppano tutti i contenuti dell’imposizione fiscale indiretta collegata alle successioni, in particolare il TU 346/1990 che coordina le imposte di successione e donazione, ed il TU 347/1990 che si occupa delle imposte catastali ed ipotecarie dovute ogni qualvolta cadano in successione dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari.

Oltre ai due Testi Unici sarà poi rilevante la manovra finanziaria 2007, composta dal D.L 262/2006, la legge di conversione 286/2006 e la legge Finanziaria 296/2006, che hanno reintrodotto, con decorrenza 3 ottobre 2006, l’imposta di successione dopo un periodo di circa 5 anni in cui l’imposta di successione era stata abrogata.

 

 

Criteri di calcolo dell’imposta di successione e delle imposte accessorie e necessità della dichiarazione di successione

La materia successoria, come ben noto, ha per il nostro ordinamento una duplice rilevanza: da un lato di natura civile, dall’altro di natura fiscale.
Da questa duplice rilevanza consegue il fatto che la materia successoria si è sviluppata su due piani diversi: da un lato un piano appunto di natura civile e dall’altro un piano di natura fiscale, piani che rimangono distinti e paralleli.

Nonostante la normativa fiscale si appoggi alla normativa giuridica – civile, infatti, essa rimane comunque autonoma e separata; ciò significa che molto spesso la stessa successione segue delle regole parzialmente diverse a seconda di se stiamo facendo delle valutazioni di natura giuridica, oppure, se stiamo facendo delle valutazioni di natura fiscale.

Quando si affronta la materia dal punto di vista fiscale, i testi di riferimento (fermo restando che sarà sempre il codice civile a stabilire chi sono gli eredi, in quale modalità vanno ad ereditare e per quale quota) saranno i due Testi Unici che raggruppano tutti i contenuti dell’imposizione fiscale indiretta collegata alle successioni, in particolare il TU 346/1990 che coordina le imposte di successione e donazione, ed il TU 347/1990 che si occupa delle imposte catastali ed ipotecarie dovute ogni qualvolta cadano in successione dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari.

Oltre ai due Testi Unici sarà poi rilevante la manovra finanziaria 2007, composta dal D.L 262/2006, la legge di conversione 286/2006 e la legge Finanziaria 296/2006, che hanno reintrodotto, con decorrenza 3 ottobre 2006, l’imposta di successione dopo un periodo di circa 5 anni in cui l’imposta di successione era stata abrogata.

Presupposti dell’imposta di successione

Detto ciò occorre capire quale sia il presupposto che determina l’obbligo di pagare un’imposta di successione precisando come il presupposto dell’imposta di successione risulti essere quell’arricchimento patrimoniale gratuito che riceve l’erede una volta che viene chiamato ad ereditare. Infatti ogni volta che si apre una successione con la morte del de cuius, il patrimonio transita ad uno o più eredi o legatari e detto trasferimento fa si che essi acquisiscano a titolo gratuito una fetta o un bene del patrimonio del de cuius che va ad aggiungersi al proprio patrimonio personale.

Per il legislatore fiscale quell’arricchimento gratuito è meritevole di essere tassato con l’imposizione fiscale indiretta che, attualmente, è di natura proporzionale e varierà come importo e non come aliquota, in base al maggiore o minor valore dell’arricchimento patrimoniale ricevuto.

È importante, infine, ricordare come il legislatore abbia deciso di applicare l’imposta sulla singola quota di eredità proprio per incidere sull’arricchimento patrimoniale gratuito ricevuto dal singolo erede; quindi anche se è vero che nel modello telematico viene calcolato e inserito nell’apposito quadro dedicato (EE) il valore complessivo dell’asse ereditario, l’imposta verrà poi scontata sulla singola quota di eredità.

Parallela ed identica nei suoi contenuti all’imposta di successione è anche l’imposta di donazione: tutto ciò per evitare che il cittadino potesse andare contro una normativa fiscale come l’imposta di successione, anticipando i trasferimenti a titolo gratuito ai propri possibili futuri eredi, per donazione o altro atto liberale inter vivos. Quindi la donazione, da sempre, sconta la stessa tipologia impositiva e le stesse imposte della successione ereditaria.

Quando si ha il trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti dal de cuius all’erede per successione, occorre poi ricordare che non solo sarà dovuta (salvo casi particolari che si vedranno infra) l’imposta principale (che è l’imposta di successione), ma, laddove cadranno in successione beni immobili e diritti reali immobiliari, saranno dovute anche quelle imposte che sono collegate al trasferimento di beni immobili ovvero imposta ipotecaria, imposta catastale e poi tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali.

Principi di calcolo e liquidazione delle imposte

Resta da vedere come devono essere calcolate queste imposte.
La regola generale prevede che le imposte principali, successione, ipotecaria e catastale (imposte dovute la prima per l’arricchimento patrimoniale ricevuto e le altre due per il trasferimento di proprietà di diritti reali immobiliari), si scontino in base alla data di apertura di successione ovvero in base alla data di morte del de cuius. Questo perché, nel momento in cui muore un soggetto, i suoi beni transitano, così afferma il codice civile, senza soluzione di continuità, a favore di eredi e legatari e tali eredi e legatari, in quello stesso momento, ricevono un arricchimento patrimoniale gratuito soggetto a imposizione fiscale indiretta (motivo per cui il “momento rilevante” per esigere l’imposta è esattamente il momento in cui il de cuius muore, melius il momento in cui gli eredi diventano titolari dei beni e diritti oggetto di imposta).

Al contrario, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali, essendo dei tributi che vengono versati come corrispettivo delle attività che svolge l’ufficio quando riceve la dichiarazione di successione, e si occupa di predisporre le trascrizioni, le volturazioni e gli altri adempimenti collegati, andranno liquidati non in base alla data di apertura della successione ma in base alla successiva data di presentazione della dichiarazione di successione stessa (ovvero il momento in cui l’ufficio si attiva).

Tutte queste imposte, definite imposte accessorie alla successione, si liquideranno in autoliquidazione. Pertanto, all’atto di presentazione della dichiarazione, dovranno essere evasi imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali. In passato il metodo di pagamento utilizzato era il Modello F24 mentre oggi, con la dichiarazione di successione telematica, occorrerà indicare semplicemente nel file telematico l’IBAN del dichiarante oppure dell’intermediario che presenta la pratica, al fine di autorizzare l’addebito diretto di queste imposte sul conto corrente. L’imposta di successione, invece, verrà liquidata in un secondo momento dall’ufficio che ha ricevuto la dichiarazione di successione e che, registrata la successione, manderà la cartella di pagamento ai soggetti tenuti al pagamento dell’imposta (eredi, legatari ma anche semplici chiamati all’eredità come si è già visto).

La dichiarazione di successione: principi generali

Ovviamente, perché tutta questa operazione sia possibile, l’Agenzia delle Entrate ha bisogno della documentazione che le permetta di sapere in che cosa consiste l’attivo ereditario e quanto vale la quota di arricchimento patrimoniale ricevuta dal singolo erede. Dette informazioni sono infatti essenziali al fine di controllare se sono state pagate correttamente le imposte in autoliquidazione e, naturalmente, calcolare l’imposta di successione dovuta.

La dichiarazione di successione, che fornisce tutte queste informazioni alla Agenzia delle Entrate, è un documento da presentare obbligatoriamente entro un anno dall’apertura della successione, quindi dalla morte del de cuius, ed ovviamente i soggetti chiamati a questo obbligo, quindi tenuti a presentare la dichiarazione, saranno in primis gli eredi/ chiamati all’eredità (si anticipa così l’onere anche ai chiamati che non hanno rinunciato all’eredità entro l’anno di tempo che si ha per presentare la dichiarazione nei termini), in secondo luogo i legatari e poi i rappresentanti legali di eredi e legatari, laddove soggetti a tutela/curatela o altro.

Esistono inoltre una serie di altri soggetti che troviamo nell’elenco dei dichiaranti previsti nella nuova dichiarazione di successione telematica, che saranno tenuti a presentare la dichiarazione in base ad un ruolo o un compito o incarico che hanno nei confronti dell’eredità. Si fa riferimento agli amministratori della eredità, ai curatori della eredità giacente, agli esecutori testamentari oltre che ai trustee.

Ovviamente, se uno di questi soggetti presenta la dichiarazione, libera dall’obbligo tutti gli altri e la dichiarazione si presenta in modo cumulativo sull’intera eredità e con l’indicazione di tutti gli eredi e legatari chiamati. Esiste inoltre una possibilità di esclusione da tale obbligo ovvero quando, trovandosi di fronte a dichiarazioni di successione presentate che prevedono solo eredi chiamati in linea retta o coniuge e eredità di natura mobiliare (quindi in assenza di qualunque diritto immobiliare o bene immobile), il patrimonio ereditario rimane sotto il valore di €100.000.

Questo è l’unico dei casi in cui i parenti del de cuius quindi gli eredi chiamati, sono esclusi dall’obbligo di presentare la dichiarazione successione. Ovviamente sussiste anche l’esclusione dell’obbligo qualora tutti gli eredi chiamati abbiano rinunciato entro l’anno all’eredità per cui, uscendo dalle linee ereditarie, non avranno l’obbligo di presentare la dichiarazione.

Corte di Cassazione 22754/2019 – trust senza tassazione fino al trasferimento finale

Nuovamente è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 22754/2019 del mese di settembre, ribadendo che per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Dell’argomento si era già parlato in latri due recenti articoli del blog che analizzavano da un lato numerose sentenze recenti in materia, dall’altro un recentissimo interpello della Agenzia delle Entrate (che seguiva una interpretazione del tutto diversa).

Di seguito i passaggi principali della sentenza che, analizzando una prima strada seguita dalla Giurisprudenza e, successivamente, una seconda interpretazione seguita più recentemente, sceglie di optare per l’avvallo di questa seconda interpretazione che esclude la tassazione proporzionale senza effettivo trasferimento (che nei trust avviene solo nella fase finale del trasferimento al beneficiario indicato).

         La costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. In L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta e, d’altro canto, per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile nè nell’atto istitutivo nè nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. Conseguentemente, nel caso del trust, definito autodichiarato, non vi è un reale trasferimento poiché esso sarebbe del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che “prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua “segregazione”.

                La posizione di partenza (Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 201515) è fissata dalla seguente massima (nello specifico Cass. n. 3735 del 2015 cit.): “L’atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento della finalità di rafforzare una generica garanzia patrimoniale già prestata,nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, pur non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l’arricchimento di quest’ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicchè resta assoggettato all’imposta prevista dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, convertito dalla L. 23 novembre 2006, n. 286, la quale – accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali – a differenza delle imposte di successione e donazione, che gravano sui trasferimenti di beni e diritti “a causa” della costituzione dei vincoli di destinazione, è istituita direttamente, ed in sè, sulla costituzione del vincolo”.

              La posizione che possiamo definire di arrivo (Cass. n. 1131 del 2019) afferma invece che:

            – “non si può trarre dallo scarno disposto del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, il fondamento normativo di un’autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti, pena il già segnalato deficit di costituzionalità della novella così letta”;

            – “in relazione agli atti di dotazione del fondo oggetto di causa (…), il giudice di appello (…) ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in trust avesse prodotto un effetto traslativo immediato, solo in tal caso giustificandosi la soggezione dell’atto dotativo all’imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato”.

             Si ritiene che quest’ultima sia la posizione più persuasiva, così da dover essere qui recepita a composizione di un contrasto che può sul punto dirsi, anche in ragione delle altre decisioni di cui si darà conto, ormai soltanto diacronico.

            Si riconosce che nel “genere” degli atti di “costituzione di vincoli di destinazione” di cui al citato D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 rientri anche la “specie” del trust; ha in proposito osservato Cass. n. 1131 del 2019 cit. che: “nell’ambito concettuale dei ‘vincoli di destinazione devono essere ricondotti non solo gli ‘atti di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall’ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo (…)”.

            Tale inclusione, tuttavia, non è ritenuta bastevole a giustificare l’imposizione del trust in quanto tale, ostandovi principalmente considerazioni di natura costituzionale.

            Ciò perchè la tesi della ‘nuova imposta gravante sul vincolo di destinazione, assunto quale autonomo e sufficiente presupposto, non dà adeguatamente conto del fatto che la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sè, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza; con quanto ne consegue, appunto nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata, in ordine alla non ravvisabilità in esso di forza economica e capacità contributiva ex art. 53 Cost..

Resta ora da vedere cosa deciderà di fare la amministrazione finanziaria di fronte alle numerose sentenze che le danno torto in merito all’imponibilità dei trust fin dall’atto costitutivo/traslativo, interpretazione seguita pedissequamente negli ultimi 10 anni.

qui il collegamento con la sentenza, pubblicata sul sito della Corte di Cassazione

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