Le successioni

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Criteri di calcolo dell’imposta di successione e delle imposte accessorie e necessità della dichiarazione di successione

La materia successoria, come ben noto, ha per il nostro ordinamento una duplice rilevanza: da un lato di natura civile, dall’altro di natura fiscale.
Da questa duplice rilevanza consegue il fatto che la materia successoria si è sviluppata su due piani diversi: da un lato un piano appunto di natura civile e dall’altro un piano di natura fiscale, piani che rimangono distinti e paralleli.

Nonostante la normativa fiscale si appoggi alla normativa giuridica – civile, infatti, essa rimane comunque autonoma e separata; ciò significa che molto spesso la stessa successione segue delle regole parzialmente diverse a seconda di se stiamo facendo delle valutazioni di natura giuridica, oppure, se stiamo facendo delle valutazioni di natura fiscale.

Quando si affronta la materia dal punto di vista fiscale, i testi di riferimento (fermo restando che sarà sempre il codice civile a stabilire chi sono gli eredi, in quale modalità vanno ad ereditare e per quale quota) saranno i due Testi Unici che raggruppano tutti i contenuti dell’imposizione fiscale indiretta collegata alle successioni, in particolare il TU 346/1990 che coordina le imposte di successione e donazione, ed il TU 347/1990 che si occupa delle imposte catastali ed ipotecarie dovute ogni qualvolta cadano in successione dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari.

Oltre ai due Testi Unici sarà poi rilevante la manovra finanziaria 2007, composta dal D.L 262/2006, la legge di conversione 286/2006 e la legge Finanziaria 296/2006, che hanno reintrodotto, con decorrenza 3 ottobre 2006, l’imposta di successione dopo un periodo di circa 5 anni in cui l’imposta di successione era stata abrogata.

Presupposti dell’imposta di successione

Detto ciò occorre capire quale sia il presupposto che determina l’obbligo di pagare un’imposta di successione precisando come il presupposto dell’imposta di successione risulti essere quell’arricchimento patrimoniale gratuito che riceve l’erede una volta che viene chiamato ad ereditare. Infatti ogni volta che si apre una successione con la morte del de cuius, il patrimonio transita ad uno o più eredi o legatari e detto trasferimento fa si che essi acquisiscano a titolo gratuito una fetta o un bene del patrimonio del de cuius che va ad aggiungersi al proprio patrimonio personale.

Per il legislatore fiscale quell’arricchimento gratuito è meritevole di essere tassato con l’imposizione fiscale indiretta che, attualmente, è di natura proporzionale e varierà come importo e non come aliquota, in base al maggiore o minor valore dell’arricchimento patrimoniale ricevuto.

È importante, infine, ricordare come il legislatore abbia deciso di applicare l’imposta sulla singola quota di eredità proprio per incidere sull’arricchimento patrimoniale gratuito ricevuto dal singolo erede; quindi anche se è vero che nel modello telematico viene calcolato e inserito nell’apposito quadro dedicato (EE) il valore complessivo dell’asse ereditario, l’imposta verrà poi scontata sulla singola quota di eredità.

Parallela ed identica nei suoi contenuti all’imposta di successione è anche l’imposta di donazione: tutto ciò per evitare che il cittadino potesse andare contro una normativa fiscale come l’imposta di successione, anticipando i trasferimenti a titolo gratuito ai propri possibili futuri eredi, per donazione o altro atto liberale inter vivos. Quindi la donazione, da sempre, sconta la stessa tipologia impositiva e le stesse imposte della successione ereditaria.

Quando si ha il trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti dal de cuius all’erede per successione, occorre poi ricordare che non solo sarà dovuta (salvo casi particolari che si vedranno infra) l’imposta principale (che è l’imposta di successione), ma, laddove cadranno in successione beni immobili e diritti reali immobiliari, saranno dovute anche quelle imposte che sono collegate al trasferimento di beni immobili ovvero imposta ipotecaria, imposta catastale e poi tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali.

Principi di calcolo e liquidazione delle imposte

Resta da vedere come devono essere calcolate queste imposte.
La regola generale prevede che le imposte principali, successione, ipotecaria e catastale (imposte dovute la prima per l’arricchimento patrimoniale ricevuto e le altre due per il trasferimento di proprietà di diritti reali immobiliari), si scontino in base alla data di apertura di successione ovvero in base alla data di morte del de cuius. Questo perché, nel momento in cui muore un soggetto, i suoi beni transitano, così afferma il codice civile, senza soluzione di continuità, a favore di eredi e legatari e tali eredi e legatari, in quello stesso momento, ricevono un arricchimento patrimoniale gratuito soggetto a imposizione fiscale indiretta (motivo per cui il “momento rilevante” per esigere l’imposta è esattamente il momento in cui il de cuius muore, melius il momento in cui gli eredi diventano titolari dei beni e diritti oggetto di imposta).

Al contrario, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali, essendo dei tributi che vengono versati come corrispettivo delle attività che svolge l’ufficio quando riceve la dichiarazione di successione, e si occupa di predisporre le trascrizioni, le volturazioni e gli altri adempimenti collegati, andranno liquidati non in base alla data di apertura della successione ma in base alla successiva data di presentazione della dichiarazione di successione stessa (ovvero il momento in cui l’ufficio si attiva).

Tutte queste imposte, definite imposte accessorie alla successione, si liquideranno in autoliquidazione. Pertanto, all’atto di presentazione della dichiarazione, dovranno essere evasi imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali. In passato il metodo di pagamento utilizzato era il Modello F24 mentre oggi, con la dichiarazione di successione telematica, occorrerà indicare semplicemente nel file telematico l’IBAN del dichiarante oppure dell’intermediario che presenta la pratica, al fine di autorizzare l’addebito diretto di queste imposte sul conto corrente. L’imposta di successione, invece, verrà liquidata in un secondo momento dall’ufficio che ha ricevuto la dichiarazione di successione e che, registrata la successione, manderà la cartella di pagamento ai soggetti tenuti al pagamento dell’imposta (eredi, legatari ma anche semplici chiamati all’eredità come si è già visto).

La dichiarazione di successione: principi generali

Ovviamente, perché tutta questa operazione sia possibile, l’Agenzia delle Entrate ha bisogno della documentazione che le permetta di sapere in che cosa consiste l’attivo ereditario e quanto vale la quota di arricchimento patrimoniale ricevuta dal singolo erede. Dette informazioni sono infatti essenziali al fine di controllare se sono state pagate correttamente le imposte in autoliquidazione e, naturalmente, calcolare l’imposta di successione dovuta.

La dichiarazione di successione, che fornisce tutte queste informazioni alla Agenzia delle Entrate, è un documento da presentare obbligatoriamente entro un anno dall’apertura della successione, quindi dalla morte del de cuius, ed ovviamente i soggetti chiamati a questo obbligo, quindi tenuti a presentare la dichiarazione, saranno in primis gli eredi/ chiamati all’eredità (si anticipa così l’onere anche ai chiamati che non hanno rinunciato all’eredità entro l’anno di tempo che si ha per presentare la dichiarazione nei termini), in secondo luogo i legatari e poi i rappresentanti legali di eredi e legatari, laddove soggetti a tutela/curatela o altro.

Esistono inoltre una serie di altri soggetti che troviamo nell’elenco dei dichiaranti previsti nella nuova dichiarazione di successione telematica, che saranno tenuti a presentare la dichiarazione in base ad un ruolo o un compito o incarico che hanno nei confronti dell’eredità. Si fa riferimento agli amministratori della eredità, ai curatori della eredità giacente, agli esecutori testamentari oltre che ai trustee.

Ovviamente, se uno di questi soggetti presenta la dichiarazione, libera dall’obbligo tutti gli altri e la dichiarazione si presenta in modo cumulativo sull’intera eredità e con l’indicazione di tutti gli eredi e legatari chiamati. Esiste inoltre una possibilità di esclusione da tale obbligo ovvero quando, trovandosi di fronte a dichiarazioni di successione presentate che prevedono solo eredi chiamati in linea retta o coniuge e eredità di natura mobiliare (quindi in assenza di qualunque diritto immobiliare o bene immobile), il patrimonio ereditario rimane sotto il valore di €100.000.

Questo è l’unico dei casi in cui i parenti del de cuius quindi gli eredi chiamati, sono esclusi dall’obbligo di presentare la dichiarazione successione. Ovviamente sussiste anche l’esclusione dell’obbligo qualora tutti gli eredi chiamati abbiano rinunciato entro l’anno all’eredità per cui, uscendo dalle linee ereditarie, non avranno l’obbligo di presentare la dichiarazione.


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