Aggiornamento del 21 ottobre 2019 – lo stato dell’arte.
Già in precedenza si è affrontata la questione delle modifiche introdotte dal provvedimento della Agenzia delle Entrate del 21.10.2019 al nuovo modello di dichiarazione di successione, alle istruzioni per la sua compilazione e alle specifiche tecniche, sia dei software di compilazione che del software di controllo della Agenzia, aggiornamento necessario per risolvere alcuni bugs e blocchi che non permettevano l’invio telematico di pratiche successorie in realtà corrette.
Da un lato è giunto subito un plauso all’amministrazione finanziaria da parte della comunità di operatori e professionisti che si trovano, da tre anni a questa parte, a lottare contro i bugs del modello telematico (dovuti alla complessità della materia e alla incidenza importante di questa riforma); dall’altro lato però si sono subito riscontrate altre nuove incongruenze, create con quello stesso provvedimento che tendeva a risolvere quelle fino ad allora rilevate.
I minimi di imposta: problema creato e risolto
Nell’intervenire sulle specifiche tecniche del modello con il provvedimento del 21.10.19, l’Agenzia aveva stabilito che la quota di imposta ipotecaria e catastale da calcolare in misura proporzionale avrebbe dovuto essere arrotondata al minimo (ovvero € 200,00 ciascuna) anche in caso di presenza di imposta fissa magari su un immobile “prima casa” o altro immobile agevolato in uno degli altri righi di calcolo dedicati alle stesse imposte.
Ne conseguiva che in una successione con un immobile soggetto a imposta proporzionale e uno a imposta fissa il minimo di imposta sarebbe stato sempre 800 euro (400 per ipotecaria e 400 per catastale, a prescindere dall’effettivo valore calcolato proporzionalmente che invece potrebbe essere di gran lunga inferiore), con un aggravio di imposta duro da digerire per i contribuenti, soprattutto in assenza di alcun provvedimento fiscale di modifica e anzi essendo stato effettuato scavalcando i provvedimenti e le circolari attualmente in vigore, non da ultima la Circolare Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2001, n. 44/E.
Per risolvere il problema il 14 novembre u.s. è uscita una nuova modifica al modulo di controllo (versione 2.0.1. in sostituzione della 2.0.0 del 21 ottobre) che eliminava il bug.
Il nuovo intervento del 14 novembre u.s.
Con il provvedimento teso a risolvere il problema sui minimi di cui si è detto, si è introdotto purtroppo un nuovo errore, questa volta a favore del contribuente.
L’anomalia riguarda l’inserimento dei terreni non edificabili.
• Con il modello 2.0.0.si era chiarito che essi, qualora di valore inferiore ai minimi di imposta, dovessero essere indicati a valore fiscale (con una ripartizione 2/3 e 1/3);
• Con il modello 2.0.1. invece si è impostato un errore che fa si che nelle successioni con solo terreni non edificabili, a prescindere dal loro valore, viene sempre applicato il minimo di imposta.
Quindi o valore fiscale o imposte 200 e 200, anche per terreni di valore importante .
Anche questo problema è stato successivamente risolto dalla Agenzia per chi utilizza il modulo di controllo esterno al desktop telematico)
La soluzione degli ulteriori bugs/errori
In seguito si approfondiranno le ulteriori novità e correzioni introdotte con il provvedimento del 21.10: ad oggi è bene comunque ricordare che il nuovo modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche del software di compilazione, nonchè il software d controllo sono un continuo work in progress, essendo necessari continui interventi della Agenzia sia per risolvere i problemi man mano riscontrati, sia per inserire nuovi passaggi richiesti dall’evoluzione della materia fiscale.
Ne consegue che ogni volta che il professionista si accinge a redigere una dichiarazione di successione deve, prima ancora di avviare la pratica, verificare di avere in mano gli strumenti aggiornati, a partire proprio dalle istruzioni di compilazione del modello, per procedere.
Modifiche al saggio di interesse legale e conseguenze nel calcolo del valore dell’usufrutto
Come ogni anno, anche a fine 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritoccato per l’anno nuovo il saggio di interesse legale.
In particolare il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019 lo ha fissato, per tutto il 2020, allo 0,05%
Detto intervento ha reso necessaria la modifica anche delle tabelle dei coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto vitalizio nel suo raffronto con la nuda proprietà, in modo da adeguarli al nuovo tasso di interesse.
Il calcolo dell’usufrutto vitalizio infatti trasforma la rendita catastale in una sorta di rendita annuale utilizzando il saggio di interesse legale in vigore e poi lo parametra, grazie a detti coefficienti, all’età dell’usufruttuario, tenendo conto del fatto che, naturalmente, più è giovane l’usufruttuario maggiore sarà il valore dell’usufrutto rispetto alla nuda proprietà, più invecchia l’usufruttuario, più aumenta in proporzione il valore della nuda proprietà.
Nel 2019 l’adeguamento dei coefficienti è avvenuto con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30.12.2019.