1. La curatela nell’era digitale: un patrimonio che non si vede
Il curatore dell’eredità giacente del 2026 non si confronta più soltanto con immobili, conti correnti e titoli di Stato. La rivoluzione digitale ha trasformato la composizione dell’asse ereditario, introducendo categorie di beni che pochi anni fa erano del tutto marginali quali criptovalute, wallet digitali, account su piattaforme di servizi, archivi professionali in cloud, patrimoni costituiti dai c.d. “non fungible tokens” (ovvero quei beni digitali di vario genere quali immagini, arte digitale, brani musicali ecc.) coperti da certificati digitali blockchain. Si tratta di un’area in cui il vuoto normativo è ancora presente e significativo, mentre il valore economico in gioco può essere considerevole.
Parallelamente, il Decreto Interministeriale n. 128/2022 ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione a carico del curatore verso l’Agenzia del Demanio e la riforma fiscale contenuta nel D.Lgs. n. 139/2024 ha ridisegnato le regole della dichiarazione di successione con il passaggio all’autoliquidazione dell’imposta di successione per le successioni apertesi dal 1° gennaio 2025. In questo quadro, la gestione delle polizze assicurative vita, che non rientrano nel compendio ereditario, rimane una delle insidie più pericolose per il curatore non attento.
In questo articolo cercheremo di affrontare queste tre tematiche con un approccio operativo, supportato dalla giurisprudenza più recente.
2. Beni e account digitali: la frontiera inesplorata della curatela
2.1 La distinzione fondamentale: beni digitali vs. account digitali
Il curatore deve innanzitutto distinguere tra beni digitali ed account digitali. I beni digitali sono file contenuti su dispositivi fisici o servizi cloud: ad esempio, fotografie, video, archivi professionali, fatture elettroniche. Possono avere un valore patrimoniale rilevante come nel caso di un archivio di un noto fotografo, di un architetto, o al portafoglio di cripto-attività conservate in un wallet locale.
Gli account digitali sono invece sistemi di riconoscimento (credenziali) che il de cuius utilizzava per accedere a servizi quali, la posta elettronica (Gmail, Libero, Virgilio ecc.), Whatsapp, home banking, social network (Facebook, Instagram, LinkedIn, Tik Tok ecc.), piattaforme di investimento.
La differenza è operativamente decisiva:
- per i beni digitali protetti da password scelta dal defunto (es. iPhone, computer, tablet, cloud privato ecc.), il curatore deve chiedere al giudice l’autorizzazione ad avvalersi di un informatico forense per forzare l’accesso;
- per gli account digitali, la richiesta va inoltrata direttamente al fornitore del servizio (Google, Apple, FB/Meta, ecc.), che è tenuto a fornire le credenziali, salvo che il defunto abbia esercitato il diritto di opposizione ex art. 2 del Codice della Privacy.
2.2 Un caso emblematico: 200.000 € in Bitcoin scoperti via email
La casistica professionale offre un esempio illuminante del valore di questa indagine. Un curatore, accedendo alla posta elettronica del defunto, ha rinvenuto nelle cartelle di email le credenziali di accesso a un exchange di criptovalute, ricostruendo un patrimonio di 200.000 € in Bitcoin. In Italia, il de cuius risultava completamente nullatenente. Senza l’indagine digitale, quel patrimonio sarebbe andato definitivamente perduto.
La giurisprudenza e la dottrina più recente qualificano le criptovalute come beni a tutti gli effetti, suscettibili di valutazione economica e parte integrante dell’asse ereditario. La legge di bilancio 2025 ha introdotto la rideterminazione del costo fiscale delle cripto-attività al 1° gennaio 2025 (con imposta sostitutiva al 18%) e dal 2026 è prevista un’aliquota ordinaria del 33% sulle plusvalenze. Per il curatore, ciò significa che le cripto-attività rinvenute devono essere valorizzate alla data del decesso e inserite nella dichiarazione di successione.
| La pressi dell’Agenzia delle entrate: nella dichiarazione di successione, le criptovalute vanno indicate con il controvalore in euro alla data di apertura della successione. In assenza di certificazioni ufficiali, l’Agenzia delle entrate ha accettato la produzione di screenshot dell’elenco movimenti dall’account del defunto, con dichiarazione dell’erede-dichiarante sulla conformità dei dati. |
2.3 Il Tribunale di Milano e l’accesso ai dati cloud
Sul versante dell’accesso ai dati digitali del defunto, un’ordinanza cautelare del Tribunale di Milano del febbraio 2021 ha accolto il ricorso dei genitori di un de cuius, ordinando ad Apple di rendere accessibili i dati conservati nel cloud del figlio deceduto. La decisione conferma che i dati digitali conservati in cloud sono suscettibili di trasmissione ereditaria e che i provider possono essere obbligati giudizialmente a fornirne l’accesso, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Per il curatore, il suggerimento operativo è chiaro: non trascurare mai l’indagine sui beni e account digitali del defunto. È consigliabile inserire questa voce nella propria checklist operativa, al pari delle verifiche in Conservatoria, PRA e Camera di Commercio.
3. Polizze assicurative vita: il tranello della normativa contrattuale
3.1 La polizza vita non entra nel compendio ereditario
Le polizze vita non rientrano nel compendio ereditario e la loro liquidazione avviene “iure proprio” secondo la normativa contrattuale. La normativa ereditaria serve unicamente a identificare i beneficiari. Questa distinzione, apparentemente teorica, ha conseguenze operative molto importanti. La compagnia assicurativa può legittimamente rifiutare la liquidazione al curatore, trattenendo le somme in attesa che si manifestino i beneficiari. Un’azione ingiuntiva promossa dal curatore può essere rigettata con condanna alle spese. Nella casistica professionale si registrano colleghi che hanno perso il giudizio e sono stati condannati alle spese legali sostenute dalla compagnia assicuratrice.
3.2 Il rischio della commistione patrimoniale
Se il curatore ottiene la liquidazione della polizza, deve mantenere le somme separate dal restante patrimonio ereditario. La ragione è tecnica: la distribuzione delle somme assicurative ai beneficiari segue la normativa contrattuale (divisione per capi), non quella ereditaria (divisione per stirpi).
Un esempio concreto chiarisce il punto: il de cuius lascia un figlio e due nipoti (figli del figlio premorto). Per il patrimonio ereditario, la divisione è per stirpi: 1/2 al figlio e 1/2 diviso tra i due nipoti (1/4 ciascuno). Per la polizza assicurativa, la divisione è per capi: 1/3 ciascuno. Se il curatore ha riversato i proventi della polizza nel “calderone” del conto della curatela, la ricostruzione delle quote corrette diventa problematica e genera responsabilità a suo carico.
| Nota bene: in ogni caso, il curatore deve interrompere il termine di prescrizione per la riscossione della polizza vita scrivendo alla compagnia assicurativa, anche se decide di non richiederne la liquidazione. |
4. Il Decreto Interministeriale n. 128/2022: l’obbligo verso l’Agenzia del Demanio
Il D.I. 128/2022 (Ministero della Giustizia e MEF), in vigore dal 13 settembre 2022, ha introdotto un obbligo fino ad allora inesistente: il curatore deve trasmettere all’Agenzia del Demanio, entro 6 mesi dalla nomina (non dal giuramento), un elenco provvisorio dei beni caduti in successione, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa a mezzo PEC.
L’elenco deve contenere: dati identificativi del curatore e del de cuius, Tribunale competente, dati dei chiamati all’eredità (se noti), compendio immobiliare e mobiliare, estremi di trascrizioni e iscrizioni, crediti e attività della curatela. L’obbligo ha efficacia retroattiva e si applica anche alle curatele aperte prima del 2022.
| Il Tribunale di Reggio Emilia ha qualificato il mancato adempimento dell’obbligo ex D.I. 128/2022 come giusta causa di revoca del curatore. Si tratta di un precedente significativo che rende l’adempimento non più rinviabile. |
L’art. 3 del D.I. 128/2022 ha inoltre un impatto sulla questione dell’actio interrogatoria: prevedendo la possibilità di devoluzione al Demanio anche in presenza di chiamati che non si siano manifestati, il decreto ridimensiona la necessità di ricorrere alla fissazione del termine ex art. 481 c.c. La valutazione deve essere condotta caso per caso: la fissazione del termine è opportuna per compendi attivi con eredi individuati ma inerti; risulta un inutile aggravio per compendi passivi, dove la devoluzione al Demanio è l’esito più probabile.
5. La riforma fiscale D.Lgs. n. 139/2024 e l’impatto sulla curatela
Dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. n. 139/2024 ha introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta di successione: la responsabilità del calcolo e del versamento si trasferisce dall’Agenzia delle entrate ai soggetti obbligati, tra cui il curatore dell’eredità giacente (art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990). Il versamento deve essere eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Per il curatore, ciò comporta un aumento significativo della responsabilità operativa. L’errore nel calcolo dell’imposta non è più sanabile dall’Agenzia in sede di liquidazione, ma ricade direttamente sul dichiarante. Il D.Lgs. n. 87/2024 ha peraltro reso il sistema sanzionatorio più proporzionato: per la dichiarazione infedele la sanzione è ridotta all’80% della maggiore imposta, ed è sempre possibile il ravvedimento operoso.
In questo contesto, l’utilizzo di software specializzati per la compilazione della dichiarazione di successione quale DE.A.S. diventa non più un’opzione ma una necessità professionale, per garantire la correttezza dei calcoli e la tracciabilità dell’intero processo dichiarativo.
6. Lettera di consistenza bancaria: un diritto gratuito
Un aspetto operativo frequentemente sottovalutato riguarda il rilascio della lettera di consistenza da parte degli istituti bancari. Molte banche richiedono il pagamento di un obolo per fornire i saldi alla data del decesso. Si tratta di una pretesa illegittima.
Il fondamento normativo della gratuità risiede negli artt. 7 e 10 del vecchio Codice della Privacy (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’11 ottobre 2011 e nelle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario. La distinzione è netta: il diritto di copia della documentazione bancaria (estratti conto, contratti) può comportare il pagamento di un rimborso; il diritto di informazione esercitato con la lettera di consistenza è invece gratuito, in quanto propedeutico all’adempimento di un obbligo fiscale.
Poste Italiane, per contro, rilascia la lettera di consistenza online e immediatamente, richiedendo il pagamento di circa 30 € solo per la successiva trattazione della pratica successoria allo sportello.
7. Conclusioni e raccomandazioni operative
Il curatore dell’eredità giacente del 2026 opera in un contesto normativo e giurisprudenziale profondamente mutato rispetto anche a pochi anni fa. Le principali raccomandazioni operative possono essere sintetizzate come segue:
- Inserire l’indagine sui beni e account digitali nella checklist operativa di ogni curatela. Non trascurare email, cloud, social network e criptovalute: possono rivelare patrimoni occulti di valore rilevante.
- Mantenere rigorosamente separate le somme derivanti da polizze assicurative vita dal restante compendio ereditario. La distribuzione segue la normativa contrattuale (per capi), non quella ereditaria (per stirpi).
- Adempiere all’obbligo di comunicazione al Demanio entro 6 mesi dalla nomina (D.I. 128/2022), anche per le curatele pregresse. Il mancato adempimento può costituire giusta causa di revoca.
- Non pagare alcun obolo per la lettera di consistenza bancaria: il rilascio è gratuito per legge. Opporre il provvedimento del Garante Privacy e le decisioni dell’ABF alle pretese dell’istituto bancario.
- Con l’autoliquidazione ex D.Lgs. n. 139/2024, utilizzare software professionali per la dichiarazione di successione per garantire la correttezza dei calcoli e ridurre il rischio sanzionatorio.
- Ricordare sempre che il curatore paga le imposte solo nei limiti del patrimonio ereditario e mai con il proprio patrimonio personale.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali: D.I. 128/2022; D.Lgs. 139/2024; D.Lgs. 87/2024; D.Lgs. 346/1990, artt. 28, 31, 36; Cass. ord. 27081/2024; Cass. ord. 28869/2024; CGT Roma, sent. 7305/2025; Cass. sent. 8321/2025; Cass. ord. 22769/2024; Trib. Pordenone, ord. 20/3/2025; Trib. Milano, ord. febbraio 2021; Garante Privacy, provv. 11/10/2011; Circ. Min. Interno 19/7/2004; L. 110/1975, art. 20.

