FONDO IN COMPROPRIETA’ ED ACCESSIONE
di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino
Un terreno appartiene in comproprietà a Tizio, Caio e Sempronio in parti uguali. Su detto terreno Caio costruisce un fabbricato che viene utilizzato da lui soltanto in via esclusiva. Chi è il proprietario di tale fabbricato?
I principi di diritto che vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono, da un lato, quello dell’accessione e, dall’altro, quello dell’uso della cosa comune da parte dei comproprietari.
Nel sistema della comunione, l’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa (quindi godere del bene in maniera diretta) purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Quando, per la natura del bene o per altre circostanze, non sia possibile un godimento diretto da parte di ciascun partecipante i comproprietari possono deliberare un uso indiretto del bene oppure turnario.
In sede di scioglimento della comunione, il condividente che non tragga diretto godimento dal bene può chiedere al condividente che invece ne abbia il concreto godimento la propria quota parte dei frutti del bene.
In sostanza, se vi è accordo (anche tacito) tra i comproprietari, l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all’art. 1102 c.c.., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito a ciò in modo certo ed inequivoco.
Se, invece, uno dei comproprietari ha sottratto o impedito le facoltà di disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, in violazione dei principi di cui all’art. 1102 c.c., per aver occupato l’intero immobile con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, si ha un abuso della cosa comune che legittima ciascuno dei partecipanti ad agire in giudizio contro tale privazione e per il risarcimento del danno.
Passando, ora, al principio di accessione questo è disciplinato dall’art. 934 c.c. secondo il quale qualunque costruzione o opera esistente su di un fondo appartiene al proprietario del fondo.
Nel caso di comproprietà del fondo, la costruzione effettuata da uno solo dei comproprietari appartiene pro quota a tutti i comproprietari del fondo, fermo restando che i comproprietari non costruttori sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese da egli sopportate per l’edificazione dell’opera.
Nella fattispecie in esame, pertanto, per il principio dell’accessione, il fabbricato realizzato dal solo Caio sul suolo in comproprietà con Tizio e Sempronio appartiene pro quota a Tizio, Caio e Sempronio, fermo restando che Caio ha diritto al rimborso da parte di Tizio e Sempronio delle spese da questi sostenute per l’edificazione della costruzione. Inoltre, l’utilizzo esclusivo del fabbricato da parte di Caio dà diritto a Tizio e Sempronio di agire in giudizio contro Caio per il risarcimento danni per la privazione del godimento del bene comune solo nel caso in cui non vi sia un accordo, anche tacito, tra tutti loro circa il godimento indiretto del bene da parte dei comproprietari non utilizzatori.
Fonte: Cass. 8/02/2025, n. 4219
E’ POSSIBILE CONFERMARE UN TESTAMENTO NULLO?
di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino
Introduzione
L’art. 590 c.c. prevede la possibilità di confermare le disposizioni testamentarie nulle.
La norma in esame costituisce un’eccezione al principio generale sancito dall’art. 1423 c.c. secondo il quale un contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
In ambito successorio questo principio subisce una deroga in quanto prevale il principio della conservazione della volontà testamentaria (c.d. favor testamenti) che si sostanzia, da una parte, nell’interesse a conservare la volontà del testatore espressa in un atto per sua natura irripetibile, e, dall’altra parte, di consentire ai parenti del defunto, se lo desiderano, di dare comunque esecuzione alle volontà espresse dal defunto.
Tipi di conferma
L’art. 590 c.c. prevede due modalità con cui confermare le disposizioni testamentarie nulle:
- Conferma espressa: i soggetti che potrebbero agire per far valere l’invalidità della disposizione testamentaria, dopo la morte del testatore, dichiarano di voler confermare la disposizione. Poiché ai fini della validità della conferma occorre che i soggetti che confermano siano a conoscenza dell’invalidità del testamento, si ritiene opportuno fare menzione nella conferma della menzione della causa d’invalidità e che essi sono a conoscenza di ciò ma intendono comunque confermare la disposizione invalida;
- Conferma tacita: i soggetti che potrebbero agire per far valere l’invalidità della disposizione testamentaria, e che sono a conoscenza di tale invalidità, danno volontaria esecuzione alla disposizione testamentaria
Quali disposizioni posso essere confermate?
È certamente possibile confermare una disposizione testamentaria nulla per vizi di forma (ad es. per mancanza di autografia o di sottoscrizione nel testamento olografo).
Non sono invece confermabili le disposizioni testamentarie nulle in quanto contrarie ai principi di ordine pubblico (es. testamento che contiene un patto successorio oppure una sostituzione fedecommissaria oltre i limiti di cui all’art. 692 c.c.).
E’ discussa, invece, la possibilità di confermare un testamento orale (c.d. testamento nuncupativo). La soluzione dipende dalla tesi cui si aderisce circa la natura giuridica del testamento orale. Secondo un primo orientamento, il testamento orale manca dei requisiti minimi di forma per cui esso non nullo (e, quindi, come tale confermabile) ma inesistente (e, pertanto, non può essere oggetto di conferma).
In tema di conferma di testamento nullo si è espressa recentemente la Corte di Cassazione (v. sent. n. 9935 del 16 aprile 2025) la quale ha affermato che:
“L’art. 590c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius, sicché la conferma delle disposizioni testamentarie nulle non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore”
La ricchezza ereditata in Italia rappresenta oltre il 10% del PIL ed è in crescita.
Giuseppe Andrea Scrufari Hedges
Successioni: panoramica dei dati dal 2019 al 2022
La ricchezza ereditata sta rivestendo un ruolo sempre più determinante nelle dinamiche economiche e sociali nei principali paesi europei ed in Italia, il trend è particolarmente interessante.
Ci riferiamo, in particolare ad un recente studio pubblicato nella rivista britannica The Economist “How to get rich in 2025” (“Come diventare ricchi nel 2025”) dove si evidenzia come l’eredità stia crescendo rispetto al PIL in molti paesi. Ad esempio, in Francia è raddoppiata dagli anni ’60, in Germania è quasi triplicata dagli anni ’70, ed in Italia, ha raggiunto il 15% del PIL nel 2016 (secondo lo studio “Wealth Transfers and Net Wealth at Death: Evidence from the Italian Inheritance Tax Records 1995–2016” di Paolo Acciari e Salvatore Morelli).
Il livello raggiunto in Italia è vicino a quello della Francia ed, in realtà, è molto più alto rispetto ad altri paesi come USA, UK, Svezia, Giappone, che sono attorno al 10%.
Se andiamo a vedere gli ultimi dati per ciascuna categoria di beni costituenti l’asso ereditario pubblicati dal Ministero dell’ Economie e Finanze, i dati mostrano una crescita costante tra il 2019 e il 2022, con dinamiche diverse per ciascuna categoria.
In sintesi:
- Immobili e diritti reali immobiliari: siamo passati da 35,23 miliardi di euro nel 2019 a 42,23 miliardi nel 2022 (+19,9%), con un picco di 45,67 miliardi nel 2021. La media per successione è stabile, intorno agli 85.000 euro.
- Aziende, azioni e obbligazioni: siamo passati da 16,42 miliardi a 21,46 miliardi (+30,7%), con una crescita continua e una media per successione che da 147,41 mila euro del 2019 ha raggiunto i 158.21 mila euro nel 2022
- Altri cespiti: siamo passati da 12,46 miliardi a 16,86 miliardi (+35,3%), con una media salita da 38.250 a 42.200 euro.

(Crediti: Geo Network)
La composizione dell’asse ereditario: immobili, aziende e altri cespiti
Questi numeri ufficiali, tuttavia, sottostimano il valore reale della ricchezza trasmessa, soprattutto per quanto riguarda gli immobili.
The Economist cita un 15% del PIL, mentre i nostri 80,55 miliardi del 2022, rappresentano appena il 4%. Questa discrepanza con il 15% del PIL riportato dall’ Economist si spiega con la sottovalutazione degli immobili, i cui valori, riportati in dichiarazione, sono fondati sui valori catastali riportati nei certificati catastali, anziché di mercato e con il fatto che lo studio include anche il valore delle donazioni e trasferimenti.
Nello studio il valore catastale degli immobili nel 2016 viene moltiplicato per 2.9 (fattore ottenuto dal valore medio degli immobili OMI / valore medio catastale). Il valore delle donazioni e trasferimenti nel 2016 è stato di 24 miliardi (senza aggiustamenti al valore degli immobili).
Se “correggiamo” questi dati del 2022 relativi agli immobili con un fattore di 4 (considerando che dal 2016 il valore degli immobili è cresciuto), il loro valore salirebbe a circa 168 miliardi, portando la ricchezza totale ereditata ad oltre 206 miliardi (10% del PIL).
E’ ovvio che ci sono disparità nei valori medi immobiliari riscontrabili nelle varie regioni.
In Lombardia, ad esempio, il valore medio della categoria delle “Aziende, azioni e obbligazioni” trasmesso per successione nel 2022 è di 228,22 mila euro contro 85,85 mila euro in Puglia. Ovviamente, non tutte le successioni sono interamente in attivo, e registrano in alcuni casi debiti. Nel 2020, questo si è verificato in circa 36.800 casi di successione, per un totale di 1,4 miliardi €, con una media di quasi 39.000 € per pratica.
Meritocrazia vs. ereditocrazia: il dibattito sull’eredità
L’ articolo del “The Economist” sottolinea come con questo trend si stia formando una “inheritocracy” nel Regno Unito, traducibile con “ereditocrazia”, accentuata dal calo delle imposte di successione a livello globale e delle nascite (e quindi degli eredi). Non più meritocrazia, ma un ritorno ai tempi del XVII° secolo descritti nel romanzo “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen, quando era cruciale fare un buon matrimonio per garantirsi un futuro prospero. Per l’Italia sarebbe più appropriato citare Il Gattopardo, dove il Principe di Salina permette il matrimonio tra Tancredi e Angelica, dopo aver concordato con Don Calogero, padre di lei, il trasferimento di un cospicuo patrimonio terriero.
Il ruolo della “legittima” nella distribuzione dell’eredità
Al di là dei numeri, l’Italia presenta aspetti positivi rispetto ad altri Paesi. Grazie alla derivazione dell’istituto della tutale dei legittimari dal diritto romano, le norme sulla “legittima” impongono di riservare una quota dell’eredità a determinati eredi, quali figli o coniuge e genitori (in assenza di figli). La c.d. “successione necessaria”. Questo assicura infatti una suddivisione obbligatoria del patrimonio, impedendo di destinare tutto, ad esempio, ad un solo “nipote preferito”, e distingue il sistema italiano per una distribuzione più equa rispetto ad ordinamenti più liberali, come quelli della Gran Bretagna o degli Stati Uniti dove è possibile diseredare anche tutti i componenti della famiglia a favore di terzi.
Inoltre, In Italia ci sono livelli più alti di proprietà immobiliari, con un tasso del 74,3% rispetto al 65% della Gran Bretagna (Eurostat 2023) e indici più alti di risparmio, con un tasso di risparmio delle famiglie del 9-10% contro il 6-7% britannico (Banca d’Italia e ONS 2022), riflettendo una forte predilezione italiana di “investimento nel mattone” ed una maggiore propensione al risparmio, nonostante contesti economici diversi.
La dichiarazione di successione: un processo articolato
Indubbiamente la complessità della normativa successoria rende la dichiarazione di successione – lo strumento con cui i beni vengono tassati e trasferiti ai nuovi proprietari – un processo particolarmente articolato. Esige la conoscenza di regole dettagliate, il calcolo di imposte variabili in base al grado di parentela e valore dei beni, e la gestione di adempimenti, quali la raccolta di documenti, l’invio telematico e successiva domanda di voltura catastale.
La varietà di situazioni – numero dei chiamati all’eredità, immobili, presenza o meno di un testamento, beni all’estero ecc. e la recente introduzione dell’obbligo di autoliquidazione di ogni imposta, compresa quella successoria – ed il rischio di errori, sanzionati dall’Agenzia delle Entrate, ne fanno un procedimento tecnico laborioso, che richiede molte volte l’intervento di un professionista esperto in materia. In questo contesto migliaia di professionisti e decine di CAF trovano un supporto indispensabile in DE.A.S., il software leader da 34 anni in Italia per la gestione completa delle dichiarazioni di successione e delle domande di voltura catastale. Il software permette infatti una compilazione guidata perfetta della dichiarazione e liquidazione corretta di ogni imposta, garantendo sempre massima semplicità ed efficienza anche nella trasmissione telematica dei file e successiva gestione delle ricevute.
L’Italia sta diventando un “eridotocrazia”?
Il trasferimento di ricchezza verso le generazioni più giovani rappresenta un passaggio per dare impulso all’economia. Le generazioni più giovani, infatti, sono generalmente più inclini a spendere e consumare rispetto alle generazioni precedenti, contribuendo così a stimolare la domanda aggregata e a sostenere la crescita economica attraverso l’acquisto di beni e servizi.
Inoltre, il trasferimento di aziende operative nelle mani delle nuove generazioni e la liquidità loro trasmessa possono essere destinati ad investimenti produttivi come, ad esempio, l’avvio di nuove “start up” ed altre iniziative imprenditoriali che sfruttano le nuove tecnologie ora disponibili. Non meno importante, la ricchezza ereditata può rendere possibile scelte di vita cruciali, spesso rimandate a causa di ostacoli finanziari quali, un deposito per l’acquisto della “prima casa”, o la decisione di mettere su famiglia, con effetti positivi sia sulla stabilità sociale che sulla crescita demografica.
In conclusione, non possiamo qualificare l’attuale trend di trasmissione della ricchezza come “eridotocrazia” ma i dati dal 2019 al 2022 rivelano come il fenomeno sia in aumento: oltre il 4% del PIL ufficiale e vicina al 15% se stimata in base al valore di mercato reale dei singoli cespiti. Se questo dato può essere interpretato come un segnale di concentrazione di ricchezza, dall’altro lato il patrimonio trasmesso per successione può indubbiamente innescare un circolo virtuoso dedicato ad iniziative produttive quali, immobili da valorizzare, aziende da rinnovare, risparmi da trasformare in investimenti, offrendo una spinta concreta da parte delle “nuove leve” al futuro economico del Paese.
Auguriamoci quindi nelle capacità delle nuove generazioni nel saper cogliere anche questa occasione onde stabilire un nuovo primato, questa volta di “meritocrazia”.
Agevolazioni prima casa, quali sono i termini per gli immobili in costruzione?
di Pierpaolo Molinengo
Per poter accedere alle agevolazioni prima casa è necessario essere in possesso di una serie di requisiti ben precisi. Anche quando si acquista degli immobili in costruzione. La domanda che ci si può porre a questo punto è da quando decorrono i termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può effettuare i necessari accertamenti per verificare se i contribuenti siano in possesso dei requisiti.
A fare chiarezza su questi particolari punti ci ha pensato la Corte di Cassazione: vediamo cosa ha deciso.
Agevolazione prima casa, gli accertamenti dell’AdE
La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 3988 del 17 febbraio 2025, ha sostanzialmente ribadito che i contribuenti hanno diritto ad accedere alle agevolazioni prima casa relative all’acquisto di un appartamento e del garage.
La presa di posizione dei giudici della Suprema Corte è partita prendendo spunto dall’analisi della vicenda di un contribuente, il quale, nell’atto notarile, ha dichiarato che avrebbe trasferito la propria residenza all’interno dell’immobile per riuscire a beneficiare delle agevolazioni prima casa. L’Agenzia delle Entrate ha contestato, però, che non era possibile accedere al suddetto beneficio, perché i lavori non sono stati conclusi nei tempi stabiliti: entro 18 mesi dal momento in cui è stata effettuata la dichiarazione di trasferimento della residenza.
In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto la tesi portata avanti dall’Agenzia delle Entrate: secondo i giudici il termine triennale per effettuare gli accertamenti parte dopo diciotto mesi dall’acquisto. Da questa data, in altre parole, parte il conto alla rovescia per rispettare le tempistiche per effettuare il trasferimento di residenza.
Di opinione completamente diversa è la Commissione Tributaria Regionale, che ha fissato il termine per effettuare gli accertamenti nel momento in cui è stata effettuata la registrazione dell’atto di compravendita. Solo da questa data sarebbero dovuti partire i tre anni.
Il punto di vista della Corte di Cassazione
I giudici della Corte di Cassazione hanno sostanzialmente confermato l’interpretazione della CTR. Nella loro ordinanza hanno spiegato che:
- per gli immobili in costruzione gli acquirenti hanno la possibilità di beneficiare dell’aliquota del 2% – così come previsto dall’articolo 1 Nota II-bis) della tariffa allegata al Dpr n. 131/1985 – purché una volta ultimati non siano destinati a diventare degli immobili di lusso;
- l’immobile oggetto di compravendita deve essere obbligatoriamente collocato all’interno del Comune nel quale l’acquirente ha o ha intenzione di stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data dell’acquisto. In alternativa l’immobile deve essere ubicato nel Comune nel quale l’acquirente svolge la propria attività professionale o, nel caso in cui abbia trasferito la propria residenza all’estero, quello nel quale stia esercitando la propria attività il soggetto dal quale dipende. L’acquirente dovrà obbligatoriamente effettuare una dichiarazione nella quale afferma di voler stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della compravendita: nel caso in cui questa non dovesse essere rilasciata si decade dalle agevolazioni prima casa;
- la normativa non ha previsto dei termini entro i quali i lavori debbano essere ultimati. Questi, ad ogni modo, devono obbligatoriamente coincidere con quelli nei quali l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di verificare se i requisiti sussistono.
Agevolazioni prima casa, la precisazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha sottolineato come il trasferimento abbia unicamente un carattere sollecitatorio. Non può, in alcun modo, costituire l’unico parametro atto a far decadere il beneficio, che potrà verificarsi solo se, passato il termine triennale, l’acquirente non abbia provveduto a trasferire la residenza.
I giudici della Suprema Corte hanno confermato che il termine per l’accertamento non deve essere legato al trasferimento della residenza, ma alla registrazione dell’atto. Proprio questa data deve essere presa in considerazione per l’ultimazione dei lavori. Il richiedente, quindi ha diritto ad accedere all’agevolazione prima casa.
Pubblicato il modello telematico aggiornato della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.
Con provvedimento n. 47335/2025 del 13 febbraio 2025, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello aggiornato della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali assieme alle nuove istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione.
Il provvedimento recita testualmente a pagina 2: “La presentazione telematica del modello di dichiarazione aggiornato è consentita a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate” ossia da Venerdì 14 Febbraio c.a.
Le modifiche apportate al modello in vigore dal 2017 sono state necessarie per allineare la compilazione dello stesso alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 139/2024 che ha effettuato un riordino sostanziale delle disposizioni del Testo Unico n. 346/90.
La novità più importante riguarda sicuramente l’introduzione dell’obbligo di provvedere all’autoliquidazione dell’imposta successoria, se dovuta da parte del contribuente, per tutte le successioni aperte a partire dal 01.01.2025. L’aggiunta di quest’obbligo di autoliquidazione rientra infatti nella scelta effettuata da parte dell’Erario di non avere più la funzione istituzionale di determinare in prima battuta i tributi, ma di assumere quella successiva di controllo sui calcoli e sulla determinazione dell’imposta dovuta fatta dai contribuenti stessi o da professionisti abilitati, per rilevarne eventuali anomalie o irregolarità notificandoli direttamente al contribuente.
Per quanto riguarda le successioni antecedenti al 01.01.2025, rimane comunque sempre l’ufficio territorialmente competente a provvedere alla liquidazione dell’imposta ed a notificarla ai contribuenti.
Cercheremo in questo articolo di analizzare le modifiche introdotte nel modello aggiornato per recepire le novità legislative introdotte dal D. Lgs. 139/2024 e dalla legge di bilancio 2025.
Frontespizio
All’interno della sezione Beneficiari del frontespizio è stato inserito il nuovo campo “Numero chiamati” che si aggiunge ai campi già esistenti “Numero eredi” e “Numero legatari”. Com’è noto il “chiamato all’eredità” è la persona che, in seguito all’apertura della successione, ha un’aspettativa ereditaria, o perché indicato come erede nel testamento o perché prossimo congiunto del defunto. Diventerà “erede” soltanto dopo, a seguito dell’accettazione dell’eredità (art. 474 c.c.), mentre l’acquisto del legato avviene automaticamente senza necessità di accettazione.
Quadro EF – Tassa ipotecaria
La Sezione III Tassa ipotecaria è stata ridenominata “Tassa per i servizi ipotecari e catastali”. Inoltre, mentre fino al 31 dicembre 2024, l’importo della tassa ipotecaria (ora tassa per i servizi ipotecari e catastali) era pari al prodotto di euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate, oppure – nel caso in cui sia stata espressa la volontà di non dar seguito alle volture catastali – al prodotto di euro 35,00 per il numero delle circoscrizioni, dal 1° gennaio 2025 gli importi sono aumentati rispettivamente a euro 120,00 e a euro 65,00 per ciascuna circoscrizione.
Quadro EF – Tributi speciali
All’interno della Sezione IV Tributi speciali è stato eliminato il rigo EF17 Formalità ipotecarie. Infatti dal 1° gennaio 2025 tali tributi non sono più dovuti sulla base delle tabelle allegate al D. Lgs. 18 settembre 2024 n. 139. Inoltre, l’importo dei tributi speciali dovuti per l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione è ora stabilito in euro 16,00 fissi, mentre in precedenza veniva calcolato come euro 12,40 + euro 0,62 per ciascuna pagina del modello (ad esclusione del frontespizio).
Quadro EF – Imposta di successione
Il quadro EF prevede ora la nuova Sezione V-bis Imposta di successione da compilarsi esclusivamente per le successioni apertesi dal 1° gennaio 2025.
Sono previsti due righi denominati EF18bis – imposta calcolata e EF18ter – pagamento dell’imposta.
Il rigo EF18bis è composto dai seguenti campi:

– Imposta non dovuta (1): verrà barrata nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta di successione (in questo caso non verranno compilati gli altri campi della sezione). Non è dovuta imposta se l’importo complessivamente calcolato (comprensivo di interessi e sanzioni amministrative) è minore o uguale a euro 10,00.
– Imposta (2) : deve essere indicato l’importo dell’imposta di successione calcolato dal contribuente.
– Imposta già versata (3): dove indicare l’imposta effettivamente già pagata nel caso di dichiarazione sostitutiva. Se l’imposta già versata risulta superiore a quella riliquidata con la dichiarazione sostitutiva, la restante parte potrà essere chiesta a rimborso.
– Credito d’imposta (4): dove indicare la parte del credito d’imposta (Legge 448/1998 art. 7, c. 2 e D.L. 73/2021 art. 64, c. 7 – Decreto Sostegni bis) da utilizzarsi in diminuzione dell’imposta di successione dovuta in autoliquidazione.
– Imposta da versare (5): verrà indicato l’importo dell’imposta di successione da versare.
Il rigo EF18ter è composto dai seguenti campi:
– Tempistica di pagamento (1): dove indicare se si intende effettuare il pagamento dell’imposta autoliquidata contestualmente alla presentazione della dichiarazione oppure in un momento successivo (e comunque entro 90 giorni dal termine di presentazione della stessa dichiarazione).
– Pagamento rateale (2): dove indicare, in caso di rateizzazione dell’imposta, il numero di rate di cui si intende fruire.
– Acconto (3): dove indicare, in caso di rateizzazione, l’importo dell’acconto dovuto (che ricordiamo non può essere inferiore al 20% dell’imposta da versare).
– Pagamento anticipato trust (4): da barrare in caso di trust testamentario con presenza di soggetti beneficiari ovvero in caso di trust con soggetti non individuati ma individuabili, qualora il trustee opti per il pagamento dell’imposta a seguito della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui vengono trasferiti i beni ai beneficiari finali.
NOTA: nel caso si scelga il pagamento contestuale e la rateizzazione, l’imposta da versare immediatamente sarà pari all’acconto indicato.
– Rateizzazione dell’imposta di successione: nel caso di rateizzazione, è comunque dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta calcolata, per cui solo la restante parte può essere rateizzata secondo le seguenti regole:
- se l’imposta da rateizzare è superiore a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.
- se l’importo da rateizzare è superiore a 1.000 euro e fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
(Il software DE.A.S. della Geo Network, è già stato aggiornato per permettere la compilazione perfetta e liquidazione di tutte le imposte dovute ed effettua in automatico il calcolo della rateizzazione con la stampa del relativo prospetto tramite la funzione Stampa | Stampa modello F24 (per imposta di successione) richiamabile anche dall’interno del Quadro EF.
Quadro EF – Sanzioni e interessi
La Sezione VI Sanzioni e interessi comprende il nuovo rigo EF23-bis relativo all’imposta di successione.
Quadro EH
Il quadro EH, nella Sezione II “Agevolazioni prima casa”, recepisce le disposizioni del D.L. 69/2023 e prevede le seguenti nuove opzioni alla lettera f) in caso di trasferimento all’estero del contribuente:
- dichiaro che il trasferimento è avvenuto prima dell’acquisto dell’immobile; di aver risieduto/svolto attività di lavoro in Italia per almeno 5 anni prima dell’acquisto dell’immobile e che l’unità immobiliare urbana si trova nel mio comune di nascita/nel comune in cui avevo la residenza/svolgevo la mia attività lavorativa prima del trasferimento
- dichiaro che l’unità immobiliare urbana/le unità immobiliari urbane di cui si chiede l’agevolazione, è situata/sono situate nello stesso comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto alle cui dipendenze lavoro.
Quadro EI
Il Quadro EI è stato completamente modificato allo scopo di dettagliare meglio le informazioni richieste in caso di discordanza dati intestatario e/o passaggi intermedi non convalidati da atti legali per uno o più immobili presenti nella dichiarazione, ai fini della voltura catastale. Il Quadro EI è infatti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da utilizzare per riportare ogni utile informazione ai fini della voltura catastale degli immobili. È comunque possibile utilizzare anche il quadro EG per allegare la documentazione che possa essere di ausilio al buon esito della voltura catastale.
Passaggi senza atti legali
Il campo Passaggi senza atti legali va barrato nel caso ci siano passaggi intermedi non convalidati da atti legali. In questo caso, verrà barrata la relativa casella nel quadro EI dell’immobile in oggetto. Il dichiarante dovrà compilare la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
È possibile allegare la necessaria documentazione utilizzando il Quadro EG (rigo EG8 – Altro). In tali casi le volture vengono eseguite con riserva e notificate ai soggetti ai quali, in catasto, i beni risultano intestati prima e dopo la registrazione della domanda di voltura.
Discordanza dati intestatario
Il campo Discordanza dati intestatario va barrato nel caso ci sia discordanza tra il soggetto che risulta intestatario dell’immobile in catasto e il defunto o se ci sono diritti o quote che non corrispondono a quelli registrati in catasto.
In questo caso, devono essere indicati i seguenti dati:
- se si tratta di atto notarile o giudiziario, gli estremi di trascrizione
- se si tratta di successione, gli estremi di registrazione
Tali elementi verranno riportati all’interno del quadro EI nella Sezione II – Cronistoria discordanza Dati intestatario dell’immobile in oggetto. È possibile allegare la necessaria documentazione utilizzando il Quadro EG (rigo EG8 -Altro).
Trust
Per quanto riguarda la disciplina del trust testamentario, sono stati individuati specificatamente tutti i casi in cui non è possibile utilizzare il modello telematico. In particolare è necessario rivolgersi all’ufficio territoriale competente (in base all’ultimo domicilio fiscale del de cuius, coincidente con la residenza anagrafica) per poter effettuare l’adempimento dichiarativo, tramite modello 4 cartaceo, in tutti quei casi in cui:
- il trustee non è una persona fisica,
- il trustee coincide con uno dei beneficiari del trust,
- il trust non ha beneficiari individuati ovvero individuabili (trust di scopo “puro”),
- oltre al trust e ai suoi beneficiari, ci siano altri soggetti indicati nel testamento quali destinatari di beni in aggiunta a quelli destinati al trust.
Imposta di successione – Quadro EF – Sezione V-bis
In caso di trust testamentario, l’imposta è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali. Tuttavia il trustee potrà decidere di effettuare il versamento dell’imposta anche in anticipo rispetto al momento in cui verrano attribuiti i beni ai beneficiari finali, optando in dichiarazione per tale modalità di pagamento, indipendentemente dalla data di apertura della successione.
Si precisa comunque che:
- per i trust istituiti prima del 1° gennaio 2025 (apertura della successione antecedente a tale data), la liquidazione dell’imposta continua ad essere effettuata dall’ufficio, pertanto all’interno del quadro EF il trustee può optare esclusivamente per il pagamento anticipato dell’imposta, comunicando, così, tale intenzione all’ufficio che si occupa della relativa liquidazione;
- per i trust istituiti a partire dal 1° gennaio 2025 (apertura della successione a partire da tale data) trova applicazione la nuova disciplina in materia di autoliquidazione (da parte del contribuente) dell’imposta (anche in relazione ai termini di pagamento). Pertanto il trustee dovrà compilare il quadro EF indicando l’imposta, qualora dovuta, e le modalità di pagamento della stessa utilizzando i relativi campi.
Nel caso in cui il trustee opti per il pagamento anticipato dell’imposta di successione, per la determinazione della stessa non si deve tener conto di riduzioni o esenzioni correlate al soddisfacimento di particolari requisiti, in quanto la verifica della loro sussistenza deve essere necessariamente effettuata al momento dell’attribuzione finale dei beni al beneficiario e quindi al momento dell’acquisizione della titolarità del bene da parte dello stesso.
Occorre inoltre precisare che in caso di esercizio della suddetta opzione, la fruizione di esenzioni o agevolazioni è preclusa anche con riferimento al successivo momento del trasferimento dei beni al beneficiario.
Segnaliamo infine che il software DE.A.S. è già stato aggiornato per poter permettere la compilazione perfetta e la trasmissione telematica della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali utilizzando il modello aggiornato pubblicato ieri, con la semplicità e la precisione ben nota ad oltre 10,000 professionisti e CAF che lo utilizzano da anni come software di riferimento.
La versione aggiornata è già disponibile sul sito Geo Network (www.geonetwork.it/deas) per l’acquisto, sia con licenza annuale (valida 365 giorni), sia con licenza perpetua, con canone di aggiornamento annuale.
Martedì 25 Febbraio p.v. dalle 14:30 – 16:30 si terrà un apposito incontro di studio (accreditato 2 CFP) per effettuare l’analisi e commento – quadro per quadro – alle modifiche introdotte con focus sulla compilazione, calcolo corretto, autoliquidazione delle imposte e trasmissione telematica della dichiarazione. E’ possibile iscriversi fin d’ora sul sito: https://wwwgeonetwork.it/formazione.
Agevolazione “prima casa”: analisi dell’evoluzione della normativa e della prassi ministeriale nel corso del 2024.
In un recente incontro di studio tenutosi Venerdì 31 Gennaio u.s. nell’ambito del corso “Masterclass Successioni” organizzato da Geo Network, il dott. Vittorio Giustiniani, commercialista ed esperto fiscalista, ha illustrato l’evoluzione della normativa e della prassi ministeriale durante il 2024 in tema di agevolazione “prima casa”, soffermandosi sull’analisi delle novità normative, circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli da parte dell’Agenzia delle entrate.
Vediamo di illustrare le principali:
1) L’agevolazione “prima casa” può essere legittimazione richiesta anche con dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva della iniziale dichiarazione di successione (Risoluzione n. 66/2024)
E’ possibile usufruire dell’agevolazione a patto che:
a) siano presenti tutti i requisiti di legge per richiedere l’agevolazione;
b) se è già stata presentata una prima dichiarazione di successione, la sostitutiva e/o integrativa deve essere presentata entro due anni dal pagamento dell’imposta principale (art. 27 c. 3 D.lgs. n. 346/1990);
c) se la dichiarazione è stata omessa, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione (art. 27 c. 4 Dlgs 346/1990);
d) se la dichiarazione viene omessa e si supera la fascia di quinquiennio di accertamento, si può richiedere l’agevolazione normalmente in quanto il potere di accertamento dell’Agenzia risulta decaduto.
Si ricorda che la dichiarazione di successione può essere sempre emendata da errori a sfavore del contribuente a patto che ciò avvenga prima della notifica dell’avviso di rettifica o liquidazione oppure comunque prima del decorso del termine ultimo previsto dalla legge per la notifica dell’avviso (cfr. Risoluzione n. 8/2012)
2) Agevolazioni prima casa: e’ decaduto nel 2025 la possibilità di usufruire del beneficio ex art. 64 del D.L. “Sostegni bis” del 2021.
Art. 64 del DL n. 71/2021 prevedeva un’agevolazione destinata agli «under 36» – acquirenti prima casa non di lusso che nell’anno di acquisto dell’immobile non abbiano ancora compiuto i 36 anni e con Isee entro 40mila euro annui – esentandoli dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale relativamente agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. ed il 31 dicembre 2023. Il D.L. n. 215/2023 ha esteso questa opzione sino al 31.12.2024 solamente in presenza di un atto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023; nel caso di Iva 4% veniva introdotto un credito di imposta a favore degli acquirenti. Per gli stessi giovani viene introdotta una garanzia dello Stato sino all’80% del mutuo prima casa contratto con la banca.
L’esonero previsto dall’articolo 64 D.L. “Sostegni bis” riguarda anche il versamento dell’imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale per i finanziamenti relativi agli immobili abitativi agevolati ai sensi della nota II bis dell’articolo 1 Tariffa Parte Prima TUIR.
Attualmente non esiste più un’agevolazione fiscale particolare per l’acquisto prima casa destinata agli «under 36», ma sono attive sino al 31.12.2027 (proroga temporale contenuta nella legge di bilancio n. 207/24) forme di garanzia statale con garanzia sino all’80% sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto prima casa da parte di giovani «under 36» e con Isee entro 40mila euro annui, estendendo poi queste garanzie – sino al 90% – anche a favore di famiglie numerose (con 3-4-5 o più figli), di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, di conduttori di alloggi di proprietà di Istituti Autonomi per le case popolari, e di giovani coppie in generale sempre con Isee entro 40mila euro annui che procedono all’acquisto prima casa.
In assenza di entrambi i requisiti sopra indicati la garanzia statale si riduce al 50%.
3) Agevolazione prima casa e acquisti a catena: cosa succede?
La casistica sarebbe quella del soggetto che acquista una prima casa chiedendo l’applicazione delle agevolazioni relative per residenza posta nel Comune e poi la rivende entro 18 mesi dall’acquisto senza avere nel frattempo posto nel Comune di riferimento la propria residenza anagrafica: cosa succede in tali casi?
Cassazione ordinanza del 22.07.2024 n. 20158 e 20185: “la Corte ha stabilito che non decade dalla fruizione della agevolazione il contribuente che rivenda la prima casa nei 18 mesi dall’acquisto, senza stabilire la propria residenza nel Comune, purché abbia riacquistato, entro un anno dall’alienazione, un’altra abitazione, provvedendo a fissare la residenza nel Comune di ubicazione del secondo immobile entro 18 mesi dal primo acquisto ”.
4) L’acquisto del semplice diritto di usufrutto su nuova casa di abitazione non evita la decadenza dalla agevolazione prima casa precedentemente fruita sul primo acquisto (Risposta ad interpello n. 192 del 2024)
La casistica sarebbe quella del soggetto che dopo avere fruito della agevolazione prima casa su un primo acquisto, pone in essere una cessione infraquinquiennale dell’immobile e riacquista entro un anno il semplice diritto di usufrutto su una nuova abitazione, destinandola ad abitazione principale.
In sostanza, la prassi ministeriale chiarisce che sul nuovo acquisto del diritto di usufrutto, il contribuente può chiedere l’applicazione delle agevolazioni prima casa, ma ciò – l’acquisto del solo diritto di usufrutto – non evita la decadenza delle precedenti agevolazioni richieste sul primo acquisto; per non decadere, il soggetto avrebbe dovuto acquisire la piena proprietà del nuovo immobile e porvi in esso la residenza anagrafica.
5) Il requisito del trasferimento all’estero per ragioni di lavoro previsto nell’ambito della normativa per la richiesta delle agevolazioni prima casa, deve essere presente al momento dell’atto di acquisto dell’abitazione in Italia (Risposta ad interpello n. 238 del 2024)
La casistica in esame è quella del contribuente che dopo avere richiesto la agevolazione prima casa con impegno alla acquisizione della residenza anagrafica nel Comune di competenza, in realtà viene dopo pochi mesi trasferito all’estero per questioni di lavoro e intenderebbe modificare le dichiarazioni rese in atto (in quanto obbligato a trasferire all’estero la propria residenza anagrafica) con il mantenimento della fruizione della agevolazione prima casa.
La stessa casistica sarebbe quella del soggetto che è formalmente residente all’estero ma alla data dell’atto di acquisto dell’immobile svolge in Italia una attività lavorativa con partita iva oppure di lavoro dipendente. In questi casi la prassi ministeriale chiarisce che l’agevolazione prima casa richiesta non può essere concessa per il mancato rispetto dei requisiti di legge.
A questo riguardo si segnala che il Quadro EH del modello aggiornato di dichiarazione di successione di prossima pubblicazione (entro Febbraio 2025), dovrà recepire le disposizioni del DL n. 69/2023 prevedendo apposite nuove dichiarazioni per usufruire dell’agevolazione in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro.
6) I nuovi termini introdotti dalla legge di bilancio n. 207/2024 per l’alienazione di immobili già acquistati con il beneficio “prima casa”
Ricordiamo infine che l’art. 1, comma 116 della legge di bilancio è intervenuto sul comma 4-bis della Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, estendendo da uno a due anni il periodo di tempo concesso per l’alienazione di immobili preposseduti già acquistati usufruendo dell’agevolazione “prima casa”.
Ne consegue che un contribuente, già titolare di un’altra abitazione acquistata fruendo delle agevolazioni per la prima casa, avrà tempo ora di due anni per alienare (a titolo oneroso o gratuito) l’abitazione preposseduta e poter nuovamente beneficiare dell’agevolazione in sede di nuovo acquisto (soggetto a imposta di registro o a IVA), a condizione che alieni l’immobile già posseduto entro due anni. La regola trova applicazione anche nel caso in cui il nuovo acquisto avvenga per donazione o successione.
Segnaliamo che durante i prossimi 2 incontri di studio previsti per il 13 e 25 Febbraio 2025 nell’ambito del corso “Masterclass Successioni” saranno analizzate e commentate nel dettaglio le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2024 di riordino del Testo Unico n. 346/90 e le modifiche apportate ai singoli Quadri del modello aggiornato di dichiarazione di successione e voltura catastale. E’ possibile iscriversi direttamente sul sito: https://www.geonetwork.it/formazione.
Rammentiamo infine che contestualmente alla pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di successione e voltura catastale da parte dell’Agenzia delle entrate sarà rilasciata la versione aggiornata del software DE.A.S. della Geo Network per permettere ad ogni utente di effettuare la compilazione perfetta, calcolo, liquidazione delle imposte (con eventuale rateizzazione dell’imposta successoria) ed invio telematico della dichiarazione con gestione delle singole ricevute direttamente nell’ambito delle singole pratiche.
Autoliquidazione dell’imposta per successioni aperte a partire dal 01.01.2025: esempi di calcolo e codici tributo
Il 1° gennaio 2025 rappresenta una data spartiacque per quanto riguarda la disciplina dell’autoliquidazione delle imposte che gravano sulle successioni ed in particolare, per l’imposta di successione vera e propria, qualora dovuta dagli eredi e legatari.
Per le pratiche aperte prima di tale data, l’imposta di successione continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti che hanno tre anni di tempo dalla presentazione della dichiarazione per notificarla, mentre per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025, l’imposta andrà calcolata ed autoliquidata dal contribuente nella dichiarazione di successione, qualora dovuta.
Siamo ancora in attesa della pubblicazione del nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali con le relative istruzioni, aggiornate in base alle disposizioni del D. Lgs. n. 139/2024 prevista per l’inizio del mese di Febbraio come da comunicazione riportata sul sito dell’Agenzia delle entrate:
“ Attenzione: è in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).
Il nuovo modello sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione.
Qualora vi sia l’urgenza di presentare la dichiarazione di successione prima che sia disponibile la nuova procedura, è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.“
In sostanza, per le successioni apertesi a partire dal 01 Gennaio 2025, non è possibile utilizzare il modello telematico di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali attualmente in vigore. Chi avesse particolare urgenza dovrà recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia in relazione all’ultima residenza del defunto e compilare il Modello 4 cartaceo chiedendo semmai all’uopo l’assistenza di un funzionario per essere certi di fornire correttamente tutte le informazioni del caso.
Cercheremo in questo breve articolo di effettuare una prima analisi sul calcolo dell’imposta dovuta e sulle opzioni di pagamento fruibili dal contribuente.
Valore globale netto della successione
Come è noto, l’ imposta di successione deve essere calcolata sul valore globale netto dell’asse ereditario.
Quest’ultimo è costituito dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario al momento dell’apertura della successione (somma complessiva derivante dall’elenco analitico dei vari beni immobili ed altri diritti reali, aziende, azioni, obbligazioni ed altri titoli e quote sociali, aeromobili, navi ed imbarcazioni ed altri beni caduti in successione debitamente riportati in appositi Quadri del modello di dichiarazione) e l’importo complessivo delle passività deducibili (ad esempio, mutui e finanziamenti, debiti verso fornitori o terzi debitamente documentati, spese funebri ecc.) documentati e degli oneri diversi a carico degli eredi e dei legatari.
Il valore globale netto andrà inserito nell’ apposito rigo previsto nel “Quadro EE – Prospetto riepilogativo dell’asse ereditario” del modello di dichiarazione di successione telematico.

Calcolo ed Autoliquidazione delle imposte
Nel Quadro EF del modello telematico di dichiarazione (da utilizzarsi per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006), andranno inseriti gli importi delle imposte da corrispondere a titolo di imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa per i servizi ipotecari e catastali, imposta di bollo e tributi speciali per il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (copia conforme) nonché dell’imposta di successione, qualora dovuta.
É prevista l’inclusione di una nuova apposita sezione nel Quadro EF relativa all’imposta di successione che andrà compilata soltanto per le successioni apertesi a partire dal 1/1/2025 ed all’interno della quale il contribuente potrà scegliere se autoliquidare anche l’imposta di successione eventualmente dovuta.
Ricordiamo che l’imposta di successione va calcolata applicando le seguenti aliquote al valore netto della quota di eredità (o del legato) per i trasferimenti di beni e diritti, considerando anche le franchigie applicabili in base al grado di parentela eventualmente esistente tra il beneficiario ed il defunto:
a) 4% a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente € 1.000.000,00 per ciascun beneficiario, franchigia elevata ad € 1.500.000 se trattasi di beneficiario disabile.
b) 6% a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente € 100.000,00 per ciascun beneficiario;
c) 6% a favore degli altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al 3° grado;
d) 8% a favore di altri soggetti.
Sull’imposta così determinata potranno poi trovare applicazione, se ricorrano i presupposti, le riduzioni e le detrazioni riportate nell’Allegato 2 delle Istruzioni.

In caso di imposta dovuta, il dichiarante indicherà l’imposta dallo stesso calcolato; indicherà altresì se vanta un eventuale credito d’imposta maturato e (nel caso di dichiarazione sostitutive) l’eventuale imposta già versata per riportare infine l’importo effettivo da versare.
Sempre all’interno della nuova sezione nel Quadro EF, il dichiarante dovrà scegliere se effettuare il pagamento contestualmente alle altre imposte, o in un momento successivo (ma sempre e comunque entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa) e se farlo in unica soluzione o rateizzandolo (fino a 12 rate trimestrali per importi superiori a € 20.000 o fino a 8 rate trimestrali per importi inferiori ma comunque superiori a € 1.000).
Nel caso di rateizzazione, il dichiarante dovrà comunque corrispondere un acconto pari al 20% dell’imposta per cui solo la restante parte potrà essere rateizzata secondo le suddette regole con l’aggiunta degli interessi sugli importi dilazionati, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento dell’acconto.
Nessuna imposta sarà dovuta se l’importo complessivamente calcolato, comprensivo anche di eventuali interessi e sanzioni, è minore o uguale ad € 10,00.
Esempi:
Successione legittima: eredi 2 figli. Aliquota applicabile 4%
- Valore netto dell’eredità € 700,000 (composta, ad esempio, da immobili, conti correnti, azioni, obbligazioni, altri titoli e beni)
- Quota per ciascun figlio: 50%. Franchigia spettante a ciascun figlio € 1.000.000.
- Imposta di successione: Zero perché nessuno dei 2 figli supera la franchigia. In questa ipotesi, il dichiarante provvederà al pagamento soltanto delle imposte accessorie autoliquidate e riportate nel Quadro EF.
Successione legittima: eredi 2 cugini (parenti di 4° grado). Aliquota applicabile 6%
- Valore netto dell’eredità € 700,000 (composta, ad esempio, da immobili, conti correnti, azioni, obbligazioni, altri titoli e beni) .
- Quota per ciascun cugino: 50%. Nessuna franchigia.
- Calcolo Imposta di successione dovuta da ciascun erede: € 350.000 x 6% = € 21.000
- Totale imposta dovuta: € 21.000 x 2 = € 42.000.
- Pagamento e Codice tributo da indicare sul Modello F24: “1539” – Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione.
- Come indicato nella Risoluzione n. 2/E dell’Agenzia delle entrate del 10 Gennaio 2025: nel caso di scelta di pagamento dell’imposta in una unica soluzione, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” sul Modello F24 sarà valorizzato con il valore “0101”. Se invece, il contribuente “sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di successione in diverse rate, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20% dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, il suddetto campo sarà comunque valorizzato con “0101”. Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo sarà valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).”
- Sugli importi dilazionati saranno dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata. Pagamento e Codice tributo da indicare nel Modello F24: “1635” denominato Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale.
I nuovi Codici tributo
Riportiamo infine i nuovi Codici Tributo introdotti dall’Agenzia delle entrate in data 10 Gennaio 2025 con Risoluzione n. 2/E per il versamento dell’imposta di successione autoliquidata, in conformità con le disposizioni del D. Lgs. n. 139 del 2024. I nuovi codici tributo da utilizzare sono:
- 1539: “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”
- 1635: “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”
- 1549: “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione”
- A139: “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta”
- 1532: “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”
Altre novità
Altre novità riguardanti le dichiarazioni sostitutive, controlli da parte dell’Agenzia, termini, sanzioni, agevolazioni e riduzioni fruibili nonché la disciplina fiscale dei trusts istituiti per testamento, saranno oggetto di ulteriore studio con l’ausilio di esperti durante apposite lezioni (accreditate CFP) nell’ambito del corso specialistico Masterclass Successioni 2025 (vedi: https://www.geonetwork.it/formazione).
Come sempre il software DE.A.S. – leader assoluto in Italia ed utilizzato da oltre 30 anni da migliaia di professionisti e CAF per la gestione completa di ogni pratica successoria – permetterà la compilazione perfetta e la stampa del nuovo modello aggiornato della dichiarazione non appena disponibile.
Sarà inoltre nostra cura fare un’analisi approfondita di tutte le modifiche introdotte al nuovo modello aggiornato di dichiarazione nell’ambito del corso specialistico Masterclass Successioni 2025 con analisi mirate anche su questo Blog.
Imposte di successione, le sanzioni previste in caso di errore.
di Pierpaolo Molinengo
Il Decreto Legislativo n. 139/2024 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024 – ha introdotto una serie di novità che hanno come oggetto l’imposta di successione e donazioni, non tralasciando di occuparsi del bollo e dei servizi catastali. Attraverso l’emanazione e la pubblicazione di questo documento sono state attuate delle norme relative alla riforma fiscale.
Per quanto riguarda l’imposta di successione, il decreto ha sostanzialmente introdotto quanto prevedeva la più ampia riforma fiscale, ossia la possibilità per i contribuenti di autoliquidare quanto dovuto. Con lo scopo di centrare questo particolare punto, il legislatore ha messo mano al Decreto Legislativo n. 346/1990 – anche noto come Testo Unico sulle Successioni, Tus), introducendo alcune novità che hanno come oggetto, appunto, la liquidazione e il versamento dell’imposta di successione.
Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di capire quali siano le novità più importanti delle nuove disposizioni.
Imposta di successione, un breve sunto
Cosa cambia, in estrema sintesi per i contribuenti alle prese con le pratiche? La vecchia normativa prevedeva che il contribuente, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, provvedava a liquidare quanto dovuto. I relativi avvisi vengono notificati al contribuente entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione – ritenuto il periodo decadenziale della stessa. Nel caso in cui gli uffici avessero ritenuto che la dichiarazione fosse stata incompleta o infedele, procedevano alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare. L’avviso doveva essere inviato al diretto interessato entro due anni dal giorno in cui l’imposta è stata versata.
Nel caso in cui, invece, la dichiarazione di successione dovesse essere stata completamente omessa, l’imposta viene accertata e liquidata d’ufficio.
Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025
A partire dal 1° gennaio 2025 il procedimento di liquidazione dell’imposta di successione è stato sostanzialmente modificato.
Sono direttamente i soggetti obbligati al pagamento della stessa ad effettuare il pagamento sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di successione aperte a partire dal 01.01.2025. Nel caso in cui in un momento successivo dovesse essere presentata una dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta deve essere nuovamente autoliquidata. È importante ricordare che il versamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro e non oltre 90 giorni dal giorno nel quale viene presentata la dichiarazione.
Il contribuente ha la possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta di successione autoliquidata parzialmente, purché il versamento non avvenga in misura inferiore al 20%. L’operazione deve essere effettuato entro 90 giorni, mentre la parte rimanente può essere effettuata in 8 rate trimestrali o in 12 rate trimestrali nel caso in cui l’importo risulti essere superiore a 20.000 euro.
Imposte ipotecarie e catastali
Ad ogni modo, indipendentemente dalla scelta del contribuente di versare l’imposta di successione a rate o meno, rimane fermo l’obbligo di versare le imposte catastali ed ipotecaria. Questi versamenti devono essere effettuati entro e non oltre i termini della presentazione della dichiarazione di successione.
Successione, le sanzioni previste in caso di calcoli errati
Cosa succede nel caso in cui i calcoli effettuati siano sbagliati in parte o completamente? Gli uffici provvedono a notificare un apposito avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione. Il contribuente, entro 60 giorni, è invitato ad effettuare il pagamento:
- della maggiore imposta principale dovuta;
- della sanzione amministrativa che risulta essere pari al 30% dell’importo che non è stato versato;
- degli interessi. Questi decorrono dalla data nella quale l’imposta di successione dovrebbe essere stata pagata.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse ritenere che la dichiarazione di successione risulti essere incompleta o infedele, provvede ad effettuare una rettifica e procede con la liquidazione dell’imposta complementare.
La documentazione da allegare
La nuova normativa ha leggermente ridotto la documentazione che i contribuenti sono tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione.
Non è più necessario produrre gli estratti catastali degli immobili che sono indicati nelle pratiche della successione. Gli eventuali dati catastali, che risultano essere indispensabili per identificare gli immobili, saranno acquisiti d’ufficio direttamente dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Successione e Plusvalenza: Chiarimenti in merito alla cessione di immobile che ha usufruito dell’agevolazione del Superbonus
Autore: Dott. Pierpaolo Molinengo
In caso di cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con il Superbonus, è necessario distinguere la quota pervenuta per successione da quella acquistata a titolo oneroso. Sulla prima non deve essere applicata la plusvalenza, la seconda, invece, è interamente e completamente imponibile.
Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta n. 208 del 23 ottobre 2024, quando ha fornito una serie di chiarimenti ad un contribuente, che chiedeva alcune informazioni sulla disciplina della plusvalenza degli immobili ereditati e ristrutturati beneficiando delle agevolazioni previste dal Superbonus.
Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa prevede la disciplina al riguardo.
Successione e plusvalenza da Superbonus
Attraverso la risposta 208/2024, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che – nel momento in cui siano stati effettuati dei lavori ammessi al Superbonus e gli stessi siano stati terminati da meno di dieci anni – si viene a configurare l’obbligo di applicare la plusvalenza anche quando i lavori sono stati realizzati unicamente nelle parti comuni dell’edificio condominiale.
La premessa si è resa necessaria a seguito di una richiesta di chiarimenti inoltrata da un contribuente, proprietario di un immobile, del quale è entrato in cui possesso al 50% attraverso una compravendita effettuata dal coniuge in regime di comunione dei beni e al 50% per successione a seguito del decesso del coniuge.
L’immobile non è stato adibito ad abitazione principale. I lavori agevolati con il Superbonus sono stati effettuati sulle parti condominiali (nel caso preso in esame era spettata una detrazione del 110%). Il contribuente aveva optato per la cessione del credito d’imposta.
La richiesta del contribuente
L’istante, avendo intenzione di cedere l’immobile, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se è necessario applicare la plusvalenza imponibile anche sugli interventi agevolati effettuati sulle parti condominiali dell’immobile. Ma, soprattutto, nel caso in cui la risposta dovesse essere positiva, se la plusvalenza debba essere applicata sull’intera quota dell’immobile o solo sul 50%, dato che per metà è stato acquisito per successione.
L’Agenzia delle Entrate prima di addentrarsi nella risposta ha sottolineato come la Legge di Bilancio 2024 – nello specifico la Legge n. 213/2023, all’articolo 1, commi da 64 a 67 – abbia introdotto la plusvalenza immobiliare imponibile nel caso in cui un contribuente ne dovesse cedere uno oggetto di un intervento agevolato ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020, per i quali spettano le detrazioni previste dal Superbonus.
Volendo entrare un po’ più nel dettaglio, il legislatore ha inserito la lettera b-bis) al comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, che si occupa di redditi diversi: è stata introdotta l’imponibilità delle plusvalenze realizzate a seguito della vendita di un immobile sui quali sono stati effettuati degli interventi agevolati con il Superbonus. Dall’imposizione, ad ogni modo, sono stati esclusi gli immobili ottenuti per successione e quelli che vengono utilizzati come abitazione principale dal cedente e dai suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni che hanno preceduto la vendita.
A partire dal 1° gennaio 2024, quando vengono realizzate delle cessioni di immobili oggetto di intervento agevolato con il Superbonus, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 26%.
I chiarimenti ufficiali sulla successione ed il Superbonus
Sulla cessione degli immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti attraverso la circolare n. 13/2024, nella quale ha sottolineato che ai fini dell’emersione della plusvalenza tassabile, non ha importanza:
La tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo di cui alla lettera bbis) sopra citata, che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso.
Questo significa, in altre parole, che le plusvalenze tassabili si vengono a determinare nel caso in cui gli interventi agevolati con il Superbonus siano terminati da meno di dieci anni, indipendentemente dal fatto che i lavori siano stati effettuati sullo stesso immobile o sulle parti comuni del condominio.
Il caso preso in esame
Tornando nello specifico sul caso preso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che è necessario fare una distinzione tra la quota dell’immobile acquisita per successione e quella ottenuta a titolo oneroso: la prima è esclusa dalla tassazione, le seconda è imponibile.
Questo significa che la plusvalenza deve essere assoggettata a tassazione per il 50%.
Successioni e donazioni, le nuove regole 2025 favoriscono i trasferimenti delle aziende
Fra le tante novità in vigore dal 1° gennaio 2025 che riguardano le successioni e le donazioni, una importante esenzione riguarda i trasferimenti che determinino un rafforzamento del controllo già esistente dell’azienda. Fino allo scorso 31 dicembre 2024, per questo tipo di donazioni, era previsto il versamento di un tributo, ora non più .
Ma vediamo quali sono le nuove regole in vigore che hanno un impatto diretto anche sulle donazioni.
Successioni e donazioni, le nuove regole in vigore
Grazie alle nuove regole sulle successioni e sulle donazioni viene estesa l’esenzione prevista per i trasferimenti delle aziende all’interno della famiglia. L’esenzione dal pagamento dei tributi è limitata alle operazioni che hanno come beneficiari i discendenti ed il coniuge e abbiano come oggetto aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni di società per azioni e di società per accomandita per azioni. Oggetto dei trasferimenti effettuati attraverso delle donazioni possono essere anche aziende nelle quali siano in vigore dei patti di famiglia ai sensi degli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile.
Questo significa, in altre parole, che dalle operazioni non sono escluse dall’esenzione del versamento delle imposte le quote di società di persone e le imprese individuali.
L’ottenimento del beneficio, ad ogni modo, risulta essere subordinato ai seguenti casi:
- attraverso il trasferimento viene acquisito il controllo della società ai sensi dell’articolo 2358, primo comma, n. 1 del codice civile;
- grazie al trasferimento si viene a determinare un’integrazione del controllo già esistente.
Nel caso in cui la partecipazione ereditaria non desse la possibilità di acquisire il controllo dell’azienda o la sua integrazione viene applicata l’imposta.
Quando nell’operazione vengono coinvolte delle aziende o dei rami d’azienda, il riconoscimento dell’agevolazione avviene solo e soltanto a condizione che gli aventi causa continuino ad esercitare l’attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni a partire dalla data nella quale è stato effettuato il trasferimento.
Soffermandosi, invece, sulle quote sociali o sulle azioni, i beneficiari delle donazioni devono rimanere in possesso del controllo per almeno cinque anni dalla data di apertura della successione. Nel caso in cui la successione abbia come oggetto quote sociali in società di persone, gli eredi saranno tenuti a mantenere la titolarità per un periodo pari ad almeno cinque anni.
Imposta sulle successioni, i casi di esenzione
Come abbiamo visto, in caso di donazioni o successioni di aziende è prevista l’esenzione dall’imposta di successione.
Volendo schematizzare al massimo, le operazioni per le quali si ha diritto ad ottenere l’esenzione dall’imposta sulle successioni sono i trasferimenti anche quando siano effettuati tramite i patti di famiglia – previsti dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile – a favore del coniuge e dei discendenti di:
- aziende o rami di aziende;
- quote sociali e azioni mediante cui è acquisito il controllo o è aumentato il controllo già esistente.
Gli eredi o donatari sono vincolati per almeno cinque anni:
- per le aziende o i rami di azienda a proseguire l’attività;
- per quote sociali e le azioni a continuare a detenere il controllo;
- per le altre quote sociali continuare a detenere la loro titolarità.
Molto importante, per la conclusione delle suddette operazioni è che gli aventi causa – nel momento in cui presentano la dichiarazione di successione, l’atto di donazione o il patto di famiglia – rendano un’apposita dichiarazione attraverso la quale si impegnino a continuare l’attività, oppure, in alternativa, a detenere il controllo o la titolarità del diritto.
Nel caso in cui l’impegno non dovesse essere rispettato, i diretti interessati perdono il diritto all’agevolazione e sono tenuti a versare l’imposta nella misura ordinaria alla quale dovrà essere aggiunta una sanzione del 30% ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n. 471 del 18 dicembre 1997. Oltre che agli interessi di mora che devono essere versati a partire dalla data nella quale l’imposta doveva essere pagata.
Le agevolazioni che abbiamo appena visto si applicano anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di imprese che siano residenti fiscalmente in uno dei paesi che appartengono all’Unione europeo o allo Spazio Economico Europeo.

