Le successioni

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Corte di Cassazione 20998/2018 – bisogni della famiglia ed aggredibilità del fondo patrimoniale

La corte di cassazione interviene nuovamente, con la sentenza n. 20998 del 23 agosto 2018 in materia di fondo patrimoniale e sua aggredibilità da parte dei creditori personali di uno solo dei coniugi, ponendo in particolare l’attenzione sulla possibilità da parte dell’ente di riscossione, di iscrivere ipoteca sui beni del fondo anche per crediti esattoriali diversi dagli stretti bisogni della famiglia.

Il Fondo Patrimoniale (rubricato agli artt. 167-171 del Codice Civile), nato per  proteggere i beni dei coniugi, previo vincolo di destinazione esclusivo per i bisogni della famiglia, rispetto alle possibili azioni esecutive poste in essere dai creditori personali (sempre che non costituito in frode dei creditori), stabilisce infatti che il creditore terzo possa aggredire i beni del fondo solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia. E proprio sulla precisa definizione di quelli che possono essere considerati bisogni della famiglia più volte è stata chiamata a giudicare la suprema corte.

Nel caso in esame, due le affermazioni rilevanti della cassazione.

Innanzi tutto, la Corte ribadisce un concetto da lei più volte espresso ovvero “che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia” ( cfr. Cass. 23876/2015 ). In conseguenza di ciò, conclude la Corte, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.”

Ne consegue che, nel processo tributario (da cui la causa in questione che nasce per la richiesta di risarcimento danni al fisco azionata dal titolare del fondo per l’esecuzione che lui sanciva come illegittima sui beni vincolati), l’onere della prova che i debiti erariali o analoghi contratti dal singolo non erano riconducibili ai bisogni ed alle necessità familiari, non bastando la sola dimostrazione dell’esistenza del fondo.

Non solo. Continua la Cassazione: “Ciò posto, i beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. E, al riguardo, è stato affermato che “l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.” ( cfr. Cass. 4011/2013 ; Cass. 5385/2013 )”

Dunque aggredibilità dei beni del fondo non solo per i debiti contratti per oggettivi bisogni della famiglia, bensì, in senso lato, contratti per i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore di vita prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. E con l’onere di provare l’estraneità ai bisogni della famiglia del debito contratto a carico del titolare del fondo.

in allegato il testo integrale della sentenza: 20998

 

 

 

Cassazione civile – in successione no alla nullità della donazione effettuata solo da uno dei due coniugi in comunione

La Cassazione civile, sez. II,  con l’ordinanza 31 agosto 2018, n. 21503, interviene in materia di donazione affrontando due diverse questioni: la validità o meno della donazione di un bene in comunione dei beni effettuata solo da parte di uno dei due coniugi e la validità o meno di una donazione effettuata con l’effetto di favorire un erede, ledendo i diritti di altro legittimario.

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D. Lgs. 101/2018 di armonizzazione del codice Privacy al GDPR – norme di tutela per i dati personali delle persone decedute.

Alla fine di questa calda estate di dibattito sui nuovi temi della protezione dei dati personali, stravolti da un Regolamento europeo, il famigerato GDPR (regolamento (UE) 2016/679), che ha innanzi tutto modificato integralmente la filosofia della materia e l’approccio pratico alla tutela della privacy introducendo il principio di della “accountability”, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)». (altro…)

Cass.Civ 20971/2018 – azione di riduzione e accettazione beneficiata

La corte di cassazione, recentemente, interviene nuovamente sulla questione della necessità, per l’erede, che vuole agire in riduzione, di accettare l’eredità con beneficio di inventario.

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