La corte di cassazione, recentemente, interviene nuovamente sulla questione della necessità, per l’erede, che vuole agire in riduzione, di accettare l’eredità con beneficio di inventario.
Sul punto innanzi tutto una premessa: l’accettazione con beneficio di inventario è necessaria, per l’erede che vuole agire in riduzione, per andare ad aggredire legati e donazioni fatti dal de cuius a soggetti diversi dai coeredi.
Questo infatti il testo dell’articolo 564 cc, 1 comma:
Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità.
Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto.
La norma dunque già limita la necessità di detta accettazione beneficiata come presupposto per la sola aggressione dei beni trasferiti a soggetti esterni alla successione, quali donatari e legatari non anche coeredi, non applicandosi invece a coloro che sono eredi insieme al legittimario (anche egli dunque chiamato seppur per una quota che ritiene inferiore rispetto alla sua quota di riserva ). Lo scopo della disposizione è infatti tutelare i soggetti esterni alla successione, in caso di azione di riduzione. Per essi solo l’inventario che consegue alla accettazione beneficiata può infatti essere strumento di tutela non avendo essi invece, in assenza di questo, contezza del valore dell’attivo ereditario (essendo soggetti esterni alla successione).
Discorso diverso per i donatari/legatari che sono anche coeredi: per questi la tutela non serve essendo essi parte della comunione ereditaria avendo quindi modo di conoscere il valore dell’asse ereditario.
La problematica affrontata dalla cassazione anche in questa ultima sentenza n.20971/2018 riguarda poi la posizione del legittimario completamente pretermesso (diseredato ad esempio da un testamento che nomina erede universale qualcun altro). Nella causa in questione in particolare si contestava al legittimario completamente escluso dalla successione di non aver accettato con beneficio di inventario e quindi di non poter procedere con la azione di riduzione nei confronti di legatari/donatari non anche eredi.
La cassazione, ribadendo quanto già stabilito dalla precedente sentenza n.28632 del 2011, ha invece chiarito che il legittimario pretermesso totalmente non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius e non è quindi nella posizione di poter accettare l’eredità (e quindi conseguentemente accettare con beneficio di inventario come richiesto dal codice civile), potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dal primo comma dell’art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione, può essere applicata soltanto al legittimario che sia anche erede, e non anche al legittimario totalmente pretermesso dal testatore.
Di seguito il testo della sentenza pubblicato sul sito della Corte di Cassazione 20971 18