Alla fine di questa calda estate di dibattito sui nuovi temi della protezione dei dati personali, stravolti da un Regolamento europeo, il famigerato GDPR (regolamento (UE) 2016/679), che ha innanzi tutto modificato integralmente la filosofia della materia e l’approccio pratico alla tutela della privacy introducendo il principio di della “accountability”, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)».Il Decreto, che andrà a modificare il D. Lgs.196/2003 (che quindi resterà in vigore seppur nella sua versione aggiornata), ha in sostanza “armonizzato” il vecchio regolamento interno con la attuale normativa europea senza aggiungere molto al testo Europeo.
Tra gli articoli più interessanti il nuovo art. 2 terdecies che si occupa del trattamento relativo ai dati di persone decedute, attribuendo l’esercizio dei diritti dell’interessato a chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per particolari ragioni familiari meritevoli di protezione.
In sostanza la protezione dei dati personali perdura, secondo la normativa, anche dopo il decesso del de cuius, spostandosi ovviamente la posizione di interessato che può farli valere in capo all’erede o comunque a chi dimostra un interesse proprio o familiare meritevole di tutela.
Questo il testo che verrà inserito nel D.Lgs. 196/2003 nella sua versione aggiornata alle norme del Regolamento Europeo:
Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). – 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualita’ di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e’ ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della societa’ dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.
3. La volonta’ dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto puo’ riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non puo’ produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonche’ del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.