Le successioni

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La trascrizione del diritto d’abitazione

Il quesito in merito alla necessaria trascrizione del diritto d’abitazione è senza dubbio interessante ed in riferimento allo stesso è opportuno fornire un breve chiarimento: premesso che il diritto di abitazione è un diritto reale e, come tale, per essere opponibile a terzi, in linea di principio, necessita di trascrizione, comunque, molto spesso accade che il diritto d’abitazione acquisito ex lege sulla casa coniugale dal coniuge superstite non venga trascritto.

Ora, essendo questo particolare diritto reale una specifica di quello generale di abitazione, analogo per contenuto ma diverso per modo d’acquisto in quanto acquistabile ex lege, in concreto esso ha una applicazione un po’ diversa.

Seppur sia vero che solo la trascrizione del diritto garantisce l’opponibilità erga omnes dello stesso è bene chiarire che il diritto, comunque, è acquistato automaticamente dal coniuge al momento dell’apertura della successione e quindi, anche laddove non trascritto immediatamente, potrà sempre essere fatto valere nei confronti degli altri eredi ed anche nei confronti dei terzi in un secondo momento, con una trascrizione anche successiva al momento dell’acquisto (apertura della successione), senza che , nel frattempo, il coniuge abbia a perdere il diritto acquisito.

Discorso diverso invece laddove sul bene sussistano trascrizioni pregiudizievoli operate da terzi dopo l’apertura della successione e prima della trascrizione di detto diritto d’abitazione: viene in aiuto una sentenza di Corte di Cassazione (Sezione III civile – Sentenza 31 gennaio – 24 giugno 2003 n. 10014) che si occupa di una vicenda che riguarda un erede (nudo proprietario della casa familiare) concedente, a garanzia di un prestito ricevuto da una banca, iscrizione di ipoteca sulla piena proprietà (e non, come avrebbe dovuto, sulla sola nuda proprietà) della casa di abitazione familiare, in tal modo gravando anche il diritto di abitazione spettante invece ex lege al coniuge superstite del de cuius. Il bene vincolato, a seguito dell’inadempimento dell’erede alla restituzione della somma mutuata, viene sottoposto a pignoramento e quindi ad espropriazione forzata; prima che questa sia eseguita, si oppone il coniuge, la quale lamenta che la procedura espropriativa non può riguardare il diritto di abitazione a lei pervenuto in seguito alla morte del de cuius, bensì riferirsi al “solo” diritto di nuda proprietà di spettanza dell’erede.

Sul caso, nonostante una interpretazione difforme resa sia in primo grado che in appello con sentenze che sostenevano che la questione andasse risolta mediante l’applicazione delle regole codicistiche in materia di trascrizione degli acquisti di diritti da uno stesso dante causa (nella fattispecie, l’erede – proprietario della casa di abitazione): ex artt. 2644 e 2648 c.c. prevalendo quindi la trascrizione eseguita per prima, la Cassazione da atto del presupposto che il diritto di abitazione è stato acquistato dal legatario “per effetto dell’apertura della successione” direttamente ed automaticamente dal defunto (art. 649 c.c.) e che il diritto di proprietà sull’abitazione familiare si trasmette all’erede “per effetto della legge, come diritto gravato dal diritto reale di abitazione spettante al coniuge del defunto”.

Conseguentemente, ritiene che l’ipoteca concessa dall’erede relativamente al diritto di abitazione è evidentemente concessa “da un non proprietario”, pertanto non sono applicabili né l’art. 2644 (regolante i conflitti tra diversi acquirenti dal medesimo proprietario e non quelli tra proprietario e terzi che hanno acquistato dal non proprietario) né l’art. 2648 c.c. (secondo cui l’accettazione di un’eredità o l’acquisto di un legato aventi ad oggetto un diritto su un bene immobile devono essere trascritti).

Al contrario la cassazione ritiene corretta la applicazione al caso concreto dell’art. 534 c.c. in materia di “erede apparente”: tale, infatti, deve considerarsi l’erede il quale (pur essendo erede del de cuius) poteva disporre dei beni a lui pervenuti a solo titolo di “nuda proprietà”. Ne consegue che, laddove il legato fosse trascritto successivamente all’accettazione di eredità ma precedentemente alla trascrizione dell’ipoteca sarebbe preminente, in caso contrario troverà applicazione l’art. 534 comma 2 che rende salvo l’acquisto del terzo laddove operato in buona fede e a titolo oneroso. Discorso diverso sarebbe in caso di atto di trasferimento a titolo gratuito compiuto dall’erede apparente.

Più rigida in merito all’opponibilità erga omnes del legato di diritto d’abitazione non trascritto, è, peraltro, una più recente sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 27 dicembre 2011 del seguente tenore:I diritti di abitazione e di uso, in quanto diritti reali, devono essere soggetti a trascrizione. Se non viene trascritto, il diritto di abitazione non è opponibile ai terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione dell’atto da cui il diritto di abitazione discende. Quanto al titolo idoneo alla trascrizione, in assenza di testamento, sono idonei sia il certificato di denunciata successione che la presentazione al conservare di una nota, accompagnata dal certificato di morte in cui sia indicato lo stato di coniuge e l’operare ex lege del secondo comma dell’art. 540 c.c..

Ricapitolando:

Il diritto si acquista ex lege all’apertura della successione e come tale è valido ed efficace a prescindere dalla sua trascrizione; solo con la trascrizione però si è del tutto al riparo da eventuali trascrizioni pregiudizievoli operate da terzi: non tanto dagli eredi quanto da loro eventuali aventi causa che, laddove acquistassero a titolo oneroso dall’erede che, in mancanza di detta trascrizione, risulterebbe apparente, vedrebbero salvo il loro acquisto.

Un’ultima questione: è bene ricordare che la trascrizione di detto diritto può comportare, oltre ad una evidente maggiore certezza del diritto, agevolazioni anche sul piano fiscale, ma questo argomento sarà oggetto di uno specifico approfondimento che verrà pubblicato a breve sul nostro blog.


55 commenti

  1. GIOVANNI ANGELO DI GIOVANNANGELO ha detto:

    Ho letto con interesse tutto il commento sul diritto di abitazione.
    dove indubbiamente è carente l’intera normativa si rileva principalmente che detto diritto (che è un diritto reale di godimento del coniuge superstite) non può essere trascritto ed evidenziato c/o l’Agenzia del Territorio in sede di voltura della casa di abitazione dal de cuius al coniuge superstite anche qualora il suddetto diritto sia stato correttamente evidenziato in successione.
    In definitiva sarebbe necessario che in sede di voltura catastale della successione fosse possibile inserire a margine della casa di abitazione e delle relative pertinenze un’annotazione in merito.
    Quindi ci si deve far portavoce di una simile inserimento è possibile?
    Attendo una Vs. cordiali saluti
    Giovanni Angelo Di giovannangelo

  2. luigitoscao ha detto:

    sono interessato a conoscere se ci sono modalità di voltura per il diritto di abitazione o rimane vera ma virtuale? in quanto sulle visure catastali non viene riportato il diritto di abitazione ai sensi art 540

    • Amministratore ha detto:

      deve inserirlo lei in voltura, una volta presentata la dichiarazione di successione in cui lo indica espressamente, analogamente a come inserirebbe un diritto reale di usufrutto

      • Alessio ha detto:

        BUONASERA,

        STO CERCANDO PROPRIO DELLE INFORMAZIONI E DEI CONSIGLI SIMILI ALLE QUESTIONI DA VOI ESPOSTE.

        IN PRATICA, HO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DOPO IL DECESSO DI MIO PADRE AVVENUTO L’ANNO SCORSO, RELATIVA ALLA CASA IN CUI SIAMO RESIDENTI, DOVE, IN ASSENZA DI TESTAMENTO HO INDICATO COME EREDI MIA MADRE E I MIEI 2 FRATELLI.
        NON HO, ESSENDO A CONOSCENZA CHE SCATTA IN AUTOMATICO IL DIRITTO DI ABITAZIONE PER MIA MADRE, INSERITO NESSUNA OSSERVAZIONE IN MERITO A TALE DIRITTO “secondo comma dell’art. 540 c.c”.
        SULLA SESSA ABITAZIONE A NOME DI MIA MADRE HO RICHIESTO L’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA.
        MI APPRESTO A PRESENTARE VOLTURA E A QUANTO HO APPRESO DA VOI, NON POSSO FAR INSERIRE DETTO DIRITTO.
        LA MIA DOMANDA RIGUARDA UN FATTO FISCALE.

        PUO’ MIA MADRE DOVENDO PRESENTARE LA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI “730” PAGARE L’INTERO IRPEF RELATIVO AL 100% DELL’ABITAZIONE, ESSENDO SOTTINTESO CHE GODE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE E QUINDI DEI RELATIVI ONERI FISCALI,
        OPPURE SIAMO COSTRETTI AD INSERIRE SIA NOI 2 FIGLI CHE MIA MADRE, OGNUNO LA PROPRIA QUOTA IRPEF SULLE RELATIVE DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
        (COSA CHE NATURALMENTE VORREMMO EVITARE)

        RINGRAZIO IN ANTICIPO PER LA RISPOSTA

        CORDIALI SALUTI, ALESSIO

      • Amministratore ha detto:

        Le confermo che tutti gli oneri fiscali spettano al titolare del diritto d’abitazione, a prescindere dalla trascrizione dello stesso

      • Alessio ha detto:

        La ringrazio molto per la risposta,
        spero che gli addetti del CAF a cui solitamente mi rivolgo per le questioni fiscali di famiglia, non mi chiedano un documento in cui sia esplicitato tale diritto.
        Distinti saluti, Alessio

  3. Alessio ha detto:

    HO DIMENTICATO DI SCRIVERE CHE L’IMMOBILE RELATIVO ALLA DOMANDA FATTA PRECEDENTEMENTE ERA DI PIENA PROPRIETA’ DI MIO PADRE.

    SALUTI, ALESSIO

  4. Roberta ha detto:

    Buongiono, vi sottopngo questo questito:
    muore il marito e la moglie rinuncia all’eredità lasciando tutto (l’abitazione dove vive) all’unica figlia. Chiediamo comunque l’agevolazione prima casa per la moglie anche se ha rinuciato perchè ne ha comunque diritto avendo il diritto di abiatazione ex lege. Nella voltura catastale non è stato inserito il diritto di abitazione a favore della madre. L’Agenzia delle Entrate mi dice che ha dovuto trascrivere il ditirro di abitazione solo per motivi fiscali. Vi chiedo: si deve rettificare la voltura catastale inserendo il diritto di abitazione dal momento che è stato trascritto in conservatoria oppure si può farne a meno?
    Grazie.
    Cordiali saluti, Roberta

    • Amministratore ha detto:

      la trascrizione rilevante dal punto di vista giuridico è quella in conservatoria, comunque la rettifica della voltura può essere utile a fini fiscali (es. pagamento imu- tasi da parte del titolare del diritto d’abitazione etc…)

      • Roberta ha detto:

        La ringrazio per la risposta.
        Ne approfitto per chiederle un suo parere su quanto o sentito in questi giorni ad un seminario per CTU dove i due GIudici delle Esecuzioni e Fallimenti hanno detto che d’ora in avanti terranno in considerazione il diritto di abitazione, in caso di pignoramento, solo i diritti di abitazione trascritti in conservatoria. Allora mi chiedo: quando presento una denuncia di successione con indicato (nel quadro “osservazioni” nel quadro B1) che l’abitazione grava del diritto di abitazione a favore del coniuge supersite, come faccio sapere se poi l’Agenzia delle Entrate trascriverà o meno detto diritto? Nel caso che ho esposto in precendenza l’Agenzia delle Entrate ha trascritto il diritto di abitazione solo perchè il coniuge aveva rinunciato all’eredità. Chi aspetta l’nere di questa trascrizione che a questo punto è meglio fare in tutela di un futuro pignoramento?
        Grazie

      • Amministratore ha detto:

        E’ opportuno verificare se l’Agenzia provvede alla trascrizione del diritto automaticamente sennò è interesse e quindi onere della parte procedere alla trascrizione stessa.
        Detta trascrizione è necessaria per l’opponibilità erga omnes del diritto.

  5. luca ha detto:

    Salve nel caso in cui la vedova rinunci all’eredità. La trascrizione del diritto d’abitazione può avvenire con la presentazione della successione del marito? pongo il quesito perchè il tribunale presso cui vorremmo fare la rinuncia dice che non è possibile inserire specifiche sull’uso abitativo. grazie

    • Amministratore ha detto:

      Non serve (e in effetti non è corretto) inserirlo in rinuncia; può inserirlo in successione e voltura essendo un legato ex lege ex art.540 cc che spetta al coniuge superstite anche in caso di rinuncia all’eredità.

  6. martino ha detto:

    salve, mia madre alla morte di mio padre, rinuncia all’eredità, in successione non viene riportato il diritto di abitazione. Le domande sono due:
    1) Si può fare successivamente e praticamente come si fà ?
    2) Avendo io pagato L’IMU come seconda casa ( non avendo la residenza in questo immobile) e non sapendo di questo diritto di abitazione, posso chiedere il rimborso al comune ?

    • Amministratore ha detto:

      Quanto al primo punto può andare da un notaio e fare trascrivere il diritto di abitazione che spetta ex lege al coniuge superstite anche successivamente; quanto al rimborso dell’Imu fatta la trascrizione può provare ma presumo che il comune le contesterà il fatto che la trascrizione è avvenuta successivamente. Lei chiarisca che il diritto ex lege è maturato in capo al coniuge superstite al momento dell’apertura della successione, non al momento della trascrizione dello stesso.

  7. davide ha detto:

    Buonasera… ho letto il vs commento con piacere … ma ho una perplessita in merito… sto eseguendo una divisione ereditaria e nell’asse vi è l abitazione del de-cuius in cui vive il coniuge cui spetta come su esposto il diritto di abitazione…. coniuge che rinuncia alla eredità …. nella stima della abitazione deve essere detratto il valore del diritto di abitazione per trovare il valore della nuda proprietà… ma in questo caso…. secondo voi … deve essere detratto anche se questo nn è stato trascritto???grazie

    • Amministratore ha detto:

      Ritengo sia corretto farlo anche perchè chi, in divisione, otterrà detto immobile avrà un bene di cui non potrà godere per un certo lasso di tempo, dipendente dalla vita del titolare del diritto d’abitazione.

      • oriana ha detto:

        Scusate se mi intrometto per chiedere un chiarimento perché io, proprio alla luce di quanto su esposto, non detrarrei affatto il valore del diritto di abitazione poiché in quanto non trascritto non dovrebbe essere opponibile .o qui il caso è diverso perché si tratta di divisione tra eredi e quindi non può sostenersi la buona fede?

      • Amministratore ha detto:

        in realtà sul diritto d’abitazione ex art. 540 cc si sostiene la sua esistenza, a prescindere dalla sua trascrizione, in quanto trasferito ex lege

      • oriana ha detto:

        Ah io avevo inteso che per la Cassazione nel caso di ipoteca iscritta prima sull intera proprietà ed avvio successivo dell

        esecuzione chi compra all asta compra da erede”apparente”e dunque applicando tale disciplina il suo acquisto prevale sul diritto di abitazione perché fatto a titolo oneroso in buona fede

      • Amministratore ha detto:

        una cosa è la esistenza del diritto; un’altra la sua opponibilità erga omnes derivante dalla sua trascrizione

  8. daniele ha detto:

    Buonasera, pongo questo quesito, immobile al 50% tra coniugi, alla morte della moglie la sua quota viene ripartita tra coniuge superstite e due figli. non è stato inserito alcun diritto di abitazione. Dovendo integrare la successione con un immobile dimenticato dalla proprietà è possibile inserire nuovamente anche i precedenti immobili rettificando ed inserendo il diritto di proprietà? Grazie

    • Amministratore ha detto:

      Direi proprio di si, il diritto d’abitazione tanto è un diritto ex lege che matura il coniuge superstite quindi l’integrazione è solo un chiarimento ulteriore, non è nemmeno considerabile una modifica

  9. ROBERTO ha detto:

    Buona sera, ho un quesito da porre: muore il marito proprietario della casa coniugale, all’atto dell’apertura delle successione la moglie fa rinuncia in tribunale dell’eredità, in favore dell’unico figlio, la stessa mantiene la residenza in quella casa.
    Aveva diritto ad agevolazione fiscale in fase di successione ?
    Ai fini imu, va comunque condiderata la moglie soggetto passivo dell’imposta (art. 540 c.c.)?
    Nel 730 chi deve dichiarare questo immobile, la moglie come abitazione principale o il figlio come abitazione tenuta a disposizione?
    Si ringrazia

    • Amministratore ha detto:

      Si, se la moglie ha diritto di abitazione rimane lei soggetto passivo delle imposte; verifichi però con il comune se è necesasario fare qualche dichiarazione specifica; eventualmente proceda alla trascrizione del diritto

  10. Antonio ha detto:

    Salve,
    ho acquistato un immobile, lasciando il diritto di abitazione alla persone che me lo ha venduto (ho preferito questa soluzione all’acquisto della nuda propieta). In visura compaio io come proprietario 1/1 e l’altra persona come Abitazione per 1/1, è corretto? o doveva comparire come io come nudo propietario e l’altra persona come Abitazione per 1/1?
    grazie
    Antonio

    • Amministratore ha detto:

      Penso, ma si dovrebbe chiedere ad un Notaio per precisione, sarebbe stato più corretto trascrivere nuda proprietà/diritto di abitazione anche perchè, di fatto, il diritto di abitazione sull’immobile le impedisce l’utilizzo dello stesso conformando a suo favore un diritto non configurabile come piena proprietà ma proprio come nuda proprietà (possibilità di disporre del bene ma non di goderne).

  11. FRANCESCA ha detto:

    BUONGIORNO, AVREI BISOGNO DI DELUCIDAZIONI IN MERITO ALLA SEGUENTE PRATICA:

    PADRE DECEDUTO NEL 1997, IN BASE ALLA SUA SUCCESSIONE LASCIA UN TERZO ALLA MOGLIE/UN TERZO AL FIGLIO E UN TERZO ALLA FIGLIA COME EREDI.

    NON É MAI STATA PRESENTATA DOMANDA DI TRASCRIZIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE (DA QUANTO HO CAPITO É AUTOMATICA, GIUSTO?).

    QUAL’ É IN QUESTO CASO LA MANIERA CORRETTA DI PAGARE LE TASSE RELATIVE A QUESTA CASA:

    DEVONO ESSERE PAGATE PER INTERO DALLA MOGLIE (ESSENDO SOTTINTESO CHE GODE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE E QUINDI DEI RELATIVI ONERI FISCALI);

    OPPURE

    DEVONO ESSERE PAGATE 1/3 DALLA FIGLIA – 1/3 DAL FIGLIO – 1/3 DALLA MADRE?

    RINGRAZIO IN ANTICIPO PER LA RISPOSTA

    • Amministratore ha detto:

      Se per tasse intende l’Imu essa è dovuta dalla madre titolare del diritto di abitazione (anche se non trascritto); le consiglio però di sentire l’Ufficio Tributi del comune casomai volessero due righe di dichiarazione in tal senso

  12. Angela ha detto:

    Buonasera a tutti, volevo chiedere un parere.

    In pratica, mia zia ha perso il marito qualche anno fa deceduto per cause naturali; purtroppo lei non sapeva nulla dei debiti del marito perchè nascondeva le raccomandate che riceveva. Loro due erano in comunione dei beni. L’anno scorso è stato scoperto che alcune rate del mutuo non erano state pagate; c’era un’ipoteca uno o due anni prima della morte del marito; successivamente, sapendo di tutti i debiti che aveva, lei ed il figlio hanno dovuto rinunciare all’eredità.

    La domanda è questa: ci sono delle sentenze o delle leggi in cui possano difendere la vedova e il figlio maggiorenne o perlomeno salvaguardare almeno l’abitazione? Ricordo che prima è stata scritta l’ipoteca, poi c’è stata purtroppo la morte, e successivamente la rinuncia all’eredità.

    Ringrazio tutti

    • Amministratore ha detto:

      intanto vorrei capire di chi è la casa di abitazione: del de cuius? o del coniuge rinunciatario?

      • Angela ha detto:

        l’abitazione è del de cuius..

      • Amministratore ha detto:

        in realtà rinunciando all’eredità entrambi hanno rinunciato alla proprietà della casa; unica strada da valutare è la circostanza che al coniuge superstite spetti, anche se rinunciatario, il diritto di abitazione sulla casa coniugale, diritto che è bene trascrivere (seppur, essendo l’ipoteca precedente alla nascita e eventuale trascrizione di detto diritto ho dei dubbi che esso impedisca alla banca di procedere)

  13. tullio ha detto:

    se rinuncio al diritto di abitazione dovrò versare nuovamente le somme gia pagate al notaio precedendemente per registrare l’atto all’agenzia delle entrate?

    • Amministratore ha detto:

      se il diritto di abitazione è stato oggetto di trascrizione (non registrazione) la sua rinuncia dovrà per forza avvenire per atto notarile ed essere oggetto di trascrizione, con tutti i costi che ne conseguono.

  14. Barbara ha detto:

    Buongiorno sono praticamente nella stessa situazione di altri, mio papà è deceduto, mia mamma ha rinunciato all’eredità a mio favore ed ha continuato e tuttora continua ad abitare nella casa coniugale.
    In base al diritto di abitazione del coniuge superstite ci siamo sempre comportate come se fosse una prima casa (ICI prima Imu poi etc.). Il comune ora ci dice che se in successione non è stato specificatamente indicato, tale diritto non è da loro riconosciuto e dobbiamo pagare tutte le imposte da allora ad oggi come seconda casa (in quanto l’abitazione risulta intestata a me – figlia- come seconda residenza). Cosa posso fare? Meglio rivolgermi ad un avvocato?

    • sebastiano ha detto:

      Non è così; se il diritto sussiste come nel suo caso non è obbligatoria la trascrizione. è giusto che paghi il titolare del diritto di abitazione come prima casa quindi le suggerisco di contestare l’Ufficio Tributi o, se è già arrivata la multa fare opposizione alla stessa. naturalmente con l’assistenza di un avvocato.

  15. sara ha detto:

    Salve, vorrei esporvi la mia situazione. Mia suocera a seguito della morte del marito ha ereditato per metà l’appartamento dove vivevano entrambi. L’altra metà è stata ereditata dal figlio, mio attuale marito. Successivamente la madre lo ha donato per intero al figlio senza nulla specificare nell’atto di donazione della sussistenza del diritto di abitazione. Mia suocera però anche a seguito della donazione ha continuato a vivere solo lei nella casa predetta ed a usufruire dell’immobile. Infatti mio marito ha cambiato residenza a seguito del nostro matrimonio. Ora mi chiedo avendo noi acquistato un altro immobile, il primo immobile abitato esclusivamente dalla madre può essere considerato come abitazione principale della stessa? Può quindi applicarsi l’art. 540, 2 comma, c.c., anche se successivamente alla successione l’immobile è stato donato? Volevo specificare che il nostro comune di residenza ha dato piena applicazione a tale norma, infatti l’immobile viene considerato come abitazione principale di mia suocera. Il problema ora sorge dal punto di vista fiscale dovendo noi fare la dichiarazione isee. Infatti gli operatori del caf ritengono che mio marito debba comunque dichiarare la prima abitazione risultando la stessa a lui intestata con un percentuale di proprietà al 100%.

    • Amministratore ha detto:

      Ritengo che il diritto di abitazione sia riconosciuto dal comune ai fini IMU ma in realtà concordo con il caf per considerare l’immobile in piena proprietà a suo marito essendoci stata una donazione in cui la madre non si è riservata il diritto di abitazione che aveva acquisito ex lege sull’immobile. attualmente quello di sua suocera sembra più che altro un comodato d’uso. Nel caso, se ritiene, chieda anche, carte alla mano, un parere ad un Notaio

  16. Carlo ha detto:

    Buonasera,

    Ma in caso di rinuncia all’eredità del coniuge superstite a favore dei figli, presentato e registrato presso il comune di roma, e volendo trascrivere nella successione il diritto d’abitazione la pratica di successione è più complicata? và presentata con il supporto di un notaio, con tutte le conseguenti spese o basta portare avanti la normale pratica presso un comune caf? A noi è stato consiglaito, non sò quanto in buona fede, di fare un atto notarile di usufrutto a favore di mio padre del costo di 2500€ per permettergli di usare la casa come abitazione principale ed evitare a me e mia sorella di pagare le tasse come seconda casa. Potreste cortesemente chiarie le pratiche burocratiche da espletare in questi specifici casi? potrebbero esserci differenze da comune a comune?

    Grazie,

    Carlo

    • Amministratore ha detto:

      il diritto di abitazione sulla abitazione coniugale di proprieta del de cuius o in comproprietà tra i coniugi spetta al coniuge superstite ex lege (anche se rinuncia all’eredità). Basta evidenziarla in successione e, soprattutto, per i fini fiscali, al catasto (che rilevando detto diritto imputerà le tasse al suo titolare).
      le consiglio di rivolgersi ad un tecnico per procedere se non riesce da solo.

  17. Giliola Cattaneo ha detto:

    soggetto con diritto coniuge superstite (non trascritto). Successivamente trascrive a suo favore usufrutto (parziale o intero). L’ usufrutto, primo ad essere trascritto, fa cessare il diritto di abitazione?
    Grazie

  18. Giliola Cattaneo ha detto:

    Ringrazio. Ma, per esempio ai fini IMU, signora con diritto per coniuge superstite che, successivamente, trascrive a se stesso 50% usufrutto, mentre il restante 50% va ad altri. Lei occupa abitazione quindi esente, ma per gli altri tale abitazione è seconda casa oppure non devono nulla perchè comunque è rimasto il diritto di coniuge superstite alla signora? In pratica, l’ usufrutto, primo atto ad essere trascritto, annulla di fatto il diritto del coniuge superstite, per la priorità della pubblicità dichiarativa?

  19. LUPETTI Florida ha detto:

    Mio marito ha comprato una casa .Sua zia ( senza figli) ha il diritto di abitazione nella stessa.
    La zia per gravi problemi di salute( non deambula ed è praticamente allettata(età 90anni) è di sua volontà ha chiesto di andare in una struttura per anziani.Quindi la residenza della zia è in questa struttura.
    Vorrei chiederle gentilmente , se mio marito proprietario della appartamento (che necessita di ristrutturazione su tutto..)ha la possibilità di usare la casa anche per un probabile affitto…quanto decade il diritto di abitazione?
    In attesa le porgo cordiali saluti

  20. Flory ha detto:

    Mio marito ha comprato una casa .Sua zia ( senza figli) ha il diritto di abitazione nella stessa.
    La zia per gravi problemi di salute( non deambula ed è praticamente allettata(età 90anni) è di sua volontà ha chiesto di andare in una struttura per anziani.Quindi la residenza della zia è in questa struttura.
    Vorrei chiederle gentilmente , se mio marito proprietario della appartamento (che necessita di ristrutturazione su tutto..)ha la possibilità di usare la casa anche per un probabile affitto…quanto decade il diritto di abitazione?
    In attesa le porgo cordiali saluti

  21. Vic ha detto:

    Salve.
    Mio padre è deceduto di recente lasciando me (unica figlia) e moglie.
    Dobbiamo provvedere alla successione e mi è sorto un dubbio; considerando che la moglie ha, per legge, il diritto di abitazione sulla casa (che è di proprietà al 100% di mio padre – ne abbiamo solo una), sarebbe più conveniente (per entrambe) se lei rinunciasse in mio favore? Cosa comporterebbe ciò in merito alla pensione di reversibilità? Premetto che mia mamma è casalinga, mentre io sono una studentessa a tempo pieno e ho 25 anni (eravamo entrambe familiari a carico).
    Grazie

    • Amministratore ha detto:

      se sua madre rinuncia all’eredità tutto passa a lei, anche eventuale conto corrente etc…, ivi compresa la casa su cui comunque il coniuge manterrebbe il diritto di abitazione.
      Le vicende successorie peraltro non incidono in nessun modo sui diritti previdenziali come la pensione di reversibilità

  22. Marta ha detto:

    Buongiorno, cosa succede al diritto di abitazione acquisito dal Coniuge superstite su un’unità immobiliare, se successivamente l’unità immobiliare viene ristrutturata e fusa con quella adiacente?
    MARIO era proprietario dei Subalterni 1 e 2 e viveva con moglie ROSA e figlia BIANCA nel Subalterno 1.
    Nel 1990 muore e la moglie ROSA e figlia BIANCA hanno ereditato la proprietà del 50% ciascuna di entrambi gli immobili, e la moglie BIANCA il diritto di abitazione per il Subalterno 1 (però, essendo acquisito per legge, non è stato specificato in visura). Ai fini IMU anche la figlia BIANCA dichiara il Subalterno 1 come “abitazione principale”, in quanto lì residente.
    Nel 2010 la figlia BIANCA si sposa e acquisisce residenza altrove, cedendo alla madre l’uso gratuito della propria quota su entrambi gli immobili. Nello stesso anno gli immobili vengono ristrutturati fondendo catastalmente le 2 unità immobiliari in un unico Subalterno 701. Ai fini IMU il diritto di abitazione di ROSA su quale subalterno e su quale quota è ancora in essere?
    Grazie mille.

  23. Gaetana Gambino ha detto:

    Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto in merito al diritto di abitazione e la tassa imu da pagare.
    Mia madre vedova e unica proprietaria è morta da un anno ed ha lasciato per testamento pubblico redatto da un notaio la proprietà dell’appartamento ai cinque figli in parti uguali ed solo ad uno ha lasciato il diritto di abitazione a vita per averla accudita negli ultimi anni di vita e anche perchè non sposato e senza lavoro.
    Il comune ci dice che dobbiamo pagare l’imu tutti in parti uguali.
    Facendo una visura catastale non è stata fatta nessuna annotazione al momento della successione e voltura.
    ma abbiamo onorato tutti gli adempimenti di legge per la pubblicazione del testamento redatto da un notaio e la successione pagando tutte le tasse dovute.
    Cosa possiamo fare adesso?
    Nel frattempo abbiamo pagato l’imu per non incorrere in sanzioni e penali ma possiamo rettificare al catasto detto diritto di abitazione?
    Sostanzialmente vorremmo far si che i 4 figli figurassero nudi proprietari e uno proprietario con diritto di abitazione a vita, naturalmente lui vive in questo appartamento ed ha la residenza quindi non pagherebbe imu.
    Grazie

  24. Mario ha detto:

    Salve.. Una questione particolare. Se l’ abitazione era di proprietà del defunto per il 75 % e il 25 % del fratello del defunto… Alla vedova spetta il diritto di abitazione ? in base all’ articolo 540 alcuni dicono si, altri no, infatti leggo che alcuni comuni pretendono l’imu sia dalla vedova che dal fratello del defunto in quanto non si è appunto creato il diritto di abitazione per la vedova stessa. Come difendere la vedova gli eredi del defunto ? Grazie

  25. Simona ha detto:

    Buonasera, avrei un quesito relativo a questo argomento e diciamo vorrei un chiarimento.

    La mia fidanzata alla morte di suo padre (vedovo e proprietario per intero della casetta dove viveva) e’ diventata automaticamente erede assieme alle due sorelle di 1/3 dell’immobile.

    Si tratta di una casetta piccola e di poco valore ma una delle due sorelle (la piu’ anziana) e’ interessata a viverci ed e’ disposta a rinunciare alla sua quota della legittima se – in sede notarile – le altre due le concedono il diritto di abitazione.

    Premesso che ne’ la mia fidanzata ne’ all’altra sorella hanno nulla in contrario, io vorrei capire due cose:

    1) ho capito leggendo qua e la’ che si farebbe bene a “trascrivere” il diritto di abitazione, ma non ho capito cosa significa. Il fatto che questo diritto venga riconosciuto in sede notarile, non e’ prevede appunto una “trascrizione” automatica? O sto facendo confusione?

    2) qualora la mia fidanzata in un successivo momento comprasse la quota dall’altra sorella (o viceversa), diventerebbe proprietaria al 100% della casa ma solo per quanto riguarda la nuda proprieta’, giusto? Quindi volesse venderla, la sorella anziana rimarrebbe nella casa a prescindere da chi la compra, perche’ il suo diritto di abitazione prevarrebbe sempre (e da quello che ho capito, trascrivendo la cosa ci si mette al sicuro che nessuno la obblighi a uscire e tantomeno forzata ad andarsene qualora eventuali nuovi proprietari che usassero l’immobile a garanzia di un prestito finissero nei guai e la casa pignorata.Ho ragione?

    Grazie in anticipo per il chiarimento

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