Le successioni

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Cassazione ordinanza 1682/2019 – annullamento del testamento per incapacità naturale

La corte di cassazione, con ordinanza n. 1682/2019 del 22 gennaio 2019 interviene sul tema dell’annullamento del testamento, chiarendo che il disturbo bipolare di cui soffre un testatore, anche se potenizialmente può comportare una grave compromissione della capacità di autodeterminazione, se non è accertato formalmente in una pronuncia di interdizione, non comporta automaticamente una incapacità naturale del testatore, in quanto tale condizione non determina un l’assoluto stato di incoscienza né la perdita della capacità di autodeterminarsi e la conseguente necessità di assistenza ai fini del compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a carico dello stesso.
Ne consegue che la prova dello stato di incapacità naturale ex art. 428 c.c. rimane a carico della parte che ha chiesto l’annullamento del testamento e non a carico del convenuto.

La questione in esame nasce dalla domanda di annullamento di due testamenti olografi proposta da uno dei discendenti del de cuius, che chiedeva di annullare le due disposizioni di ultima volontà e aprire così la successione legittima. La richiesta trovava fondamento nel fatto che il de cuius, essendo affetto da un grave e datato disturbo bipolare, non sarebbe stato capace, al momento della redazione di due testamenti, di autodeterminarsi consapevolmente.

I tre gradi di giudizio, tutti conformi fino alla pronuncia della Cassazione, invece, hanno sostenuto (cosi come da giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione peraltro) che, anche se era stato accertato il disturbo bipolare del testatore, comunque, lo stesso non era mai stato interdetto e, dunque, non risultava accertata la sussistenza di uno stato di incapacità che avesse la caratteristica di essere permanente e/o abituale.

La corte, nella sua pronuncia che chiude definitivamente il giudizio, si inserisce così nel solco già precedentemente impostato (ex multis: Cass. sez. 6 – 2, del 19/02/2018, n. 3934; Cass. sez. 10/10/2018, n. 25053) ribadendo che, in tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. In ordine alla ripartizione dell’onere della prova, poiché lo stato di capacità naturale ex art. 428 c.c. costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità. E detta prova non è stata raggiunta in alcun modo da parte ricorrente.

qui il testo integrale della ordinanza

Interpello 123/2018: si prima casa anche in caso di immobile preposseduto se verrà ceduto

Con la risposta ad interpello n. 123 del 21 dicembre 2018 la Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito sulla “Applicabilità delle agevolazioni prima casa ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della Nota II-bis della tariffa parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune non acquistato con le agevolazioni prima casa in quanto acquistato prima dell’entrata in vigore delle relative agevolazioni”.

Il contribuente in particolare, già in possesso di altra abitazione acquistata nel solito comune senza agevolazione, chiede se può chiedere la agevolazione prima casa sulla abitazione che riceve in successione, impegnandosi a cedere il primo immobile entro l’anno.

L’agenzia precisa che:

Nel caso di specie, in relazione all’immobile ereditato, il contribuente istante non potrebbe usufruire delle agevolazioni “prima casa”, in quanto – avendo la titolarità esclusiva dell’immobile acquistato nel 1971 – non soddisfa la condizione di cui alla lettera b) della Nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al TUR, che, come noto, prevede che “nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.

Al riguardo, il citato comma 4-bis della Nota II-bis – di cui il contribuente invòca l’applicazione – prevede che “(..)l’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”

Pertanto, limitatamente alla condizione di cui alla richiamata lettera b), la disposizione, di cui al citato comma 4-bis, consente al contribuente di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato – come chiarito dalla Circolare 13 giugno 2016, n. 27 (paragrafo 3.3) – beneficiando delle agevolazioni elencate nella lettera c), della Nota II-bis, dell’articolo 1, della Tariffa, Parte prima, In definitiva, alla luce di tali considerazioni, l’applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis, dell’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR, permette al contribuente di derogare temporaneamente (entro l’anno dalla data del secondo acquisto) alla condizione di cui alla lettera b) della citata Nota II-bis, ovvero della prepossidenza di un solo altro immobile “agevolato” nello stesso Comune di residenza. Invero, scopo della norma di cui al citato comma 4-bis è quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione preposseduta, concedendo un lasso temporale, più lungo, per l’alienazione dell’immobile da sostituire. La norma, dunque, non deroga alla condizione prevista dalla lettera b), ma semplicemente ne posticipa la sua sussistenza entro l’anno dalla data del secondo acquisto, sicché, entro tale termine, l’acquirente deve, comunque, possedere, nel Comune di residenza, un solo immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”. Ciò premesso, si ritiene che tale condizione risulti soddisfatta anche nel caso prospettato dal contribuente, sebbene il primo ed unico immobile preposseduto nel Comune di residenza – in cui si trova anche l’immobile che gli perverrà per successione – non abbia goduto delle agevolazioni prima casa. allegata al TUR.

Ne consegue dunque che il contribuente, a patto che si impegni a cedere l’immobile preposseduto entro l’anno dalla apertura della successione può, nel frattempo, applicare la agevolazione prima casa sul nuovo immobile ricevuto.

Di seguito il link all’interpello completo: risposta+n.+123+del+2018

La voltura catastale: non sempre comporta accettazione tacita dell’eredità.

Commento all’ordinanza Cassazione Civile, Sesta Sezione, n.32770/2018

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione, con ordinanza 32770 del 19 dicembre u.s. interviene nuovamente sull’annoso problema interpretativo che riguarda la rilevanza o meno, ai fini della c.d. ‘accettazione tacita dell’eredità’, della presentazione della dichiarazione di successione e della collegata voltura catastale presentata.
L’accettazione dell’eredità è, per il nostro ordinamento, quell’atto cui si collega l’effetto di consentire al chiamato all’eredità di diventare definitivamente erede. Il Codice Civile prevede le modalità di accettazione dell’eredità in espressa e tacita (art. 474 c.c.): la prima consiste in un’esplicita dichiarazione di volontà; la seconda invece, ai sensi dell’art. 476 c.c.,consiste nel compimento di particolari atti tali da presupporre necessariamente la volontà di accettare da parte del chiamato e che il chiamato stesso non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede.
Ciò premesso, negli anni, dottrina e giurisprudenza si sono pronunciate in riferimento a varie fattispecie concrete per individuare, nel merito, quei particolari comportamenti concludenti che, in effetti, comportano ‘accettazione tacita’, così da distinguerli da quei comportamenti che invece, venendo classificati come di natura conservativa, permettono al chiamato all’eredità di mantenere detto status senza veder convertita la propria posizione in erede puro e semplice.
In riferimento in particolare all’atto oggetto di esame, ovvero, la voltura catastale, adempimento necessario per individuare i soggetti che subentrano negli obblighi di carattere tributario che già facevano capo al de cuius, la giurisprudenza si è espressa, negli anni, chiarendo che, seppur sia vero che la legge fiscale stabilisca, a carico di chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, l’obbligo di presentare domanda di voltura catastale nei trenta giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione, è altrettanto vero che detta presentazione, avendo la voltura una funzione sia fiscale che civile, comporta, per il firmatario, accettazione tacita dell’eredità.
In tal senso, ex multis, Cassazione civile, 12/04/2002, n. 5226, sez. II; Cassazione civile, 07/07/1999 n. 7075, sez. II., Cassazione civile, sez. II, 11/05/2009, n. 10796.

La recente giurisprudenza.

In questo ambito giurisprudenziale, contestato solo recentemente da una prima voce fuori dal coro, l’ordinanza 07.03.2017 del Tribunale di Torino che, qualificando la voltura catastale come adempimento unicamente fiscale (peraltro previsto come obbligatorio a carico del contribuente) nè escludeva la rilevanza giuridica e la sua configurabilità quale accettazione tacita dell’eredità, si inserisce l’ordinanza in oggetto.
La Cassazione, interpellata a seguito di ricorso di due sorelle che, avendo presentato voltura catastale e successivamente effettuato rinuncia all’eredità, sostenevano la tardività della propria rinuncia proprio perché avvenuta successivamente alla presentazione della voltura,chiarisce che “la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di una accettazione tacita dell’eredità efficace ad ampio spettro soggettivo” e che, come ha chiarito la Corte d’appello nella sentenza impugnata “va valutata l’indubbia rilevanza presuntiva di denuncia di successione e voltura catastale, ma alla luce e nell’ambito del complessivo comportamento delle chiamate”.
La Corte, nel rigettare il ricorso, ha dunque chiarito che l’indagine relativa alla sussistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso, e non è poi censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto.
Ne consegue dunque, con una importante apertura rispetto al passato che, sebbene la voltura porti a presumere la accettazione, essa dovrà essere valutata insieme a tutti gli altri comportamenti della parte, nella valutazione della intervenuta accettazione tacita. Un comportamento di completo disinteresse nei confronti dell’eredità dunque, anche successivamente alla volturazione, così come, a maggior ragione, un disinteresse puntualizzato anche da una rinuncia saranno elementi fondamentali nella valutazione della accettazione in capo al dichiarante della voltura catastale.

ordinanza 32770-2018

Masterclass Successioni 2019 – 6° edizione

6° EDIZIONE – MASTERCLASS SUCCESSIONI 2019

MASTERCLASS SUCCESSIONI 2019 è un corso di formazione specialistico ad alto contenuto giuridico per permettere l’acquisizione di conoscenze approfondite della disciplina successoria sotto il profilo civilistico, fiscale e pratico.
E’ il corso ideale per il professionista ed i suoi collaboratori che prestano consulenza in materia, preparano le dichiarazioni di successione e seguono tutti gli altri adempimenti.
Il corso permetterà l’acquisizione di crediti formativi.

A CHI E’ RIVOLTO?

A tutti i CAAF, professionisti e collaboratori dello studio che si occupano di pratiche successorie e/o che offrono consulenza in materia.

CARATTERISTICHE

Geo Network MASTERCLASS SUCCESSIONI 2019: consiste in un UNICO MODULO da 12 lezioni (2/3 webinar al mese).
L’edizione 2019, peraltro, vista l’importante riforma fiscale operata con l’introduzione del nuovo modello telematico, focalizzerà l’attenzione sui contenuti della dichiarazione di successione, pur non tralasciando importanti approfondimenti giuridici.
Le lezioni si svolgeranno tramite webinar da 90 minuti cadauno, da Gennaio a Giugno 2018. Il numero complessivo di ore di formazione è pari a 18 secondo il seguente Calendario.

Masterclass Successioni 2019 è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia, dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Torino.
A tutti i Geometri che parteciperanno, rispettando il requisito del collegamento in diretta ad almeno l’80% delle ore di lezione, saranno riconosciuti 18 CFP.
A tutti i Periti Industriali che parteciperanno, rispettando il requisito del collegamento in diretta ad almeno il 75% delle ore di lezione, saranno riconosciuti 18 CFP.
A tutti i Commercialisti che parteciperanno, indipendentemente dall’Ordine di appartenenza, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione conforme al Regolamento di Formazione continua da utilizzare per il riconoscimento dei C.F.P.. Sarà riconosciuto 1 CFP per ogni ora di partecipazione ed è possibile recuperare sia i crediti che la trattazione visualizzando la registrazione della lezione per il quale non è stato effettuato il collegamento in tempo reale.
Per conoscere nel dettaglio le lezioni MASTERCLASS SUCCESSIONI 2019, sull’acquisizione dei CFP e per iscrivervi potete farlo direttamente dal nostro sito al seguente link:

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Vi aspettiamo con piacere al prossimo Masterclass 2019!

Anno 2019 – la dichiarazione di successione telematica al via definitivo

Ormai superati i festeggiamenti per il 2019, affrontiamo questo nuovo anno che porta con sé, definitivamente e con qualche timore da parte dei professionisti coinvolti, l’invio telematico della pratica di dichiarazione di successione.

Archiviata infatti la fine dell’anno senza colpi di scena dell’ultima ora, di fronte al silenzio della Agenzia delle Entrate, non ci resta che dare per pensionato (salvo alcune piccole eccezioni) il vecchio Modello 4 e affrontare definitivamente la svolta epocale promossa con il Nuovo Modello Unico.
Dal 1 gennaio 2019 dunque ogni pratica successoria riguardante successioni apertesi dal 3.10.2006 in poi (salvo che non si tratti di modificative, integrative e sostitutive di successioni già presentate), dovrà essere redatta sul nuovo modello e il file generato dovrà essere verificato tramite software di controllo (dentro il desktop telematico o, per chi utilizza DE.A.S direttamente dal software)e, successivamente, autenticato ed inviato all’Agenzia.

La prima questione da affrontare, per il professionista, è la predisposizione del suo ambiente di lavoro per poter agire da intermediario e procedere all’invio telematico del Nuovo Modello. Innanzi tutto è necessario iscriversi (per chi non lo ha già fatto) a Entratel. L’operazione, piuttosto semplice, può avvenire tramite pec o direttamente allo sportello. Completata l’iscrizione il professionista dovrà scaricare sul proprio computer il desktop telematico all’interno del quale acquisirà Entratel e il software per il controllo delle dichiarazioni di successione e dovrà completare l’iter di creazione del suo ambiente di sicurezza, necessario per l’invio telematico.

Superate queste prime complessità operative il professionista sarà pronto per lavorare.

Di fronte ad una nuova pratica quindi l’intermediario dovrà acquisire i dati forniti dal dichiarante ed inserirli nei singoli quadri della dichiarazione di successione (che deve essere compilata direttamente su supporto software), ricordandosi di inserire agevolazioni e riduzioni, con gli specifici codici dati dall’Agenzia, in corrispondenza al cespite di riferimento nella stringa devoluzione con la attribuzione delle quote ai singoli eredi chiamati.

Dovrà poi, pena il rigetto della pratica, indicare l’Iban (dell’intermediario stesso o del dichiarante) su cui dovranno essere addebitate le imposte dovute in autoliquidazione.

Completata la compilazione dei quadri del nuovo modello, infine, l’intermediario dovrà verificare la pratica tramite il software di controllo presente nel desktop telematico e, una volta validato il file dovrà procedere alla autenticazione ed all’invio dello stesso tramite la solita piattaforma.

Decreto EcoFin 19.12.2018 – tabella coefficenti per calcolo usufrutto

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15
dicembre 2018 del decreto del 12 dicembre 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale la misura del saggio degli interessi
legali di cui all’art. 1284 del codice civile veniva fissata allo 0,8 per
cento con decorrenza dal 1° gennaio 2019, si è reso necessario intervenire anche sui coefficienti da utilizzare per la valorizzazione del diritto di usufrutto.

Di seguito il testo del decreto:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2018
Adeguamento delle modalita’ di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi. (18A08399) (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l’art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che
demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, l’adeguamento delle modalita’ di calcolo dei diritti di
usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della
modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito
l’imposta sulle successioni e donazioni;
Visto l’art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l’art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, concernenti l’istituzione e l’organizzazione del
Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter
e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17
luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di
livello dirigenziale non generale dei dipartimenti», in attuazione
dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 67;
Visto il decreto del 12 dicembre 2018 del Ministro dell’economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15
dicembre 2018, con il quale la misura del saggio degli interessi
legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,8 per
cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Decreta:

Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell’art. 46, comma 2, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e’ fissato in 125,00 volte l’annualita’.
2. Il valore del multiplo indicato nell’art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e’ fissato in 125,00 volte l’annualita’.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e’ variato in
ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo
0,8 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati,
alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019.

Roma, 19 dicembre 2018

Il direttore generale delle finanze
Lapecorella
Il ragioniere generale dello Stato
Franco

La nuova tabella, pertanto, emanata con Decreto del Ministro EcoFin del 19.12.2018, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28.12.2018 ed è disponibile in allegato.

usufrutto