La corte di cassazione, con ordinanza n. 1682/2019 del 22 gennaio 2019 interviene sul tema dell’annullamento del testamento, chiarendo che il disturbo bipolare di cui soffre un testatore, anche se potenizialmente può comportare una grave compromissione della capacità di autodeterminazione, se non è accertato formalmente in una pronuncia di interdizione, non comporta automaticamente una incapacità naturale del testatore, in quanto tale condizione non determina un l’assoluto stato di incoscienza né la perdita della capacità di autodeterminarsi e la conseguente necessità di assistenza ai fini del compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a carico dello stesso.
Ne consegue che la prova dello stato di incapacità naturale ex art. 428 c.c. rimane a carico della parte che ha chiesto l’annullamento del testamento e non a carico del convenuto.
La questione in esame nasce dalla domanda di annullamento di due testamenti olografi proposta da uno dei discendenti del de cuius, che chiedeva di annullare le due disposizioni di ultima volontà e aprire così la successione legittima. La richiesta trovava fondamento nel fatto che il de cuius, essendo affetto da un grave e datato disturbo bipolare, non sarebbe stato capace, al momento della redazione di due testamenti, di autodeterminarsi consapevolmente.
I tre gradi di giudizio, tutti conformi fino alla pronuncia della Cassazione, invece, hanno sostenuto (cosi come da giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione peraltro) che, anche se era stato accertato il disturbo bipolare del testatore, comunque, lo stesso non era mai stato interdetto e, dunque, non risultava accertata la sussistenza di uno stato di incapacità che avesse la caratteristica di essere permanente e/o abituale.
La corte, nella sua pronuncia che chiude definitivamente il giudizio, si inserisce così nel solco già precedentemente impostato (ex multis: Cass. sez. 6 – 2, del 19/02/2018, n. 3934; Cass. sez. 10/10/2018, n. 25053) ribadendo che, in tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. In ordine alla ripartizione dell’onere della prova, poiché lo stato di capacità naturale ex art. 428 c.c. costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità. E detta prova non è stata raggiunta in alcun modo da parte ricorrente.