Commento all’ordinanza Cassazione Civile, Sesta Sezione, n.32770/2018
La Corte di Cassazione, Sesta Sezione, con ordinanza 32770 del 19 dicembre u.s. interviene nuovamente sull’annoso problema interpretativo che riguarda la rilevanza o meno, ai fini della c.d. ‘accettazione tacita dell’eredità’, della presentazione della dichiarazione di successione e della collegata voltura catastale presentata.
L’accettazione dell’eredità è, per il nostro ordinamento, quell’atto cui si collega l’effetto di consentire al chiamato all’eredità di diventare definitivamente erede. Il Codice Civile prevede le modalità di accettazione dell’eredità in espressa e tacita (art. 474 c.c.): la prima consiste in un’esplicita dichiarazione di volontà; la seconda invece, ai sensi dell’art. 476 c.c.,consiste nel compimento di particolari atti tali da presupporre necessariamente la volontà di accettare da parte del chiamato e che il chiamato stesso non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede.
Ciò premesso, negli anni, dottrina e giurisprudenza si sono pronunciate in riferimento a varie fattispecie concrete per individuare, nel merito, quei particolari comportamenti concludenti che, in effetti, comportano ‘accettazione tacita’, così da distinguerli da quei comportamenti che invece, venendo classificati come di natura conservativa, permettono al chiamato all’eredità di mantenere detto status senza veder convertita la propria posizione in erede puro e semplice.
In riferimento in particolare all’atto oggetto di esame, ovvero, la voltura catastale, adempimento necessario per individuare i soggetti che subentrano negli obblighi di carattere tributario che già facevano capo al de cuius, la giurisprudenza si è espressa, negli anni, chiarendo che, seppur sia vero che la legge fiscale stabilisca, a carico di chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, l’obbligo di presentare domanda di voltura catastale nei trenta giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione, è altrettanto vero che detta presentazione, avendo la voltura una funzione sia fiscale che civile, comporta, per il firmatario, accettazione tacita dell’eredità.
In tal senso, ex multis, Cassazione civile, 12/04/2002, n. 5226, sez. II; Cassazione civile, 07/07/1999 n. 7075, sez. II., Cassazione civile, sez. II, 11/05/2009, n. 10796.
La recente giurisprudenza.
In questo ambito giurisprudenziale, contestato solo recentemente da una prima voce fuori dal coro, l’ordinanza 07.03.2017 del Tribunale di Torino che, qualificando la voltura catastale come adempimento unicamente fiscale (peraltro previsto come obbligatorio a carico del contribuente) nè escludeva la rilevanza giuridica e la sua configurabilità quale accettazione tacita dell’eredità, si inserisce l’ordinanza in oggetto.
La Cassazione, interpellata a seguito di ricorso di due sorelle che, avendo presentato voltura catastale e successivamente effettuato rinuncia all’eredità, sostenevano la tardività della propria rinuncia proprio perché avvenuta successivamente alla presentazione della voltura,chiarisce che “la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di una accettazione tacita dell’eredità efficace ad ampio spettro soggettivo” e che, come ha chiarito la Corte d’appello nella sentenza impugnata “va valutata l’indubbia rilevanza presuntiva di denuncia di successione e voltura catastale, ma alla luce e nell’ambito del complessivo comportamento delle chiamate”.
La Corte, nel rigettare il ricorso, ha dunque chiarito che l’indagine relativa alla sussistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso, e non è poi censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto.
Ne consegue dunque, con una importante apertura rispetto al passato che, sebbene la voltura porti a presumere la accettazione, essa dovrà essere valutata insieme a tutti gli altri comportamenti della parte, nella valutazione della intervenuta accettazione tacita. Un comportamento di completo disinteresse nei confronti dell’eredità dunque, anche successivamente alla volturazione, così come, a maggior ragione, un disinteresse puntualizzato anche da una rinuncia saranno elementi fondamentali nella valutazione della accettazione in capo al dichiarante della voltura catastale.