Le successioni

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Cassazione Ordinanza 14991/2018 – no alla deducibilità del debito fideiussorio

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14991 dell’8 giugno 2018 è intervenuta in materia di imposta di successione, specificando nel dettaglio le caratteristiche che devono avere le passività per essere effettivamente deducibili.
In particolare la vicenda prendeva le mosse dalla sanzione elevata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente che aveva inserito nel passivo ereditario le garanzie fideiussorie del de cuius.

La cassazione, come anche da precedente giurisprudenza ha precisato che “ai fini della determinazione dell’imposta di successione, l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l’accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e seguenti del d.lgs. 20 ottobre 1990, n. 346 (Cass. 11 febbraio 2011, n. 3349)” e comunque “e, ai fini della determinazione della base imponibile, i soli debiti ereditari deducibili sono quelli liquidi ed esigibili e pertanto le eventuali fideiussioni prestate dal de cuius non costituiscono passività deducibili, a meno che al momento dell’apertura della successione sussista l’insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso, con il conseguente effettivo depauperamento dell’attivo ereditario (Cass. 21 febbraio 2008, n. 4419)”.

Ne consegue che una garanzia fideiussoria, pur passando in capo agli eredi, non essendo un debito certo ed esigibile e rimanendo comunque, nei rapporti interni col debitore principale, il peso economico del debito a carico di quest’ultimo, come dimostrano gli istituti del regresso, della surrogazione e del rilievo, non può nemmeno essere inserita in successione per abbattere la base imponibile.

L’unico caso in cui il debito rimane in capo agli eredi definitivamente, aprendo la strada ad una deducibilità del debito, è il caso in cui sussista la comprovata insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza

14991

Corte di Cassazione sent.13595/2018 – il termine annuale per la presentazione della dichiarazione non si applica alle integrative

La corte di cassazione, con la recente sentenza n.13595/2018 si pronuncia in merito al termine annuale di presentazione della dichiarazione di successione e della sua non applicabilità alle dichiarazioni integrative.

La questione nasce dall’istanza di rimborso presentata da una Onlus la quale sosteneva che, in seguito del riconoscimento legale della fondazione le imposte, in precedenza versate in misura proporzionale, erano dovute in misura fissa e quindi chiedeva il rimborso delle maggiori somme versate.

La cassazione, accogliendo il ricorso precisa che “il termine annuale per la dichiarazione di successione non è applicabile alla dichiarazione integrativa presentata dall’odierna ricorrente in data 13.11.2007 (la dichiarazione di successione era stata presentata in data 27.3.2006). L’art. 28 comma 6 del d.lgs 346/1990 non richiama l’art. 31 con riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione di successione non essendo prevista alcuna comminatoria di decadenza e tenuto conto che la emendabilità e la retrattabilità della dichiarazione sono sottratte al termine fissato per la presentazione della denuncia medesima (Cass. 26080/2016)“.

Ne consegue la possibilità di modificare ed emendare la prima dichiarazione a prescindere dal decorso del termine annuale previsto per la presentazione della prima dichiarazione.
Di seguito il testo integrale della sentenza:
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2018, n. 13595

Svolgimento del processo
La Fondazione dott.ssa V.S.S. Fondazione Onlus, impugnava il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dall’Agenzia delle Entrate in data 27.3.2006 con la quale essa aveva chiesto la restituzione della differenza di quanto versato, a titolo di imposte ipotecarie e catastali, per complessivi € 22.751,00 in relazione alla dichiarazione di successione della signora V.S.S.. Sosteneva che, in seguito del riconoscimento legale della fondazione le imposte, in precedenza versate in misura proporzionale, erano dovute in misura fissa.
La Commissione tributaria di primo grado rigettata il ricorso.
La Fondazione proponeva appello. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con al sentenza n. 18/1/12 emessa il 14.3.2012 respingeva l’appello.
La contribuente propone ricorso per Cassazione affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990 n. 346, art. 1 e del decreto legislativo 31.10.1990, n. 347, artt. 1 e 10.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990, n. 347, art. 17 comma 5 e dell’art. 14 delle disposizioni di legge in generale.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. del 31.10.1990, n. 346, art. 42 comma 1 lett.) d e dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs. 347/1990, art. 1 comma 2 e art. 10 comma 3 e del principio di capacità contributiva.
5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs 347/1990, art. 1 comma 2 e art. 10 comma 3 e del divieto di discriminazione.
6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990, n. 346, art. 28 comma 6 in relazione agli artt. 27 comma 1 e 29 e 31 commi 1 e 2 del medesimo decreto.
7. I motivi 1, 4 e 5 possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Le censure sono fondate.
Il comma 2 del d.lgs. 347/1990 prevede che non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
L’art. 3 comma 1 del d.lgs. 346/1990 prevede che non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
Sussiste, pertanto, il diritto al rimborso essendo incontestato che la fondazione abbia avuto riconoscimento legale.
8. I motivi 2, 3 e 6 possono essere trattati congiuntamente, in quanto sono connessi.
Le censure sono fondate. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria di Bolzano il termine annuale per la dichiarazione di successione non è applicabile alla dichiarazione integrativa presentata dall’odierna ricorrente in data 13.11.2007 (la dichiarazione di successione era stata presentata in data 27.3.2006). L’art. 28 comma 6 del d.lgs 346/1990 non richiama l’art. 31 con riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione di successione non essendo prevista alcuna comminatoria di decadenza e tenuto conto che la emendabilità e la retrattabilità della dichiarazione sono sottratte al termine fissato per la presentazione della denuncia medesima (Cass. 26080/2016).
Si consideri inoltre che, secondo l’orientamento conforme di questa Corte, in tema d’imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell’obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Alla correzione non osta né l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, né l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell’onere della prova in giudizio, (da ultimo Cass. 2229/2015).
L’evento da cui è sorto il diritto della ricorrente al rimborso dell’imposta ipotecaria e catastale, consistente nel riconoscimento legale della fondazione costituita su ultima volontà della defunta, è avvenuto dopo la presentazione della dichiarazione di successione effettuata in data 27.3.2006.
Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento in punto di fatto, il processo può essere deciso nel merito con raccoglimento del ricorso della contribuente.
In considerazione della modifica, nel tempo della normativa in materia di imposta di successione e della evoluzione della giurisprudenza le spese del giudizio di merito devono essere compensate.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2900,00 oltre accessori.

Interpello 37/2018 – natura del diritto del convivente superstite ad abitare la casa del de cuius

L’Agenzia delle Entrate, su istanza di interpello, risponde in merito al seguente oggetto:
Convivente superstite e diritto di abitazione. – Articolo 1, comma 42 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 – Istanza di Interpello ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, lett. a) Legge 27 luglio 2000, n.212.

Naturalmente l’agenzia stessa e l’istante chiariscono l’impatto del diritto del convivente di continuare ad abitare la casa condivisa con il compagno deceduto previsto con la Legge 76/2016 ma, affrontando la questione fiscale, si addentrano nell’analisi dei contenuti giuridici delle disposizioni contenute nella legge sulle unioni civili.

La vicenda prende le mosse dal quesito formulato dalla sorella, unico erede del de cuius, in merito al diritto di abitare nella casa di quest’ultimo da parte della compagna per i due anni successivi al suo decesso.

Queste le due questioni:

– la convivente more uxorio del de cuius ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune abitazione a prescindere dalla sua residenza anagrafica oppure detta residenza è requisito essenziale per accedere ai diritti riconosciuti al convivente?
– In caso di risposta affermativa, il diritto acquisito dal convivente è un diritto di abitazione (diritto reale) da inserirsi, in analogia con l’art.540 c.c.. in dichiarazione di successione (con tutti i risvolti fiscali che ne derivano e che hanno spinto, peraltro, l’istante a interpellare l’Agenzia delle Entrate), oppure si tratta di un diritto personale di godimento (assimilabile piuttosto ad una sorta di comodato?

Sul primo punto la Agenzia, scendendo nel merito della questione, chiarisce che “la circolare n.7 del 2018 in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione ha precisato che “poiché ai fini dell’accertamento della stabile convivenza la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione 28.07.2016 n.64), tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n .445 del 2000”. Pertanto, con riferimento al caso oggetto dell’interpello in esame si ritiene che lo status di convivente possa essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione resa ai sensi del citato articolo 47 sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius.”

Quanto al secondo punto è bene fare una premessa: una cosa è dire che il convivente acquista un diritto di abitazione nell’immobile di convivenza, intendendo per esso l’acquisto di un diritto reale minore, tale quindi da incidere sul possesso del bene e per il quale è necessaria la trascrizione e, eventualmente è da valutare l’inserimento in dichiarazione di successione alla stregua dell’art.540 c.c.; altra cosa è dire che il convivente superstite acquisisce un diritto personale di godimento, tale quindi da non incidere sul possesso bensì sulla mera detenzione del bene (alla stregua di una sorta di comodato “ex lege”).

L’istante propenderebbe per la prima tesi (anche se più gravosa nei suoi confronti quanto ad effetti giuridici in quanto graverebbe la sua piena proprietà, acquisita con la successione del fratello, trasformandola in nuda proprietà gravata dal diritto di abitazione della convivente), cosi da poter accedere alle agevolazioni fiscali ad essa collegate; l’agenzia invece, prendendo le mosse dal testo della L.76/2016, non può che propendere per la seconda tesi, considerando detto diritto, a scadenza, si ricorda, biennale, come un diritto personale di godimento da non doversi indicare in successione.

Di seguito il testo della risposta ad interpello 37/2018 37

Cassazione Civile 21555/2018 – per contestare il testamento non serve querela di falso

21555-2018

Cassazione Civile, sez. II, 21555/2018 – azione di accertamento negativo per disconoscere il testamento

La cassazione civile  Sez. II, interviene,  con la sentenza 3 settembre 2018, n. 21555, in materia di prova della falsità della scheda testamentaria. (altro…)

Attestazione di avvenuta presentazione telematica

Tra le novità introdotte all’interno dell’ultima versione delle istruzioni ministeriali per la compilazione del Nuovo modello di dichiarazione di successione telematica, la più impattante è sicuramente la possibilità, fino al 14 marzo 2018 esclusa, di chiedere telematicamente anche il rilascio della famigerata copia conforme o, per usare i termini usati dall’Agenzia, la attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.

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