La cassazione civile Sez. II, interviene, con la sentenza 3 settembre 2018, n. 21555, in materia di prova della falsità della scheda testamentaria.In particolare, sostiene la Cassazione, la parte che contesta l’autenticità del testamento olografo non è tenuta a proporre querela di falso, ma deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
La Cassazione, infatti, chiarisce che “le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, componendo un conflitto di giurisprudenza, hanno stabilito il seguente principio: la parte che contesti l’autenticità
del testamento olografo non è tenuta a proporre querela di falso, ma «deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo» (sent. n. 12307/2015)”.
La decisione presa a suo tempo dalle Sezioni Unite risolveva una questione che vedeva dottrina e giurisprudenza suddivisi su due orientamenti differenti: il disconoscimento della scrittura privata e la querela di falso.
In particolare chi sosteneva la tesi del disconoscimento della scrittura privata riteneva che il testamento olografo, nonostante i requisiti di forma previsti dall’art. 602 c.c., fosse da annoverare tra le scritture private e quindi, per contestarne l’autenticità, sarebbe stato sufficiente che colui contro il quale fosse prodotto il testamento disconoscesse la scrittura.
La tesi peraltro veniva criticata a causa del rapporto intercorrente tra il soggetto che disconosce il testamento e colui che, invece, ha redatto la scheda testamentaria, in quanto chi si trova a dover disconoscere il testamento non sempre è un erede, mentre l’art. 214 c.p.c., intitolato “disconoscimento della scrittura privata” prevede espressamente che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”. Chi non era nominato erede dunque, sostenevano i contestatori di questa prima tesi, non potevano disconoscere il testamento ai sensi di detto articolo.
Chi invece sosteneva la tesi a favore della querela di falso individuava nella scheda testamentaria una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, che la differenziava dalle altre scritture private, rendendosi quindi necessaria, per la sua contestazione, nonostante non fosse un atto pubblico, la procedura di querela di falso.
La Cassazione, comunque, ha optato per una soluzione alternativa: la proposizione di un’azione di accertamento negativo che contemperi le esigenze contrapposte lamentate in quanto:
-mantiene definitivamente il testamento olografo nella sfera delle scritture private, senza paragonarlo ad un atto pubblico, non introducendo il pericoloso concetto di scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe “di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso”;
-regola l’onere probatorio in modo che questo verta su colui che contesti l’autenticità del testamento;
-evita l’introduzione di un procedimento incidentale ad hoc come quello di querela di falso
Non quindi un semplice disconoscimento né, tantomeno un pesante processo incidentale per la querela (con onere della prova a carico del querelante peraltro).
Di seguito il testo integrale della sentenza