Le successioni

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Monthly Archives: settembre 2016

Corte Costituzionale Sent.213/2016 – anche il convivente more uxorio ha diritto ai congedi ex L.104

Sulla linea delle ultime riforme in materia di rapporti di famiglia che hanno recentemente portato anche al riconoscimento giuridico delle convivenze more uxorio ai sensi e per gli effetti della L. 76/2016, anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 2016 ha dato rilevanza a detto rapporto stabilendo il rilevante principio secondo cui anche il convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di usufruire, con gli stessi diritti dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992.

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Master Class Rapporti di Famiglia

Master Class Rapporti di Famiglia

Geo Network è lieta di proporre un corso avanzato di formazione in natura di Rapporti patrimoniali e personali della coppia (matrimonio, unioni civili, convivenze di fatto).

La legge n. 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto, entrata in vigore il 05 Giugno 2016, si preannuncia già come una riforma che avrà una portata rivoluzionaria nella disciplina dei rapporti personali e patrimoniali nel diritto di famiglia. Da oggi, infatti,  le coppie composte da persone dello stesso sesso divengono un’entità giuridicamente rilevante, con regole e strumenti certi, forniti dalla legge. Non meno importante è la parte della nuova normativa dedicata alle coppie “di fatto”, che finalmente cessano di essere tali e ricevono il riconoscimento e la tutela che la civiltà giuridica impone.
Vista la radicalità delle modifiche al diritto di famiglia che la riforma apporta, quest’ultima è diventata fin d’ora oggetto di approfondita riflessione da parte di numerosi studiosi in considerazione delle molteplici conseguenze che la nuova disciplina introduce, sia a livello di rapporti personali di coppia che di rapporti patrimoniali nell’ambito della famiglia di fatto e di diritto.
Il quadro che l’operatore del diritto, specializzato o interessato al diritto di famiglia, si trova di fronte è, pertanto, in forte evoluzione e ciò determina una maggiore necessità di aggiornamento, idoneo a determinare comprensione del significato e dei meccanismi della nuova legge e delle connessioni e ricadute che essa determinerà su tutto il sistema. Si tratta infatti di una normativa destinata, oltre a determinare modifiche culturali e nel costume, ad avere larga applicazione nel sociale, con conseguenti altrettanto ampie ricadute giurisprudenziali.

A CHI E’ RIVOLTO?

A TUTTI I PROFESSIONISTI e CAAF che si occupano di consulenza in materia di diritto di famiglia, di pratiche successorie e di gestione del patrimonio familiare.

CARATTERISTICHE

Master Class Rapporti di Famiglia è stato realizzato per tutti i professionisti che desiderano ripassare i principi e gli istituti principali del diritto di famiglia con studio particolareggiato delle nuove disposizioni di legge sulle unioni civili e convivenze di fatto, della dottrina più accreditata e giurisprudenza di merito, con studio di casi pratici con elementi particolari ritenuti interessanti per approfondimenti.
Durante le lezioni si approfondiranno infatti i tradizionali istituti del diritto di famiglia quali rapporti personali e patrimoniali interfamiliari, i vari regimi patrimoniali e convenzioni attuabili all’interno della famiglia, i rapporti successori ecc. tutti analizzati anche alla luce delle novità ed estensioni applicative previste con la legge 76/2016.
Rappresenta anche un ottimo strumento di formazione per i collaboratori dello studio professionale e del CAAF a cui vengono affidate incombenze relative alle singole pratiche.
Il corso è composto da una serie di 12 lezioni che si svolgeranno tramite webinar in diretta di 60 minuti cadauno con cadenza mensile.
Al fine di garantire l’alta qualità e la possibilità per i partecipanti di interagire coi docenti in diretta tramite i singoli webinar, il corso è a numero chiuso.

Il numero complessivo di ore di formazione è pari a 12, per maggiori informazioni, trovate la brochure ed il calendario completo qui.

Di seguito potete vedere ed ascoltare la prima lezione gratuita del nostro nuovo webinar 

 

Vi aspettiamo con piacere al prossimo Master Class Rapporti di famiglia!

Unioni civili: i primi regolamenti attuativi

Prosegue l’iter per rendere del tutto applicabile la legge 76/2016, che ha scosso le fondamenta del nostro tradizionale diritto di famiglia, introducendo l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tal senso sono stati pubblicati due decreti attuativi: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, in vigore dal 29 luglio 2016 e il decreto del Ministro dell’Interno del 28/7/2016.

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Cassazione civile 22840/2009 – la rappresentazione non opera se il chiamato è il nipote

La rappresentazione opera all’infinito sia in linea retta che collaterale ma deve passare per forza dal figlio o dal fratello del de cuius. In caso di destinazione testamentaria direttamente ai nipoti, invece, la rappresentazione non opera.
In questo senso si è espressa la cassazione II sezione civile con sentenza n.22840 del 28.10.2009 sostenendo che non è possibile subentrare in linea retta o collaterale “all’infinito” nella successione, in forza dell’istituto della rappresentazione se nel testamento (o per legge) il primo chiamato è un nipote del de cuius. In sostanza quindi, si legge nella sentenza in commento, la cosiddetta “rappresentazione” non opera se il chiamato all’eredità che non può o non vuole accettare è un soggetto diverso dal figlio o dal fratello del defunto e, in particolare, si tratta di un parente in linea collaterale (come è il figlio di un fratello del defunto) oppure anche di un parente in linea retta, quale è il figlio del figlio (suo nipote). La rappresentazione quindi, secondo il combinato disposto degli artt.467 e 468 del codice civile, può si avere luogo all’infinito (sia nella linea retta che nella linea collaterale), ma solo se il primo chiamato all’eredità è un figlio o un fratello del de cuius, mentre non opera se con il testamento viene istituito erede un soggetto diverso, pur se si tratta di un discendente in linea retta del defunto

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