Le successioni

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1 webinar MC successioni – modulo Advanced: focus sugli argomenti del secondo semestre

Questi invece gli argomenti che verranno approfonditi nel secondo semestre del corso master class successioni mod. advanced 2015

 Accettazione con beneficio d’inventario

 Nel momento in cui un erede accetta l’eredità può farlo in forma pura e semplice (tacita per fatti concludenti o espressa con una dichiarazione) ed in tal caso confonderà il proprio patrimonio personale con quello del de cuius, diventando matrimonialmente responsabile dei debiti contratti dal de cuius anche con il proprio patrimonio personale, oppure farlo con beneficio di inventario (naturalmente possibile solo in forma espressa).

 In questo secondo caso il soggetto avrà la possibilità di mantenere il proprio patrimonio personale separato da quello del de cuius preservandolo da eventuali aggressioni di creditori dello stesso. Per mantenere detto beneficio però è necessario che il richiedente rispetti tutti gli adempimenti richiesti dal codice civile avviando la collegata procedura giudiziale; pena la perdita del beneficio e la confusione dei due patrimoni.

Vedremo dunque nel dettaglio la procedura e tutti gli step da seguire per acquisire e soprattutto non perdere il beneficio.

 Le successioni di de cuius domiciliati fiscalmente in Italia e possessori di beni e attività estere

 La scelta di questo ulteriore argomento è ben evidente: sempre di più ciò troviamo di fronte a una realtà multirazziale ed un mondo internazionale, motivo per cui assume sempre più rilievo, da un lato, il diritto internazionale privato, dall’altro la gestione della fiscalità internazionale.

 La questione delle successioni internazionali viene affrontata innanzi tutto, nella lezione in questione, dal punto di vista fiscale.

L’aspetto rilevante da prendere in considerazione, dal punto di vista fiscale, è il domicilio fiscale del de cuius: sulla base di questo infatti si individua la competenza fiscale e quindi l’imponibilità fiscale della successione.

 In questo quadro si inserisce il certificato successorio europeo, il documento individuato dall’Unione Europea come necessario per il riconoscimento e la certificazione dello status di erede, valevole anche all’estero in tutto il territorio dell’Unione.

 Patti successori e patti di famiglia

 Argomento di nicchia ma che assume, anno dopo anno, un ruolo sempre più importante nel nostro ordinamento, sono i patti di famiglia ovvero quei contratti che, in deroga al divieto di patti successori, permettono all’imprenditore di trasferire la propria impresa, azienda, partecipazione sociale a quello/i dei suoi discendenti che prosegue nell’attività.

 Il patto, a differenza di un testamento o una donazione, atti in futuro riducibili dagli eredi legittimari pretermessi, vede come obbligatoria la partecipazione (e quindi l’accordo) e la liquidazione di tutti coloro che sarebbero eredi legittimari se in quel momento si aprisse la successione (in sostanza tutti coloro che avrebbero titolo a contestare la lesione della propria quota di riserva), e quindi impedisce a tutti la futura contestazione.

 I vincoli di destinazione: aspetti civili e fiscali

 Altro istituto che, rinnovato nei contenuti e nella sua applicazione, sta prendendo campo anche per gestire questioni successorie e di diritto familiare è il vincolo di destinazione.

Sempre esistito nel nostro ordinamento come istituto regolato nel dettaglio per soddisfare esigenze specifiche (vedi fondo patrimoniale o patrimonio destinato nelle società), il vincolo di destinazione è stato ora sdoganato come un istituto che permette di vincolare e destinare parti di patrimonio al perseguimento di qualunque finalità ritenuta lecita dal nostro ordinamento.

 All’interno dei vincoli di destinazione trova poi un posto d’onore il Trust, quell’istituto di common law tipico dei paesi di matrice anglosassone che permette di vincolare e destinare parte del patrimonio, costituito come un blocco a se stante e gestito dal soggetto gestore in base ad uno specifico programma di gestione.

 Oltre a studiare l’evoluzione e le ipotesi di applicazione di questi istituti ne vedremo anche il risvolto di imponibilità fiscale, che differenzia le singole tipologie di vincolo con trattamento impositivo diverso.

 Donazioni dirette ed indirette e atto di opposizione alla donazione

 Un ultimo argomento da approfondire: le donazioni.

La donazione, sia che avvenga in forma diretta, sia che avvenga in forma indiretta, spesso è utilizzata come anticipo di una successione, talvolta addirittura come un tentativo di pretermettere, parzialmente o totalmente, uno degli eredi legittimari. Ne consegue la contestazione, un domani che si aprirà la successione del donante, da parte dei legittimari, della donazione stessa con l’esperimento della azione di riduzione.

Azione di riduzione, esercitabile entro 10 anni dalla morte del de cuius, che potrebbe portare alla restituzione all’eredità di beni posseduti dal donatario anche da molto tempo, anche oltre il ventennio.

Contestualmente all’azione di riduzione l’erede dovrà poi esercitare la azione di restituzione nei confronti del terzo chiamato, acquirente del bene donato o titolare di diritti reali minori imposti sul bene stesso. Al contrario della azione di riduzione, l’azione di restituzione è preclusa a carico del terzo decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, salvo che il futuro erede, prima del decorso di detto ventennio, non abbia notificato e trascritto l’atto di opposizione alla donazione.

È dunque interessante vedere il funzionamento di detto atto, l’unico che impedisce il consolidamento degli atti di terzo su donazioni fatte da un futuro de cuius una volta consolidato il decorso del ventennio.

 Naturalmente si rinvia al calendario di dettaglio ed alle singole lezioni in materia per gli approfondimenti necessari.

 

1 webinar MC successioni – modulo Advanced: focus sugli argomenti del primo semestre

Dall’analisi delle domande formulate durante il primo webinar del modulo advanced di master class successioni appare evidente come molti dei quesiti saranno oggetto di trattazione nel corso della lezione destinata all’argomento stesso.

Ritengo dunque opportuno rinviare articoli di approfondimento o riepilogativi argomento per argomento all’esito delle rispettive lezioni monografiche, a cui rinvio invitandovi ovviamente a partecipare.

Nel frattempo facciamo però il punto sugli argomenti scelti; questi in particolare gli argomenti del primo semestre: 

Imposta di successione e accessorie – novità 2015

 Innanzi tutto una lezione sulle imposte dovute in caso di successione: dall’imposta principale alle ipocatastali, dovute se cadono in successione beni immobili, tenendo conto di agevolazioni, esoneri, esenzioni etc…

 Naturalmente focalizzeremo l’attenzione sui principi impositivi, le aliquote e le agevolazioni previste senza trascurare le novità 2015.

 Accettazione dell’eredità e tutela del terzo acquirente

La scelta di approfondire le conseguenze della intervenuta accettazione dell’eredità o meno in caso di compravendita dei beni ricevuti in successione è dovuta al fatto che molto spesso, per una non corretta interpretazione della normativa vigente si ritiene già espletato l’adempimento con la mera trascrizione della dichiarazione di successione (che avviene direttamente ad opera dell’ufficio).

In realtà, così come la dichiarazione di successione è un documento fiscale senza alcuna rilevanza civile, analogamente la sua trascrizione non ha gli effetti propri delle trascrizioni immobiliari.

È bene dunque valutare in modo approfondito quali sono quegli atti che una volta trascritti consolidano il titolo d’acquisto e consolidano la circolazione immobiliare, garantita nella sua opponibilità erga omnes, solo dalla continuità delle trascrizioni.

 Agevolazione prima casa

 Altro argomento che merita una attenzione particolare ed una trattazione monografica è poi la agevolazione prima casa, quell’istituto che consente all’erede, in presenza di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di cui dovrà autocertificare il possesso, di scontare le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e di ridurre (con la riduzione del moltiplicatore catastale) il valore catastale su cui calcolare anche l’imposta successoria.

 Quanto a quest’ultimo punto si ricorda che mentre in caso di calcolo del valore catastale su immobile prima casa la rendita dovrà essere rivalutata del 5% e poi moltiplicata per 110 mentre, per la seconda casa, la rendita rivalutata dovrà essere moltiplicata per 120. ( oppure rendita non rivalutata rispettivamente per 115,50 e 126).

 Sarà possibile, in detta occasione, analizzare tutta la giurisprudenza fiscale in materia chiarendo tutti i punti che sono stati negli anni oggetto di contrasto tra Agenzia e contribuenti.

 I fabbricati rurali e i fondi rustici: trattamento fiscale nella compilazione del modello 4

 Altro argomento di interesse è il trattamento fiscale dei fabbricati rurali da sempre considerati esenti da imposta di successione. Negli ultimi anni infatti, con l’accatastamento dei fabbricati rurali ci si trova di fronte a successioni che comprendono fabbricati rurali accatastati al catasto fabbricati e con autonoma rendita catastale; in tale caso dunque è opportuno capire come trattare detti immobili in dichiarazione, cosi da permetterne la volturazione senza incidere sulle imposte dovute.

Spunti di approfondimento – 1 webinar MC Successioni – modulo Base

I buoni postali e la dichiarazione di successione

 Pur essendo un argomento non trattato direttamente nel webinar in oggetto, il trattamento fiscale dei buoni postali e il loro inserimento in successione ha portato i partecipanti del corso a sollevare alcune domande e richieste di chiarimenti; da qui la necessità di approfondire la questione.

(altro…)

Spunti di approfondimento – 1 webinar MC Successioni – modulo Base

Assunzione status di erede e conseguenze

Il primo webinar del modulo base di master class successioni si è occupato delle conseguenze della accettazione dell’eredità, ovvero la assunzione dello status di erede.

Riepiloghiamo insieme i concetti più importanti e che hanno portato i partecipanti al corso a sollevare numerose domande.

Quando si apre una successione (morte del de cuius) si individuano i chiamati all’eredità (coloro che si trovano, per legge o per testamento, nella posizione giuridica di poter diventare eredi).

I chiamati all’eredità possono:

  • – accettare l’eredità e quindi diventare eredi;
  • – rinunciare all’eredità.

Nel primo caso accetteranno l’eredità:

  • – in forma espressa (pura e semplice o con beneficio di inventario)
  • – in forma tacita (per fatti concludenti ovvero con qualunque comportamento che si configuri come accettazione).

Nel secondo caso rinunceranno all’eredità e quindi usciranno dalle linee ereditarie come se non fossero mai stati chiamati.

Per decidere se accettare o meno l’eredità i chiamati hanno 10 anni di tempo (ridotti a tre mesi se sono nel possesso di beni ereditari); decorsi i 10 anni senza che sia intervenuta accettazione si considereranno definitivamente rinunciatari. Naturalmente qualunque atto di godimento o disposizione sui beni ereditari nel frattempo intervenuto comporterà accettazione tacita dell’eredità. Ad esempio, la vendita di un bene ereditario comporta accettazione tacita dell’eredità (se poi il bene è un immobile è necessario trascrivere detta accettazione non per dimostrare la assunzione del titolo di erede, per la quale basterebbe la compravendita, bensì per ripristinare la continuità delle trascrizioni immobiliari, necessaria per rendere opponibile erga omnes l’ultima trascrizione effettuata).

Al contrario di altri atti di godimento o disposizione sui beni ereditari non comporta mai accettazione dell’eredità, nemmeno tacita, la presentazione della dichiarazione di successione in quanto atto meramente fiscale. Potrebbe, eventualmente configurarsi accettazione solo per il firmatario laddove avesse allegato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si è dichiarato erede; lo stesso però può anche,legittimamente, presentare la dichiarazione allegando un atto notorio in cui si dichiara chiamato all’eredità evitando detta conseguenza.

Tornando alla accettazione dell’eredità questa oltre che in forma tacita può avvenire in forma espressa pura e semplice ed espressa con beneficio di inventario.

Il beneficio di inventario (facoltà per i maggiorenni capaci d’agire, obbligo per minori, interdetti ed inabilitati) consente all’erede di mantenere il proprio patrimonio personale separato da quello del de cuius rispondendo per eventuali debiti ereditari solo nei limiti del patrimonio ereditario ricevuto ma, per il resto, vale come una accettazione normale quindi successivamente non si potrà più effettuare rinuncia.

Ne consegue che laddove l’eredità sia negativa gli eventuali creditori si rifaranno sul patrimonio ereditario nei limiti di capienza dello stesso.

L’accettazione pura e semplice invece comporta la confusione patrimoniale tra patrimonio del de cuius e patrimonio dell’erede con la conseguente responsabilità patrimoniale di quest’ultimo per i debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.

È bene sottolineare infine che il fatto che sussista un testamento che destina singoli beni a singoli soggetti non significa per forza essere in presenza di meri legatari essendo la distinzione tra i due soggetti da valutare dal tipo di attribuzione patrimoniale e non dal termine usato (ex art. 588). Naturalmente è impensabile che un testatore nomini un legatario a cui lasciare beni del patrimonio attivo e gli eviti così la nomina ad erede con le conseguenze patrimoniali di responsabilità debitoria che ne conseguono.

Le caratteristiche di accettazione espressa e tacita, nonché l’analisi delle figure di erede e legatario e le loro interazioni saranno comunque oggetto del prossimo webinar del modulo base programmato per l’11 febbraio p.v.