Le successioni

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Spunti di approfondimento – 1 webinar MC Successioni – modulo Base

Assunzione status di erede e conseguenze

Il primo webinar del modulo base di master class successioni si è occupato delle conseguenze della accettazione dell’eredità, ovvero la assunzione dello status di erede.

Riepiloghiamo insieme i concetti più importanti e che hanno portato i partecipanti al corso a sollevare numerose domande.

Quando si apre una successione (morte del de cuius) si individuano i chiamati all’eredità (coloro che si trovano, per legge o per testamento, nella posizione giuridica di poter diventare eredi).

I chiamati all’eredità possono:

  • – accettare l’eredità e quindi diventare eredi;
  • – rinunciare all’eredità.

Nel primo caso accetteranno l’eredità:

  • – in forma espressa (pura e semplice o con beneficio di inventario)
  • – in forma tacita (per fatti concludenti ovvero con qualunque comportamento che si configuri come accettazione).

Nel secondo caso rinunceranno all’eredità e quindi usciranno dalle linee ereditarie come se non fossero mai stati chiamati.

Per decidere se accettare o meno l’eredità i chiamati hanno 10 anni di tempo (ridotti a tre mesi se sono nel possesso di beni ereditari); decorsi i 10 anni senza che sia intervenuta accettazione si considereranno definitivamente rinunciatari. Naturalmente qualunque atto di godimento o disposizione sui beni ereditari nel frattempo intervenuto comporterà accettazione tacita dell’eredità. Ad esempio, la vendita di un bene ereditario comporta accettazione tacita dell’eredità (se poi il bene è un immobile è necessario trascrivere detta accettazione non per dimostrare la assunzione del titolo di erede, per la quale basterebbe la compravendita, bensì per ripristinare la continuità delle trascrizioni immobiliari, necessaria per rendere opponibile erga omnes l’ultima trascrizione effettuata).

Al contrario di altri atti di godimento o disposizione sui beni ereditari non comporta mai accettazione dell’eredità, nemmeno tacita, la presentazione della dichiarazione di successione in quanto atto meramente fiscale. Potrebbe, eventualmente configurarsi accettazione solo per il firmatario laddove avesse allegato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si è dichiarato erede; lo stesso però può anche,legittimamente, presentare la dichiarazione allegando un atto notorio in cui si dichiara chiamato all’eredità evitando detta conseguenza.

Tornando alla accettazione dell’eredità questa oltre che in forma tacita può avvenire in forma espressa pura e semplice ed espressa con beneficio di inventario.

Il beneficio di inventario (facoltà per i maggiorenni capaci d’agire, obbligo per minori, interdetti ed inabilitati) consente all’erede di mantenere il proprio patrimonio personale separato da quello del de cuius rispondendo per eventuali debiti ereditari solo nei limiti del patrimonio ereditario ricevuto ma, per il resto, vale come una accettazione normale quindi successivamente non si potrà più effettuare rinuncia.

Ne consegue che laddove l’eredità sia negativa gli eventuali creditori si rifaranno sul patrimonio ereditario nei limiti di capienza dello stesso.

L’accettazione pura e semplice invece comporta la confusione patrimoniale tra patrimonio del de cuius e patrimonio dell’erede con la conseguente responsabilità patrimoniale di quest’ultimo per i debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.

È bene sottolineare infine che il fatto che sussista un testamento che destina singoli beni a singoli soggetti non significa per forza essere in presenza di meri legatari essendo la distinzione tra i due soggetti da valutare dal tipo di attribuzione patrimoniale e non dal termine usato (ex art. 588). Naturalmente è impensabile che un testatore nomini un legatario a cui lasciare beni del patrimonio attivo e gli eviti così la nomina ad erede con le conseguenze patrimoniali di responsabilità debitoria che ne conseguono.

Le caratteristiche di accettazione espressa e tacita, nonché l’analisi delle figure di erede e legatario e le loro interazioni saranno comunque oggetto del prossimo webinar del modulo base programmato per l’11 febbraio p.v.


2 commenti

  1. FRANCO ha detto:

    FRANCO
    di regola quando un erede richiede alla Banca o Posta la dichiarazione di consistenza patrimoniale alla data del decesso del decuius l’Istituto richiede la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel quale il chiamato all’eredità deve(sempre secondo l’Istituto) autocertificarsi in qualità di erede.
    Presumo che in questo caso al chiamato all’eredità possa venir meno il diritto di rinuncia alla stessa.

    • Amministratore ha detto:

      e’ esatto, la Banca o Posta con la dichiarazione sostitutiva vede garantito il pagamento al creditore corretto o, quantomeno, quello apparente.
      il dichiarante peraltro, con detto documento accetta l’eredità

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