L’esecutore testamentario e la vendita degli immobili: come si presenta la dichiarazione e chi paga le imposte?
Da sempre le posizioni di esecutore testamentario o curatore dell’eredità giacente sono controverse dal punto di vista delle modalità con cui sono tenuti a presentare la dichiarazione e pagare le relative imposte.
Più semplice era la situazione quando, con il modello cartaceo, si potevano ad esempio mettere già gli eredi calcolando correttamente le imposte, cosa che, in caso di curatore dell’eredità giacente, ma anche in caso di esecutore testamentario, con il nuovo modello non si può fare.
Tra le questioni più gettonate è la corretta soluzione fiscale del caso in cui venga nominato un esecutore testamentario con l’obbligo a suo carico di vendere gli immobili oggetto di successione e trasferire il ricavato ad alcuni eredi/legatari nominati.
In questo caso come presenta la successione l’esecutore? Inserisce gli immobili e vi paga le relative imposte o applica l’art.44 comma 3 del TUS, essendo la somma da tassare ancora non individuata in quanto il legato di credito finale è al momento sospeso in attesa della vendita, e quindi non inserisce nulla in successione?
La soluzione, fornita dall’Agenzia nella risposta ad interpello n. 471/2019 è, purtroppo, nel senso di sottoporre comunque a tassazione gli immobili. Se infatti è vero che la trascrizione della successione deve avvenire nei confronti dell’esecutore testamentario, quale possessore degli immobili in questione e che egli è annoverato tra coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione, allora egli dovrà inserire gli immobili in successione, pagare le ipocatastali dovute ed, eventualmente, anche l’imposta di successione che verrà liquidata dall’ufficio.
Una volta effettuata la vendita l’esecutore testamentario (ammesso che ciò sia tecnicamente possibile come vedremo tra poco) o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della cessione e la relativa imposta di successione riliquidata, eventualmente procedendo al conguaglio. Non saranno invece ripetibili l’imposta ipotecaria e catastale.
Tutto chiaro, anche se piuttosto oneroso, direi.
Il problema è che il software di controllo dell’Agenzia delle Entrate, necessario step per validare il file che potrà poi essere autenticato e inviato all’Agenzia, non permette che l’esecutore testamentario sia anche erede o comunque imputi a se stesso i beni su cui poi liquidare le imposte (come invece richiesto sia ai sensi della normativa civilistica che gli imputa il possesso dei beni in attesa della vendita; sia ai sensi della normativa fiscale come si è visto nell’Interpello).
Le specifiche del software porevedono infatti che: Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell’eredità giacente) o 6 (amministratore dell’eredità) o 7 (esecutore testamentario), il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA
E allora come fare? L’unica soluzione che viene alla mente è indicare (in questo caso in cui i beni sono a lui attribuiti in attesa della vendita) l’esecutore testamentario come erede dichiarante e devolvere a lui i beni che saranno oggetto di vendita.
Dal punto di vista del calcolo delle imposte è una ricostruzione corretta ed è un sistema per superare l’empasse che non viene preventivamente bloccato in fase di controllo (il software dell’Agenzia non rileva infatti la presenza dell’esecutore); resta chiaro che è una soluzione imperfetta e che qualche Agenzia potrebbe contestarla. Certo, in tal caso, dovrebbe però anche fornire una soluzione alternativa.
Interpello 241/19 garage di proprietà e agevolazione prima casa: è possibile?
Con risposta ad interpello n. 241 del 15 luglio 2019, la Agenzia delle Entrate risponde, in merito alla Agevolazione ‘prima casa’, ad un importante quesito: se si vende solo la casa acquistata con le agevolazioni e si mantiene il garage si possono chiedere nuovamente le agevolazioni?
Il dubbio nasce dal fatto che i richiedenti, dopo aver acquistato una casa e un garage con le agevolazioni, hanno venduto solo la casa mantenendo la proprietà del garage. Detto possesso quindi può inibire il loro diritto ad applicare di nuovo la agevolazione perché contrario ai criteri per la concessione di essa?
La risposta della Agenzia è no.
Nella autocertificazione da rendere infatti il contribuente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare e di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo …”.
Nessun riferimento quindi alla proprietà di pertinenze o,comune di altri immobili accatastati in categorie diverse dalla categoria A e F3, le uniche legate all’uso abitativo.
Ciò significa che chi si trova in questa situazione può chiedere nuovamente l’agevolazione prima casa, a patto che naturalmente,acquisti entro un anno dalla alienazione del precedente immobile. Se sarà così avrà anche il credito d’imposta da poter utilizzare in correlazione al nuovo acquisto; se invece farà scadere l’anno senza procedere al nuovo acquisto agevolato verrà chiamato a scontare l’imposta proporzionale sul primo acquisto oltre a interessi e sanzioni.
E se, nonostante l’intenzione di riacquistare entro l’anno al momento della vendita del primo immobile, si accorgesse, ancora nei termini, di non poter procedere al riacquisto infra-annuale?
Per fortuna l’Agenzia, con Risoluzione 112/2012 ha chiarito che, qualora si autodenunci dichiarando di non poter rispettare il termine per il riacquisto, potrà pagare la sola imposta proporzionale e gli interessi maturati ma non anche la sanzione del 30%; sanzione che invece sarà dovuta se farà scadere il termine rendendo così la propria dichiarazione mendace e subirà l’accertamento dell’Agenzia.