ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVENTARIO A FAVORE DI MINORE
COSA ACCADE IN CASO DI OMESSA REDAZIONE DELL’INVENTARIO?
LA PAROLA SPETTA ORA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
Autore: dott.ssa Barbara Bosso de Cardona – abilitata alla professione di Notaio
Con l’ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13 dicembre 2023 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione di un contrasto giurisprudenziale in tema di accettazione con beneficio d’inventario in favore di minori.
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava una madre che, per conto dei figli minori, aveva accettato l’eredità con beneficio d’inventario senza redigere, però, l’inventario. Giunti alla maggiore età i figli avevano rinunciato all’eredità entro il termine annuale previsto dalla legge e, sulla base di ciò, si erano opposti alla richiesta di pagamento da parte della Banca creditrice del padre defunto per il pagamento delle rate del mutuo da lui acceso.
Il principale effetto dell’accettazione con beneficio d’inventario è quello di tenere distinto il patrimonio dell’erede da quello del defunto per cui l’erede risponde dei debiti solo con il patrimonio ereditario e non anche con il proprio patrimonio.
Per ottenere ciò la legge disciplina dettagliatamente l’iter da seguire che prevede l’accettazione con beneficio d’inventario e la redazione dell’inventario; quest’ultimo adempimento può anche precedere la dichiarazione di accettazione ma, comunque, entrambe le formalità vanno osservate nei termini precisi indicati dalla legge, che variano dalla circostanza se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari o non lo è.
I minori, e gli incapaci in generale, devono accettare l’eredità, ai sensi dell’art. 471 c.c., necessariamente con il beneficio d’inventario; in considerazione del fatto che la procedura beneficiata deve essere osservata per loro conto dai genitori o rappresentanti legali, l’art. 489 c.c. prevede che gli incapaci non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato di incapacità quando loro stessi non si siano conformati alle norme previste in tema di accettazione beneficiata.
Ma cosa succede quando il genitore del minore ha accettato con beneficio d’inventario l’eredità devoluta al figlio ma non ha compiuto l’inventario? Una volta divenuto maggiorenne, il figlio può solo perfezionare la procedura, e quindi redigere l’inventario ed evitare la confusione del suo patrimonio da quello del de cuius, oppure può anche rinunciare all’eredità?
Nel caso recentemente sottoposto alla Corte di Cassazione i ricorrenti hanno sostenuto la seconda delle tesi sopra esposte e quindi, avendo rinunciato all’eredità del padre una volta divenuti maggiorenni, hanno ritenuto di non dover rispondere in alcun modo dei debiti del defunto.
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, pur segnalando che il dato letterale della norma sembrerebbe confermare la tesi per la quale la dichiarazione di accettazione ex art 484 c.c., una volta effettuata, può portare solo all’accettazione pura e semplice o a quella beneficiata, riconosce che esistono all’interno della stessa Corte anche orientamenti diversi.
In particolare, la dichiarazione di accettazione e l’inventario sarebbero entrambi elementi costitutivi della procedura beneficiata per cui in mancanza di uno solo di essi la fattispecie a formazione progressiva non si perfeziona.
Pertanto, la sola dichiarazione di accettazione fatta dal genitore servirebbe esclusivamente a far mantenere al minore la sua posizione di chiamato all’eredità per cui quando questi raggiungerà la maggiore età potrà non solo far redigere l’inventario e perfezionare l’accettazione beneficiata ma anche rinunciare all’eredità.
Esistendo detti contrasti, la Seconda Sezione Civile ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite per “chiarire se l’inventario sia elemento perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva in mancanza del quale vengono meno anche gli effetti della dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c., per cui l’accettante resta mero chiamato con facoltà di rinuncia, o se esso costituisca adempimento successivo la cui mancanza non osta all’acquisto della qualità di erede in virtù dell’originaria dichiarazione di accettazione, senza possibilità di successiva rinuncia, fatta salva solo la responsabilità ultra o intra vires hereditatis”.
Attendiamo quindi fiduciosi la pronuncia delle Sezioni Unite per avere una interpretazione certa ed univoca della norma ponendo fine agli orientamenti diversi e contrasti finora rilevati.
Quando è opportuno rinunziare al legato in sostituzione di legittima e la forma necessaria?
IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA: FORMA DELLA RINUNCIA
di Dott.ssa Barbara Bosso di Cardona – abilitata alla professione di Notaio
Con il legato in sostituzione di legittima il testatore attribuisce ad un legittimario determinati beni in “sostituzione” di quanto a questi spettante a titolo di legittima sul patrimonio ereditario.
Ai sensi dell’art. 551 c.c., al legittimario è attribuita la facoltà di scegliere se conseguire il legato (perdendo il diritto a chiedere il supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge) oppure se rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Questa disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall’art. 649 c.c. che prevede che il legato si acquista automaticamente, senza quindi bisogno di accettazione, fatta salva la facoltà di rinunciarvi.
Secondo una parte della dottrina si tratta di un rifiuto impeditivo cioè la rinuncia del legatario impedisce che si perfezioni la fattispecie a formazione progressiva del conseguimento del legato. Secondo altra parte della dottrina, invece, siamo in presenza di una vera e propria rinuncia abdicativa, che elimina l’acquisto che si è verificato automaticamente per legge.
La legge non prevede espressamente in quale forma debba avvenire la rinuncia al legato ma si ritiene generalmente che questa possa avvenire anche per fatti concludenti, cioè in maniera tacita ovvero con comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare al legato.
Quando, però, il legato ha ad oggetto diritti immobiliari la rinunzia deve farsi per iscritto a pena di nullità ai sensi dell’art. 1350 n. 5) c.c. in quanto, come segnalato anche dalla giurisprudenza (v. Cass. n. 8878/2000), la rinuncia si risolve in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante.
Il principio innanzi esposto (libertà della forma della rinuncia al legato, salvo abbia ad oggetto diritti immobiliari) non viene derogato nel caso di legato in sostituzione di legittima.
La circostanza che al legatario sia attribuita la facoltà di scegliere tra legato e legittima non significa, infatti, che il legato tacitativo non si acquista automaticamente ex art 649 c.c., al pari di qualunque altro legato.
Secondo la Cassazione a Sezioni Unite n. 7098/2011 il legato in sostituzione di legittima si acquista automaticamente ma è sottoposto alla condizione risolutiva della scelta, operata dal legittimario-legatario, di rinunciare al legato e conseguire la legittima. Anche in tale caso, dunque, la rinuncia, se ha ad oggetto beni immobili, deve essere effettuata in forma scritta per l’esigenza di certezza dei trasferimenti immobiliari.
Il medesimo principio è stato ripreso recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 2 novembre 2023 n. 30384 con cui ha stabilito che il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, se vuole conseguire la legittima, deve rinunciare al legato, a pena di nullità, con la forma scritta ex art 1350 n. 5) c.c.
L’azione di riduzione intentata da un chiamato all’eredità rappresenta a tutti gli effetti una forma di accettazione tacita dell’eredità
di dott. Barbara Bosso de Cardona – abilitata alla professione di Notaio
L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI RIDUZIONE: RIFLESSI SULL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’
L’azione di riduzione costituisce uno strumento di tutela messo a disposizione dall’ordinamento al legittimario che sia stato leso nella sua quota di legittima.
L’art. 564 c.c., nel disciplinare le condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione, richiede al legittimario che intenda agire in riduzione di accettare l’eredità con beneficio d’inventario.
Ciò, però, è richiesto solo nel caso in cui l’azione di riduzione venga esercitata verso un soggetto terzo, non coerede, che abbia beneficiato di donazioni o legati da parte del de cuius lesivi della legittima altrui.
Non è richiesta, invece, l’accettazione beneficiata nel caso in cui si agisca contro un soggetto chiamato come coerede, e ciò in quanto la norma è posta a tutela del terzo estraneo che, trovandosi convenuto in giudizio, in assenza di un inventario d’eredità avrebbe più difficoltà, rispetto ad un soggetto coerede, di accertare la consistenza dell’asse ereditario e, quindi, di poter difendere in giudizio la propria posizione.
L’accettazione di eredità può essere, però, oltre che espressa (pura e semplice o con beneficio d’inventario), anche tacita, cioè effettuata tramite comportamenti concludenti che implicano necessariamente la volontà di accettare l’eredità.
La giurisprudenza ha in diverse occasioni precisato quali sono i comportamenti del chiamato all’eredità che costituiscono accettazione tacita e, tra questi, vi è l’esercizio dell’azione di riduzione.
Recentemente la Cassazione è tornata sul tema e con ordinanza del 27 ottobre 2023 n. 29891 ha affermato che “L’accettazione tacita dell’eredità può desumersi dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l’eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, così che essa è implicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c., trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, e che il chiamato non avrebbe diritto di proporle così che, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.”
Pertanto, l’esercizio dell’azione di riduzione costituisce accettazione tacita dell’eredità e preclude la possibilità di accettare successivamente con beneficio d’inventario “in quanto l’accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l’eredità sia stata già accettata senza beneficio, non potendosi invocare il differimento dell’acquisto della qualità di erede al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della riduzione, posto che tale regola opera solo per il legittimario totalmente pretermesso”.
Come calcolare correttamente il valore dei beni dovuti al legittimario pretermesso a seguito del favorevole esito della sua azione di riduzione?
una recente sentenza della Corte di Cassazione – n. 31125 del 8 Novembre u.s. – ha sciolto le incertezze sulla procedura corretta da seguire per determinare il valore dei beni caduti in successione nel caso di favorevole pronuncia di accoglimento dell’azione di riduzione esperita da parte di un legittimario pretermesso.
autore: Andreana Hedges
Gli articoli 553 e seguenti del codice civile delineano le regole per l’esercizio del diritto di reintegra del legittimario pretermesso. La legittima può essere lesa, infatti, sia da donazioni in vita che da atti testamentari come nel caso esaminato dalla Corte.
La Cassazione ha sottolineato, nella vicenda giudiziaria presa in esame, che il legittimario pretermesso non è automaticamente erede all’apertura della successione testamentaria, ma lo diventa solo con l’esercizio dell’azione di riduzione. Questo principio, già presente in pronunce precedenti, indica che i legittimari pretermessi partecipano alla comunione ereditaria solo attraverso l’esercizio dell’azione di riduzione.
La sentenza evidenzia chiaramente la distinzione tra riduzione e divisione ed indica come vanno stimati il valore dei beni in entrambe le fattispecie:
- per la riduzione, si valuta l’asse ereditario al momento dell’apertura della successione,
- per la divisione, invece, si considera il valore venale al momento della divisione.
Con l’accoglimento dell’azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso si instaura una comunione tra l’erede istituito e il legittimario, con regole ordinarie per lo scioglimento e attualizzazione del valore al momento effettivo dello scioglimento.
La Cassazione civile ha accolto questo motivo, affermando che il legittimario pretermesso diventa erede solo con l’esito positivo dell’azione di riduzione e non al momento dell’apertura della successione.
Di conseguenza, cassava le sentenze impugnate, stabilendo un principio di diritto e rinviando la causa al giudice d’appello in una composizione diversa.
La sentenza conclude affermando che l’errore della Corte di merito è stato nel non applicare le regole della divisione, presumendo erroneamente l’assenza di una comunione estesa a tutti i beni relitti.
Questo principio, secondo la Cassazione, non entra in contrasto con la distinzione tra azioni di riduzione e divisione, poiché nel caso presente, la comunione non era già nata all’apertura della successione.
Cogliamo l’occasione per informare i lettori che Mercoledì 21 Febbraio 2024, nell’ambito del corso di alta formazione Masterclass Successioni 2024 – XI° edizione – si terrà un incontro di studio approfondito su donazioni lesive dei diritti dei legittimari ed azione di riduzione. E’ possibile vedere il programma di tutto il corso sul sito: https://www.geonetwork.it/formazione/masterclass_successioni_2024/
Il coacervo nelle successioni: l’Agenzia delle Entrate ne riconosce l’abrogazione ed elimina il quadro ES nel modello di dichiarazione di successione
finalmente l’Agenzia delle entrate si è allineata alla più recente giurisprudenza consolidata in materia riconoscendo l’abrogazione implicita dell’obbligo di indicare le donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari nella dichiarazione di successione.
Dott.ssa Barbara Bosso de Cardona – abilitata alla professione di Notaio
Con il termine coacervo successorio si intende l’operazione con la quale al valore dell’asse ereditario lasciato dal de cuius al momento dell’apertura della successione (denominato relictum) viene aggiunto fittiziamente il valore del donatum, ossia delle donazioni effettuate in vita dal defunto.
Tale operazione di calcolo è formalmente prevista dall’art. 8, comma 4 del TUS (D.lgs 346/1990), il quale, però, nonostante la riforma che ha ristrutturato l’impianto dell’imposta di successione e donazione, non è stato mai formalmente abrogato.
Ciò ha dato luogo a dei contrasti tra la giurisprudenza, da un lato, e la prassi applicativa degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, dall’altro, sulla vigenza o meno dell’operatività del coacervo anche dopo la riforma del 2006.
Secondo la precedente normativa, l’imposta di successione e donazione era calcolata secondo un sistema di aliquote progressive per scaglioni per cui, al fine di determinare correttamente l’aliquota applicabile, bisognava considerare anche il valore del donatum, ai sensi dell’art. 8 del TUS.
Il decreto legge 262/2006 ha ripristinato l’imposta di successione e donazione (che era stata soppressa nel 2001) per cui dal 29 novembre 2006 è “ritornata in vita” l’imposta di successione e donazione, nel nuovo impianto impositivo stabilito dalla legge 342/2000 che ha sostituito all’aliquota progressiva per scaglioni il nuovo sistema con aliquote determinate sulla base dei rapporti di parentela e delle franchigie previste dalla legge.
Nonostante la nuova struttura, l’art. 8 del TUS non è stato abrogato e ciò ha dato luogo ai predetti contrasti interpretativi.
Secondo l’orientamento espresso più volte anche dalla Corte di Cassazione, con la riforma dell’imposta di successione e donazione ed il conseguente superamento del sistema di tassazione con aliquote progressive per scaglioni è venuto meno anche l’istituto del coacervo, anche se formalmente il legislatore ha “dimenticato” di abrogare l’art. 8 del TUS che lo prevedeva.
Secondo, invece, l’Agenzia delle Entrate, l’istituto del coacervo è rimasto in vita anche con il nuovo sistema impositivo, in quanto la riunione fittizia è comunque diretta a stabilire l’eventuale superamento delle franchigie previste dalla nuova normativa, per cui l’Ufficio ha sempre continuato a richiedere ed applicare ai fini successori il valore delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Solo con la recente Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha recepito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ed ha affermato che:
“Ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie. Inoltre, con riferimento al coacervo “donativo”, devono intendersi superati i chiarimenti resi, al riguardo, dalla citata circolare n. 3/E del 2008, paragrafo 4.2, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della franchigia, rilevano anche le donazioni effettuate nel periodo «compreso tra il 25 ottobre 2001 (…) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore del regime attuale) (…)» . Ne deriva che, ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.”
Conseguentemente, in data 8 Novembre 2023 è stato aggiornato il modello della dichiarazione di successione al nuovo orientamento con la pubblicazione da parte dell’Agenzia di un nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di voltura catastale.
In data 9 Novembre 2023, con la tempestività di cui è ben nota, il software DE.A.S. della Geo Network è stato aggiornato al nuovo Modello e le specifiche tecniche di competenza per permettere ad ogni utente di utilizzare immediatamente il nuovo modello per la compilazione e trasmissione delle pratiche.
L’esecutore testamentario e la vendita degli immobili: come si presenta la dichiarazione e chi paga le imposte?
Da sempre le posizioni di esecutore testamentario o curatore dell’eredità giacente sono controverse dal punto di vista delle modalità con cui sono tenuti a presentare la dichiarazione e pagare le relative imposte.
Più semplice era la situazione quando, con il modello cartaceo, si potevano ad esempio mettere già gli eredi calcolando correttamente le imposte, cosa che, in caso di curatore dell’eredità giacente, ma anche in caso di esecutore testamentario, con il nuovo modello non si può fare.
Tra le questioni più gettonate è la corretta soluzione fiscale del caso in cui venga nominato un esecutore testamentario con l’obbligo a suo carico di vendere gli immobili oggetto di successione e trasferire il ricavato ad alcuni eredi/legatari nominati.
In questo caso come presenta la successione l’esecutore? Inserisce gli immobili e vi paga le relative imposte o applica l’art.44 comma 3 del TUS, essendo la somma da tassare ancora non individuata in quanto il legato di credito finale è al momento sospeso in attesa della vendita, e quindi non inserisce nulla in successione?
La soluzione, fornita dall’Agenzia nella risposta ad interpello n. 471/2019 è, purtroppo, nel senso di sottoporre comunque a tassazione gli immobili. Se infatti è vero che la trascrizione della successione deve avvenire nei confronti dell’esecutore testamentario, quale possessore degli immobili in questione e che egli è annoverato tra coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione, allora egli dovrà inserire gli immobili in successione, pagare le ipocatastali dovute ed, eventualmente, anche l’imposta di successione che verrà liquidata dall’ufficio.
Una volta effettuata la vendita l’esecutore testamentario (ammesso che ciò sia tecnicamente possibile come vedremo tra poco) o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della cessione e la relativa imposta di successione riliquidata, eventualmente procedendo al conguaglio. Non saranno invece ripetibili l’imposta ipotecaria e catastale.
Tutto chiaro, anche se piuttosto oneroso, direi.
Il problema è che il software di controllo dell’Agenzia delle Entrate, necessario step per validare il file che potrà poi essere autenticato e inviato all’Agenzia, non permette che l’esecutore testamentario sia anche erede o comunque imputi a se stesso i beni su cui poi liquidare le imposte (come invece richiesto sia ai sensi della normativa civilistica che gli imputa il possesso dei beni in attesa della vendita; sia ai sensi della normativa fiscale come si è visto nell’Interpello).
Le specifiche del software porevedono infatti che: Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell’eredità giacente) o 6 (amministratore dell’eredità) o 7 (esecutore testamentario), il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA
E allora come fare? L’unica soluzione che viene alla mente è indicare (in questo caso in cui i beni sono a lui attribuiti in attesa della vendita) l’esecutore testamentario come erede dichiarante e devolvere a lui i beni che saranno oggetto di vendita.
Dal punto di vista del calcolo delle imposte è una ricostruzione corretta ed è un sistema per superare l’empasse che non viene preventivamente bloccato in fase di controllo (il software dell’Agenzia non rileva infatti la presenza dell’esecutore); resta chiaro che è una soluzione imperfetta e che qualche Agenzia potrebbe contestarla. Certo, in tal caso, dovrebbe però anche fornire una soluzione alternativa.
Interpello 241/19 garage di proprietà e agevolazione prima casa: è possibile?
Con risposta ad interpello n. 241 del 15 luglio 2019, la Agenzia delle Entrate risponde, in merito alla Agevolazione ‘prima casa’, ad un importante quesito: se si vende solo la casa acquistata con le agevolazioni e si mantiene il garage si possono chiedere nuovamente le agevolazioni?
Il dubbio nasce dal fatto che i richiedenti, dopo aver acquistato una casa e un garage con le agevolazioni, hanno venduto solo la casa mantenendo la proprietà del garage. Detto possesso quindi può inibire il loro diritto ad applicare di nuovo la agevolazione perché contrario ai criteri per la concessione di essa?
La risposta della Agenzia è no.
Nella autocertificazione da rendere infatti il contribuente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare e di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo …”.
Nessun riferimento quindi alla proprietà di pertinenze o,comune di altri immobili accatastati in categorie diverse dalla categoria A e F3, le uniche legate all’uso abitativo.
Ciò significa che chi si trova in questa situazione può chiedere nuovamente l’agevolazione prima casa, a patto che naturalmente,acquisti entro un anno dalla alienazione del precedente immobile. Se sarà così avrà anche il credito d’imposta da poter utilizzare in correlazione al nuovo acquisto; se invece farà scadere l’anno senza procedere al nuovo acquisto agevolato verrà chiamato a scontare l’imposta proporzionale sul primo acquisto oltre a interessi e sanzioni.
E se, nonostante l’intenzione di riacquistare entro l’anno al momento della vendita del primo immobile, si accorgesse, ancora nei termini, di non poter procedere al riacquisto infra-annuale?
Per fortuna l’Agenzia, con Risoluzione 112/2012 ha chiarito che, qualora si autodenunci dichiarando di non poter rispettare il termine per il riacquisto, potrà pagare la sola imposta proporzionale e gli interessi maturati ma non anche la sanzione del 30%; sanzione che invece sarà dovuta se farà scadere il termine rendendo così la propria dichiarazione mendace e subirà l’accertamento dell’Agenzia.
Dipendente contagiato e infortunio: quali conseguenze per il datore di lavoro?
È di questi giorni la notizia, fornita dall’Inail, che ci sono state, nell’ultimo periodo, ben 28.000 denunce di contagio di cui una buona metà effettuate da operatori sanitari.
Questo perché il “Decreto Cura Italia” ha ritenuto di considerare l’eventuale contagio che avvenisse “in occasione di lavoro” (quindi anche in caso di contagio in itinere ad esempio) un infortunio meritevole, in quanto tale, di ricevere la copertura assicurativa Inail.
Bene per il lavoratore che viene tutelato in un momento, quello del contagio e della conseguente malattia, in cui è particolarmente fragile ma la domanda che viene da porsi è: quali conseguenze può avere sul datore di lavoro questa scelta?
Le conseguenze non sono da poco in quanto qualificare il contagio come infortunio sul luogo di lavoro apre la strada, per il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, ad una possibile responsabilità penale , nei casi più gravi naturalmente, per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., peraltro anche aggravati dalla violazione delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.
Il datore di lavoro, infatti, è normalmente titolare di quella che giuridicamente viene definita una posizione di garanzia/tutela che discende sia dall’art. 2087 c.c. che dalle norme speciali in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008; posizione che, imputandogli l’onere di tutelare l’integrità fisica dei propri prestatori di lavoro, lo vede responsabile in caso di infortunio di questi ultimi.
E ciò soprattutto se non ha fornito ai propri lavoratori i corretti DPI e le informazioni necessarie per operare in sicurezza limitando il più possibile i rischi di contagio e, alla luce della normativa specifica recente, se non ha rispettato i protocolli di sicurezza redatti dal Governo con le parti sociali per poter riprendere le attività lavorative.
Un campo minato dunque l’ambiente di lavoro per il titolare d’azienda, tenuto per legge ma anche per tutelare la propria posizione in vista di un possibile seppur non auspicabile infortunio, a mettere in piedi tutte le buone pratiche necessarie per ridurre al minimo i rischi di contagio.
E nella malaugurata ipotesi in cui un dipendente venisse contagiato, attivasse l’infortunio sul luogo di lavoro e poi si aggravasse tanto da aprire la strada per una denuncia penale? Beh in quel caso starà alla difesa del datore di lavoro verificare se davvero il contagio è avvenuto in azienda (collegamento più facile per le professioni sanitarie che, come si è visto, sono ben più a rischio contagio e quindi più facilmente apriranno una pratica di infortunio sul luogo di lavoro, molto più difficile per le altre professioni) o se, al contrario, è avvenuto altrove, manlevando così il datore di lavoro dalla responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo.
Tutto ciò naturalmente se l’infortunio si verificasse nonostante l’aver posto in essere i protocolli a tutela dei propri lavoratori; se si verificasse invece a causa della mancata messa in pratica di dette regole di protezione allora si potrebbe aprire un procedimento penale ben più grave, non più colposo ma, addirittura, doloso per dolo eventuale, tipologia di dolo che si verifica quando l’agente ha compiuto il fatto di reato non per dolo diretto (cioè con la volontà di ottenere l’evento causato) ma per aver accettato il rischio che la sua attività avrebbe potuto causare detto evento dannoso (nel nostro caso le lesioni gravi o addirittura la morte del dipendente).
Non c’è dunque da dormire sereni nella fase di riapertura delle imprese (grandi o piccole che siano), c’è anzi la necessità, innanzi tutto morale e poi anche giuridica di fare tutto il possibile per impedire il propagarsi del contagio, quantomeno nell’ambiente di lavoro.
COVID 19 – credito d’imposta per chi riorganizza i DPI aziendali e sanifica gli ambienti di lavoro
In questa fase di avvio della ripartenza da parte di imprese, partite Iva e professionisti diviene necessario approfondire anche le agevolazioni e i benefici fiscali previsti dalla normativa d’urgenza emanata per fronteggiare il problema coronavirus, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico.
Certo, ci sarebbe bisogno di interventi a fondo perduto, magari diretti a chi conserva i propri occupati senza procedere a licenziamenti e, ad oggi, pare che siano allo studio anche essi, più difficili da prevedere vista la liquidità necessaria per promuoverli ma, nel frattempo,tra gli interventi economici più interessanti previsti dal D.L. 18/2020 e, successivamente, dal D.L. 23/2020 vi è la previsione di un credito di imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione che procedano all’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, nonché per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
I tetti previsti per il credito d’imposta sono indubbiamente interessanti: 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e la possibilità di recuperare il 50% della spesa sostenuta.
Il provvedimento peraltro è interessante perché permette di recuperare in parte una spesa che è, comunque, obbligatoria: imprese e esercenti arti e professioni devono infatti, a prescindere dal ritorno economico, provvedere a sanificare gli ambienti di lavoro e a fornire i DPI necessari ai propri lavoratori.
Pur essendovi DPI (mascherine, barriere protettive) e altri strumenti di protezione quali detergenti e disinfettanti a disposizione e l’obbligo di sanificare gli ambienti, pressoché obbligatori per tutte le attività, pare logico ritenere che vi saranno, all’avvio della fase due, indicazioni sui DPI e le buone pratiche necessarie per limitare i contagi che varieranno sostanzialmente in base alle singole attività svolte dagli esercenti di attività d’impresa nel settore industriale, commerciale, artigianale, professionale, ecc , attività con diverse centinaia di codice ATECO, ognuna delle quali dovrà per forza avere un elenco analitico non solo dei DPI obbligatori ma anche delle modalità sicure di gestione del lavoro aziendale e dei lavoratori.
Per il momento a guidare le singole attività in ripartenza nella individuazione delle pratiche da porre in essere e dei DPI da acquistare e mettere a disposizione, si ha un protocollo “per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro” concordato tra Governo, sindacati e imprese già il 14 marzo; certamente serviranno, nel prossimo futuro, anche alter informazioni dettagliate e differenziate per tipo di azienda
Tornando al credito di imposta, ad oggi sappiamo che l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta comprende:
– le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (da svolgersi secondo le indicazioni del protocollo del 14 marzo e, nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute)
– le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
– le spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi);
– le spese per l’acquisto di detergenti mani disinfettanti.
Purtroppo siamo ancora in attesa del decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta suddetto, altrimenti al momento non applicabile in concreto, sperando che essi arrivino quanto prima e permettano un recupero fiscale rapido per le imprese che oggi sostengono queste spese straordinarie e domani, molto presto, saranno chiamate a pagare imposte per una attività che di fato ha subito una pesante contrazione.
Una curiosità: nel gioco di rincorsa che vediamo quotidianamente tra governo e singole regioni la Regione Liguria ha già messo a disposizione 10 milioni per le stesse finalità, finalizzati a fornire alle imprese che sostengono spese per la sicurezza (acquisto DPI, sanificazione etc..). in questo caso non si parla però più di credito di imposta ma di un ben più interessante recupero del 60 della spesa con un contributo a fondo perduto. C’è da sperare che anche altre regioni seguano il suo esempio, mettendo a disposizione liquidità, essenziale in questo momento.
Il coniuge separato, ha diritto di abitare la casa del ex-coniuge ai sensi dell’art.540 c.c. se costui dovesse venire a mancare?
Sembra proprio di no, o almeno questa è la posizione recentemente assunta dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza della sezione II, 05/06/2019, n.15277 (sentenza 15277/2019).
Com’è noto l’articolo 540 c.c. prevede il legato ex lege del diritto di abitazione nella casa coniugale a favore del coniuge superstite, anche a prescindere dalle vicende successorie; questo diritto rimane quindi in capo al coniuge superstite anche nel caso egli decidesse di rinunciare all’eredità.
La questione sollevata dalla Corte è però se il diritto collegato a una abitazione definita casa coniugale possa sussistere anche di fronte ad una coppia separata, che si avvia quindi a sciogliere il vincolo matrimoniale e che, certamente, non convive più sotto lo stesso tetto.
Ora, nel caso concreto esaminato dalla Corte di Cassazione, la moglie separata voleva agire in giudizio per lesione della legittima, così da ottenere, al posto dell’usufrutto generale che le era stato lasciato dal coniuge, una quota dell’eredità. Per agire in riduzione però avrebbe dovuto rinunciare al legato ricevuto, in quanto considerato legato in sostituzione di legittima.
Nulla di complesso se non fosse stato per il fatto che la rinuncia al legato, operata dopo aver continuato ad abitare nella casa coniugale, veniva contestata come tardiva in quanto ormai la moglie aveva goduto dei beni ricevuti in usufrutto (in particolare proprio della casa).
La moglie, per trovare una soluzione al suo problema e dimostrare di poter agire in riduzione si avvaleva quindi dell’art 540 per sostenere di aver abitato nella casa coniugale non in espressione del suo diritto di usufrutto ma del generale legato di abitazione ex lege che spetta al coniuge superstite sulla casa coniugale.
Da qui la pronuncia della cassazione che ritiene di non poter individuare una casa coniugale cui applicare l’art.540 c.c. se la coppia, al momento della morte, non era più nemmeno convivente (come è normale in fase di separazione).
Precisa infatti la Corte, riprendendo la precedente sentenza n. 13407/2014, che: In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione del diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili). Se, infatti, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.
Certo è che la posizione della Corte, peraltro condivisibile tenendo conto che la separazione fa cessare proprio quel rapporto che deve essere alla base di una casa coniugale, apre la strada a tutta una serie di altre valutazioni.
Ad esempio: e se il coniuge separato vivesse nella casa, magari acquistata in comproprietà, in base alla sentenza di separazione che gliela assegna come genitore presso cui sono collocati prevalentemente i figli? Allora in questo caso si applicherebbe il diritto di abitazione (espandendo così post mortem anche la decisione del giudice della separazione)? Sembra proprio di no, rendendo quindi rilevante la trascrizione o meno del diritto ottenuto in separazione, talvolta ingenuamente tralasciata.

