di dott. Barbara Bosso de Cardona – abilitata alla professione di Notaio
L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI RIDUZIONE: RIFLESSI SULL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’
L’azione di riduzione costituisce uno strumento di tutela messo a disposizione dall’ordinamento al legittimario che sia stato leso nella sua quota di legittima.
L’art. 564 c.c., nel disciplinare le condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione, richiede al legittimario che intenda agire in riduzione di accettare l’eredità con beneficio d’inventario.
Ciò, però, è richiesto solo nel caso in cui l’azione di riduzione venga esercitata verso un soggetto terzo, non coerede, che abbia beneficiato di donazioni o legati da parte del de cuius lesivi della legittima altrui.
Non è richiesta, invece, l’accettazione beneficiata nel caso in cui si agisca contro un soggetto chiamato come coerede, e ciò in quanto la norma è posta a tutela del terzo estraneo che, trovandosi convenuto in giudizio, in assenza di un inventario d’eredità avrebbe più difficoltà, rispetto ad un soggetto coerede, di accertare la consistenza dell’asse ereditario e, quindi, di poter difendere in giudizio la propria posizione.
L’accettazione di eredità può essere, però, oltre che espressa (pura e semplice o con beneficio d’inventario), anche tacita, cioè effettuata tramite comportamenti concludenti che implicano necessariamente la volontà di accettare l’eredità.
La giurisprudenza ha in diverse occasioni precisato quali sono i comportamenti del chiamato all’eredità che costituiscono accettazione tacita e, tra questi, vi è l’esercizio dell’azione di riduzione.
Recentemente la Cassazione è tornata sul tema e con ordinanza del 27 ottobre 2023 n. 29891 ha affermato che “L’accettazione tacita dell’eredità può desumersi dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l’eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, così che essa è implicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c., trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, e che il chiamato non avrebbe diritto di proporle così che, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.”
Pertanto, l’esercizio dell’azione di riduzione costituisce accettazione tacita dell’eredità e preclude la possibilità di accettare successivamente con beneficio d’inventario “in quanto l’accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l’eredità sia stata già accettata senza beneficio, non potendosi invocare il differimento dell’acquisto della qualità di erede al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della riduzione, posto che tale regola opera solo per il legittimario totalmente pretermesso”.

