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LA RIFORMA FISCALE DI AGOSTO:

LE NOVITA’ IN MATERIA DI SUCCESSIONI

di Barbara Bosso de Cardona-Notaio in Torino

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 7 agosto 2024, ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di attuazione della delega fiscale avente ad oggetto la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta di successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Il Decreto in esame apporta delle rilevanti novità a partire da 1 gennaio 2025, tra cui si segnala in particolare:

AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Secondo la normativa vigente, in sede di presentazione della denuncia di successione devono essere versate dal contribuente in autoliquidazione le imposte ipotecarie e catastali, mentre l’imposta principale di successione, se dovuta, viene liquidata successivamente dall’Ufficio a mezzo avviso notificato al contribuente.

Con la Riforma che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025, invece, anche l’imposta principale di successione, quando dovuta, dovrà essere versata dal contribuente entro 90 giorni dal termine per la presentazione della denuncia di successione. L’ufficio delle Entrate potrà comunque intervenire, se necessario, rideterminando l’importo in rettifica rispetto a quanto autoliquidato.

AGEVOLAZIONI PER L’UNICO EREDE DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI

Allo scopo di agevolare, a determinati soggetti ed in particolari condizioni, il pagamento delle imposte dovute in sede di presentazione della denuncia di successione, la Riforma in oggetto prevede che le Banche, gli intermediari finanziari e le società ed enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, potranno svincolare le attività cadute in successione anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, in presenza dei seguenti presupposti:

1) nell’asse ereditario devono esservi immobili;

 2) la richiesta deve provenire dall’unico erede di età non superiore a 26 anni.

 Lo svincolo è ammesso nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

TASSAZIONE DEL TRUST

Con il Decreto in esame, viene fatta chiarezza sulla tassazione del trust: si conferma il sistema di tassazione per cui l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni in favore dei beneficiari ma sarà possibile prevedere, invece, di “anticipare” il prelievo al momento del conferimento dei beni in trust.

AZIONE DI RIDUZIONE ED INVENTARIO

E’ improponibile l’azione di riduzione se l’inventario viene effettuato dopo il termine di tre mesi dall’accettazione d’eredità con beneficio d’inventario.

di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino

La Cassazione, con la sentenza n. 19010 del giorno 11 luglio 2024, torna ad affrontare la tematica relativa alle condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione, ed in particolare il requisito previsto dall’art. 564 c.c.

Tale articolo prevede, infatti, che il legittimario che voglia agire in riduzione contro soggetti non chiamati come coeredi deve accettare con beneficio d’inventario. Per espressa disposizione normativa, l’eventuale decadenza dal beneficio d’inventario non preclude l’esercizio dell’azione di riduzione.

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte il coniuge ed i figli del de cuius avevano agito contro il nipote al quale il medesimo de cuius aveva trasferito con atti di compravendita tutti gli immobili costituenti il patrimonio ereditario.

I legittimari lesi avevano accettato l’eredità con beneficio d’inventario ma poi non avevano eseguito l’inventario nel termine di tre mesi previsto dall’art. 487 c.c. Gli stessi avevano, poi, agito in giudizio contro il nipote per sentir dichiarare la simulazione delle compravendite dissimulanti donazioni al fine di ottenerne la riduzione nella misura necessaria per reintegrare la legittima.

La Cassazione ha preliminarmente ribadito il principio per il quale “la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, stabilita dal primo comma dell’art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore”. La totale pretermissione, ribadisce la Suprema Corte, può aversi tanto nella successione testamentaria che in quella legittima (qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione).

Nel caso esaminato la Corte ha affermato che la tardiva esecuzione dell’inventario non integra un’ipotesi di decadenza dal beneficio (ipotesi che, come sopra detto, consente comunque l’esercizio dell’azione di riduzione) ma comporta che il soggetto che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario è considerato erede puro e semplice.

Conseguentemente, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal nipote ed ha dichiarato che l’azione di riduzione non poteva essere proposta dalla moglie e i figli del de cuius in quanto l’inventario era stato redatto dopo il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità beneficiata e, dunque, essi erano ormai eredi puri e semplici e, come tali, non soddisfavano il requisito di cui all’art. 564 c.c.

Plusvalenza da Superbonus e vendita con riserva di proprietà

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il caso in cui l’ultima rata del prezzo verrà pagata dopo 10 anni dalla conclusione degli interventi agevolati

Con l’interpello n. 156 del 16 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione relativa alla nuova plusvalenza da cessione di immobili oggetto di Superbonus nel caso di vendita con riserva di proprietà.

La legge di bilancio 2024 ha introdotto una nuova ipotesi di plusvalenza per il caso di cessione di immobili che siano stati oggetto di interventi per i quali si è usufruito delle agevolazioni c.d. da “Superbonus”.

In particolare, la plusvalenza si genera nel caso di cessione a titolo oneroso che avvenga nei dieci anni successivi alla conclusione degli interventi che hanno fruito del Superbonus.

La plusvalenza è rappresentata dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione dell’immobile e il prezzo di acquisto dello stesso (o il costo di costruzione) aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Nel caso di Superbonus al 110% per il quale il contribuente si sia avvalso dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, i costi sostenuti fruendo dell’agevolazione:

–              Non possono essere ricompresi tra le spese incrementative del costo di acquisto (e quindi non possono essere utilizzati per “abbattere” la plusvalenza) se i lavori sono conclusi da non più di cinque anni rispetto alla cessione;

–              Possono essere ricompresi tra le spese incrementative del costo di acquisto solo al 50% (e quindi possono essere utilizzati per “abbattere” la plusvalenza solo nei limiti di tale percentuale) se i lavori sono conclusi da più di cinque anni e da non più di dieci anni rispetto alla cessione.

La fattispecie sottoposta al recente vaglio dell’Amministrazione Finanziaria riguarda il caso di un immobile soggetto ad interventi da Superbonus conclusi nel 2023 che viene ceduto con riserva di proprietà, la cui ultima rata di pagamento è prevista nel 2034, quindi oltre i dieci anni previsti dalla norma.

Si è chiesto se in tale caso, considerando la particolare struttura giuridica della vendita con riserva di proprietà disciplinata dall’art. 1523 c.c., la nuova plusvalenza da Superbonus è da considerare applicabile o meno.

Con l’interpello in esame l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, nella vendita con riserva di proprietà l’effetto traslativo si verifica solo con il pagamento dell’ultima rata del prezzo.

Pertanto, ai fini dell’applicabilità delle plusvalenze immobiliari, ivi compresa la nuova plusvalenza da Superbonus, il momento rilevante è quello in cui si verifica l’effetto traslativo, e quindi il momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo e non quello della conclusione del contratto di cessione.

Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate con l’interpello in oggetto ha precisato che nel caso prospettato, poiché il pagamento dell’ultima rata del prezzo avverrà nel 2034 e quindi oltre i dieci anni dalla conclusione dei lavori (avvenuta nel 2023), non si realizza la plusvalenza di cui all’art. 67, comma 1 lettera b­-bis) del TUIR.

Morte di un socio srl: cosa fare?

Finché non viene effettuato il deposito al Registro delle Imprese di cui all’art. 2470 c.c. l’acquisto non è opponibile nei confronti della società.

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

In tema di srl la regola generale dettata dall’art. 2469 c.c. prevede che le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

E’, comunque, possibile che l’atto costitutivo preveda delle deroghe a questa regola, per cui lo statuto potrebbe legittimamente prevedere l’intrasferibilità delle quote o limiti e condizioni per il trasferimento (quali ad esempio la clausola di prelazione e di gradimento). Nel caso in cui si preveda l’intrasferibilità assoluta delle partecipazioni sociali o condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473 c.c.

In caso di morte di un socio di una srl il cui statuto non preveda deroghe alla disciplina sopra vista, dunque, ciò che cade in successione è direttamente la titolarità della partecipazione sociale, senza necessità di adottare un’apposita clausola di continuazione della società con gli eredi del socio defunto (come accade, invece, nelle società di persone dove l’erede non acquista la partecipazione ma solo il diritto alla liquidazione della quota, salvo diversa disposizione dei patti sociali).

Tuttavia, nei confronti della società affinchè l’erede possa esercitare i diritti sociali non è sufficiente l’accettazione dell’eredità ma occorre anche che venga eseguita la pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c.

Tale norma stabilisce che il trasferimento della partecipazione ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese, a richiesta dell’erede o del legatario, della documentazione attestante il suo acquisto ereditario (e cioè il certificato di morte, copia del testamento se esistente, un atto di notorietà attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché la denuncia di successione).

L’effettuazione di tale pubblicità presso il Registro delle Imprese si ritiene, inoltre, che costituisca una forma di  accettazione tacita dell’eredità.

Tale principio è stato recentemente ribadito in una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 2624/2024) che ha affermato che “dalla regola contenuta nell’art. 2470 c.c. discende che i chiamati all’eredità del de cuius acquistano (retroattivamente) la partecipazione sociale al momento dell’accettazione dell’eredità, ma sono legittimati all’esercizio dei diritti sociali solo a seguito del deposito per l’iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese: ed in definitiva, prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l’operato dell’amministratore, in quanto terzi rispetto alla società. Anche il diritto ad agire per responsabilità nei confronti degli amministratori, tra gli altri diritti sociali, pur nella sua peculiarità, si concretizza in capo all’erede del socio, dunque, solo con l’adempimento delle formalità di cui si è detto”.

Conseguentemente, come affermato anche nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 61-2020, finchè non viene eseguita la pubblicità presso il Registro delle Imprese del trasferimento mortis causa della quota, l’acquisto non è opponibile alla società, non rilevando l’eventuale conoscenza, da parte dell’organo amministrativo, della morte di un socio per effetto di comunicazioni comunque pervenute agli stessi.

Pertanto, ai fini dell’individuazione del soggetto destinatario dell’avviso di convocazione e per il calcolo dei quorum assembleari la società dovrà agire senza tenere conto del trasferimento mortis causa, per cui (fermo restando l’opportunità di eseguire sollecitamente i suddetti adempimenti pubblicitari) l’avviso di convocazione dovrà essere indirizzato al socio defunto e non all’erede e la partecipazione del socio defunto dovrà essere computata nel calcolo dei quorum deliberativi (per cui le delibere saranno validamente assunte se il voto degli altri soci consenta di raggiungere le maggioranze prescritte dalla legge).

Il figlio acquista un immobile pagando il prezzo in parte con mezzi propri e in parte con denaro dei genitori: che tipo di donazione è?

Intestazione dei beni a nome altrui e donazione indiretta

di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino

Una delle ipotesi che avviene frequentemente nella prassi è l’acquisto di un immobile con denaro altrui (si pensi al caso del figlio che acquista la casa con denaro dei genitori).

In tale caso, si configura una donazione indiretta che consiste in un atto di liberalità attuato con uno schema contrattuale diverso dalla donazione vera e propria ma che, nella sostanza, realizza la medesima finalità e cioè l’arricchimento del beneficiario per spirito di liberalità.

Secondo gli orientamenti della dottrina e giurisprudenza, nel caso di acquisto di immobile con denaro dei genitori oggetto della donazione indiretta non è il denaro messo a disposizione dai genitori ma l’immobile acquistato con tale denaro.

Lo strumento negoziale posto in essere, infatti, in questa ipotesi sarà la compravendita tra il terzo venditore ed il figlio acquirente (ed è opportuno precisare che non si tratta di vendita simulata in quanto il negozio oneroso posto in essere tra venditore e acquirente è esattamente quello voluto tra le parti) ma il genitore, pagando per spirito di liberalità il prezzo per l’acquisto, manifesta la volontà di arricchire il patrimonio del beneficiario proprio di questo bene immobile e non già del denaro.

Tale principio è stato da ultimo confermato dalla Cassazione a Sez. Unite n. 18725/2017 che ha stabilito che nell’intestazione di beni a nome altrui la liberalità scaturisce “da un complesso procedimento, rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato (ovvero l’intestazione del bene)”.

 Si è, però, discusso se lo stesso principio sia applicabile anche nel caso in cui il genitore paghi solo una parte del prezzo della compravendita fatta dal figlio.

 Sul punto la Cassazione, con la sentenza 10759/2019, ha affermato che in caso di pagamento del donante solo di una parte del prezzo e non dell’intero prezzo l’oggetto della liberalità è, comunque, l’immobile (e non il denaro) nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante”.

 Recentemente, però, con la sentenza n. 16329 del 12 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento opposto secondo cui la donazione indiretta dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo”.

 Conseguentemente, oggetto della collazione sarà il denaro corrisposto dal donante e non la quota percentuale di valore dell’immobile.

Se il chiamato all’eredità adempie a un legato con denaro proprio ha accettato tacitamente l’eredità?

Accettazione tacita dell’eredità e adempimento del legato

di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino

Con la sentenza n. 11389 del 29 aprile 2024 la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare un argomento che più volte è stato oggetto di esame da parte della giurisprudenza a causa della varietà delle ipotesi che possono configurarne la fattispecie: l’accettazione tacita dell’eredità.

Il caso recentemente sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava l’esecuzione di un legato testamentario da parte del chiamato all’eredità con denaro proprio di quest’ultimo.

Nello specifico, il testatore aveva istituito erede la figlia disponendo a carico di quest’ultima il versamento di una certa somma di denaro a favore di una persona che si era presa cura del de cuius e di sua moglie.

Di fronte alla richiesta di tale beneficiario, la figlia aveva eccepito di aver rinunciato all’eredità e, quindi, di non essere tenuta all’adempimento del legato.

Contro tale eccezione, la legataria aveva opposto che la  figlia aveva accettato tacitamente l’eredità, e quindi che la rinunzia effettuata non aveva efficacia, in quanto la stessa, in esecuzione di quanto disposto nel testamento del padre, aveva disposto alcuni bonifici alla madre ed alla stessa legataria (anche se tali bonifici erano partiti da un conto corrente intestato non alla figlia ma al coniuge di questa).

Tale comportamento, nel primo e secondo grado di giudizio, era stato ritenuto configurare un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità in quanto la figlia, con tali comportamenti, aveva manifestato la volontà di accettare l’eredità, trattandosi di atti che questa non avrebbe avuto interesse e diritto di compiere se non nella qualità di erede.

La questione è stata rimessa alla Corte di Cassazione la quale ha ritenuto, invece, che gli atti posti in essere dalla figlia del testatore non integrano un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità.

Ha ritenuto la Suprema Corte che “l’accettazione deve intendersi avvenuta tacitamente quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede e di dominus dei beni ereditari (c.d. pro herede gestio). Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato all’eredità abbia agito con l’implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di entrambe le descritte condizioni”.

La Cassazione ricorda che, secondo l’orientamento giurisprudenziale della medesima Corte, il pagamento di un debito ereditario fatto dal chiamato con denaro proprio non integra accettazione tacita in quanto all’adempimento di un debito può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori.

Lo stesso principio, secondo la sentenza in esame, deve applicarsi anche in caso di esecuzione di un legato “nel senso che il suo adempimento da parte del chiamato non integra necessariamente un atto di accettazione tacita, non ravvisandosi ostacoli per ritenere che anche una disposizione mortis causa a titolo particolare possa, per le più svariate ragioni, essere adempiute da un terzo, al pari dei debiti ereditari”.

Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla figlia ed ha enunciato il seguente principio di diritto:

Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l’implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l’esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori”.

E’ valida la transazione con cui un futuro erede rinunzia a far accertare la simulazione di una donazione?

Transazione ereditaria e divieto dei patti successori.

Con la sentenza n. 366/2024 la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare una tematica molto delicata in materia successoria, e cioè i limiti di validità degli accordi relativi a delle successioni non ancora aperte.

L’art. 458 c.c. stabilisce che è nulla ogni convenzione con cui qualcuno dispone della propria successione oppure dispone o rinunzia a diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta.

Si tratta dei c.d. “patti successori” che sono vietati dal nostro ordinamento, sia per ragioni di ordine giuridico che morale.

L’unica fonte della delazione ereditaria è la legge o il testamento mentre non è possibile disporre della propria o altrui successione con lo strumento contrattuale.

L’accordo bilaterale concluso con un altro soggetto con cui si dispone della propria successione (c.d. “patti successori istitutivi”) urterebbe con il principio successorio fondamentale della libertà testamentaria, che consente ad ogni soggetto di revocare o modificare il proprio testamento fino all’ultimo istante della propria vita.

L’accordo con cui si dispone o si rinunzia ai diritti su una successione altrui non ancora aperta (c.d. “patti successori dispositivi” e “rinunziativi”) costituirebbe, poi, un “incentivo” del desiderio della morte altrui perchè si indurrebbe a speculare sui diritti che si conta di ricevere da una successione altrui quando il soggetto della cui successione si tratta è ancora in vita.

Non sempre è agevole individuare le fattispecie che rientrano nel divieto dei patti successori per cui la giurisprudenza in più occasioni è stata chiamata a delinearne i confini di ammissibilità.

Non costituiscono ipotesi di patti successori vietati le donazioni cum moriar e si praemoriar ovvero le donazioni fatte a termine iniziale della morte del donante oppure alla condizione sospensiva della sua premorienza.

In questo caso non ci si trova di fronte a patti successori in quanto il donatario acquista il diritto per effetto del contratto inter vivos e non per successione, per cui la morte del donante non costituisce la causa dell’attribuzione ma è solo l’evento che determina l’efficacia della donazione già conclusa.

Altra ipotesi che non rientra nel divieto dei patti successori è il contratto a favore del terzo con prestazioni da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, espressamente previsto dall’art. 1412 c.c.

Si tratta di un atto inter vivos in cui la stipulazione a favore del terzo è immediata mentre è solo la sua materiale esecuzione che è differita dopo l’evento morte ma tale evento non rappresenta la causa dell’attribuzione che, invece, trova la sua fonte nel contratto.

Con la recente sentenza n. 366 del 5 gennaio 2024 la Cassazione ha analizzato il caso della transazione tra una madre e due figli relativa ad un giudizio tra essi pendente avente ad oggetto la successione paterna.

Il giudizio si era concluso con due atti di conciliazione: il primo, con cui sono stati attribuiti degli immobili alla figlia la quale si era impegnata a non ingerirsi nella divisione del restante patrimonio paterno tra la madre ed il figlio maschio, il secondo, avente ad oggetto l’accordo transattivo di divisione tra la madre ed il figlio con cui a quest’ultimo è stata attribuita la nuda proprietà dei beni ed alla madre l’usufrutto.

Deceduta la madre, la figlia ha agito in giudizio chiedendo che fosse accertata la natura simulata dell’atto transattivo tra la madre ed il figlio, sostenendo che questo rappresentasse in realtà una donazione della madre in favore del figlio lesiva della legittima della figlia.

La Cassazione ha ritenuto che la figlia con il primo atto conciliativo si è esclusivamente impegnata a non ingerirsi nella restante divisione del patrimonio paterno tra la madre e l’altro figlio e, quindi, aveva rinunziato ad avanzare pretese sull’eredità paterna, ma ciò non implica anche la sua rinunzia a far valere la simulazione della donazione tra la madre ed il figlio maschio e la conseguente lesione della legittima della figlia sulla successione materna.

Infatti, la rinunzia contenuta nell’atto conciliativo non poteva riguardare i diritti relativi alla successione della madre (anche se in questa erano ricompresi i medesimi beni da quest’ultima ricevuti per successione dal coniuge) in quanto una tale disposizione è nulla ex art 458 c.c. poichè in tal modo si sta rinunziando a diritti relativi ad una successione (quella della madre) non ancora aperta.

La Cassazione conclude, quindi, affermando che “è nulla per contrasto con il divieto di cui all’art. 458 cod. civ. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita la de cuius, rinunci a vantare i diritti, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare
donazione”

Il coniuge separato senza addebito, in caso di decesso dell’altro coniuge, può godere del diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano che la legge riserva ai sensi dell’art. 540 c.c.?

DIRITTI DI ABITAZIONE SULLA CASA FAMILIARE IN CASO DI CONIUGE SUPERSTITE SEPARATO

di Barbara Bosso de Cardona -Abilitata alla professione di Notaio

L’art. 540, 2° comma, c.c. prevede che,  in caso di decesso di un coniuge, al coniuge superstite spetta, oltre alla quota successoria di legittima, anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

Si tratta di un legato “ex lege”, che viene acquisito automaticamente dal coniuge al momento dell’apertura della successione, anche nel caso in cui questi rinunci all’eredità.

La legge prevede che tali diritti spettano al coniuge superstite se la casa familiare è di proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre non spettano nel caso, ad esempio, in cui la casa familiare era condotta in locazione o comodato oppure era di proprietà del defunto e di un soggetto terzo diverso dal coniuge superstite.

Si è discusso in dottrina e giurisprudenza se i diritti in oggetto spettano anche al coniuge separato senza addebito.

La questione nasce perché il coniuge separato senza addebito ha per legge gli stessi diritti successori del coniuge non separato però, a seguito della separazione, verrebbe meno il presupposto per la nascita dei diritti ex art. 540 c.c in quanto mancherebbe l’esistenza di una “casa adibita a residenza familiare”.

Un primo orientamento, sostenuto da alcune pronunce della Corte di Cassazione (n. 13407/2014 e n. 15277/2019), ritiene che per casa familiare si deve intendere esclusivamente la casa ove, al momento dell’apertura della successione, vi sia una “residenza comune” tra i coniugi, cosa che non è possibile in caso di separazione (che fa venire meno la coabitazione).

Secondo tale orientamento, quindi, al coniuge separato (anche senza addebito) non spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

Recentemente, la Cassazione (con sentenza n. 22566 del 26.7.2023) ha, invece, affermato che il presupposto richiesto dalla legge per l’attribuzione al coniuge superstite dei diritti ex art. 540 c.c. è che, al momento dell’apertura della successione, esista una casa che continui ad avere un collegamento con l’originaria destinazione familiare, anche se in essa non vi abitano più insieme i coniugi.

Secondo quest’ultimo orientamento, dunque, “i diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare”.

E’ valida la scrittura tra fratelli con cui questi stabiliscono il versamento di conguagli per riequilibrare il valore dei beni loro donati dai genitori?

CONGUAGLI PEREQUATIVI DI DONAZIONE E DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

di Barbara Bosso de Cardona -Abilitata alla professione di Notaio

Tra i principi fondamentali del diritto successorio il nostro ordinamento riconosce il divieto dei “patti successori”.

Si tratta di accordi con cui si dispone della propria successione (detti patti successori istitutivi) oppure si dispone (patti successori dispositivi) o si rinunzia (patti successori rinunziativi) ai diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta.

L’art. 458 c.c. prevede espressamente la nullità di tali patti in quanto il legislatore ha inteso tutelare due principi fondamentali, sia di ordine giuridico che morale.

In particolare, la ratio è quella di garantire il principio di libertà testamentaria per il quale il testatore è sempre libero di revocare il proprio testamento.

Pertanto, l’unica fonte di delazione ereditaria è il testamento o, in assenza di questo, la legge mentre mai può costituire fonte della delazione un accordo privato relativo alla propria o altrui successione.

Ciò assolve anche alla funzione morale di evitare di incentivare il desiderio di morte altrui per ottenere vantaggi economici.

La giurisprudenza, in numerose occasioni, ha avuto modo di pronunciarsi sul confine, spesso labile, tra i patti successori vietati e l’autonomia contrattuale delle parti, ammessa ai sensi dell’art. 1322 c.c.

Recentemente, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di patti successori con due pronunce ravvicinate.

Con la sentenza n. 34858 del 13.12.2023 la Suprema Corte ha chiarito che per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c. occorre accertare:

1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;

2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;

3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi;

4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;

5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.

A distanza di pochi giorni la Cassazione ha affrontato, con la sentenza n. 722 del 9.01.2024, una particolare fattispecie in tema di patti successori.

Il caso sottoposto alla Corte riguardava dei fratelli che avevano ricevuto in vita per donazione dai genitori dei beni e con separata scrittura avevano convenuto l’obbligo a carico di alcuni di essi di versare agli altri la differenza di valore tra i beni donati, al fine di riequilibrare le disuguaglianze tra i valori.

Convenuto in giudizio per l’adempimento di quanto obbligatosi con la suddetta scrittura, il fratello debitore aveva eccepito la nullità della scrittura per violazione del divieto dei patti successori.

Secondo la tesi assunta, le pattuizioni contenute nella scrittura sarebbero state dirette ad operare un riequilibrio tra le attribuzioni patrimoniali dei fratelli e, con tale riequilibrio, essi avrebbero mirato ad operare una ripartizione anticipata delle quote ereditarie tra i futuri aventi diritto alla successione.

Pertanto, l’accordo sarebbe nullo ai sensi dell’art. 458 c.c.

La Cassazione con la sentenza n. 722/2024 ha, però, chiarito che “l’atto mortis causa, rilevante gli effetti di cui all’art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l’attribuzione deve concernere l’id quod superest, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell’apertura della successione”

Pertanto, secondo la Suprema Corte, in assenza dei suddetti presupposti si è al di fuori della fattispecie dei patti successori, vietati dal nostro ordinamento per cui, secondo la recente sentenza della Cassazione, “l’assunzione tra fratelli dell’obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non viola il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore”.

Concludendo, se le attribuzioni contemplate nella scrittura mirano esclusivamente ad operare un riequilibrio delle posizioni patrimoniali unicamente in considerazione delle donazioni già conseguite da alcuni dei figli, e senza in alcun modo inserire funzionalmente tale riequilibrio nell’ambito della futura successione di ciascuno dei genitori, non vi è alcuna violazione del divieto dei patti successori e, pertanto, l’accordo è valido.

E’ valido un testamento olografo nel quale la data è incompleta o manca del tutto o viene apposta da un terzo?

TESTAMENTO OLOGRAFO ED APPOSIZIONE DELLA DATA DA PARTE DI UN TERZO

Autore: dott.ssa Barbara Bosso de Cardona – abilitata alla professione di Notaio

A norma dell’art. 602 c.c. un testamento olografo per essere valido deve essere interamente scritto di pugno dal testatore e da questi datato e sottoscritto.

La data (che deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui il testamento viene redatto) serve a fotografare la situazione esistente al momento della redazione del testamento.

E ciò rileva sia per il caso in cui vi siano più testamenti redatti dalla medesima persona (per cui se i vari testamenti sono tra loro incompatibili prevale il testamento redatto per ultimo) sia quando si deve valutare la sussistenza della capacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione del testamento.

Può accadere, però, che in un testamento olografo si commettano errori, omissioni o incompletezze nell’apposizione della data e sul punto la giurisprudenza ha avuto occasioni di pronunciarsi.

Nel caso in cui il testatore abbia datato di suo pugno il testamento ma per errore materiale (dovuto ad ignoranza, distrazione o altra causa) ha inserito una data impossibile o errata (es. 30 febbraio 2023 oppure 1-112-2023), la Cassazione (con sentenza n. 37228/2021) ha stabilito che la data può essere rettificata dal giudice ma solo “avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto”.

Ma cosa accade se nel testamento olografo manchi del tutto la data o questa è incompleta (ad esempio è inserito solo l’anno)?

Ai sensi del secondo comma dell’art. 606 c.c., trattandosi di un difetto di forma del testamento diverso dalle ipotesi di cui al primo comma del medesimo articolo 606 c.c. (che si riferisce alla mancanza di autografia o della sottoscrizione), la mancanza o incompletezza della data rende il testamento olografo annullabile con azione giudiziale che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse nei cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione.

Se, però, la data del testamento non è omessa o incompleta ma è stata apposta da un terzo, le cose cambiano.

La Cassazione, già con la sentenza n. 27414/2018, ha affermato che se un terzo interviene durante la redazione del testamento olografo scrivendo una qualunque parola, e quindi anche se appone la data, in questo caso si è fuori dall’ipotesi di omissione della data (che, come detto, dà luogo ad annullabilità del testamento) ma si configura la fattispecie di mancanza di autografia del testamento olografo che dà luogo, invece, a nullità del testamento ai sensi del primo comma dell’art. 606 c.c.

Il medesimo principio è stato recentemente ripreso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30237 del 31 ottobre 2023 con cui ha affermato che:  

“Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la data apposta da un terzo integrasse una nullità di carattere formale, suscettibile di conferma ex art. 590 c.c., tenuto conto che l’erede legittimo aveva dato volontaria e consapevole esecuzione al testamento, consegnando ai legatari i beni immobili che la testatrice gli aveva lasciato)”.

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