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E’ valida la transazione con cui un futuro erede rinunzia a far accertare la simulazione di una donazione?

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Transazione ereditaria e divieto dei patti successori.

Con la sentenza n. 366/2024 la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare una tematica molto delicata in materia successoria, e cioè i limiti di validità degli accordi relativi a delle successioni non ancora aperte.

L’art. 458 c.c. stabilisce che è nulla ogni convenzione con cui qualcuno dispone della propria successione oppure dispone o rinunzia a diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta.

Si tratta dei c.d. “patti successori” che sono vietati dal nostro ordinamento, sia per ragioni di ordine giuridico che morale.

L’unica fonte della delazione ereditaria è la legge o il testamento mentre non è possibile disporre della propria o altrui successione con lo strumento contrattuale.

L’accordo bilaterale concluso con un altro soggetto con cui si dispone della propria successione (c.d. “patti successori istitutivi”) urterebbe con il principio successorio fondamentale della libertà testamentaria, che consente ad ogni soggetto di revocare o modificare il proprio testamento fino all’ultimo istante della propria vita.

L’accordo con cui si dispone o si rinunzia ai diritti su una successione altrui non ancora aperta (c.d. “patti successori dispositivi” e “rinunziativi”) costituirebbe, poi, un “incentivo” del desiderio della morte altrui perchè si indurrebbe a speculare sui diritti che si conta di ricevere da una successione altrui quando il soggetto della cui successione si tratta è ancora in vita.

Non sempre è agevole individuare le fattispecie che rientrano nel divieto dei patti successori per cui la giurisprudenza in più occasioni è stata chiamata a delinearne i confini di ammissibilità.

Non costituiscono ipotesi di patti successori vietati le donazioni cum moriar e si praemoriar ovvero le donazioni fatte a termine iniziale della morte del donante oppure alla condizione sospensiva della sua premorienza.

In questo caso non ci si trova di fronte a patti successori in quanto il donatario acquista il diritto per effetto del contratto inter vivos e non per successione, per cui la morte del donante non costituisce la causa dell’attribuzione ma è solo l’evento che determina l’efficacia della donazione già conclusa.

Altra ipotesi che non rientra nel divieto dei patti successori è il contratto a favore del terzo con prestazioni da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, espressamente previsto dall’art. 1412 c.c.

Si tratta di un atto inter vivos in cui la stipulazione a favore del terzo è immediata mentre è solo la sua materiale esecuzione che è differita dopo l’evento morte ma tale evento non rappresenta la causa dell’attribuzione che, invece, trova la sua fonte nel contratto.

Con la recente sentenza n. 366 del 5 gennaio 2024 la Cassazione ha analizzato il caso della transazione tra una madre e due figli relativa ad un giudizio tra essi pendente avente ad oggetto la successione paterna.

Il giudizio si era concluso con due atti di conciliazione: il primo, con cui sono stati attribuiti degli immobili alla figlia la quale si era impegnata a non ingerirsi nella divisione del restante patrimonio paterno tra la madre ed il figlio maschio, il secondo, avente ad oggetto l’accordo transattivo di divisione tra la madre ed il figlio con cui a quest’ultimo è stata attribuita la nuda proprietà dei beni ed alla madre l’usufrutto.

Deceduta la madre, la figlia ha agito in giudizio chiedendo che fosse accertata la natura simulata dell’atto transattivo tra la madre ed il figlio, sostenendo che questo rappresentasse in realtà una donazione della madre in favore del figlio lesiva della legittima della figlia.

La Cassazione ha ritenuto che la figlia con il primo atto conciliativo si è esclusivamente impegnata a non ingerirsi nella restante divisione del patrimonio paterno tra la madre e l’altro figlio e, quindi, aveva rinunziato ad avanzare pretese sull’eredità paterna, ma ciò non implica anche la sua rinunzia a far valere la simulazione della donazione tra la madre ed il figlio maschio e la conseguente lesione della legittima della figlia sulla successione materna.

Infatti, la rinunzia contenuta nell’atto conciliativo non poteva riguardare i diritti relativi alla successione della madre (anche se in questa erano ricompresi i medesimi beni da quest’ultima ricevuti per successione dal coniuge) in quanto una tale disposizione è nulla ex art 458 c.c. poichè in tal modo si sta rinunziando a diritti relativi ad una successione (quella della madre) non ancora aperta.

La Cassazione conclude, quindi, affermando che “è nulla per contrasto con il divieto di cui all’art. 458 cod. civ. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita la de cuius, rinunci a vantare i diritti, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare
donazione”


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