Accettazione tacita dell’eredità e adempimento del legato
di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino
Con la sentenza n. 11389 del 29 aprile 2024 la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare un argomento che più volte è stato oggetto di esame da parte della giurisprudenza a causa della varietà delle ipotesi che possono configurarne la fattispecie: l’accettazione tacita dell’eredità.
Il caso recentemente sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava l’esecuzione di un legato testamentario da parte del chiamato all’eredità con denaro proprio di quest’ultimo.
Nello specifico, il testatore aveva istituito erede la figlia disponendo a carico di quest’ultima il versamento di una certa somma di denaro a favore di una persona che si era presa cura del de cuius e di sua moglie.
Di fronte alla richiesta di tale beneficiario, la figlia aveva eccepito di aver rinunciato all’eredità e, quindi, di non essere tenuta all’adempimento del legato.
Contro tale eccezione, la legataria aveva opposto che la figlia aveva accettato tacitamente l’eredità, e quindi che la rinunzia effettuata non aveva efficacia, in quanto la stessa, in esecuzione di quanto disposto nel testamento del padre, aveva disposto alcuni bonifici alla madre ed alla stessa legataria (anche se tali bonifici erano partiti da un conto corrente intestato non alla figlia ma al coniuge di questa).
Tale comportamento, nel primo e secondo grado di giudizio, era stato ritenuto configurare un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità in quanto la figlia, con tali comportamenti, aveva manifestato la volontà di accettare l’eredità, trattandosi di atti che questa non avrebbe avuto interesse e diritto di compiere se non nella qualità di erede.
La questione è stata rimessa alla Corte di Cassazione la quale ha ritenuto, invece, che gli atti posti in essere dalla figlia del testatore non integrano un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità.
Ha ritenuto la Suprema Corte che “l’accettazione deve intendersi avvenuta tacitamente quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede e di dominus dei beni ereditari (c.d. pro herede gestio). Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato all’eredità abbia agito con l’implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di entrambe le descritte condizioni”.
La Cassazione ricorda che, secondo l’orientamento giurisprudenziale della medesima Corte, il pagamento di un debito ereditario fatto dal chiamato con denaro proprio non integra accettazione tacita in quanto all’adempimento di un debito può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori.
Lo stesso principio, secondo la sentenza in esame, deve applicarsi anche in caso di esecuzione di un legato “nel senso che il suo adempimento da parte del chiamato non integra necessariamente un atto di accettazione tacita, non ravvisandosi ostacoli per ritenere che anche una disposizione mortis causa a titolo particolare possa, per le più svariate ragioni, essere adempiute da un terzo, al pari dei debiti ereditari”.
Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla figlia ed ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l’implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l’esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori”.


Interpretazione a mio modesto parere illogica da parte della Cassazione. Sembra che dovesse dare per forza ragione alla ricorrente e si sia inventata questa massima secondo cui adempiere spontaneamente a disposizioni contenute nel testamento non presupponga che tu lo faccia perché ti senti di agire in veste di erede. Certo che sarebbe utile una norma tipo “vademecum dei comportamenti che comportano/non comportano accettazione tacita dell’eredità”. Con una legge di una pagina, si eviterebbero centinaia di cause.