Le successioni

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Prima traccia esame avvocato 2015/2016 – parere in materia successoria

Prossimi eventi

Prendendo ispirazione dalle tracce dell’esame da avvocato 2015/2016 è interessante provare a risolvere insieme il parere in materia successoria proposto:

Questa la traccia:

Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90mila euro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive. poco prima di morire tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 250mila  euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60mila euro in favore dell’amico Sempronio in data 10.1.2015. l’altro figlio medio, subito dopo l’apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra. assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili.

Analisi astratta degli istituti di diritto

Per valutare nel dettaglio la posizione di Mevio è opportuno prendere le mosse dagli istituti di diritto astrattamente coinvolti per poi applicarli al caso concreto.

I riferimenti normativi in materia successoria si trovano nel codice civile che regola la materia dalla apertura della successione fino alla sua devoluzione finale.

Questi sono gli articoli rilevanti per il caso in esame:

a) apertura della successione e chiamata ereditaria

Innanzi tutto è bene ricordare che, all’apertura della successione, che avviene al momento della morte del de cuius, si instaura la chiamata ereditaria che avverrà per testamento, se esistente, oppere per legge in base al rapporto di parentela che lega de cuius e chiamati.

La successione legittima comporta la chiamata all’eredità, in comunione tra loro e secondo le quote stabilite dal codice civile, di coniuge superstite e figli ai sensi degli artt. 566 e 581.

Art. 456. Apertura della successione.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Art. 457. Delazione dell’eredità.

L’eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Art. 565. Categorie dei successibili.

Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

Art. 566. Successione dei figli.

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

Art. 581. Concorso del coniuge con i figli.

Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

b) accettazione dell’eredità

Una volta avvenuta la delazione ereditaria i chiamati all’eredità possono decidere se accettare l’eredità o rinunciare alla stessa.

La accettazione può avvenire in forma espressa o in forma tacita (per fatti concludenti).

La accettazione espressa poi può essere pura e semplice (con la confusione del patrimonio ereditario e personale dell’erede) oppure può avvenire con beneficio di inventario (a scelta dell’erede che così mantiene il proprio patrimonio personale separato da quello ereditario rispondendo quindi degli eventuali debiti ereditari solo nei limiti di capienza dell’eredità ricevuta e non anche con il proprio patrimonio).

I termini per la accettazione con beneficio di inventario sono drasticamente ridotti rispetto a quelli ordinari (10 anni dall’apertura della successione), qualora  il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari. In tal caso il termine per completare l’inventario (o, quantomeno, iniziarlo, in caso poi non si potesse completare nei termini per la sua complessità si potrà chiedere al Giudice una proroga del termine), è di tre mesi dall’apertura della successione, decorsi i quali il chiamato verrà considerato erede puro e semplice.

Art. 470. Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario.

L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario.

L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Art. 484. Accettazione col beneficio d’inventario.

L’accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

Art. 485. Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni.

Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

c) comunione ereditaria e successiva divisione

Instauratasi la comunione ereditaria tra gli eredi chiamati consegue, ai sensi del nostro codice civile, il diritto di ciascun coerede di chiedere e ottenere la divisione dell’eredità (per trasformare la quota indivisa di comunione ereditaria in quota di proprietà esclusiva di beni ereditari, insomma per trasformare la quota ideale di eredità in quota reale di titolarità di beni ereditari).

Prodromica alla divisione ereditaria è pero la collazione delle donazioni fatte a coniuge e figli dal de cuius in vita ovvero il ricalcolo del valore dei beni da essi ricevuti in vita nell’attivo ereditario da spartire cosicché, andando a trasformare le quote ideali in quote reali, si possa tener conto di dette anticipazioni mantenendo, anche in fase di divisione, la proporzione tra le quote ereditarie.

La collazione è però esclusa, nei limiti della quota disponibile, per scelta del donante in caso esso specifichi la dispensa da collazione della donazione stessa.

Art. 713. Facoltà di domandare la divisione.

I coeredi possono sempre domandare la divisione.

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.

Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione.

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

d) eredi legittimari e diritto alla quota di riserva

Infine il nostro ordinamento stabilisce che, qualora il de cuius lasci uno o più soggetti rientranti nelle categorie di legittimari (i parenti più stretti del de cuius ovvero coniuge, figli, ed in assenza di figli gli ascendenti) questi non potranno essere diseredati e dovrà essere loro riconosciuta una quota dell’eredità almeno pari alla quota di riserva.

La quota di riserva, calcolata in base al numero ed alla tipologia di eredi legittimari presenti (1/4 il coniuge e 1/2 da dividere in parti uguali i figli nella fattispecie concreta), dovrà essere rapportata all’intero patrimonio del de cuius, quantificato, previa riunione fittizia dello stesso, ricalcolandovi anche tutte le donazioni fatte in vita dal de cuius stesso.

L’erede legittimario, parzialmente leso o totalmente estromesso dal de cuius in forza di un testamento o di donazioni lesive della sua quota di riserva potrà agire in riduzione per reintegrare detta quota.

Art. 536. Legittimari.

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

Art. 542. Concorso di coniuge e figli.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali

Art. 553. Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

Art. 554. Riduzione delle disposizioni testamentarie.

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

Art. 555. Riduzione delle donazioni.

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Art. 556. Determinazione della porzione disponibile.

Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Art. 557. Soggetti che possono chiedere la riduzione.

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario.

Art. 558. Modo di ridurre le disposizioni testamentarie.

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari.

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Art. 559. Modo di ridurre le donazioni.

Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.

e) condizioni per l’esercizio della azione di riduzione

Infine, l’ultima questione rilevante per la proposizione dell’azione di riduzione riguarda la specifica previsione del codice civile secondo cui, per proporre la azione di riduzione nei confronti di legati e donazioni è necessario che l’erede legittimario pretermesso abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario.

In caso contrario potrà ridurre solo la parte riguardante il patrimonio relitto oppure donazioni e legati fatti a favore di coeredi (non quelli fatti a favore di soggetti esterni).

Detta disposizione, comunque, è applicabile solo nei confronti dell’erede legittimario parzialmente pretermesso e non anche nei confronti di quello completamente escluso dalla successione. Quest’ultimo infatti, non essendo in alcun modo chiamato, non può accettare l’eredità, ergo non può soddisfare detta condizione. Così è stato chiarito dalla Corte di Cassazione sentenza 3 luglio 2013, n.16635.

Art. 564. Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione.

Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto.

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.

Cass. sentenza 3 luglio 2013, n.16635

Fattispecie:

            Nonno novantaduenne che, in vita, ha venduto tutti i suoi beni immobili ad una nipote per un prezzo irrisorio. 

            Alla sua morte (ab intestato), le figlie agiscono in giudizio per far accertare e dichiarare la simulazione del contratto di vendita, dissimulante una donazione e, conseguentemente, l’azione di riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di legittima.

            In primo grado (come confermato in Appello) il Tribunale ha rilevato un difetto di legittimazione attiva delle attrici in quanto esse non avevano preventivamente accettato l’eredità con beneficio di inventario, condizione ritenuta necessaria ai fini dell’esperimento dell’azione di riduzione nei confronti della parte acquirente (presunta donataria non coerede).

Argomentando in forza del precedente giudicato (Cass. 19527/2005) in forza del quale “qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, (…), non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere” la Suprema Corte ha accolto il ricorso argomentando che la condizione necessaria “per chiedere la riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione di legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell’art. 557 c.c., e, cioè, di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall’art. 564, comma 1, della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, vale soltanto per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede”.

            Il legittimario pretermesso, infatti, non riveste la qualità di erede per il solo fatto dell’apertura della successione: l’acquisto della qualità di erede si avrà solamente a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione essendo, attualmente, considerato un soggetto terzo e non soggetto all’accettazione con beneficio di inventario.

Venendo ora al caso concreto.

Innanzi tutto partiamo dalla apertura della successione, avvenuta alla morte del de cuius nel gennaio 2015. L’eredità viene devoluta, in assenza di testamento, per legge e quindi andrebbe ripartita tra gli eredi chiamati (la moglie e i due figli) per quote pari ad 1/3 ciascuno.

Ne consegue che, in caso di accettazione dell’eredità da parte dei tre chiamati essi erediteranno, in comunione tra loro, ciascuno 1/3 dell’immobile caduto in successione del valore totale di 90.000 euro.

Il figlio Mevio, dunque, consapevole del fatto che il fratello ha ricevuto dal padre una donazione pari a 250 mila euro dovrà tenerne conto sia in fase di divisione ereditaria che in caso voglia valutare la lesione della sua quota di legittima.

La collazione delle donazioni.

Quanto alla prima questione, divisione ereditaria e collazione delle donazioni, è presto detto: prima di giungere a divisione della comunione ereditaria il codice prevede, per evitare che la ripartizione in quote reali di proprietà dell’eredità sia diversa dall’attribuzione per quote ideali della stessa, che vengano ricalcolate nel patrimonio indiviso anche le donazioni fatte dal de cuius in vita, limitatamente a quelle operate a favore di coniuge e discendenti.

Nel caso concreto rileverebbe quindi quella fatta al fratello di Mevio mentre non ha alcun rilievo quella fatta a Sempronio, esterno alla famiglia.

È anche vero che la donazione fatta a Caio è dispensata da collazione. Ne consegue che, se Mevio si limita a promuovere la divisione ereditaria, essa avverrà solo sul patrimonio effettivamente relitto senza considerare le donazioni.

 

La lesione di legittima e le azioni conseguenti.

 

Più interessante è invece affrontare la questione riguardante la quota di riserva a favore di Medio e la sua eventuale lesione da parte di Tizio.

Innanzi tutto si deve capire se detta quota di legittima è stata lesa e, in caso di risposta positiva al primo quesito, capire come procedere al suo reintegro.

Calcolo del valore della legittima di Mevio.

Il valore della legittima è stabilito dagli artt. 537-548 c.c. in rapporto a quali e quanti siano i legittimari del de cuius al momento dell’apertura della successione. Se il de cuius lascia il coniuge e più figli, come nel caso concreto, la quota di riserva del primo è pari a un quarto, quella dei figli (indipendentemente dal loro numero) è pari alla metà (da ripartire poi in quote uguali tra loro), mentre la quota disponibile è pari un quarto dell’asse (art. 542 c.c.).

Calcolata la quota astratta di legittima si deve procedere a valutare la stessa in concreto parametrandola all’asse ereditario. Asse ereditario del de cuius che non si limita però al patrimonio effettivamente relitto alla morte dello stesso bensì tiene conto, con la riunione fittizia ex art. 556 cc, anche di tutte le donazioni fatte in vita da esso (non limitandosi a quelle fatte a coniuge e discendenti come avviene per la collazione bensì ricalcolando tutte le donazioni a qualunque titolo e beneficiario fatte nell’arco di tutta la vita del de cuius).

Nel caso concreto dunque l’effettivo patrimonio del de cuius è dato da:

  • patrimonio relitto – 90 mila euro
  • donazione a Caio – 250 mila euro
  • donazione a Sempronio – 60 mila euro

per un totale di 400 mila euro.

La quota di riserva di Mevio dunque, pari ad ¼ del patrimonio complessivo sarà di 100 mila euro e quindi non coperta dalla somma di 30 mila euro corrispondente ad 1/3 del patrimonio relitto.

Azione di riduzione

Appurata la lesione di legittima Mevio dovrà decidere se intende reintegrarla e, in tal caso, potrà farlo procedendo con la azione di riduzione.

Detta azione, esperibile entro 10 anni dalla morte del de cuius, comporta proprio la riduzione delle disposizioni successorie fino al reintegro della quota di riserva del richiedente secondo un ordine di riduzione preciso, previsto dal codice civile, che stabilisce di partire riducendo le disposizioni di successione legittima, successivamente le disposizioni testamentarie ed infine le donazioni fatte in vita dal de cuius partendo dalla più recenti e risalendo man mano a quelle precedenti fino a copertura della quota di riserva richiesta.

Nel caso concreto aventi diritto ad agire in riduzione saranno sia Mevio che la madre di Mevio (coniuge superstite), entrambi parzialmente pretermessi avendo avuto un valore pari a 30 mila euro invece che i 100 mila della quota minima riservata loro.

La azione di riduzione partirà aggredendo l’eventuale parte di patrimonio relitto destinata a eredi diversi dai legittimari; non essendovene, la riduzione procederà nei confronti delle donazioni fatte in vita dal de cuius partendo dall’ultima in ordine di tempo (quella a Sempronio) e risalendo a quella precedente.

In caso di azione da parte di entrambi il procedimento si concluderà con la riduzione completa della donazione a Sempronio e la riduzione parziale della donazione a Caio il quale, alla fine manterrà i 100 mila euro corrispondenti alla quota disponibile, oltre a i 100 mila corrispondenti alla sua quota di riserva.

Ricapitolando:

Il relictum è di Euro 90.000,00, il donatum è pari a Euro 310.000,00. Non essendovi debiti, dalla riunione fittizia (relictum + donatum – debiti) si deduce che il valore del compendio ereditario è di Euro 400.000,00 e che, perciò, la quota di riserva di Caio, di Mevio e del coniuge di Tizio (art. 542 c.c.) è di Euro 100.000,00 e, quindi la quota disponibile è, sua volta, di Euro 100.000,00 (centomila,00). Inoltre, essendo il valore del relitto pari a Euro 90.000,00, i coeredi non donatari hanno subito una lesione della riserva per Euro 70.000,00 (settantamila,00) ciascuno. Per recuperare la sua quota Mevio (da solo o unitamente alla moglie del padre) dovrà promuovere l’azione di riduzione delle donazioni fatte da Tizio tanto, e in primis, nei confronti dell’estraneo Sempronio, il cui titolo è cronologicamente posteriore (10 gennaio 2015), per l’intero valore della liberalità, quanto nei confronti di Caio per un importo di Euro 10.000,00 (diecimila,00), o di Euro 80.000,00 (ottantamila,00) se agisce insieme alla coerede, nei confronti di Caio.

Vi è infine un’ultima questione rilevante in riferimento alla posizione di Mevio che, se non affrontata correttamente lo potrebbe portare a vedere inficiata la sua possibilità di agire in riduzione.

L’art. 564 cc stabilisce infatti che “Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità”.

Ne consegue che, in assenza di accettazione di eredità con beneficio di inventario, Mevio potrà agire ma solo nei confronti di Caio (donatario-coerede) e non anche nei confronti di Sempronio (donatario esterno) vedendo pesantemente limitata la sua azione.

Discorso diverso sarebbe, ed in tal senso ci viene in soccorso la già citata sentenza della Corte di Cassazione, se Mevio fosse stato del tutto escluso dalla successione (magari con un testamento lesivo o perché non esiste patrimonio relitto da ripartire). Non essendo in alcun modo chiamato all’eredità infatti l’erede legittimario pretermesso potrà agire in riduzione senza che gli possa essere contestata la mancata accettazione beneficiata in quanto, non essendo chiamato, non può accettare alcunché, ne in forma pura e semplice né in forma beneficiata e l’unico requisito di legittimazione attiva all’azione è l’essere uno degli eredi legittimari ai sensi delle disposizioni del codice civile.

Nel caso concreto Mevio, coerede legittimo insieme a madre e fratello, qualora non accetti con beneficio di inventario non potrà aggredire la donazione di Sempronio, soggetto esterno alla successione, limitando pesantemente il suo diritto.

Ed il problema è ancora più rilevante tenendo conto del fatto che Medio è andato a vivere nella casa oggetto di successione, entrando quindi nel possesso dei beni ereditari. Il termine per procedere ad inventario e non essere considerato erede puro e semplice per chi è nel possesso dei beni ereditari è infatti di tre mesi dalla morte del de cuius, tre mesi che, alla data del 10.03.2015 (data in cui Medio va dal legale per un parere), sono già in buona parte decorsi.

Concludendo quindi il legale suggerirà a Mevio, se intende recuperare la sua quota di riserva (non potendo nemmeno in parte ottenerla in fase di divisione non essendo applicabile la collazione), dovrà innanzi tutto procedere a redigere l’inventario con conseguente accettazione con beneficio d’inventario ( o accettare, completando poi l’inventario) entro il termine dei tre mesi dalla morte del de cuius. Essendo detto termine molto ravvicinato Mevio dovrà quantomeno avviare la procedura chiedendo poi al Giudice una proroga dei termini per la conclusione dell’inventario stesso se necessario.

Dopodiché potrà decidere di agire in riduzione aggredendo le donazioni fatte in vita dal de cuius secondo il loro ordine temporale.

In definitiva, il legale consiglierà a Mevio di accettare immediatamente l’eredità con beneficio d’inventario, avendo conseguito il possesso dell’unico bene ereditario, e di esercitare l’azione di riduzione delle donazioni di Tizio a Caio e a Sempronio con domanda al tribunale del luogo in cui il padre è deceduto, contestualmente instaurando il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (art. 5 d. lgs. cit.).


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