Tra le questioni più controverse in materia di successione ereditaria vi è senza alcun dubbio il decorso del termine decennale di prescrizione per procedere alla accettazione dell’eredità.
Di principio detto termine decorre dall’apertura della successione ovvero dalla morte del de cuius e, senza dubbio, per chi non è nel possesso dei beni ereditari (chiamato per cui i termini per accettazione o rinuncia dell’eredità si riducono drasticamente), è un termine di prescrizione lungo che permette al soggetto di valutare con calma, prima di procedere alla accettazione o alla rinuncia, la situazione concreta. Certo questo ragionamento vale nei casi in cui l’apertura della successione e l’ordine di devoluzione dell’eredità sono noti fin da principio.
Attenzione ed un approfondimento diverso, invece, meritano le situazioni in cui detti aspetti non sono conosciuti fino dal principio. Ad esempio quando la devoluzione ereditaria, che si credeva da liquidare secondo le regole della successione legittima o secondo determinate disposizioni testamentarie, si scopre essere in realtà regolata a favore di altri soggetti (ad esempio per il rinvenimento di un testamento successivo che dispone a favore di altri soggetti diversi dagli eredi legittimi, o per il rinvenimento di un testamento successivo che revoca il precedente – da cui si riteneva regolata la successione – determinando così una devoluzione ex lege e non più testamentaria etc…).
In questo caso come decorrono i termini di prescrizione alla possibilità di accettare l’eredità? E cosa succede a coloro che diventano chiamati all’eredità in un momento successivo all’apertura della successione e che quindi, non essendo stati fino a quel momento chiamati, non l’avevano in precedenza accettata, soprattutto se nel frattempo sono decorsi i termini utili per la accettazione?
La questione di fondo da dirimere è stabilire da quale momento debba ritenersi decorrente il termine decennale per l’accettazione dell’eredità. Se, infatti, si ritiene che esso decorra sempre e unicamente dalla morte del testatore, l’evidente conseguenza è che il soggetto – chiamato ad ereditare a seguito della scoperta tardiva del testamento – non possa più accettare efficacemente l’eredità, potendo infatti venirgli eccepita la prescrizione proprio da quei familiari del de cuius che – medio tempore – avessero accettato l’eredità ritenuta devoluta ex lege; al contrario, se si ritiene che il termine per l’accettazione decorra per il chiamato testamentario solo dalla scoperta del testamento, si permetterebbe a quest’ultimo di accettare un’eredità della quale ha avuto conoscenza anche oltre il decennio dall’apertura
Viene in aiuto, per dirimere la questione, la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 264 dell’8 gennaio 2013 che, aderendo alla prima delle due tesi, stabilisce che l’impedimento ad accettare l’eredità, sofferto dal chiamato testamentario per via dell’ignoranza dell’esistenza del testamento a suo favore, è solamente un impedimento di mero fatto, e, come tale non produce né sospensione né interruzione dei termini di prescrizione.
Viceversa “l’impossibilità di far valere il diritto alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio (come nell’ipotesi dei figli naturali non riconosciuti e dichiarati tali giudizialmente dopo la morte dei genitore, per i quali il termine decennale di prescrizione per l’accettazione dell’eredità decorre solo dal passaggio in giudicato della decisione di accertamento del loro “status”, Cass. 19-10-1993 n. 10333), e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto”.
Ne consegue quindi che il termine d’accettazione dell’eredità decorre comunque a far data dall’apertura della successione, senza che un impedimento di fatto come la non conoscenza del testamento possa permetterne la deroga/proroga per sospensione/interruzione.
Peraltro, a parere del giudicante la scelta giuridica “non si rivela affatto priva di ragionevolezza … essendo tale disciplina finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dalla esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra categorie di successibili”.
E certamente questa esigenza di certezza del diritto è ancor più rilevante in materia successoria, tenendo conto che tutto l’impianto normativo costruito dal Codice civile ha proprio la finalità di individuare in via definitiva quel/quei soggetto/i che, accettando l’eredità, confonda/Confondano il proprio patrimonio personale con quello del de cuius e diventi/diventino i nuovi titolari dei cespiti attivi e passivi del de cuius, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche irreversibili che ne derivano.
Un ultimo caso particolare di apertura della successione: quella che avviene a seguito della dichiarazione di morte presunta (la quale può essere pronunciata solo dopo il decorso di dieci anni dal giorno della scomparsa). In questi casi, sebbene la morte sia dichiarata con riferimento al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente o dello scomparso e l’apertura della successione debba essere necessariamente fatta retroagire a quella data, il termine per l’accettazione dell’eredità e la delazione stessa decorrono a partire dal passaggio in giudicato della sentenza, essendo la mancanza di detta sentenza un impedimento giuridico alla accettazione stessa.
Una signora nel modello 730/13 per i redditi 2012 indica il 33% di alcuni immobili lasciati in eredità dal marito deceduto nell’anno 2012.
Anche i due figli indicano sulle rispettive denuncie dei redditi, il 33 % degli immobili in questione .
La signora, in seguito, dopo la presentazione dei redditi 2013 rinuncia all’eredità del marito salvo il diritto di abitazione sul sulla casa adibita a residenza familiare come previsto dall’art. 540, co. 2 c.c.
La rinuncia alla eredità ha effetto dall’apertura della successione oppure nel momento in cui la signora l’ha effettuata?
La rinuncia ha effetto con decorrenza dall’apertura della successione, quali siano poi le conseguenze fiscali di detto atto in riferimento alla dichiarazione dei redditi già presentata dovrà verificarlo con il Suo commercialista di fiducia.
La zia morta 2 mesi fa ha lasciato in eredità ai suoi nipoti (6). Una casa e denaro in due diversi c/c. Al momento non sappiamo ancora la consistenza. dei c/c . Siccome una nipote che nell’ultimo periodo di vita aiutava la zia in varie faccende ivi comprese quelle finanziarie, domando cortesemente se e come /quando si può fare la contestazione di eventuali ammanchi. Si può chiedere quali eredi copia dei rendiconti bancari degli ultimi anni. Grazie