Prendendo spunto da una recente sentenza del Giudice di Pace di Palermo del 10.03.2014 in materia di opposizione a sanzione amministrativa, è interessante fermarsi a riflettere sulle caratteristiche e sulla portata giuridica dell’istituto della accettazione dell’eredita con beneficio di inventario.
Questi i fatti: a seguito di contravvenzione elevata a carico dell’erede dalla Polizia Municipale per il possesso di una autovettura, ereditata dal de cuius, priva di assicurazione, l’erede proponeva opposizione contestando il suo difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo lui erede beneficiato ed essendo altresì il bene sottoposto a fermo amministrativo, lo stesso non era da intendersi nella sua disponibilità.
Ora, a prescindere dal merito, che comunque commenteremo nel proseguo, è interessante analizzare in modo più approfondito l’istituto della accettazione con beneficio di inventario.
L’accettazione con beneficio d’inventario è prevista dal nostro codice civile, insieme alla accettazione pura e semplice (espressa oppure tacita che sia), come lo strumento attraverso il quale un chiamato all’eredità può acquistare la stessa divenendo erede (sia esso un erede testamentario o legittimo)
La differenza tra la accettazione pura e semplice e quella effettuata con beneficio di inventario è data dal fatto che l’erede che accetta con il beneficio d’inventarioottiene quale risultato la separazione del proprio patrimonio personale da quello del de cuius e, conseguentemente, la limitazione della propria responsabilità verso i debiti ereditari e verso le passività della massa.
E proprio la separazione patrimoniale che caratterizza detta speciale tipologia di accettazione è stato il quid iuris su cui si è pronunciato il Giudice di Pace di Palermo.
L’erede infatti, avendo accettato con beneficio di inventario, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il bene era stato sottoposto a fermo amministrativo e come tale non era da intendersi nella sua disponibilità.
Ora, l’accettazione con beneficio di inventario prevede in sostanza che il chiamato all’eredità diventi erede, ma mantenendo il proprio patrimonio e quello ereditario come due entità separate; in nessun caso è previsto che colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario non sia erede tout court.
Ne consegue che l’erede, operata la accettazione, che peraltro è un atto irreversibile comportando il definitivo acquisto dello status suddetto, a prescindere dalle caratteristiche della stessa (pura o beneficiata), diventa il nuovo titolare delle attività (beni, diritti etc…) che facevano capo al de cuius fino al momento del suo decesso.
È, eventualmente, nell’imputazione delle passività che si distingue la posizione dell’erede puro e semplice da quello beneficiato rispondendo il primo delle stesse (in qualità di nuovo titolare), stante la confusione patrimoniale avvenuta con la accettazione, anche col proprio patrimonio personale, ed il secondo, al contrario, seppur anch’egli nuovo titolare delle passività che facevano capo al defunto, nei limiti della capienza del patrimonio ereditario (avendo il beneficio mantenuto intonso il suo patrimonio rispetto al patrimonio ereditario).
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, nonostante la responsabilità patrimoniale limitata, l’erede beneficiato subentra di pieno diritto anche nei rapporti passivi del defunto ed è comunque legittimato passivamente alla domanda di adempimento proposta dal creditore del de cuius, seppure entro i limiti del valore dell’eredità
La legittimazione passiva dell’erede non viene meno, ovviamente, in caso di decadenza dal beneficio d’inventario, avvenuta la quale l’erede diventerà erede puro e semplice con assunzione di una responsabilità patrimoniale personale illimitata, evitata con la accettazione beneficiata e lòa separazione patrimoniale che ne consegue.
L’erede, sia beneficiato che puro e semplice, dunque, assume la piena titolarità dei beni, nonostante la dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.
Pertanto, come rilevato dal Giudice di Pace di Palermo, poichè l’erede è comunque considerato titolare dei beni ereditari e il fermo amministrativo, per contro, non delimita la disponibilità della res, l’erede beneficiato è per legge responsabile, sia pure per colpa grave, dell’amministrazione dei beni nei confronti dei creditori e dei legatari e può essere tenuto a prestare idonea garanzia ex art. 492 c.c., il che presuppone la piena titolarità dei beni ereditari.
E comunque, anche volendo considerare la sanzione inferta quale passività della massa ereditaria, l’erede avrebbe solamente potuto eccepire la limitazione della sua responsabilità entro il valore dei beni conseguiti con la successione, dimostrando però non solo di avere accettato con beneficio d’inventario, ma anche di aver provveduto alla redazione, nei modi di legge, dell’inventario medesimo (essendo, il mancato adempimento nei termini, causa di perdita del beneficio).
Se non sbaglio le spese funebri si mettono tra le passività.
Alcune domande in merito:
1) se si detraggono sul modello 730 non si possono detrarre dalla successione, vero?
2) In caso di scelta tra successione o modello 730 come si può fare il calcolo della convenzienza fiscale?
3) Le detrazioni spese funebri sul modello 730 sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. In particolare essi sono:
• il coniuge;
• i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
• i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
• gli adottanti;
• i fratelli e le sorelle;
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera.
Per la dichiarazione di successione è lo stesso?
Pur non essendo, in effetti, argomento collegato alla questione trattata, le segnalo quanto segue:
per quanto riguarda le spese funerarie in effetti la scelta tra la detrazione in successione e nel 730 è alternativa e i soggetti che possono detrarre detta spesa in successione sono gli eredi chiamati.
Quanto poi alla valutazione di convenienza tra la detrazione in successione o nel 730 di detta spesa ritengo che essa vada effettuata caso per caso e, comunque, le suggerisco di rivolgersi ad un commercialista per valutarla.
M
Buongiorno,
ha ragione, mi scuso se ho inserito il commento in un post non correlato ma non ho trovato nulla al riguardo.
Grazie mille per la pronta risposta
Cordialità