Le successioni

Home » Blog » Aspetti fiscali » Criteri di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale

Criteri di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale

Prossimi eventi

 Ogni volta che si apre una successione il chiamato all’eredità ha l’onere/obbligo di presentare la dichiarazione si successione e di scontare le imposte dovute per quel trasferimento a titolo gratuito di ricchezza che avviene con il passaggio generazionale dei beni familiari.

 Nello specifico, oltre all’imposta principale di successione, che viene liquidata dall’ufficio, all’apertura della successione mortis causa, sono dovute, in autoliquidazione, anche le seguenti imposte e tasse accessorie :

-Imposta ipotecaria

-Imposta catastale

-Tassa ipotecaria

-Imposta di bollo

-Tributi speciali

 In riferimento alla applicazione di dette imposte peraltro è opportuno chiarire che, mentre per le imposte di successione e le imposte ipotecarie e catastali, le riduzioni applicabili ed eventuali agevolazioni nonché il valore catastale da attribuire ai beni immobili, si tiene conto della data di apertura della successione, che poi è il momento in cui si è creato il presupposto per l’imposizione fiscale ovvero il passaggio a titolo gratuito di ricchezza da un soggetto (de cuius) al suo erede (la cui accettazione anche laddove avvenga mesi se non addirittura anni dopo la apertura della successione retrodata i suoi effetti al momento della stessa, senza soluzione di continuità),

la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo ed i tributi speciali vengono liquidati in base alla data di presentazione della successione.

 Ciò premesso, esistono da sempre alcuni dubbi interpretativi in merito alla applicazione di detta regola generale laddove l’erede, essendosi avvalso di specifiche agevolazioni quali ad esempio la agevolazione prima casa, dovesse scontare l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (prevista anche come minimo d’imposta).

          Ora, seguendo la regola generale, poiché imposte ipotecaria e catastale devono essere liquidate in base alla data d’apertura della successione, anche qualora dovute secondo l’importo fisso minimo, questo dovrebbe essere individuato in base a tale data e non in base al minimo vigente alla data di presentazione della dichiarazione stessa. Alcune Agenzie però, seguendo una interpretazione difforme ritengono che, pur essendo vero che l’imposta proporzionale si sconta con le aliquote in vigore al momento dell’apertura della successione, stesso discorso non può farsi con il minimo d’imposta, importo da ritenersi necessario a soddisfare le spese sostenute dall’ufficio per gli adempimenti ipotecari/catastali connessi al passaggio di proprietà immobiliare che avviene con la successione e quindi da scontarsi in base al momento in cui detti adempimenti si chiedono, ovvero la data di presentazione della dichiarazione.

          Viene parzialmente in aiuto una Risoluzione dell’Agenzia Entrate del 2006, in particolare la n.6/2006. 

In detto documento l’Agenzia, rispondendo ad una istanza di interpello, pubblica un chiarimento interessante sostenendo che:

“il regime delle imposte ipotecarie e catastali dovute sulla base delle dichiarazioni di successione, e’ condizionato dalla circostanza che le stesse siano o meno dovute congiuntamente con l’imposta di successione. Invero, le imposte ipotecarie e catastali “dovranno essere liquidate sulla base delle norme in vigore alla data di apertura della successione, essendo quest’ultimo evento il fatto generatore del tributo ipotecario”, ovviamente nel caso in cui con l’apertura della successione sia dovuta anche l’imposta sulle successioni.

Orbene, poiche’ l’articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastali – d.Lgs 31 ottobre 1990, n. 347 – assoggetta all’imposta ipotecaria le formalita’ (trascrizione, iscrizione, ecc) eseguite nei pubblici registri immobiliari e l’articolo 10 assoggetta all’imposta catastale le volture, quando non e’ dovuta l’imposta sulle successioni (successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001) le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura prevista alla data in cui dette formalita’ sono richieste, vale a dire quella di presentazione della dichiarazione di successione.

Pertanto, per le dichiarazioni di successione presentate a partire dal 1 febbraio 2005, per le quali non e’ dovuta l’imposta sulle successioni (quelle aperte dopo il 25 ottobre 2001 – data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 2001, n. 383, che ha soppresso l’imposta), si applicano le nuove misure fisse delle imposte ipotecaria e catastale a prescindere dalla data di apertura della successione.

Invece per le successioni presentate dopo il 1 febbraio 2005, ma apertesi prima del 25 ottobre 2001, come nell’ipotesi oggetto del presente interpello, per le quali e’ ancora dovuta l’imposta sulle successioni, continua ad applicarsi il criterio enunciato nella risoluzione n. 43 del 1998, per cui le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura fissa devono essere liquidate sulla base delle norme in vigore alla data di apertura della successione.”

 Dalla lettura della circolare, peraltro emanata in periodo di esenzione d’imposta di successione, si ritiene dunque che, per le successioni soggette ad imposta principale anche le ipotecaria e catastale si sconteranno sulla base della data di apertura della successione, pure in caso di minimo d’imposta; al contrario, per le successioni esenti il minimo d’imposta sarà riferito alla data di presentazione della successione.

 Ne consegue che, poiché dal 2006 il regime impositivo in materia prevede nuovamente la applicazione dell’imposta successoria, per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 in poi torna ad applicarsi la regola generale, ovvero il calcolo dell’imposta secondo le norme vigenti alla data di apertura della successione.

 Recentemente nuovi dubbi sono stati sollevati in riferimento all’aggiornamento, con decorrenza 2014, dei minimi di imposta ad € 200,00 e della loro applicazione sulla base dell’apertura della successione o della presentazione della dichiarazione. Anche in questo caso comunque non può che ritenersi valido l’impianto normativo già illustrato, ferma la necessità di eventuali ulteriori chiarimenti dalla direzione Centrale del Ministero Eco Fin che tolgano eventuali libertà interpretative alle singole Agenzie.


14 commenti

  1. Piero ha detto:

    Obbligazione: valore nominale: 50.000,00 euro – prezzo 101,2047 + rateo 1.1392 = 102,3439 ..Il prezzo indicato e` quello medio dei tre mesi antecedenti alla data del decesso secondo i criteri indicati dall’articolo 16 del D.Lgs 346/1990. ..Mi potete indicare quale valore della obbligazione occorre mettere sulla dichiarazione di successione? ..

  2. Amministratore ha detto:

    Facendo seguito all’articolo gia pubblicato in materia di criteri di applicazione delle imposte di successione ipotecaria e catastale appare utile precisare che, con Circolare 2E/2014 del 21 febbraio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto gia affermato in precedenza ovvero che, per quanto riguarda le imposte fisse ipotecaria e catastale, dovute in relazione alle dichiarazioni di successione, in linea generale, la misura dell’imposta fissa applicabile è quella vigente alla data di apertura della successione.
    Tale principio trova una deroga per le dichiarazioni di successione che si sono aperte nel periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni risultava soppressa per effetto delle previsioni recate dall’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383; per detto periodo come chiarito con la risoluzione 9 gennaio 2006, n. 6, cui si rinvia, la misura dell’imposta fissa ipotecaria e catastale deve essere determinata in considerazione delle norme vigenti alla data di presentazione della dichiarazione di successione, a prescindere dalla data di apertura della successione.

    • Piero ha detto:

      (DAL SITO DELL’ACI) Se si eredita un veicolo si deve autenticare la firma dell’erede sull’atto di accettazione dell’eredità ed entro sessanta giorni dall’autentica bisogna registrare l’atto all’ufficio provinciale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà (CdP) aggiornato, e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).

      Qual’è il documento che certifica l’accetazione dell’eredità?

      • Amministratore ha detto:

        l’accettazione d’eredità può essere fatta davanti al Cancelliere del Tribunale che autenticherà in quella sede la sottoscrizione oppure davanti ad un Notaio.

      • Piero ha detto:

        Ok.
        La presentazione della dichiarazione di successione non può essere considerata accettazione dell’eredità?

      • Amministratore ha detto:

        no, la dichiarazione di successione non ha mai valore di accettazione d’eredità; eventualmente potrebbe avere detto significato, con tutte le conseguenze che comporta, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal firmatario e allegata alla dichiarazione di successione.

      • Piero ha detto:

        ok
        ok grazie

  3. Omar Mameli ha detto:

    Liquidazione imposta ipotecaria, catastale e di successione per immobili censiti al catasto urbano che all’apertura della successione godevano dei diritti di ruralità (con iscrizione in visura). Ancora valida la risoluzione dell’A.d.E. riguardo l’indicazione nel quadro B1 della dichiarazione di successione del valore pari a zero per tale tipologia di immobili??
    (riferimento RISOLUZIONE N.207 /E d.d. 06/08/2009)

  4. walter roggerone ha detto:

    Relativamente alle agevolazioni previste dalla Risoluzione Agenzia Entrate 207/2009 che permette di indicare valore zero per un fabbricato strumentale – D 10 – vi chiedo se è possibile l’applicazione dell’agevolazione nei confronti dell’erede di coltivatore diretto deceduto, allorché nello stesso giorno della morte, viene cessata la partita Iva, Camera di Commercio, cancellazione Inps e alla stessa data avviene l’iscrizione dell’erede agli stessi Enti Previdenziali e Fiscali. Vengono ovviamente conservati i requisiti di ruralità.
    Grazie.
    Walter Roggerone

Scrivi una risposta a Piero Cancella risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Masterclass Successioni 2024

Inizia il 24 Gennaio 2024, la nuova edizione del nostro corso specialistico di formazione tramite webinar Masterclass Successioni.

Masterclass Successioni 2024 –  è stata interamente ”tagliata e cucita” intorno al Cliente, basandoci sulle preferenze indicate da chi ha partecipato all’edizione 2023 e ha risposto ad un nostro Questionario nel quale ha potuto indicare gli argomenti che gli sembravano di maggior interesse, oltre naturalmente l’analisi delle novità 2024, come sempre trattate nel dettaglio.

Il corso è rivolto a tutti i professionisti e collaboratori CAAF che si occupano di pratiche successorie e/o che offrono consulenza in materia.
E’ un corso di grande ausilio per l’intera gestione di qualsiasi pratica successoria e per approfondire i principali istituti del diritto successorio.

Per saperne di più scarica la brochure qui

inserisci il tuo indirizzo email per seguire il blog e ricevere le notifiche di nuovi articolo via mail