Facendo seguito alla Legge 219/2012 è ormai in dirittura d’arrivo il Decreto Legislativo che, approvato definitivamente in Consiglio dei Ministri, mette la parola fine a ogni tipo di distinzione e discriminazione tra figli naturali e legittimi, garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi.
Tra le novità più significative a fini successori innanzi tutto la piena equiparazione figli naturali e legittimi per cui la “filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti, allo stesso modo in cui li produce la filiazione nel matrimonio”:
Non solo. Il decreto porta a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio e modifica la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.
Viene quindi meno quell’istituto che, all’art. 537 rubricato “Riserva a favore dei figli legittimi e naturali” , prevedeva che “Salvo quanto disposto dall`art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.”.
Ciò significa che non sarà più possibile applicare quell’istituto, ormai desueto, per cui ai figli naturali può essere devoluto denaro o beni mobili a copertura del valore della quota ereditaria, evitando così che i figli nati fuori dal matrimonio concorrano alla comunione ereditaria insieme ai figli “legittimi”
La modifica di dette disposizioni del codice civile, nella parte che riguarda la successione ereditaria, prendono finalmente atto del mutare dei tempi e della necessità di riconoscere una uguaglianza sostanziale ai figli nati fuori dal matrimonio, sempre più comuni e spesso espressione di famiglie di fatto del tutto analoghe a famiglie di diritto.
BELLISSSIMA INIZIATIVA – LA NORMATIVA E’ RETROATTIVA OPPURE VARRà SOLO PER I NATI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE ESCLUDENDO AD ESEMPIO I NATI ANTECEDENTEMENTE, E DOVE IL CONIUGE DELLA VERA MADRE MA NON SUO PADRE è MORTO NEL 2012?
La norma varrà per tutti, nel caso che lei indica è da vedere però se il figlio è stato riconosciuto come legittimo dal marito della madre o meno.
Finalmente da queste cose si vede il grado di civiltà di una Nazione
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2014 del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 recante “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.” , testo che entrerà in vigore il 7 febbraio p.v., si è concluso l’iter di modifica del diritto civile per la parte che concerne l’ormai vetusta distinzione tra figli legittimi e naturali, con la cancellazione di ogni residua discriminazione tra nati all’interno e all’esterno del matrimonio