Le successioni

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Posizione giuridica e diritti successori del nascituro

Per approfondire il tema dei diritti successori del nascituro è necessario effettuare, preliminarmente, una considerazione.

Il nostro ordinamento, in materia successoria, riconosce due posizioni giuridiche diverse, aventi anche diversa rilevanza sostanziale: il nascituro concepito e il nascituro non concepito.

In linea di principio solo il primo soggetto, per il nostro codice civile, gode di personalità e capacità giuridica, ai sensi del principio generale sancito dall’art.1 secondo comma; in materia successoria però, con particolare riferimento alla successione testamentaria, laddove dunque assume rilevanza fondamentale l’espressione di volontà del futuro de cuius, possono essere chiamati ad ereditare non solo i nati e i nascituri concepiti, come vedremo eredi anche legittimi, ma addirittura i nascituri non ancora concepiti.

Il Codice civile infatti prevede che “Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”

Partiamo però dal principio esaminando la posizione giuridica del nascituro concepito.

Il codice civile prevede, ai sensi dell’art. 462 c.c. sulla capacità delle persone fisiche, che: “Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salva prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta”.

Ne consegue che, per poter essere chiamato ad ereditare, un soggetto deve possedere quella particolare forma di capacita giuridica, la cd. capacità di succedere (diversa dalla capacità d’agire), che spetta non solo ai nati ma anche, appunto ai concepiti. Il concepito, peraltro, ai sensi del principio generale di diritto di cui all’art.1 , secondo comma, vede i diritti che la legge gli riconosce subordinati all’evento della nascita.

 Si può dire che il concepito vede il proprio diritto ad acquistare l’eredità subordinato alla condizione sospensiva di nascere vivo (art. 1, comma 2 c.c.),  configurandosi quindi, a suo favore, un’aspettativa, l’attitudine ad essere soggetto di diritti.

Ciò premesso appare evidente la fondamentale importanza di stabilire se un nascituro chiamato all’eredità sia nato vivo, sia pure per un solo istante, oppure se l’esito del parto sia stato tale da non determinare l’insorgenza di alcun soggetto.

Qualora infatti la morte dovesse sopraggiungere subito dopo la nascita, si avrebbe un soggetto che, sia pure per qualche istante soltanto, è esistito come persona fisica, dotata come tale di capacità giuridica. Al contrario, il “nato morto” non è mai esistito come soggetto.

Riuscire a distinguere fra le due eventualità può essere di grande importanza anche e soprattutto in materia successoria ed in caso di apertura di una successione in cui tra i chiamati all’eredità vi sia un nascituro: infatti solo se questi sia nato vivo si verificherà l’acquisto dei diritti successori in suo favore e, dopo la sua morte, in favore dei suoi eredi, al contrario ciò che non accadrà nell’ipotesi di venuta alla luce di un nato già morto.

Diversa è invece, come si è anticipato, la posizione giuridica del nascituro non concepito: per questo soggetto si apre solo, in una evidente estensione del concetto generale di capacità giuridica, la possibilità di ricevere per testamento, laddove figlio di persona vivente all’apertura dello stesso ed in esso espressamente nominata dal testatore.

Chiarito dunque lo status del nascituro e la sua conseguente capacità di succedere è bene chiarire che, comunque il nascituro venuto a nascita consolida si la sua capacità giuridica ma non possiede, come avviene per tutti i  minori d’età e fino al raggiungimento della maggiore età,capacità d’agire. La sua posizione dunque sarà del tutto analoga, seppur con alcune norme ad essa appositamente riferite, a quella degli altri minori e sarà, in linea di principio, chi esercita la potestà genitoriale ad amministrare i beni del nascituro poi nato, ricevuti dallo stesso in successione.

Anche dalle norme specifiche in materia di amministrazione, peraltro, si può evincere la differenza sia giuridica che di trattamento che spetta ai nascituri concepiti ed ai nascituri non concepiti.

Una conferma di detta distinzione normativa, infatti, si può ben rilevare dall’analisi dell’art. 643 c.c. che disciplina , nello specifico, l’amministrazione in caso di eredi nascituri. Per entrambe le categorie di nascituri la titolarità dei diritti pervenuti in forza della successione acquisisce, come si è detto,  solo con la venuta ad esistenza del soggetto; se però per il concepito, a norma dell’art. 1 c.c., si può parlare di una situazione tutelata nell’interesse del futuro soggetto, non altrettanto si può dire per il non concepito.

Ne consegue che, mentre il 2° comma dell’art. 643 c.c. affida ai genitori l’amministrazione dell’eredità qualora sia chiamato un concepito (e quindi c’è sia la concreta possibilità di venuta ad esistenza del nascituro, sia il diritto riconosciuto dall’art. 1 co. 2 c.c. ad esso), il 1° comma, relativo ai nascituri non concepiti, assegna l’amministrazione non ai genitori o ad uno di essi, ma ai soggetti di cui al 1° co. art. 642 c.c., parificando la fattispecie al caso della istituzione sospensivamente condizionata (art. 641 c.c.), e, per di più, attribuisce la rappresentanza del nascituro per la tutela dei diritti successori alla persona vivente del cui figlio nascituro si tratta.

Il 2° comma dell’art. 643 c.c., peraltro, riferito ai concepiti, va coordinato con l’art. 320 c.c.: i poteri di rappresentanza dei nascituri (sia concepiti che non) richiamati dall’art. 320 c.c., spettano ai genitori esclusivamente nelle poche ipotesi normativamente regolate, al di fuori delle quali non sono ad essi riconoscibili in via generale, stante la mancanza di un soggetto identificabile e rappresentabile, e per il quale possa giuridicamente configurarsi il presupposto della appartenenza di beni da amministrare, che costituisce il presupposto logico della norma.

Ai sensi dell’art.320 cc., infatti, “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore…(omissis)…I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.”.

Ne consegue che i genitori eserciteranno gli atti di ordinaria amministrazione sui beni acquistati in eredità dal nascituro, mentre, per compiere gli atti di amministrazione straordinaria ed, in particolar modo, i principali atti in materia successoria, quali accettazione espressa o rinuncia all’eredità, vendita dei beni ereditari, scioglimento della comunione ereditaria, gli stessi dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.

Ricapitolando: il chiamato all’eredità nascituro concepito acquisterà la propria quota di eredità con lo stesso diritto successorio che compete al nato, a condizione, naturalmente, che venga a nascita e la amministrazione di essa spetterà ai genitori in analogia con la posizione di qualunque altro minore già nato al momento dell’apertura della successione.

Qualora invece il nascituro non venga a nascita, perderà la propria capacità di succedere e, conseguentemente l’eredità verrà devoluta tra gli altri eredi come se il nascituro non fosse mai stato chiamato a succedere.

Per quanto infine riguarda il nascituro non concepito, questo sarà chiamato a succedere solo in via testamentaria (non operando a suo favore né le norme della successione legittima né quelle della rappresentazione), e la amministrazione dei beni, in attesa di verificare il realizzarsi della condizione sospensiva, sarà gestita ai sensi degli artt.641 e seguenti del codice civile.


5 commenti

  1. geom. Giuseppe Cianciosi ha detto:

    Ok per quanto riguarda la posizione del nascituro.
    Ai fini fiscali della successione, i beni disposti in favore del nascituro nato vivo, come bisogna trattarli ??

  2. maria ha detto:

    io sono una figlia di famiglia che abito lontano dai miei genitori da molti anni ed ho lo stesso cognome di mio padre dalla nascita, ma però oggi sono una figlia che vivo in altro paese lontano da mio padre e sono una figlia adottiva da una mamma diversa, vorrei sapere se mi tocca qualcosa di mio padre originale nel caso verrà a mangare

  3. […] Dico la nostra ipocrisia perchè non tutti lo sanno ma per esempio un concepito può ereditare (potete leggervi a questo link la disciplina)! Quando si tratta di soldi il concepito è più tutelato che per la sua stessa uscita dal grembo […]

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