Le successioni

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Status e attività del chiamato all’eredità

Premesso che lo status di erede si acquista solo con l’accettazione dell’eredità e che, solo in quel momento, che poi retrodata i suoi effetti al momento della apertura della successione, si ottiene la confusione patrimoniale tra il patrimonio dell’erede e quello del de cuius, con tutte le conseguenze patrimoniali e personali che ne derivano, il Codice civile tutela anche la posizione di un soggetto diverso,il chiamato all’eredità, ovvero colui che, al momento dell’apertura della successione risulta essere il soggetto che potrebbe, accettando l’eredità, diventare  erede.  

     

Il legislatore infatti, tenendo conto del fatto che il chiamato all’eredità che non si trova nel possesso dei beni ereditari, ha comunque ben dieci anni di tempo dall’apertura della successione, che coincide con il decesso del de cuius, per decidere se accettare o meno l’eredità, ha ritenuto opportuno, comunque, fornirgli le tutele necessarie al fine di mantenere integro e conservato il patrimonio ereditario nelle more della decisione.                                                          

 Il chiamato all’eredità, pertanto, vanta una serie di poteri giuridici, tra i quali spicca la titolarità delle azioni possessorie e la possibilità di compiere una serie di atti di vigilanza e di conservazione che giungono fino al compimento di un’attività riconducibile alla straordinaria amministrazione.

In tal senso si esprime l’art. 460 del codice civile che espressamente stabilisce che “Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528”.

Vediamo più nel dettaglio le tipologie di attività indicate nel codice come esercitabili dal chiamato all’eredità senza che detto comportamento attivo nei confronti del compendio ereditario venga a configurarsi come accettazione tacita dell’eredità con la perdita, in capo a chi la pone in essere, dello status di mero chiamato a favore dello status di erede, posizione giuridica ben diversa quanto a definitività e a responsabilità.

Le attività concesse al mero chiamato sono indifferentemente qualificabili in chiave di ordinaria o straordinaria amministrazione, essendo l’elemento fondamentale alla base di esse la preordinazione alla protezione dell’integrità del compendio ereditario, e si sostanziano in tre specie di funzioni attive.

Innanzi tutto il codice prevede in capo al chiamato una specifica attività di vigilanza, che consiste nella attenta osservazione dei rischi connessi alla situazione di fatto o di diritto ai quali possono essere soggetti i cespiti ereditari; il chiamato ha poi diritto a esercitare una attività di conservazione che si sostanzia nell’adozione concreta di tutte quelle condotte ritenute necessarie per preservare l’integrità materiale e giuridica dei beni ereditari.

E, infine, seppur sempre riconducibile ad una funzione conservativa può essere esercitata dal chiamato una specifica attività di amministrazione temporanea, comprendente in particolare tutti quegli atti di ordinaria o anche di straordinaria amministrazione che siano finalizzati al mantenimento della consistenza e della produttività del compendio ereditario e che si palesino non differibili. In tale ultimo ambito si inserisce anche la possibilità, in capo al chiamato, di vendere, previa autorizzazione giudiziale, i beni che non si possono conservare.


1 commento

  1. Giampiero ha detto:

    Buongiorno. Ho per le mani questo caso spinoso. La mamma è deceduta senza lasciare testamento. I chiamati all’eredità sono i tre figli tra i quali CAIO interdetto del quale la madre era tutrice.
    Dopo quindici giorni è deceduto anche il figlio CAIO senza aver accettato con beneficio di eredità l’eredità della madre. CAIO quindi si trova nella condizione di essere semplice chiamato all’eredità della madre ma di non poterla accettare in quanto deceduto subito dopo.
    Va inserito CAIO nella dichiarazione di successione della madre?
    Alla luce della nuova dichiarazione di successione telematica si può qualificare Caio come semplice chiamato all’eredità e non inserirlo nella voltura catastale?
    Grazie a chi vorrà dedicarmi attenzione

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