Un argomento che suscita, in materia, particolare interesse è la posizione successoria del coniuge superstite.
Naturalmente il coniuge superstite in costanza di matrimonio è, ai sensi degli artt. 581 e seguenti del c.c., erede legittimo con quote diverse a seconda dei soggetti con cui concorre.
In particolare, ex art.583 c.c., se non vi sono figli legittimi o naturali, ascendenti o fratelli del de cuius, al coniuge si devolve tutta l’eredità. Laddove invece nella successione siano chiamati insieme al coniuge i figli (legittimi e\o naturali) del de cuius, ex art. 581 cc., il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio; ad un terzo se nella successione concorre più di un figlio, mentre gli altri figli, indipendentemente dal loro numero, concorreranno per i rimanenti due terzi
L’esistenza di coniuge e figli esclude la successione di tutti gli altri parenti, ma può accadere che il de cuius non abbia figli: in tal caso concorreranno all’eredità, con il coniuge, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle ed in concreto saranno devoluti al coniuge i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. Il terzo del patrimonio riservato agli ascendenti e ai fratelli del de cuius, poi, dovrà essere diviso secondo le disposizioni dell’art.571 c.c. con una riserva agli ascendenti di almeno un quarto dell’eredità.
Il coniuge regolarmente sposato, peraltro, non solo è, come si è detto, erede legittimo; è anche erede legittimario. Ne consegue che non può essere diseredato e che, in caso di testamento o donazioni fatte in vita lesive della sua quota di riserva, potrà agire in riduzione per ottenere la reintegra della sua quota di legittima lesa.
Ci sono però, oltre alla posizione del coniuge, altre due ipotesi particolari: la successione del coniuge putativo e quella del coniuge separato.
Il primo caso avviene, raramente, quando il matrimonio viene dichiarato nullo dopo la morte del de cuius (non sussistendo ovviamente il problema laddove la dichiarazione di nullità fosse intervenuta prima della morte).
In questo caso è rilevante lo stato di buona fede del coniuge superstite che si è visto annullare il matrimonio: se infatti era in buona fede, gli spetterà la normale quota che spetta al coniuge, altrimenti non avrà diritti ereditari.
Approfondimenti ulteriori sono poi necessari in riferimento alla posizione del coniuge in caso di separazione e divorzio.
Cominciamo con il coniuge separato; in questo caso è necessario verificare se vi sia stata, prima della morte del de cuius, sentenza, passata in giudicato, che abbia addebitato o meno la separazione al coniuge superstite.
Nel primo caso, separazione addebitata con sentenza passata in giudicato, il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti (istituto diverso rispetto al diritto al mantenimento che, in caso di addebito della separazione, si perde) a carico del coniuge deceduto; nel secondo caso, separazione dichiarata senza addebito con sentenza passata in giudicato, il coniuge superstite ha gli stessi diritti del coniuge non separato.
Il divorzio, infine, fa perdere ai coniugi reciprocamente il diritto di successione, salvo eventuali diritti ad una quota della pensione di reversibilità oppure ad un assegno periodico a carico dell’eredità se l’ex coniuge versi in stato di bisogno ed era titolare, in vita, dell’assegno alimentare.
Mi sembra non si oarli del fatto che al coniuge spetta sempre e comunque il diritto di abitazione della casa coniugale e sue pertinenze ai sensi dell’ art. 540 C.C. e che ultimamente viene riportato anche nelle volture catastali e quindi sui certificati catastali perchè diventa importatnte ai fini fiscali per il pagamento dell’IMU IRPEF e quant’altro.
Geom. Maero livio
Al comiuge superstite cosa spetta prima del nuovo diritto di famiglia in assenza di figli e fratelli e sorelle del de cuius?
Prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia del 19.05.1975 entrata in vigore il 20.09.1975 , al coniuge superstite in assenza di figli e fratelli e sorelle ma con ascendenti in caso di testamento viene riservato l’usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio e agli ascendenti la piena proprieta’ di un quarto del patrimonio. Se non c’e testamento al coniuge spetta l’intera eredità se non ci sono altre categorie di legittimari e due terzi al coniuge e per l’altro terzo ai genitori se concorre con i genitori del de cuius
Nel caso in cui esiste solo il coniuge superstite e in assenza di figli, fratelli ma solo nipoti (figli della sorella del de cuius) come si devolve l’eredità?
-dimenticavo in assenza di testamento-
In tale caso concorrono all’eredità il coniuge superstite e, pro quota, i nipoti che per rappresentazione succedono al posto del proprio genitore premorto.
con la morte del coniuge, gli eredi sono la moglie e un figlio. Il coniuge rinuncia all’eredità voglio sapere nel quadro A degli eredi e dei legatari viene omesso il nominativo in quanto rinunciataria. Ai fini di agevolazioni di prima casa sulla residenza quale procedura si segue per sul quadro B alle osservazioni si riporta che il coniuge ha il diritto di abitazione art. 540 e si deve riportare in catasto sulla voltura?
Per la applicazione della agevolazione prima casa al coniuge rinunciatario che mantiene il diritto di abitazione nella casa coniugale basta indicare il diritto nel quadro B e allegare la autocertificazione richiesta; per il catasto è opportuno indicare il diritto d’abitazione in voltura così che anche formalmente lo stesso risulti in visura, comunque, poichè detto diritto è acquisito ex lege dal suo titolare, la mancata intestazione catastale dello stesso (più correttamente anche la mancata intestazione in conservatoria) non comporta la perdita del diritto
Se il coniuge ha rinunciato presumo tramite notaio o in cancelleria del tribunale, si allega alla dichiarazione di successione il verbale di rinuncia riportando gli estremi nell’albero genealogico, per cui la moglie non viene piu’ riportata nel quadro A degli eredi e legatari.
Per i requisti prima casa avendo rinunciato non possa posso richiederli la rinunciataria, al limite l’altro figlio se ne ha i requisiti.
E’ corretto secondo me riportare che comunque il coniuge mantiene il diritto di abitazione sulla casa coniugale ai sensi dell’art. 540 CC
Per quanto riguarda il riportarlo in voltura io l’ho fatto e sto avendo dei problemi con un notaio per un atto successivo alla successione perche’ d dice che la trascrizione non è uguale alla voltura.
Sono andato dal Conservatore e dopo un po’ di ricerche abbiamo appurato che il diritto di abitazione acquisito ex art. 540 non si deve trascrivere ma nessuno mi puo’ vietare di riportarlo in voltura e quindi a catasto in quanto il catasto ha fini fiscali e fiscalmente chi ha il diritto di abitazione ci paga le imposte sopra (IMU IRPEF e quant’altro) , quindi a scanso di equivoci per il Comune o Agenzia Entrate se riporto sul certificato catastale il diritto di abitazione a mio modo di vedere evito ulteriori spiegazioni che dovrei dare ai vari enti. Se poi trovi un notaio pignolo come ho trovato io dovrai dare le spiegazioni necessarie.
Saluti
Geom. Maero Livio
in realtà l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con risoluzione 29/2005 che la agevolazione prima casa spetta anche al coniuge rinunciatario qualora abbia il diritto d’abitazione sulla casa coniugale e, ovviamente, sia in possesso degli altri requisiti richiesti per l’accesso al beneficio.
Quanto alla seconda questione è indubbio che la trascrizione e la voltura siano due concetti completamente diversi e, per la precisione, è solo la trascrizione in conservatoria che ha rilevanza giuridica e probatoria. Ciò detto sarebbe opportuno redigere la dichiarazione in modo tale da indicare il diritto d’abitazione e verificarne la trascrizione sul registro immobiliare (come legato ex lege) così da non avere poi problemi di difformità tra catasto e conservaoria.
Le ricordo comunque che il diritto d’abitazione è un diritto reale ex lege che si acquisisce di diritto e quindi non si perde per la sua mancata trascrizione.
quanto al catasto, ritengo opportuna la sua volturazione proprio per le finalità fiscali che indicava lei nonchè per una questione di apparenza del diritto.
In realta’ son tornato proprio oggi in conservatoria perchè la mia questione è fresca e quelli della conservatoria mi hanno fatto leggere uno studio di un notaio con tanto di riferimenti a sentenze e codici vari(quindi molto circostanziata) per cui il diritto di abitazione previsto dell’art 540 del CC non è trascirvibile e non deve essere trascritto a meno di far fare all’erede in questione un’ accettazione espressa da notaio di tale diritto, allora poi è trascrivibile. Cioe’ si trascrive il diritto di abitazione che deriva per testamento o per atto ma non quello derivante per legge art. 540 CC.
Loro dicono in conclusione se non si puo’ trascrivere ergo non si puo’ volturare perche’ poi quando si deve fare un atto il certificato catastale non coincide con quanto è trascritto.
Chiaramente io capisco che non sia trascrivibile, ma non accetto che non posso volturarlo in quanto il catasto ha scopi fiscali (non è probatorio) per cui a scopi fiscali io ho esigenza che venga scritto. La soluzione loro sarebbe di scriverlo con il programma voltura come annotazione se si puo’.
Ci siamo lasciati cosi con la mia convinzione che conviene scriverlo in voltura e con la certezza che non si puo’ trascrivere.
Certo ho beccato il notaio super pignolo che secondo me si fa troppi problemi. Ora vedro’ se mi obbliga a rifare la dv togliendo il diritto di abitazione oppure riesce a fare l’atto lo stesso.
Saluti
Geom. Maero Livio
premesso che il diritto d’abitazione, essendo un diritto reale immobiliare per legge deve essere trascritto (e non piuttosto può), sono comunque d’accordo che, a livello pratico, per la trascrizione ci vuole un atto di parte da poter trascrivere come una sorta di accettazione: potrebbe provare tramite Cancelleria del Tribunale. In tale maniera avrebbe anche l’intestazione in conservatoria.
Quanto al catasto proceda con la voltura insistendo perche il diritto risulti così da poter poi procedere con il notaio.
Quindi han ragione quelli della conservatoria che non si puo’ trascrivere con la sola trascrizione della dichiarazione di successione e visto che quasi mai nessuno fa questa accettazione ne consegue che il diritto di abitazione derivante dall’art, 540 del cc non sarà quasi mai trascritto.
L’unica cosa che si puo’ fare è volturarlo a catasto sperando di non trovare un notaio pignolo come ho trovato io.
Saluti
Geom. Livio Maero
salve, volevo sapere se potete rispondermi a questo quesito: in caso di due coniugi senza figli ma con fratelli nel caso uno dei due coniugi (mia sorella) muoia, come è possibile non far accedere il marito conigue superstite all’eredità lasciata da mio padre a noi figli? grazie
Se sua sorella premuore al coniuge lo stesso non eredita i beni che avrebbe acquisito lei per successione; se invece prima lei eredita e poi muore i beni già pervenuti nella sua titolarità andranno per 2/3 al coniuge e per 1/3 a fratelli/sorelle e genitori superstiti
intanto grazie mille della risposta molto veloce… quindi se ho capito bene essendo nostro padre gia morto da tempo ed essendoci gia stata la divisione ereditaria, nel caso in cui mia sorella muoia a breve suo marito avrà diritto a riscuotere cio che era previsto per lei nella successione fatta a noi figli? … a lui non spetterebbe solo cio che ha creato con lei dal matrimonio in poi? e comunque lei vorrebbe escluderlo da tale diritto in quanto immeritevole per motivi personali… come potrebbe fare ? magari facendo qualche atto particolare? grazie ancora per la disponibilità..
se lei è già proprietaria lui, come coniuge, eredita regolarmente. Anche un testamento che lo escludesse (fatto da sua sorella ) sarebbe da lui impugnabile se non gli riservasse almeno 1/2 del patrimonio di sua sorella.
In caso di successione legittima quindi egli erediterà 2/3 (ai fratelli il rimanente 1/3) del patrimonio complessivo della moglie; potrete farlo escludere della successione solo se dimostrerete la sua indegnità (casi specifici e da accertare giudizialmente).
Caso diverso se il patrimonio di sua sorella è più vasto rispetto ai soli lasciti familiari: in tal caso se lei è d’accordo potrà fare un testamento in cui lascerà a voi i beni familiari ed al marito il resto (sempre fermo restando che se non lascia al marito almeno 1/2 il testamento sarà da lui impugnabile).
Infine, sempre se sua sorella è d’accordo, potrebbe vendervi i suoi beni ereditari (con circolazione di denaro però). Gli atti a titolo oneroso non sono infatti revocabili.
Non cè nulla da fare in realtà, il marito di tua sorella (tuo cognato) non rientra tra glie redi di vostro padre, rientrerebbero i figli di tua sorella se ci fossero, ma tu hai già chiarito che non ci sono.. quindi non ti preoccupare per questo aspetto…