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Successioni, le novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2025 in materia di autoliquidazione delle imposte
Dott. Pierpaolo Molinengo – Giornalista economico-finanziario specializzato in fisco, tasse ed economia.
Come è noto, il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. L.gs n. 139/2024 attraverso il quale sono stati introdotti diverse novità che riguardano:
- l’imposta di registro;
- l’imposta di successione e donazione;
- il bollo e i servizi ipotecari e catastali.
Le novità introdotte attraverso il decreto, in estrema sintesi, servono ad attuare quanto previsto della Legge Delega per la riforma fiscale n. 111/2023.
Cerchiamo in quest’articolo di analizzare nel dettaglio cosa prevede la normativa e, soprattutto, quali sono le novità più importanti introdotte a partire dallo scorso 1° gennaio 2025.
Imposta di successione, come funzionava fino al 31 dicembre 2024
Gli obiettivi che si è prefissato il Decreto Legislativo n. 139/2024 sono ben precisi e sono stati delineati attraverso l’articolo 10 della Legge Delega. Questa norma ha previsto un sistema attraverso il quale il contribuente ha la possibilità di autoliquidare l’imposta sulle successioni.
Con le modifiche che sono state apportate dal Testo Unico sulle Successioni (stiamo parlando del Decreto Legislativo n. 36/1990) il legislatore è intervenuto direttamente sulle procedure per liquidare e versare l’imposta.
Fino al 31 dicembre 2024 la norma prevedeva che, nel caso in cui si aprissero delle successioni, ci si dovesse muovere come segue:
- dopo aver inviato telematicamente la dichiarazione di successione o presentato la dichiarazione di successione cartacea all’ufficio competente nei casi ammessi dal Testo Unico 380/90 e provveduto alla liquidazione delle imposte accessorie dovute (imposta ipotecaria, catastale, bollo e tributi speciali), il contribuente doveva aspettare la liquidazione dell’imposta successoria principale (se dovuta) da parte dell’Agenzia;
- al contribuente veniva notificato l’avviso di liquidazione nel termine decadenziale di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;
- nel caso in cui gli uffici competenti avessero ritenuto che la dichiarazione fosse stata incompleta o infedele avevano la possibilità di procedere con la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta complementare. L’atto doveva essere notificato entro due anni dal pagamento dell’imposta principale, pena la decadenza della stessa;
- nel caso in cui la dichiarazione di successione risulti essere stata omessa, l’imposta viene accertata d’ufficio e liquidata.
Successioni, cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025
Le novità più importanti, per quanto riguarda le imposte di successione, sono intervenute dal 1° gennaio 2025 per le successioni apertesi da quella a data in poi .
Le più importanti sono le seguenti:
- L’imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente solo per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025, mentre per quelle aperte prima di tale data l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione.
In caso di trust testamentario, il trustee può decidere di effettuare il versamento dell’imposta, anticipatamente rispetto al momento in cui vengono attribuiti i beni ai beneficiari finali, optando in dichiarazione per tale modalità di pagamento, indipendentemente dalla data di apertura della successione. - l’imposta di successione deve essere versata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente, in alternativa a quanto abbiamo visto, ha la possibilità di versare l’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20% – rispettando sempre il termine dei 90 giorni -, mentre il restante 80% può essere versato in 8 rate trimestrali o, se si tratta di un importo superiore a 20.000 euro, in 12 rate trimestrali. Se l’importo dovesse essere inferiore a 1.000 euro non può essere rateizzato;
- per le imposte ipotecaria e catastale è confermato il termine di liquidazione e versamento che deve essere effettuato entro e non oltre i termini previsti per la presentazione della dichiarazione stessa
- quando dovesse essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva o integrativa è necessario autoliquidare l’imposta nuovamente.
Imposta di successione per gli eredi giovani
Attraverso il Decreto Legislativo n. 139/2024 viene introdotta un’agevolazione nel caso vi sia un unico erede con un’età inferiore a 26 anni. Nel caso in cui all’interno dell’asse ereditario ci siano degli immobili, le banche e gli altri eventuali intermediari finanziari hanno l’obbligo di permettere lo svincolo delle attività cadute in successione, almeno entro i limiti necessari per permettere all’erede di versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo.
A questo punto gli uffici preposti verificheranno che l’autoliquidazione delle imposte e delle tasse effettuate dal contribuente risulti regolare: nel caso in cui fosse necessario gli uffici provvederanno a correggere eventuali errori della base imponibile o dell’imposta dovuta.
Se dovesse risultare una maggiore imposta da versare, gli uffici provvederanno a notificare al contribuente un avviso di liquidazione – operazione da effettuarsi entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione – con l’invito a provvedere ad effettuare il versamento entro 60 giorni.
Le due principali novità normative, quindi, devono essere considerate:
- imposta principale, ossia quella che viene liquidata dagli eredi, che la devono effettuare sulla base di quanto si evince dalla dichiarazione;
- imposta complementare – o maggiore imposta – che viene liquidata dagli uffici competenti, che viene calcolata in seguito alle rettifiche effettuate a seguito degli accertamenti d’ufficio.
A seguito di questi nuovi procedimenti di autoliquidazione, il legislatore ha provveduto ad eliminare la definizione di imposta suppletiva.
La presentazione della dichiarazione deve avvenire unicamente per via telematica. La spedizione tramite raccomandata è permessa unicamente ai soggetti non residente: in quest’ultimo caso la data della presentazione della dichiarazione coincide con quella di spedizione.
Corte Costituzionale Sent.213/2016 – anche il convivente more uxorio ha diritto ai congedi ex L.104
Sulla linea delle ultime riforme in materia di rapporti di famiglia che hanno recentemente portato anche al riconoscimento giuridico delle convivenze more uxorio ai sensi e per gli effetti della L. 76/2016, anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 2016 ha dato rilevanza a detto rapporto stabilendo il rilevante principio secondo cui anche il convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di usufruire, con gli stessi diritti dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992.
Cassazione civile 22840/2009 – la rappresentazione non opera se il chiamato è il nipote
La rappresentazione opera all’infinito sia in linea retta che collaterale ma deve passare per forza dal figlio o dal fratello del de cuius. In caso di destinazione testamentaria direttamente ai nipoti, invece, la rappresentazione non opera.
In questo senso si è espressa la cassazione II sezione civile con sentenza n.22840 del 28.10.2009 sostenendo che non è possibile subentrare in linea retta o collaterale “all’infinito” nella successione, in forza dell’istituto della rappresentazione se nel testamento (o per legge) il primo chiamato è un nipote del de cuius. In sostanza quindi, si legge nella sentenza in commento, la cosiddetta “rappresentazione” non opera se il chiamato all’eredità che non può o non vuole accettare è un soggetto diverso dal figlio o dal fratello del defunto e, in particolare, si tratta di un parente in linea collaterale (come è il figlio di un fratello del defunto) oppure anche di un parente in linea retta, quale è il figlio del figlio (suo nipote). La rappresentazione quindi, secondo il combinato disposto degli artt.467 e 468 del codice civile, può si avere luogo all’infinito (sia nella linea retta che nella linea collaterale), ma solo se il primo chiamato all’eredità è un figlio o un fratello del de cuius, mentre non opera se con il testamento viene istituito erede un soggetto diverso, pur se si tratta di un discendente in linea retta del defunto
La legge sulle Unioni civili, primi spunti di riflessione.
È stata pubblicata in gazzetta ufficiale n.118 del 21maggio u.s. ed è legge la tanto chiacchierata legge n.76/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Cassazione SS. UU. 5068/2016: Donazione di quota indivisa di eredità – profili di nullità
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a dirimere la annosa questione in merito alla nullità della donazione di quota di comunione ereditaria o di quota di singoli beni in comunione ereditaria, si è espressa con Sentenza n. 5068/2016.
Prima traccia esame avvocato 2015/2016 – parere in materia successoria
Prendendo ispirazione dalle tracce dell’esame da avvocato 2015/2016 è interessante provare a risolvere insieme il parere in materia successoria proposto:
Questa la traccia:
Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90mila euro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive. poco prima di morire tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 250mila euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60mila euro in favore dell’amico Sempronio in data 10.1.2015. l’altro figlio medio, subito dopo l’apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra. assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili.
MC advanced 2015 – L’invalidità dei patti successori e i cosiddetti contratti trans/post-mortem
I patti successori, a mente dell’art.458 c.c. sono le “convenzioni stipulate tra due o più soggetti con cui si di dispone della propria successione, o i patti con cui un futuro erede o legatario dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
4 MC successioni base – Lesione di legittima e azione di riduzione
Premesso che la successione in Italia può avvenire secondo due modalità: testamentaria ogni qual volta il de cuius disponga del proprio patrimonio personale a mezzo testamento; legittima laddove, mancando totalmente o parzialmente il testamento, interviene il codice civile per indicare chiamati all’eredità e quote per cui concorrono in essa; comunque, per il nostro ordinamento, in concorso con esse può aprirsi anche la successione necessaria.
4 MC Successioni Base – la posizione del legatario.
Alla luce della quarta lezione del modulo base di Master Class successioni dal titolo “categorie di eredi e rapporti tra gli stessi” può essere interessante approfondire la particolare posizione del legatario, quel soggetto che per legge o per testamento viene chiamato a succedere a titolo particolare (cioè in uno specifico rapporto o diritto determinato) nel patrimonio del de cuius.
3 MC successioni advanced – Azione di petizione di eredità – presupposti e caratteristiche azione
L’azione di petizione di eredità è un’azione a tutela dell’erede con la quale questi può ottenere riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari sia a titolo di erede (possessor pro herede) o senza titolo alcuno (possessor pro possessore) e, conseguentemente, domandare la restituzione dei beni stessi.