L’azione di petizione di eredità è un’azione a tutela dell’erede con la quale questi può ottenere riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari sia a titolo di erede (possessor pro herede) o senza titolo alcuno (possessor pro possessore) e, conseguentemente, domandare la restituzione dei beni stessi.
L’azione di petizione ha, dal punto di vista soggettivo, carattere reale in quanto è azione esperibile erga omnes ed è finalizzata all’accertamento della qualità di erede. Si tratta poi, dal punto di vista oggettivo, di un’azione universale (non come la rivendica che è azione particolare) perché ha per oggetto non beni singoli determinati, ma universalità di beni, cioè l’eredità.
È, infine, un’azione imprescrittibile perché una volta acquistata la qualità di erede, questa non si perde più (semel heres semper heres)
I presupposti per l’azione dunque sono:
– l’accettazione dell’eredità da parte dall’erede poiché senza tale accettazione non si ha ancora acquistato la qualità di erede e non si può agire in sua difesa. In realtà, come sottolineato da alcuni autori, l’esercizio stesso dell’azione di petizione da parte del delato, di per sé costituisce una forma di accettazione tacita dell’eredità
– Il possesso dei beni ereditari in capo ad un terzo.
Se è vero però che l’azione di petizione d’eredità è imprescrittibile, salvo gli intervenuti eventuali effetti di una usucapione bene ereditario per bene ereditario, è altrettanto vero che può agire l’erede e non anche il chiamato all’eredità. E se questo può non essere un problema se chi intende agire è ancora nei termini per poter accettare l’eredità, ed in tal caso anche la stessa azione processuale può considerarsi accettazione tacita dell’eredità; diventa invece un problema talvolta insormontabile qualora siano decorsi i termini per accettare l’eredità.
Il decorso del termine decennale dall’apertura della successione, comporta infatti la perdita del diritto di accettare l’eredità; non rilevando, per interrompere detto termine decadenziale, un eventuale impedimento di fatto.
In tal senso: https://successioni-blog.com/2014/03/06/decorrenza-termini-accettazione-eredita-e-impedimenti-di-fatto/
Ne consegue che l’azione di petizione ereditaria è imprescrittibile ma solo per chi ha già accettato l’eredità, diventando invece inesperibile se il soggetto è solo nella posizione di mero chiamato e sono decorsi i termini per la accettazione dell’eredità.