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3 MC successioni base – Ravvedimento operoso – le nuove ipotesi in vigore dal 2015

Con la  Legge di Stabilità 2015 è stato pesantemente riformato il meccanismo del ravvedimento operoso che permette, al contribuente che rileva il suo errore od omissione, di “autodenunciarsi” al fisco pagando imposta dovuta e una sanzione ridotta.

Cosi cambia la normativa in materia.

Ravvedimento operoso in vigore fino al 2014:

Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso se, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, “la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento” da parte del Fisco e se lo effettua:

  • entro 14 giorni dalla scadenza (con sanzione  allo 0,2% per ogni giorno di ritardo);
  • entro 30 giorni (con sanzione al 3% );
  • entro un anno (con sanzione al 3,75%).

 Ravvedimento operoso in vigore fino dal 2015:

Innanzi tutto con le modifiche della Legge di Stabilità l’utilizzo del ravvedimento diventa impossibile solo nel caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento, resta dunque ancora possibile applicarlo anche laddove siano state avviate ispezioni e verifiche da parte dell’Agenzia.

Sono poi state aggiunte ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle già fissate.

Queste le nuove ipotesi di ravvedimento previste:

  •  entro 14 giorni dal termine per il versamento con sanzione dello 0,20% giornaliero;
  • entro 30 giorni dal termine per il versamento con sanzione ridotta del 3%;
  • entro 90 giorni dal termine per il versamento con  sanzione ridotta del 3,3%;
  • entro 1 anno dal termine per il versamento con  sanzione del 3,75%;
  • entro 2 anni dal termine per il versamento con sanzione del 4,2%;
  • oltre 2 anni dal termine per il versamento con sanzione del 5%;

Oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà poi versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

In sostanza con le nuove norme in materia si concede al contribuente la possibilità di ravvedersi anche senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte, al massimo il 5%. Sarà dunque applicata la ben più pesante sanzione piena esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.

 


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