Le successioni

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La legge sulle Unioni civili, primi spunti di riflessione.

È stata pubblicata in gazzetta ufficiale n.118 del 21maggio u.s. ed è legge la tanto chiacchierata legge n.76/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

La legge, che per la sua portata rivoluzionaria merita una analisi dettagliata, ha lo scopo di normare giuridicamente la posizione delle parti di una unione civile, ovvero della pratica che sostituisce il matrimonio per coppie omosessuali e, nel frattempo, disciplina parzialmente anche le convivenze di fatto (ivi comprese quelle eterosessuali).

La prima parte della legge, che entra in vigore il 5 giugno 2016, si occupa delle unioni civili, in sostanza equiparando, seppur con alcune differenze, le parti di essa alla posizione del coniuge nel matrimonio civile.

In particolare le coppie omosessuali potranno, dal 5 giugno in poi, unirsi civilmente davanti ad un pubblico ufficiale ed alla presenza di due testimoni annotando la loro unione sul registro di stato civile. Conseguenze personali saranno l’assunzione del cognome scelto dalla coppia, la scelta della residenza comune e il riconoscimento giuridico del loro rapporto sentimentale; conseguenze patrimoniali saranno la scelta del regime patrimoniale dell’unione (di default la comunione dei beni ma con possibilità di scegliere la separazione) l’assunzione di un diritto analogo a quello del coniuge in relazione a TFR, diritti previdenziali e successione.

Il divorzio, infine, che avverrà dopo una comunicazione, almeno tre mesi prima, all’ufficiale di stato civile della volontà di sciogliere l’unione, seguirà le norme ordinarie in materia di scioglimento del matrimonio.

Ora, sulle novità in materia di unioni civili è interessante porsi alcune domande di natura da un lato giuridica, dall’altro pratica.

Partendo dalle questioni giuridiche e dal sindacato di legittimità cui viene quotidianamente sottoposta la norma, pur non dando una soluzione alla questione, che richiederà probabilmente l’intervento della Corte Costituzionale, è interessante affrontare il quesito di chi sostiene l’illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione Italiana nella parte in cui prevede due trattamenti giuridici diversi tra la posizione della convivenza omosessuale e la convivenza eterosessuale. Chi sostiene questa tesi la difende chiarendo che secondo il principio di uguaglianza situazioni giuridiche analoghe devono essere trattate in modo analogo, indi la incostituzionalità di una norma che da un lato concede importanti diritti patrimoniali al compagno dell’unione civile e, dall’altro, non riconosce gli stessi diritti al compagno della convivenza di fatto, in sostanza trattando le coppie di fatto omosessuali e quelle eterosessuali in modo diverso.

Chi invece sostiene la legittimità della norma ribatte che l’apparente violazione del principio di uguaglianza sostanziale in realtà non esista in quanto la convivenza di fatto anagraficamente riconosciuta, disciplinata dalla seconda parte della Legge Cirinnà, riguarda sia le coppie eterosessuali che quelle omosessuali, trattandole quindi in modo unitario, mentre le unioni civili, pensate per le sole coppie omossessuali, sono da equiparare al matrimonio per le coppie eterosessuali, concedendo quindi a chi non può utilizzare lo strumento del matrimonio un istituto ad esso analogo per contenuti e conseguenze giuridiche e patrimoniali.

Pur essendo evidente questo ultimo aspetto, ovvero la possibilità per la coppia eterosessuale di scegliere se sposarsi o rimanere conviventi more uxorio, scelta fino al cinque giugno non possibile per le coppie dello stesso sesso che invece con questa nuova legge acquistano il diritto a questa duplice scelta (con conseguenze giuridiche, diritti e responsabilità diversi naturalmente), comunque quel che è certo è che la norma, vista la sua portata rivoluzionaria, sarà sicuramente nei prossimi mesi oggetto di analisi politica e giuridica e, presumibilmente, porterà a sollevare la questione dinnanzi alla Corte Costituzionale, questione che, a parere della scrivente, non vede, per le osservazioni già fatte, un esito così scontato nella dichiarazione di incostituzionalità.

A prescindere dalla questione di costituzionalità, altre questioni giuridiche interessanti riguardano la posizione patrimoniale del compagno dell’unione civile e le conseguenze del “divorzio”.

Sul primo punto, nonostante la attenzione data dalla stampa al fatto che il compagno dell’unione civile otterrà il TFR e la pensione di reversibilità esattamente come il coniuge superstite, è passato piuttosto inosservato quel comma, il 21 per l’esattezza, che dice in sostanza che al compagno spettano gli stessi diritti successori del coniuge.

Questo il testo: “Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.”

E questi i riferimenti normativi:

Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-564)

Capo III – Dell’indegnità

Capo X – Dei legittimari

Titolo II – Delle successioni legittime (Artt. 565-586)

Titolo IV – Della divisione (Artt. 713-768)

Capo II – Della collazione

Capo V bis – Del patto di famiglia

Ne consegue che il compagno dell’unione civile, equiparato al coniuge sarà non solo erede legittimo ma anche erede legittimario con diritto ad una quota di riserva sull’eredità e avrà il diritto d’abitazione sulla casa coniugale oltre a poter partecipare al patto di famiglia.

Una importante riforma dunque che stravolge il diritto successorio.

Anche in riferimento al divorzio la legge ha il “difetto” di essere un po’ troppo sbrigativa stabilendo che ad una dichiarazione di parte fatta all’Ufficiale di stato civile può seguire, dopo tre mesi, direttamente il divorzio con le stesse modalità del divorzio ordinario. La coppia quindi, non passando attraverso la separazione potrà procedere al divorzio con procedura giudiziale, di negoziazione assistita o direttamente davanti all’Ufficiale di stato civile.

Ben detto ma tante sono le domande che seguono detta norma: chi avrà la casa coniugale? Il coniuge economicamente più debole come succede solitamente nei divorzi? Ed esso avrà diritto al mantenimento?

La legge 76/2016 parla genericamente di un diritto agli alimenti (diverso dal diritto al mantenimento che spetta al coniuge economicamente più debole per mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio) che spetta al convivente (omosessuale come eterosessuale) che versi in stato di bisogno e non possa auto sostentarsi, al contrario tace in riferimento al mantenimento inteso in senso matrimoniale. È quindi da intendersi esteso anche a questi divorzi, che dovrebbero seguire le stesse norme di quello tradizionale, oppure le unioni civili escludono il diritto al mantenimento? Pur attendendo naturalmente approfondimenti giuridici e interpretazioni della norma, ad oggi non si può che ribadire come una riforma dalla portata così ampia sia stata esplicata poco e porterà, nel bene o nel male, a prescindere da condizionamenti politici di qualunque genere, una serie di problematiche interpretative ed applicative.

Venendo poi alla seconda parte della legge che si occupa poi di disciplinare in parte le convivenze di fatto (riconosciute comunque anagraficamente) è evidente che il convivente avrà diritto a:

  • regolare i reciproci rapporti economici e patrimoniali e di optare per la comunione dei beni con un contratto di convivenza.
  • prendere le decisioni rilevanti per il compagno in caso di ricovero e decesso;
  • chiedere gli alimenti se a fine convivenza versa in stato di bisogno e non può auto sostenersi (Richiesta da fare nei confronti dell’ex compagno con priorità rispetto ai fratelli);
  • mantenere l’assegnazione della casa del compagno, in caso di suo decesso, per un periodo da due a cinque anni.

In sostanza dunque per il convivente di fatto una riforma molto meno invasiva che non gli estende diritti patrimoniali (se non la possibilità di condividere con il compagno un regime patrimoniale da scegliere tra la comunione e la separazione dei beni) e l’eventuale diritto agli alimenti, diritto residuale che spetta solo previa dimostrazione non solo dello stato di bisogno del richiedente ma anche della sua oggettiva impossibilità ad auto sostenersi.

Utili invece, senza dubbio, sia la possibilità di riconoscere al compagno il diritto a prender le decisioni di salute e sepoltura sia la possibilità per il compagno superstite di rimanere per un periodo nella casa che coabitava con il de cuius senza rischiare di essere allontanato da un giorno all’altro dalla famiglia legittima del de cuius stesso, magari divenuta per diritto ereditario proprietaria dell’abitazione.Sulle convivenze di fatto comunque, oltre alla prima considerazione sulla legittimità costituzionale o meno della norma, visto la portata di limitata innovazione della norma, non si prevedono le discussioni e questioni che solleverà la prima parte della legge nei prossimi mesi.


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